Diffamazione a mezzo stampa (caso Tobagi)

CLASSIFICAZIONE
Libertà di espressione – Diritto di libera manifestazione del pensiero – Diritto di cronaca – Condanna per diffamazione aggravata a mezzo stampa – Intervista giornalistica riportata come tale – Violazione dell’art. 10 CEDU – Sussiste

RIFERIMENTI NORMATIVI
CONVENZIONE EDU, art 10

PRONUNCIA SEGNALATA – Corte E.D.U., 16.01.2020, Application no. 59347/09 Magosso e Brindani v. Italia

Abstract

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha accolto il ricorso – riconoscendo la violazione dell’art.10 CEDU – proposto dal giornalista e dal direttore responsabile di un settimanale italiano, condannati per il delitto di  diffamazione al pagamento di una pena pecuniaria e di una provvisionale ai danni di due alti ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, per avere affermato che i Carabinieri erano a conoscenza del criminoso progetto terroristico nei cui confronti del giornalista Walter Tobagi, commesso dal gruppo terroristico denominato “Brigate rosse”, sostenendo la tesi che la vittima avrebbe potuto essere salvata.

1. I ricorrenti, Renzo Magosso e Umberto Brindani, che nel 2004 erano rispettivamente giornalista e direttore responsabile del settimanale “Gente”, hanno lamentato la violazione del diritto di cui all’art. 10 della Convenzione, e in particolare la compressione del loro diritto di cronaca, in relazione alla condanna pronunciata contro di loro dal Tribunale di Monza – poi confermata in appello il 20 settembre 2007 – sia pure soltanto alla pena pecuniaria, per il delitto di diffamazione ai danni di due alti ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, specificamente per la pubblicazione di un articolo in merito all’omicidio del giornalista Walter Tobagi, commesso nel 1980 dal gruppo terroristico denominato “Brigate rosse”, sostenendo la tesi che la vittima avrebbe potuto essere salvata.

1.1. In tale articolo Renzo Magosso aveva infatti affermato che i Carabinieri erano a conoscenza del criminoso progetto terroristico da almeno sei mesi prima dell’uccisione del giornalista. Ciò aveva fatto sulla base di quanto dichiarato da un ex sottufficiale dell’Arma, che aveva riferito di aver a suo tempo presentato ai suoi superiori un’informativa sul progetto dei terroristi di eliminazione fisica del giornalista e che, per tutta risposta, era stato invitato ad occuparsi d’altro.

1.2. Il Tribunale di Monza riconobbe la sussistenza del delitto di diffamazione rilevando che Renzo Magosso aveva agito superficialmente, non verificando l’esattezza delle informazioni ricevute dal sottufficiale, e aveva inteso soltanto fare uno scoop giornalistico, omettendo di dare conto delle verità ufficiali sul caso, contenute nelle sentenze pronunciate su quella vicenda.

1.3. La Corte di cassazione, con la sentenza – Sez. 5, n. 12659 del 23 novembre 2010, dep. 2011 – con cui rigettò i ricorsi di Renzo Magosso e Umberto Brindani, osservò che il giornalista aveva omesso il controllo sulla veridicità dei contenuti di quanto dichiarato dall’intervistato, in specie aveva omesso di interpellare su quelle circostanze gli interessati e le fonti istituzionali. Aggiunse che quel controllo sarebbe stato necessario in ragione della particolare forza diffamatoria di quanto affermato dall’intervistato.

2. Sul tema dell’efficacia scriminante del diritto di cronaca quando esercitato per mezzo di interviste Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001, Galiero, Rv. 219651 stabilì che “la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un’intervista, vi riporti, anche se alla lettera, dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell’altrui reputazione, non è scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite”.

Aggiunse poi che “è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sè dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l’esercizio del diritto di cronaca, l’individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione sfugge al sindacato di legittimità”.

3. Successivamente la giurisprudenza di legittimità, muovendosi nel solco di tale autorevole arresto, ribadì che al giornalista che effettua l’intervista “incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite”, aggiungendo che “è essenziale l’accertamento correlato alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al contesto in cui le dichiarazioni sono rese” – Sez. 5, n. 517 del 22/11/2006, dep. 2007, Morelli e altro, Rv. 235692 –.

In ordine all’intervista che finisca con costituire essa stessa una notizia, precisò che la falsità delle dichiarazioni diffamatorie riportate dal giornalista e la stessa specifica capacità offensiva delle espressioni dell’intervistato possono restare irrilevanti nel caso in cui “lo stesso fatto che la dichiarazione sia stata resa costituisca un evento, sia un fatto di cui il pubblico ha interesse e diritto a essere informato” – Sez. 5, n. 42085 del 10/10/2007, P.C. in proc. Panerai e altro, Rv. 238217 – .

Precisò tale ultima sentenza che “la possibilità di distinguere in questi casi la responsabilità del giornalista da quella dell’autore della dichiarazione riferita va verificata in concreto”, non potendosi dettare criteri astratti che valgano a scindere sempre e comunque le due responsabilità.

Un aspetto essenziale è costituito dalla verifica del concreto ruolo svolto dal giornalista, se si sia limitato “a riferire l’evento” o, invece, sia divenuto “strumento della diffamazione”: per questa parte è necessario appurare “in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l’occasione di tali dichiarazioni, quali le ragioni e la credibilità del dichiarante”.

Quel che quindi è necessario è capire “se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato”.

4. La Corte Edu ha anzitutto osservato che la vicenda oggetto dell’articolo incriminato era di pubblico interesse, legata ai cd. anni di piombo, ossia al periodo dell’interferenza della loggia massonica P2 nella vita istituzionale italiana e del fenomeno terroristico; ha sul punto notato che i giudici nazionali trascurarono questo importante aspetto, dando maggior valore al profilo sensazionalistico dell’articolo incriminato.

5. Ha quindi ricordato principi già da tempo affermati, in forza del quali occorre distinguere – quando si è di fronte all’esercizio del diritto di cronaca per mezzo di interviste – le dichiarazioni del giornalista da quelle rese dai terzi e citate nell’articolo, e ha sul punto riscontrato che ciò non fu fatto dai giudici nazionali.

Ha poi aggiunto che, ove il giornalista riporti dichiarazioni di terzi, occorre chiedersi non già se egli possa provare la verità delle notizie ma se abbia agito in buona fede e abbia operato le necessarie preliminari verifiche.

Ha allora dato atto che i due ricorrenti hanno prodotto una serie considerevole di documenti per dare conto di aver effettuato le verifiche di credibilità delle dichiarazioni della loro fonte; e ha anche osservato che, con il passare del tempo, era divenuto sempre più difficile provare i fatti oggetto delle dichiarazioni e che il danno alle persone presumibilmente diffamate sarebbe probabilmente venuto meno. Le controverse dichiarazioni, infatti, avevano ad oggetto vicende risalenti alla fine del 1979 e l’articolo di stampa era stato pubblicato ben venticinque anni dopo, nel 2004.

6. Da qui la conclusione che la condanna dei due giornalisti si è sostanziata in un’interferenza sproporzionata nel loro diritto alla libertà di espressione, e pertanto non coerente e non necessaria, secondo i principi di una società democratica.

La Corte Edu ha pure rilevato l’eccessività del risarcimento, rilevando che i giudici di merito avevano condannato i due ricorrenti a pagare in favore delle persone offese la somma di euro 120000 a titolo di provvisionale, oltre alla somma di circa 33000 euro per spese sostenute nei  tre gradi di giudizio. Ha a tal proposito sottolineato che, seppure la provvisionale sia stata poi corrisposta dalla casa editrice del settimanale, tal tipo di misure finisce con il produrre un effetto dissuasivo sui giornalisti, con il rischio di disincentivarli dal contribuire alla discussione pubblica su questioni che riguardano la collettività.

7.Sulla centralità del ruolo assunto nello sviluppo di una società democratica, dalla libera stampa, che ha il dovere e il diritto di informare il pubblico su tutte le questioni di interesse generale, comprese quelle relative all’amministrazione della giustizia cfr. Corte Edu, sent. 24 febbraio 1997, De Haes e Gijsels c. Belgio.

Quanto alle condizioni di tutela del diritto del giornalista, ossia che agisca «in buona fede, sulla base di fatti correttamente riportati, e fornisca informazioni “affidabili e precise” nel rispetto dell’etica giornalistica», v. Corte Edu, sent. 21 gennaio 1999 (Grande Camera), Fressoz e Roire c. Francia, e Corte Edu, sent. 26 aprile 1995, Prager e Oberschlick c. Austria.

Sul principio per il quale, quando si tratta dell’esercizio del diritto di cronaca mediante interviste, non si può chiedere al giornalista, che agisce in buona fede, “di controllare tutte le informazioni riportate in un’intervista”, v. Corte Edu, sent. 4 luglio 2017, Kącki c. Polonia.

Infine, sul pericolo costituito da risarcimenti del danno liquidati in misura eccessiva, che fanno correre il rischio di scoraggiare «una discussione libera su questioni di interesse pubblico» v. Corte Edu, sent. 8 novembre 2018, Narodni List D.D. c. Croazia.