Delibera sulla banca dati di merito

Cari Colleghi,

alleghiamo a seguire il testo della delibera approvata in data odierna dal Plenum in ordine alle<Linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito>

In occasione di molte delibere consiliari afferenti l’organizzazione, il Consiglio ha sollecitato l’applicazione del principio di coordinamento fra gli uffici, in ambito distrettuale ed anche su base nazionale.

Il ripristino di una banca dati di merito, consultabile tramite Italgiure Web, è servente rispetto al principio di coordinamento, consente una condivisione della giurisprudenza innovativa di merito  su base  nazionale, realizzando uno scambio diffuso di conoscenza  fra i magistrati del merito e della legittimità, con direzione biunivoca.

La Banca Dati non avrà una portata massiva, bensì selettiva, in ordine alle sole decisioni che riguardino questioni mai esaminate dalla Corte di cassazione, ovvero facciano applicazione di disposizioni di nuova introduzione e di principi innovativi conseguenti a pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Altra sezione della Banca dati è quella che conterrà le decisioni che facciano applicazione di disposizioni comunitarie di nuova introduzione e costituiscano prima applicazione di orientamenti innovativi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte Europea per i diritti dell’uomo.

Con questa delibera si faciliterà il dialogo fra la legittimità ed il merito, e fra i vari giudici del merito su base nazionale, anche in favore dei giudici della legittimità.

E’ di tutta evidenza quale sia la delicatezza dell’ individuazione della giurisprudenza innovativa di merito, anche per l’indipendenza della giurisdizione. Per tale ragione il Consiglio affida al sistema del governo autonomo diffuso la selezione, attraverso più livelli di valutazione: la riunione di sezione, la valutazione da parte dell’Ufficio Innovazione, emanazione del Consiglio, in sede distrettuale e presso la Corte di cassazione; infine la valutazione del CED, coadiuvato dall’ufficio costituendo presso il CED della cassazione.

L’innovazione e l’informatica costituiscono in questo caso un concreto ausilio all’esercizio ed all’indipendenza della giurisdizione. 

Francesco Cananzi, Massimo Forciniti, Luca Palamara, Maria Rosaria San Giorgio, Rosario Spina.

121/VV/2017 – (relatori Consiglieri GALOPPI e CANANZI)

Linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito.

Premessa

La Settima Commissione referente ha chiesto ed ottenuto l’apertura di una pratica avente ad oggetto la possibilità di elaborare delle linee guida o comunque dei criteri di carattere generale in ordine alla costituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito.

La Commissione ha preliminarmente attivato una interlocuzione con il direttore del C.E.D. innanzitutto per conoscere l’esistenza di progetti già elaborati presso la Corte di Cassazione, quanto ai criteri di selezione ed alle relative modalità operative, nonché per individuare gli ambiti di collaborazione del Consiglio Superiore con il C.E.D. della Cassazione per elaborare,integrare, migliorare, implementare i progetti in materia, in modo da condividere le reciproche esperienze e competenze.

All’esito di questa riflessione si è ritenuto necessario avviare un percorso finalizzato alla riapertura dell´archivio di merito nell’ambito di ItalgiureWeb, trattandosi, come si è potuto verificare, di una esigenza comunemente sentita non solo dai giudici del merito, ma anche da parte dei giudici di legittimità.

Tale esigenza nasce dalla convinzione che il corretto esercizio della giurisdizione trae grande beneficio dal costante dialogo fra legittimità e merito. Si tratta cioè di realizzare un rapporto che non può essere unidirezionale (dalla Corte di legittimità ai giudici di merito), ma deve essere bidirezionale, nel senso che le decisioni dei giudici di merito devono essere rese reperibili per tutti gli altri giudici di merito e anche per quelli di legittimità.

Occorre in altre parole realizzare la circolarità dell’informazione concernente il dato giuridico alla base delle decisioni. E ciò vale soprattutto in quei settori dell´ordinamento che si caratterizzano per essere oggetto di molteplici interventi legislativi, spesso fortemente innovativi e quasi sempre implicanti notevoli sforzi interpretativi e sistematici per l’applicazione delle nuove norme.

Tale risultato presuppone la valorizzazione della giurisprudenza di merito, che deve essere resa conoscibile al pari della giurisprudenza di legittimità. Le ragioni di tale valorizzazione sono molteplici. Si consideri in particolare che la giurisprudenza di merito interviene immediatamente sul contenzioso “nuovo”, determinato da nuove leggi o collegato a decisioni della Corte Costituzionale ovvero, ancora, a importanti mutamenti giurisprudenziali; intercetta i nuovi filoni concernenti cause seriali; costituisce una costante occasione di verifica, anche per la giurisprudenza di legittimità, della correttezza ed efficacia delle proprie decisioni.

L’archivio di merito renderebbe, dunque, possibile la conoscenza delle prime letture ed applicazioni concrete delle novità normative e giurisprudenziali che l’utente non potrebbe reperire nell’archivio della giurisprudenza di legittimità.  

Il gruppo di lavoro costituito dal Consiglio Superiore della Magistratura  

Con delibera del 3 maggio 2017, il plenum del Consiglio Superiore ha quindi Istituito un gruppo di lavoro finalizzato alla individuazione delle modalità di ricostituzione, nell´ambito del sistema ItalgiureWeb, gestito dal CED della Corte di Cassazione, dell’archivio della giurisprudenza di merito.

Compito principale ed iniziale del gruppo è stato quello di individuare criteri di selezione e di classificazione dei provvedimenti di merito da inserire nella banca dati; di individuare, da un lato, i soggetti deputati alla raccolta ed alla selezione dei suddetti provvedimenti e alla loro classificazione e dall´altro, le strutture alle quali affidare il trattamento informatico dei documenti e loro eventuale anonimizzazione; di definire le modalità operative per garantire il funzionamento della banca dati a regime.

All’esito di una prima fase di lavoro il gruppo ha redatto un articolato elaborato sulla possibile struttura della “Banca dati di merito” e delle concrete modalità di realizzazione e operatività dell’archivio. La Commissione ha ritenuto di condividere le linee portanti del progetto di costituzione e funzionamento della Banca dati che viene di seguito delineata nei suoi elementi essenziali, ferma restando la necessità di specificare, in una successiva delibera, quegli ulteriori elementi necessari per la sua concreta operatività.

I criteri di selezione della giurisprudenza di merito

Preliminarmente, con riferimento all’oggetto dei provvedimenti di merito da inserire nell’archivio si ritiene che dovranno essere inseriti tutti quelli aventi ad oggetto:

– decisioni che facciano applicazione di disposizioni di nuova introduzione;

– decisioni che costituiscano prima applicazione di orientamenti innovativi della Corte di Cassazione, a maggior ragione se espressi a Sezioni Unite;

– decisioni che costituiscano prima applicazione di pronunce della Corte Costituzionale;

– decisioni riguardanti materie non oggetto di pronunce di Cassazione, a condizione che nell’archivio non siano già presenti provvedimenti dello stesso distretto sulla medesima materia e di analogo tenore;

– decisioni che costituiscono espressione di soluzioni concrete adottate dai giudici della cognizione su temi decisori particolarmente rilevanti.

Quanto alle modalità di inserimento vi sono diverse ragioni che depongono nel senso dell’inserimento nell’archivio dei provvedimenti in forma integrale e non già delle sole massime. Difatti, l’elevato numero dei provvedimenti da inserire, la “provenienza geografica” di essa da tutto il territorio nazionale, con la conseguente difficoltà di assicurare criteri omogenei dell’eventuale massimazione, le evidenti esigenze di semplificazione della procedura di popolamento della banca dati e, soprattutto, la necessità di assicurare il pronto inserimento nell’archivio dei provvedimenti su temi innovativi, senza ritardi derivanti dalla relativa disamina e “lavorazione” ed ancora il dato che solo l’acquisizione del provvedimento in forma integrale può consentire di apprezzare appieno la vicenda di merito oggetto della decisione confermano la bontà di tale soluzione operativa.

Infine, rilevato che la giurisprudenza di merito è tanto più rilevante quanto più è nuova ed ancora che generalmente conserva la sua attualità fintanto che non intervenga una pronuncia della Corte di Cassazione che la recepisca,appare necessario anche introdurre un meccanismo di cancellazione automatica dei provvedimenti di merito dopo l’intervento della Corte e comunque dopo che l’orientamento espresso risulti ormai superato e, non più utile, a fini di approfondimento giurisprudenziale e scientifico.

La sezione del Diritto Sovranazionale

Sempre con riferimento all’oggetto dei provvedimenti di merito da inserire nell’archivio si ritiene che dovranno essere inseriti, in apposita sezione, anche tutti quelli aventi ad oggetto:

– decisioni che facciano applicazione di disposizioni comunitarie di nuova introduzione;

– decisioni che costituiscano prima applicazione di orientamenti innovativi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte Europea per i diritti dell’uomo;

Nell’ambito di questa sezione saranno inseriti, inoltre, i provvedimenti aventi ad oggetto rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia e dovranno altresì essere ad essi collegate e, dunque immediatamente visionabili, le relative decisioni adottate della Corte ed infine il provvedimento decisorio emesso nel giudizio di merito all’esito ed in conseguenza della pronuncia della Corte di Giustizia.

Questo settore dovrà essere coordinato con l’Archivio della giurisprudenza sovranazionale esistente presso il CED della Corte di Cassazione.

Rappresenterà inoltre lo strumento per la raccolta e la trasmissione alla Corte di Giustizia dell’UE dei provvedimenti definitori dei giudizi di merito.

In tal modo si potrà realizzare un collegamento diretto con l’archivio della Rete giudiziaria dell’Unione Europea in fase di realizzazione presso la Corte di Giustizia e operativo dal 1.1.2018.

Infine il Consiglio intende, nell’attuazione del progetto e facendosi carico dei relativi costi, inserire nella presente sezione, tutte le decisioni della CEDU tradotte in lingua italiana e, dunque, anche quelle in cui non è parte l’Italia; solo queste ultime, infatti, attualmente sono tradotte a cura del Ministero ed inserite nell’archivio già presente su ItalgiureWeb. Il medesimo progetto, inoltre, mira all’implementazione di tale archivio preesistente con le più rilevanti decisioni della CEDU che, se risalenti, non sono mai state inserite.   

I provvedimenti acquisibili nella banca dati

a) settore civile

Per quanto riguarda il settore civile, deve necessariamente adottarsi un criterio di classificazione che individui tre principali categorie corrispondenti alle tre tipologie di provvedimenti tipici del settore aventi ad oggetto rispettivamente: sentenze;ordinanze; decreti.

All’interno di tale tripartizione, dovranno essere distinti i provvedimenti di natura decisoria da quelli istruttori e cautelari e, fra questi ultimi, quelli destinati ad essere “assorbiti” nella futura decisione di merito (ad esempio, le ordinanze ex art. 700 c.p.c. in corso di causa) da quelli suscettibili di apprezzamento autonomo in quanto, normalmente, esaustivi del procedimento (ad es. decreti/ordinanze di “descrizione” per violazione di privativa  ex art. 29 c.p.i.).  

I provvedimenti istruttori, che raramente sono suscettibili di apprezzamento e di interesse generale, al pari dei provvedimenti cautelari resi in pendenza del procedimento di merito o comunque destinati ad essere superati dalla sentenza finale, vanno, ovviamente, esclusi dalla raccolta.

Una prima elencazione dei provvedimenti acquisibili nel settore viene allegata alla presente risoluzione (allegato 1).

b) settore penale

Nel settore penale potranno essere acquisiti tutti i provvedimenti aventi natura decisoria e precisamente: le sentenze pronunciate in un qualunque grado di merito; i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione ex artt. 665 e seguenti c.p.p.; i provvedimenti dell’ufficio e del Tribunale di Sorveglianza;le ordinanze in materia processuale autonomamente impugnabili.

Vengono, invece, esclusi dalla banca dati i provvedimenti in materia cautelare (personale e reale) “di primo grado” (del Giudice delle indagini preliminari) e “di secondo grado” (del Tribunale del riesame) sia perché si tratta di provvedimenti normalmente assunti nella fase delle indagini preliminari, nella quale operano limiti alla pubblicazione, sia perché la tempistica media di decisione dei ricorsi per Cassazione ex artt. 311 e 324 c.p.p. avverso i provvedimenti assunti dal Tribunale del riesame è assai contenuta.

Analoghe considerazioni riguardano i provvedimenti in materia di misure di prevenzione che, almeno in una prima fase, vengono esclusi dall’archivio.

Non vanno acquisiti alla banca dati neppure i provvedimenti dibattimentali e di carattere meramente interlocutorio, i quali – se concernenti questioni di diritto rilevanti –  troveranno comunque riscontro nelle sentenze a chiusura di ciascuna fase processuale.

Una prima elencazione dei provvedimenti acquisibili in tale settore viene allegata alla presente risoluzione (allegato 2).

I criteri di classificazione della giurisprudenza di merito

a) i provvedimenti civili

Per i provvedimenti civili, saranno utilizzate le voci corrispondenti ai codici di classificazione della Corte di Cassazione utilizzati dagli avvocati per l’iscrizione dei ricorsi civili a ruolo, che già raggruppano macroaree più ampie, rispetto a quelle dei codici delle cause di merito, con l’aggiunta di un ulteriore schema di classificazione delle voci processuali costruito sulla scorta del codice di procedura civile.

Per i criteri di classificazione nel settore civile si veda l’allegato alla presente risoluzione (allegato 3).

b) i provvedimenti penali

Occorre premettere che soltanto nel settore della Sorveglianza sono previsti, analogamente al settore civile, dei codici di classificazione utilizzati dagli avvocati e dalle cancellerie per l’iscrizione delle istanze a ruolo.

Diversamente, nel restante settore penale non esistono dei codici di classificazione predeterminati dal Ministero.

Il Consiglio, dunque, con l’ausilio del gruppo di lavoro ha individuato dei criteri di classificazione costruiti per macroaree con riferimento ai criteri di diritto penale sostanziale e processuale(si rinvia sul punto all’allegato alla presente risoluzione  – vedi allegato 4).

La tutela della privacy

In ossequio a quanto disposto dalle norme di cui agli artt. 51 e 52 del T.U. sulla privacy in materia di provvedimenti giudiziari, il Consiglio rileva come debba prevedersi che l’interessato abbia diritto a chiedere, mediante apposita e specifica istanza prima della definizione del grado di giudizio, di far apporre da parte della cancelleria, sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere l’indicazione delle sue generalità e degli altri dati identificativi dei provvedimenti destinati alla diffusione ad un pubblico vasto ed indeterminato. A detta anonimizzazione può tuttavia provvedere, anche d’ufficio, l’Autorità che adotta la sentenza o il provvedimento.

L’anonimizzazione è sempre necessaria,laddove si tratta di materie in cui la pubblicazione del provvedimento rischierebbe di ledere i diritti dei soggetti riportati.

Le “ linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” dettate dal Garante della privacy, con proprio documento del 2 dicembre 2010, promuovono “la diffusione dei provvedimenti giurisdizionali” quale “fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”. D’altra parte, ammoniscono circa il”rischio delle pubblicazioni on-line, suscettibili di indicizzazione, riproduzione decontestualizzata, alterazione, finanche manipolazione e per questo in alcun modo assimilabili alle pubblicazioni cartacee” raccomandando la protezione dei dati personali contenuti nei provvedimenti destinati alla pubblicazione.

In tale ottica, il Primo presidente della Corte di Cassazione ha prescritto, in caso di riproduzione dei provvedimenti per finalità di informazione giuridica, l’adozione di accorgimenti volti all’oscuramento dei dati identificativi in essi contenuti qualora abbiano ad oggetto materie espressamente definite, quali – a titolo esemplificativo – i provvedimenti concernenti minori, stato civile, famiglia, reati a sfondo sessuale o prostituzione.

Da quanto sopra rilevato, i provvedimenti giudiziari, sia pure non definitivi, non necessitano di una generalizzata anonimizzazione, indispensabile soltanto qualora rientrino nelle categorie individuate negli allegati al citato decreto del Primo Presidente.

A tale fine, può soccorrere anche l’esperienza decennale del sito ItalgiureWeb con riguardo alle sentenze della Corte di Cassazione, con la precisazione che il provvedimento contenente dati sensibili “meriterà” di essere inserito nella banca dati soltanto se di reale interesse giuridico-scientifico.  

Per garantire la massima tutela della privacy è opportuno che l’individuazione dei dati personali in caso di provvedimenti da anonimizzare sia eseguita direttamente da parte del magistrato estensore del provvedimento, il quale potrà procedere a sottolineare i suddetti dati analogamente a quanto accade già per le decisioni assunte in Cassazione.

Le esigenze di tutela della privacy e la non definitività dei provvedimenti di merito suggeriscono,  fino a che non saranno realizzate prassi che diano massima certezza circa la tutela delle sopra indicate esigenze,  che la consultazione dell’archivio di merito sia riservata -almeno in un una prima fase- ai soli magistrati.  

La collaborazione con la Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia  e la materiale acquisizione dei documenti da inserire nella banca dati

La realizzazione della banca dati della giurisprudenza di merito, per quanto fin qui evidenziato, implica l’utilizzo del personale, delle strutture e delle esperienze del C.E.D. della Corte di cassazione, al fine di implementare l’archivio di merito di ItalgiureWeb.

E bene, come già noto, la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ha competenza in tema di sviluppo, evoluzione, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici della Corte di cassazione, nonché del Centro elettronico di documentazione della medesima Corte in materia di informatica giudiziaria e giuridica (CED) (cfr. art. 5, comma 1, lett. g) del D.M. 19 gennaio 2016).

Risulta pertanto indispensabile che la stabile collaborazione già in atto fra il Consiglio e il Ministero della Giustizia, formalizzata in più occasioni, si estenda anche all’ambito della banca dati della giurisprudenza di merito.

A riprova della disponibilità e dell’interesse a porre in essere tale ulteriore collaborazione, va qui rilevato come con esiti positivi si sia già aperto il confronto istituzionale nell’ambito del predetto Comitato, in fase progettuale, di tal chè in tale sede dovranno essere ulteriormente valutate e condivise le evoluzioni del presente progetto.

Or bene può già rilevarsi come in tema di acquisizione dei documenti, quanto al settore civile, anche all’esito dell’audizione del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati e del confronto avuto nell’ambito del Comitato Paritetico CSM – Ministero della Giustizia, si ritiene che per l’approvvigionamento generale dei provvedimenti si possa utilizzare l’archivio nazionale in corso di creazione da parte del Ministero o gli archivi distrettuali costituiti tramite il deposito delle sentenze a consolle nell’ambito del processo telematico che, attraverso il collegamento con SICID, a livello distrettuale, consentono già la consultazione di tutti i provvedimenti civili depositati da parte di qualsiasi utente-magistrato degli uffici giudiziari, purché munito della password-assistente, quanto a SICID, e della propria password personale, quanto a consolle.

Già attualmente, per ciascun Distretto, esiste dunque una banca dati “massiva” di sentenze civili (distinte per anno, numero di ruolo del fascicolo e codice di iscrizione a ruolo della causa), per le quali però non è allo stato disponibile un efficace motore di ricerca testuale, soprattutto al di fuori dell’applicativo destinato ai magistrati, né risulta possibile la consultazione a livello nazionale. Si tratta, peraltro, di una banca dati allo stato non pienamente fruibile, essendo rimasto, allo stato, di fatto inattuato il disposto dell’art. 7 del D.M. del 1° ottobre 2015 che prescrive la creazione di una banca dati di provvedimenti selezionati a cura dei Presidenti della Corte di appello o del Tribunale.

Tanto premesso, la trasposizione integrale di tutti i provvedimenti giurisdizionali pubblicati e giacenti su tali archivi istituzionali nella costituenda banca dati presso ItalgiureWeb – tecnicamente fattibile tramite apposita funzionalità di consolle – non è concretamente utile, risultando il numero enorme di documenti eccedente rispetto alle finalità del progetto e addirittura vanificante lo scopo stesso dell’archivio come su esplicitato.

E’ pertanto opportuno ed anzi necessario che i provvedimenti civili da inserire nella banca dati siano materialmente selezionati a livello locale, a cura di strutture distrettuali, e che, solo dopo la loro individuazione, siano inoltrati all’ufficio dell’archivio di merito centralizzato di seguito indicato.

Ai fini dell’inoltro potrà essere utilizzata una nuova funzionalità di consolle, creando unsoftwareapplicativo sulla consolle-assistente, che consenta l’inserimento diretto del provvedimento selezionato dall’archivio locale a quello centralizzato di ItalgiureWeb.

Per il settore della Sorveglianza, il sistema informativo ufficio di sorveglianza (SIUS), in uso a tutti gli uffici ed ai Tribunali di sorveglianza, prevede la possibilità di acquisire tutti i provvedimenti in formato PDF (distinti per numero di iscrizione e nome del soggetto), solo su base distrettuale e senza interoperatività fra distretti.

Per il settore penale di merito, dovrà essere realizzato un archivio nazionale dei provvedimenti penali in formato non digitale attraverso l’ausilio del DGSIA del Ministero.

Quanto alla selezione dei provvedimenti non si ritiene opportuno demandare in via principale ai singoli magistrati estensori o ai Presidenti di Sezione la scelta dei provvedimenti da inserire in banca dati.

Appare utile, invece, prevedere che ogni ufficio o Sezione (ove esistente) di Tribunale e di Corte d’appello, con l’ausilio dell’ufficio del processo, sia chiamato, sistematicamente, sotto la responsabilità del Presidente, ad impiegare le riunioni sezionali mensili previste dall’art. 47-quaterOrd. Giud. e dall’art. 54 della Circolare del CSM sulle Tabelle  per il triennio 2017/19 (Circ. Prot. 1318 del 26.1.2017) in tema di “scambio delle informazioni giurisprudenziali”, anche al fine di raccogliere i provvedimenti “di interesse” secondo i criteri di selezione come sopra definiti. Tale attività di segnalazione ovviamente non equivale alla pubblicazione su una rivista scientifica e, dunque, non conferisce alcun titolo, ma serve unicamente ad uno scopo istituzionale e risponde ad un ulteriore dovere di ufficio.

Non si esclude, comunque, che i provvedimenti potranno essere segnalati anche direttamente dagli estensori o dai Presidenti di collegio, che avranno tuttavia cura di segnalare anche gli estremi di base del provvedimento.

Il materiale individuato, quindi, dovrà essere poi raccolto a livello distrettuale (ed eventualmente multi distrettuale, cioè accorpando i distretti di Corte d’appello più piccoli) dall’Ufficio Distrettuale Innovazione che ne riceverà specifico incarico dal Consiglio e che potrà anche avvalersi di unteamoperante a livello distrettuale per l’implementazione dell’archivio di merito di ItalgiureWeb.

Taliteamavranno una struttura non predefinita, ma “a geometria variabile”, così da potersi adattare alle diverse realtà locali; il Consiglio sin da ora ritiene possibile che ne facciano parte magistrati, addetti all’ufficio del processo, avvocati e/o stagisti, nonché, eventualmente, figure del mondo universitario.

A livello distrettuale sarà, inoltre, operato un controllo finale in ordine al rispetto dei criteri di selezione dei provvedimenti individuati per l’inserimento nell’archivio e potrà eventualmente essere ulteriormente raffinato il materiale inviato. All’esito di tale controllo, i provvedimenti giudiziari verranno inviati al CED.  

L’inoltro del materiale all’archivio di merito di ItalgiureWeb

Il materiale raccolto con le modalità che precedono quindi dovrà essere inoltrato presso la struttura, anche in questo caso appositamente costituita, presso il CED.

I provvedimenti civili potranno essere trasmessi al suddetto ufficio anche tramite la specifica applicazione della consolle-assistente, ovvero a mezzo di posta elettronica.

Quanto ai provvedimenti penali, in attesa che venga realizzato un archivio di merito digitale da parte della DGSIA, l’inoltro dovrà avvenire necessariamente tramite posta elettronica, previa scansione del provvedimento originale.

Al momento della trasmissione, l’Ufficio Distrettuale Innovazione avrà cura di operare una classificazione dei provvedimenti che ha scelto di selezionare e rappresenterà anche i motivi per i quali ogni singolo provvedimento è stato segnalato.

L’inserimento dei provvedimenti nell’archivio di merito di ItalgiureWeb

Per il materiale inserimento dei provvedimenti, a livello centrale, dovrà essere creato un ufficio per l’archivio di merito ItalgiureWeb, costituito nell’ambito del CED della Corte di Cassazione. Tale struttura si avvarrà, eventualmente, del contributo dell’Ufficio Innovazione e della collaborazione e del supporto dell’ufficio del Massimario e del ruolo, nei limiti e con le modalità stabiliti con provvedimento di organizzazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

In definitiva, quindi, pur essendo la selezione demandata a livello locale, attraverso gli Uffici Distrettuali per l’Innovazione, il definitivo filtro viene svolto dal costituendo ufficio centrale presso il CED della  Corte di Cassazione.

Appare necessario acquisire un apposito software che consenta di importare/gestire sia i dati relativi a sentenze acquisite nei modi più disparati, sia i dati relativi a sentenze acquisite in modo strutturato tramite apposite applicazioni. In particolare, deve essere consentito l’inserimento dei dati essenziali del provvedimento (autorità, luogo, data, Presidente, Relatore) insieme al relativo documento in formato PDF. Deve essere consentito, altresì, l’utilizzo generalizzato di altri elementi idonei a caratterizzare il provvedimento per favorire la ricerca dello stesso (TAG). Il software in oggetto deve inoltre prevedere la possibilità di segnalare la necessità di oscurare i dati personali delle parti prima dell’inserimento nell’archivio.

I provvedimenti pubblicati sulle riviste giuridiche

Ai fini dell’iniziale popolamento dell’archivio di merito di ItalgiureWeb, è stata acquisita la disponibilità di alcune case editrici a consentire l’utilizzazione della selezione del materiale pubblicato sulle riviste da loro edite per l’individuazione dei primi provvedimenti che corrispondano ai criteri sopra delineati. Siffatto canale, quindi, potrà essere utilizzato anche a regime, ai fini della successiva ulteriore implementazione della banca dati.

I provvedimenti pubblicati sulle riviste, una volta individuati nell’arco dell’ultimo quinquennio, dovranno comunque essere acquisiti in forma integrale dall’ufficio emittente e quindi classificati, secondo i criteri predefiniti per il successivo inserimento nell’archivio.

L’attività di acquisizione dei provvedimenti pubblicati sulle riviste giuridiche per il popolamento iniziale potrà essere compiuta da un gruppo di lavoro, le cui caratteristiche saranno definite nel bando di gara per l’attribuzione dell’incarico finanziato dal Consiglio, sotto la supervisione, il controllo e la guida del gruppo di lavoro già costituito presso il Consiglio.

Il trattamento informatico dei documenti da inserire.

Il sistema di ItalgiureWeb prevede che i documenti contenuti nei singoli archivi siano ricercabili sulla base di una serie di chiavi di ricerca comuni a tutti gli archivi. In particolare, è necessario che il documento sia ricercabile sulla base di una ricerca full text. Naturalmente, la qualità della ricerca ed il numero delle opzioni di ricerca che possono essere messe a disposizione dell’utente dipendono dalla qualità e dalla tipologia del trattamento al quale il singolo documento viene sottoposto prima di essere inserito nell’archivio.

Il suddetto trattamento deve essere assicurato da soggetti altamente specializzati che operano all’esterno dell’amministrazione della Giustizia, soggetti che, sulla base di esperienze pregresse, possono essere individuati in aziende private ovvero in istituti di ricerca connessi ad istituzioni universitarie. Per tale attività di trattamento dei dati occorre pertanto reperire adeguati finanziamenti che garantiscano, in partenza, il trattamento di alcune decine di migliaia di documenti che costituisce l’indispensabile presupposto per l’apertura dell’archivio di merito. A regime, il trattamento riguarderà annualmente qualche centinaio di documenti da inserire in banca dati.

In particolare, il trattamento dei dati dovrà assicurare:

1.      la ricerca per parole/lemmi sull’intero testo della sentenza, anche se questa sarà solo in formato immagine (tipicamente PDF-immagine);

2.      la ricerca delle parole limitata a determinate parti della sentenza (fatto, diritto, dispositivo, etc.), anche se non sono state adottate regole di redazione standardizzate;

3.      la ricerca tramite i riferimenti normativi inseriti liberamente  nel corpo della sentenza, estesa alle norme comunitarie;

4.      la ricerca tramite i  riferimenti giurisprudenziali alle Corti superiori, alle Corti di merito, alla Corte di Giustizia Europea ed alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, inseriti liberamente nel corpo della sentenza, anche mediante lo standard ECLI (European Case Law Identifier);

5.      la ricerca delle sentenze appartenenti ad una determinata materia e submateria (es. famiglia-divorzio, lavoro-licenziamento, patrimonio-furto), anche se non individuate a monte dal relatore o nella fase di acquisizione;

6.      inserimento nel corpo della sentenza, in corrispondenza dei riferimenti normativi, di link verso Normattiva, Eurlex e LEXS, ed in corrispondenza dei riferimenti giurisprudenziali, di link verso le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione, della CGUE, della CEDU  e, ove, disponibili in archivio, verso altre sentenze di merito;

7.      inserimento automatico nel testo archiviato dei metadati (ritenuti elemento standard per il  modello ottimale di sentenza/ordinanza/provvedimento), anche ove mancanti perché non acquisiti; i suddetti metadati dovranno essere ricavati da dati rilevati automaticamente dall’immagine della sentenza (ad es. collegio, data deposito, luogo);

8.      inserimento dell’allarme “Annotata” (nel caso di nota a sentenza i cui estremi sono inseriti nell’archivio Dottrina) e dell’allarme “Vedi” (concernente sentenze successive per risalire a sentenze di merito che citano quella in visualizzazione);

9.      anonimizzazione dei documenti prima del loro inserimento in banca dati.

L’attuazione del progetto

Preliminarmente il Consiglio designa quali responsabili del progetto i Consiglieri Claudio Maria Galoppi e Francesco Cananzi. Inoltre, ai fini della attuazione del progetto, trattandosi di un procedimento complesso ed articolato, si ritiene di costituire, quale organo di supporto della Settima Commissione, il gruppo di lavoro denominato “Banca dati di merito” di cui faranno parte il dott. Vincenzo DI CERBO, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, quale coordinatore, la dott.ssa Laura ALESSANDRELLI, magistrato dell’ufficio di Sorveglianza di Roma, la dott.ssa Alessandra BASSI, consigliere della Corte di Cassazione, la dott.ssa Maria Luisa MIRANDA, giudice del Tribunale di Napoli e la dott.ssa Ombretta SALVETTI, consigliere della Corte di Appello di Torino.

Il gruppo, inoltre, nel supportare la Settima Commissione in questa fase di avvio e prima implementazione dell’archivio, instaurerà anche una continua e proficua collaborazione con la DGSIA.  

Il gruppo avrà il compito di procedere all’attuazione del progetto, di curare tutte le fasi dell’implementazione e i rapporti con l’UDI.

Il progetto da attuare, a seguito di bando di gara e finanziamento, avrà ad oggetto tre ambiti:

1.      l’acquisizione dei documenti da inserire per il popolamento iniziale della banca dati, da estrarre dalle riviste giuridiche, a cura di un costituendo gruppo di lavoro sotto periodica supervisione, guida e controllo da parte del gruppo di lavoro “Banca dati di merito”;

2.      il trattamento informatico dei documenti da inserire ai fini del primo popolamento della banca dati e delle successive implementazioni;

3.      l’aggiornamento del software applicativo sulla consolle-assistente, ai fini dell’inoltro diretto dei provvedimenti selezionati dal RID all’ufficio centrale dell’archivio di merito di ItalgiureWeb.

Il progetto naturalmente prevede fasi di progressiva implementazione con diversificati oneri finanziari a carico del CSM coperti con disponibilità accantonate nel cap. 3367 del Bilancio (allegato 5).

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

– di approvare le linee guida per l’attuazione del  progetto di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito con assunzione del relativo impegno di spesa da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, da attuarsi in stabile collaborazione con la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia;

– di nominare responsabili del progetto i Consiglieri Claudio Maria Galoppi e Francesco Cananzi;

– di costituire il gruppo di lavoro “Banca dati di merito” con il compito di procedere all’attuazione del progetto, curare tutte le fasi dell’implementazione della banca dati ed i rapporti con gli Uffici per l’Innovazione;

– all’esito dell’attuazione delle precedenti fasi, di dare mandato al Segretario Generale al fine di:

a) provvedere all’avvio della procedura di gara finalizzata all’individuazione della ditta incaricata alla realizzazione della Banca dati di merito presso il CED della Cassazione, nei limiti delle somme accantonate a tal fine nel cap. 3367 del Bilancio di previsione 2017;

b) attivare la procedura per l’individuazione dell’università alla quale affidare la selezione dei documenti per il popolamento della banca dati iniziale ai fini della raccolta del materiale reperibile sulle riviste giuridiche.