Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per massimale contributivo

a cura di Luigi Spina

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(articoli 38,46, 47 e 48 d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445)

Il/La sottoscritto/a dott.      , nato/a. a        , residente in                , magistrato alla valutazione di professionalità, nominato con d.m.        , CF:                 ; attualmente in servizio presso il       , con funzioni di                             , amministrato dalla RTS di               , n. partita                                        ;

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci o di uso e formazione di documenti falsi, ai sensi del DPR 445/2000 

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti della disciplina in tema di massimale contributivo di cui all’art.2 comma18 L.n. 335/1995, di aver inoltrato all’INPS in data      :

domanda di riscatto del corso universitario di laurea in giurisprudenza (per il periodo       );

domanda di accredito figurativo del servizio militare;

……..

Tale/i domanda/e, della/e quale/i si allega copia, ai sensi della circolare INPS 42/2009 – ed ancor prima della lettera circolare INPDAP del 18.12.2008- permettono al sottoscritto/a di acquisire, a far data dal mese successivo all’inoltro, la qualità di “vecchio iscritto”, valendo quale posizione contributiva anteriore all’1.1.1996.

In nessun caso la domanda di riscatto del periodo del corso universitario di studi potrà essere considerata quale proveniente da soggetto inoccupato, ai sensi dell’art.1 comma77 L.247/2007; tale soggetto – cfr. sul punto circolare INPS 29/2008 e lettera circolare INPDAP del 18.12.2008 – si individua, infatti, in colui che al momento della domanda di riscatto non ha mai svolto attività lavorativa e non è mai stato iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria.

Si evidenzia, altresì, che ai sensi della circolare INPS 177/1996 e della già richiamata lettera circolare INPDAP del 18.12.2008, ai fini dell’applicazione del massimale di cui all’articolo 2, comma 18 della legge n° 335/1995, le amministrazioni o enti datori di lavoro erano tenuti ad acquisire dai soggetti assunti dal 1° gennaio 1996 una dichiarazione, da trasmettere anche alla competente sede INPDAP, attestante l’eventuale esistenza dei  periodi di contribuzione antecedente all’1.1.1996 con la specifica, in caso positivo, del relativo arco temporale degli stessi. In particolare, ai sensi della circolare INPS 177/1996 tale adempimento era messo in stretta correlazione con il superamento del massimale contributivo, venendo disciplinato preciso onere a carico del datore di lavoro di informare il lavoratore di tale superamento ai fini della dichiarazione di cui sopra e dell’eventuale trattenuta o meno dei contributi. Si osserva al riguardo che mai prima del corrente mese di dicembre codesta amministrazione ha informato il/la sottoscritto/a che la retribuzione annua ha superato il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18 della legge n° 335/1995, né ha sollecitato la conseguente dichiarazione che solo nel corrente mese è stata espressamente richiesta e viene oggi formalizzata.

Ciò evidenziato, nel caso in cui tale massimale non sia mai stato superato con riferimento alle precedenti annualità (dal       al 2014) o comunque le somme trattenute vengano ritenute utili ai fini del monte contributivo complessivo valido ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dell’interessato,  il/la sottoscritto/a non intende avanzare alcuna doglianza.

Al contrario, nel caso in cui lo/la scrivente in occasione delle retribuzioni annuali intervenute dal 1997 al 2014 abbia superato il massimale contributivo e l’amministrazione, in dispregio alle circolari sopra indicate, abbia operato le trattenute sull’intera retribuzione senza richiedere mai la dichiarazione di cui sopra, la presente deve valere quale espressa

DIFFIDA E MESSA IN MORA

Alla restituzione di ogni somma indebitamente trattenuta (indebito oggettivo) da codesta amministrazione nonostante il superamento del massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18 della legge n° 335/1995, a far data dal 1997 fino al 2014, con aggravio di interessi legali dalla data in cui ogni singola trattenuta è stata indebitamente operata e fatta salva la richiesta degli interessi moratori in assenza di riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della presente, che a tal fine viene inviata non solo per il tramite istituzionale ma anche con raccomandata con avviso di ricevimento.

A tal fine, inoltre, si richiede espressamente a codesta Direzione di conoscere, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, se ed in quali annualità sia avvenuto il superamento del massimale contributivo annuo e ciò nonostante sia stata sottoposta a trattenuta contributiva l’intera retribuzione, non avendo mai ricevuto precedentemente alcuna notizia in merito nonostante il richiamato disposto delle sopra ricordate circolari INPS (177/2006 e 42/2009) e INPDAP (lettera circolare 18 dicembre 2008). 

DATA.

                                                              dott.

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