Decisione CEDU 13.6.2017 – Responsabilità Stato per mancata punizione a seguito di prescrizione reato

Corte europea diritti dell’uomo, Sez. IV^, sentenza 13 giugno 2017 (n. 960/13)

La Corte europea dei diritti dell’uomo (caso KOSTECKAS v. LITHUANIA, n. 960/13) ha ritenuto sussistere la responsabilità dello Stato per la mancata punizione del colpevole di un reato a causa della estinzione per prescrizione dovuta a disfunzioni del sistema giudiziario.

Il caso era stato originato dal ricorso di un uomo che era stato vittima di un’aggressione posta in essere da alcuni soggetti, rimasti impuniti per una serie di disfunzioni provocate dal doppio annullamento della sentenza di condanna cui era seguita l’estinzione del reato per prescrizione. In particolare, a seguito della denuncia della vittima erano stati avviati alcuni procedimenti penali contro i presunti autori. Questi ultimi erano stati giudicati e condannati, ma la sentenza era stata annullata una prima volta; i presunti responsabili venivano (ri)sottoposti a giudizio dopo l’annullamento con rinvio della precedente sentenza e nuovamente condannati, ma, ancora una volta, le loro condanne erano state annullate in appello. Quando il processo era approdato per la terza volta dinanzi ai giudici, il processo si concludeva definitivamente a causa dell’intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione. La vittima aveva successivamente avviato alcune cause civili nei confronti dei presunti autori ed aveva ottenuto il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti.

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto, all’unanimità, violato l’art. 3 della Convenzione e.d.u., in quanto la mancata punizione dei colpevoli causata dal comportamento dei giudici che aveva provocato la prescrizione del reato era equiparabile ad un trattamento disumano e degradante, avendo lo Stato fallito nel sanzionare penalmente i responsabili del reato. La Corte ha, altresì, precisato – così disattendendo la tesi del Governo lituano – che la circostanza dell’essere stata la vittima risarcita in sede civile dagli aggressori, non escludeva la responsabilità dello Stato per le disfunzioni del sistema giudiziario che avevano provocato la mancata punizione in sede penale dei colpevoli dell’atto criminoso, con conseguente riconoscimento della violazione della norma convenzionale.

N.B.: con riferimento ai precedenti nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, oltre a quelli richiamati nella motivazione della sentenza, si v. il caso Beganović C. Croazia, deciso il 25 giugno 2009 (n. 46423/06), in cui la Corte e.d.u. riconobbe che l’inattività delle autorità nazionali che aveva portato alla prescrizione dell’azione penale nei confronti degli aggressori del ricorrente, determinava la violazione dell’art. 3 della Convenzione e.d.u.

La sentenza è reperibile sul sito della Corte e.d.u. al seguente indirizzo:

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