Danni da emotrasfusione

Danni post-trasfusionali: le Sezioni Unite fissano la decorrenza del termine decadenziale

Il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per epatite post-trasfusionale contratta in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 25 luglio 1997, n. 238, decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa.

Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 22/07/2015, n. 15352

Tale il principio di diritto espressamente enunciato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio intervenute in una recente decisione a dirimere un contrasto di giurisprudenza insorto all’interno della Sezione lavoro in punto di applicabilità, o meno, del termine di decadenza introdotto dalla legge n. 238 del 1997 alle ipotesi di epatiti post-trasfusionali contratte ed accertate prima dell’entrata in vigore della legge.

A tal fine, si ricorda che, non essendo stato previsto dal legislatore alcun termine di decadenza per il caso di epatiti post-trasfusionali, l’art. 1, comma 9, della legge n. 238 del 1997 aveva provveduto a sostituire il testo dell’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, stabilendo che i soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

L’opzione ermeneutica accolta dalle Sezioni Unite – investite della soluzione di una questione di diritto transitorio in quanto attinente alla determinazione dell’incidenza di una legge sopravvenuta che introduce ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente – si fonda sull’assunto che, in tema di prescrizione e decadenza, l’entrata in vigore di una nuova normativa che introduce un termine che prima non era previsto, ha efficacia generale dovendosi ritenere applicabile anche a coloro che già si trovano nella situazione prevista dalla legge per esercitare il diritto ora sottoposto a decadenza, con l’unica differenza, che la decorrenza del termine inizia con l’entrata in vigore della legge che lo ha introdotto. Tale orientamento, che recepisce il più recente indirizzo giurisprudenziale accolto nella Sezione lavoro,  utilizza la disposizione contenuta nell’art. 252 disp. att. cod. civ., considerata espressione, conclude la Cassazione, di un principio generale dell’ordinamento, in quanto ispirato ad esigenze di equità.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3; Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1; Disp. Att. Cod. Civ. art. 252

Precedenti giurisprudenziali: Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., 29-09-2014, n. 20519; Cass. civ. Sez. lavoro, 12/05/2014, n. 10215; Cass. civ. Sez. lavoro, 12/06/2014, n. 13355; Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ordinanza, 28/03/2014, n. 7392; Cass. civ. Sez. lavoro, 20/02/2014, n. 4051; Cass. civ. Sez. lavoro, 10/07/2013, n. 17131; Cass. civ. Sez. lavoro, 03/02/2012, n. 1635; Cass. civ. Sez. lavoro, 08-05-2004, n. 8781; Cass. civ. Sez. lavoro, 17-04-2004, n. 7341; Cass. civ. Sez. lavoro, 23-04-2003, n. 6500.

In tema si segnalano altre due pronunce.

La prima è Sez. 3, Sentenza n. 26152 del 12/12/2014 (Presidente: Segreto A.; Estensore: Scarano LA.), la quale ha statuito che il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati sicché risponde, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., dei danni conseguenti ad epatite ed a infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi, per omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati.

La seconda è Sez. 3,  Sentenza n. 10291  del  20/05/2015 (Presidente:  Berruti G.M.;  Relatore:  Carluccio G.), a mente della quale l’affermazione della responsabilità omissiva del Ministero della salute per contagio da trasfusioni di sangue infetto, postula, oltre al riscontro dell’omissione dell’attività dal primo dovuta, dell’esistenza della patologia e dell’assenza di altri fattori causali alternativi, l’accertamento, da svolgersi dal giudice di merito con riferimento all’epoca di produzione del preparato, della conoscenza oggettiva, ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto, di guisa che possa dirsi, secondo un giudizio ipotetico, che l’azione omessa avrebbe potuto impedire l’evento, essendo obbiettivamente prevedibile che ne sarebbe potuta derivare come conseguenza la lesione. Tale accertamento deve ritenersi raggiunto nel 1978, con il riconoscimento del virus dell’epatite “B” da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sempre che non emerga altra data antecedente con lo stesso livello di oggettività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in carenza di accertamenti diversi dal suddetto riconoscimento in sede internazionale del virus dell’epatite B, aveva sancito la responsabilità del Ministero ricorrente per danni provocati dal contagio da epatite “C” insorta in occasione di trasfusioni eseguite tra il 1970 ed il 1974).

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 2056, 2043, 1223, 1226; art. 40 e 41 c.p.; art. 32 Cost..

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI: Vedi: Cass. 5954 del 2014, rv.630602 ;SU (sent) Cass. n. 576 del 2008, rv.600899 e 600900; Diff: Cass. 17685 del 2011, rv. 619471.

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