Direttiva 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.3.2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo  (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), nell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («CEDU»), nell’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») e nell’articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
(2)L’Unione si è prefissa l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, un riconoscimento reciproco rafforzato delle sentenze e di altre decisioni giudiziarie e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità competenti e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe quindi diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale nell’Unione.
(3)Conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione deve fondarsi sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e di altre decisioni giudiziarie.
(4)L’attuazione di tale principio presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio del riconoscimento reciproco è legata a numerosi parametri, inclusi meccanismi di protezione dei diritti degli indagati e imputati e norme minime comuni necessarie ad agevolare l’applicazione di tale principio.
(5)Sebbene gli Stati membri siano firmatari della CEDU e dell’ICCPR, l’esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura che vi sia un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale di altri Stati membri.
(6)Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (3)(«tabella di marcia»). Sulla base di un approccio graduale, la tabella di marcia invita ad adottare misure che riguardano il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) e garanzie speciali per gli indagati o imputati vulnerabili (misura E).
(7)L’11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l’ha integrata nel programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (4) (punto 2.4). Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati, e a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.
(8)Finora, sulla base della tabella di marcia, sono state adottate tre misure in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali: le direttive 2010/64/UE (5), 2012/13/UE (6) e 2013/48/UE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(9)La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.
(10)Stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali norme minime comuni possono altresì rimuovere taluni ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati membri.
(11)È opportuno che la presente direttiva si applichi solo ai procedimenti penali, nell’accezione data dall’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia»), fatta salva la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai procedimenti civili o ai procedimenti amministrativi, anche quando questi ultimi possono comportare sanzioni, quali i procedimenti in materia di concorrenza, commercio, servizi finanziari, circolazione stradale, fiscalità o maggiorazioni d’imposta, e alle indagini connesse svolte da autorità amministrative.
(12)È opportuno che la presente direttiva si applichi alle persone fisiche indagate o imputate in procedimenti penali. Dovrebbe applicarsi dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per un reato o per un presunto reato e, quindi, anche prima che questa sia messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagata o imputata. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a ogni fase del procedimento penale fino a che non diventi definitiva la decisione che stabilisce in maniera finale se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato. Le azioni legali e i mezzi di ricorso che sono disponibili solo quando tale decisione è divenuta definitiva, comprese le azioni dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
(13)La presente direttiva prende atto dei diversi livelli ed esigenze di tutela di alcuni aspetti della presunzione di innocenza con riferimento alle persone fisiche e giuridiche. Per quanto riguarda le persone fisiche, tale protezione rispecchia la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte di giustizia ha tuttavia riconosciuto che i diritti derivanti dalla presunzione di innocenza non sorgono in capo alle persone giuridiche allo stesso modo rispetto a quanto accade per le persone fisiche.
(14)Allo stato attuale di sviluppo del diritto e della giurisprudenza in ambito nazionale e di Unione, appare prematuro legiferare a livello di Unione sulla presunzione di innocenza con riferimento alle persone giuridiche. La presente direttiva non dovrebbe pertanto applicarsi alle persone giuridiche, fatta salva l’applicazione alle persone giuridiche della presunzione di innocenza come sancita, in particolare, nella CEDU e come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di giustizia.
(15)È opportuno che la presunzione di innocenza con riferimento alle persone giuridiche sia protetta dalle garanzie normative e dalla giurisprudenza esistenti, la cui evoluzione deve permettere di stabilire se sia necessario un intervento dell’Unione.
(16)La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l’idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato, come l’imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l’indagato o imputato come colpevole. Prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l’autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell’indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi.
(17)Per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un’autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all’applicazione della legge, o da un’altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità.
(18)L’obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non dovrebbe impedire alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale, come nel caso in cui venga diffuso materiale video e si inviti il pubblico a collaborare nell’individuazione del presunto autore del reato, o per l’interesse pubblico, come nel caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni o la pubblica accusa o un’altra autorità competente fornisca informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell’ordine pubblico. Il ricorso a tali ragioni dovrebbe essere limitato a situazioni in cui ciò sia ragionevole e proporzionato, tenendo conto di tutti gli interessi. In ogni caso, le modalità e il contesto di divulgazione delle informazioni non dovrebbero dare l’impressione della colpevolezza dell’interessato prima che questa sia stata legalmente provata.
(19)Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell’importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media.
(20)Le autorità competenti dovrebbero astenersi dal presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, quali manette, gabbie di vetro o di altro tipo e ferri alle gambe, a meno che il ricorso a tali misure sia necessario per ragioni legate al caso di specie in relazione alla sicurezza, ad esempio al fine di impedire che indagati o imputati rechino danno a se stessi o agli altri o a beni, o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi, tra cui testimoni o vittime. La possibilità di ricorrere a misure di coercizione fisica non implica che le autorità competenti debbano prendere una decisione formale in merito.
(21)Ove fattibile, le autorità competenti dovrebbero astenersi dal presentare gli indagati o imputati, in tribunale o in pubblico, in uniformi carcerarie, onde evitare di dare l’impressione che siano colpevoli.
(22)L’onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell’indagato o imputato. La presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l’onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d’ufficio dal giudice, la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell’indagato o imputato e il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o un imputato. Tali presunzioni dovrebbero essere confinate entro limiti ragionevoli, tenendo conto dell’importanza degli interessi in gioco e preservando i diritti della difesa, e i mezzi impiegati dovrebbero essere ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito. Le presunzioni dovrebbero essere confutabili e, in ogni caso, si dovrebbe farvi ricorso solo nel rispetto dei diritti della difesa.
(23)In diversi Stati membri, non solo la pubblica accusa ma anche i giudici e i tribunali competenti sono incaricati della ricerca delle prove a carico e a discarico. Gli Stati membri che non hanno un sistema accusatorio dovrebbero poter mantenere l’attuale sistema purché sia conforme alla presente direttiva e alle altre pertinenti norme del diritto dell’Unione e internazionale.
(24)Il diritto al silenzio è un aspetto importante della presunzione di innocenza e dovrebbe fungere da protezione contro l’autoincriminazione.
(25)Anche il diritto di non autoincriminarsi è un aspetto importante della presunzione di innocenza. Gli indagati e imputati, se invitati a rilasciare dichiarazioni o a rispondere a domande, non dovrebbero essere costretti a produrre prove o documenti o a fornire informazioni che possano condurre all’autoincriminazione.
(26)Il diritto al silenzio e il diritto di non autoincriminarsi dovrebbero applicarsi a domande riguardanti il reato che una persona è indagata o imputata di avere commesso e non, ad esempio, a domande riguardanti l’identificazione dell’indagato o imputato.
(27)Il diritto al silenzio e il diritto di non autoincriminarsi implicano che le autorità competenti non dovrebbero costringere indagati o imputati a fornire informazioni qualora questi non desiderino farlo. Per determinare se il diritto al silenzio o il diritto di non autoincriminarsi sia stato violato, è opportuno tener conto dell’interpretazione del diritto a un equo processo ai sensi della CEDU data dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
(28)L’esercizio del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non dovrebbe essere utilizzato contro l’indagato o imputato né essere considerato di per sé quale prova che l’indagato o imputato in questione abbia commesso il reato ascrittogli. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di valutazione della prova da parte di tribunali o giudici, a condizione che i diritti della difesa siano rispettati.
(29)L’esercizio del diritto di non autoincriminarsi non dovrebbe impedire alle autorità competenti di raccogliere prove che possano essere ottenute lecitamente dall’indagato o imputato ricorrendo a poteri coercitivi legali e che esistono indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo, come il materiale ottenuto sulla base di un mandato, o per il quale sussista l’obbligo per legge di conservarlo e fornirlo su richiesta, o l’analisi dell’aria alveolare espirata, del sangue o delle urine, o dei tessuti corporei per la prova del DNA.
(30)Il diritto al silenzio e il diritto di non autoincriminarsi non dovrebbero impedire agli Stati membri di decidere che, per quanto riguarda le infrazioni minori, quali le infrazioni minori del codice della strada, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell’indagato o imputato da parte delle autorità competenti in merito al reato in questione, purché ciò avvenga in conformità con il diritto a un equo processo.
(31)Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di garantire che, quando gli indagati o imputati ricevono informazioni sui loro diritti a norma dell’articolo 3 della direttiva 2012/13/UE, siano informati anche in merito al diritto di non autoincriminarsi, come applicabile a norma del diritto nazionale conformemente alla presente direttiva.
(32)Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di garantire che, quando gli indagati o imputati ricevono la comunicazione dei diritti a norma dell’articolo 4 della direttiva 2012/13/UE, tale comunicazione contenga anche informazioni in merito al diritto di non autoincriminarsi, come applicabile a norma del diritto nazionale conformemente alla presente direttiva.
(33)Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione.
(34)Qualora, per ragioni che sfuggono al loro controllo, gli indagati o imputati siano impossibilitati a presenziare al processo, dovrebbero avere la possibilità di chiedere che il processo sia aggiornato ad altra data entro i termini stabiliti dal diritto nazionale.
(35)Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile.
(36)In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile pronunciare una decisione sulla colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato anche se l’interessato non è presente al processo. Ciò potrebbe verificarsi qualora l’indagato o imputato sia stato informato in tempo utile del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione e ciò nonostante non compaia in giudizio. Il fatto che l’indagato o imputato sia informato del processo dovrebbe essere inteso nel senso che l’interessato è citato personalmente o è informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo in modo tale da consentirgli di venire a conoscenza del processo. Il fatto che l’indagato o imputato sia informato delle conseguenze di una mancata comparizione dovrebbe essere inteso, in particolare, nel senso che l’interessato è informato del fatto che potrebbe essere pronunciata la decisione nel caso in cui non compaia in giudizio.
(37)Dovrebbe inoltre essere possibile celebrare un processo che possa concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza in assenza dell’indagato o imputato qualora quest’ultimo sia stato informato del processo e abbia conferito mandato a un difensore, nominato da lui o dallo Stato, per rappresentarlo in giudizio e che abbia rappresentato l’indagato o imputato.
(38)Nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l’interessato sia a conoscenza del processo, si dovrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza delle autorità pubbliche nell’informare l’interessato e alla diligenza di cui ha dato prova dall’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate.
(39)Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità che i processi siano svolti in assenza dell’indagato o imputato, ma le condizioni per prendere una decisione in assenza di un determinato indagato o imputato non siano soddisfatte, poiché la persona in questione non può essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi, ad esempio in caso di fuga o di latitanza, dovrebbe essere comunque possibile adottare la decisione in assenza dell’indagato o imputato ed eseguirla. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’indagato o imputato, una volta informato della decisione, soprattutto in caso di arresto, sia informato anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo, o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale. Tali informazioni dovrebbero essere fornite per iscritto. Le informazioni potrebbero altresì essere fornite oralmente, purché ciò sia verbalizzato conformemente alla procedura prevista dal diritto nazionale.
(40)Le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero poter vietare temporaneamente l’accesso alla sala d’udienza a un indagato o imputato, qualora ciò sia necessario per garantire il corretto svolgimento del procedimento penale. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora un indagato o imputato disturbi l’udienza e debba essere accompagnato fuori dall’aula per ordine del giudice, o qualora risulti che la presenza dell’indagato o imputato impedisce la corretta audizione di un testimone.
(41)Il diritto di presenziare al processo può essere esercitato solo se vengono svolte una o più udienze. Ciò significa che il diritto di presenziare al processo non si applica se le norme procedurali nazionali applicabili non prevedono alcuna udienza. Dette norme nazionali dovrebbero rispettare la Carta e la CEDU, come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare relativamente al diritto a un equo processo. Tale situazione si verifica, ad esempio, quando il procedimento si svolge in maniera semplificata ricorrendo, in tutto o in parte, a una procedura scritta o a una procedura in cui non è prevista alcuna udienza.
(42)Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nell’attuazione della presente direttiva, soprattutto per quanto riguarda il diritto di presenziare al processo e il diritto a un nuovo processo, si tenga conto delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili. Conformemente alla raccomandazione della Commissione del 27 novembre 2013 sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (8), per indagati o imputati vulnerabili si dovrebbero intendere tutti gli indagati o imputati che non sono in grado di capire o partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o eventuali disabilità.
(43)I minori sono vulnerabili e dovrebbero beneficiare di un livello di protezione specifico. Pertanto, in ordine ad alcuni diritti previsti dalla presente direttiva, dovrebbero essere stabilite garanzie procedurali specifiche.
(44)Conformemente al principio dell’efficacia del diritto dell’Unione, gli Stati membri devono istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione. Un mezzo di ricorso efficace che sia disponibile in caso di violazione dei diritti sanciti dalla presente direttiva dovrebbe avere, per quanto possibile, l’effetto di porre l’indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa.
(45)All’atto di valutare le dichiarazioni rese da indagati o imputati o le prove raccolte in violazione del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi, i tribunali e i giudici dovrebbero rispettare i diritti della difesa e l’equità del procedimento. In tale contesto si dovrebbe tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale l’ammissione delle dichiarazioni ottenute attraverso la tortura o altri maltrattamenti in violazione dell’articolo 3 della CEDU come mezzo di prova per accertare i fatti rilevanti in un procedimento penale priverebbe di equità il processo nel suo complesso. Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nessuna dichiarazione di cui si sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura dovrebbe essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di determinare che una dichiarazione è stata resa.
(46)Al fine di controllare e valutare l’efficacia della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione i dati disponibili sull’attuazione dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali dati potrebbero includere quelli raccolti dalle autorità giudiziarie e di contrasto sui mezzi di ricorso utilizzati in caso di violazione di uno degli aspetti della presunzione di innocenza disciplinati dalla presente direttiva o del diritto di presenziare al processo.
(47)La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla CEDU, compresi la proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all’integrità della persona, i diritti del minore, l’inserimento delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. Si dovrebbe tenere conto in particolare dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea (TUE), che afferma l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, e che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.
(48)Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il livello di tutela previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU, come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
(49)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la definizione di norme minime comuni su alcuni aspetti della presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle dimensioni e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(50)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
(51)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:

a)alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali;
b)il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato.

CAPO 2

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Articolo 3

Presunzione di innocenza

Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza.

Articolo 4

Riferimenti in pubblico alla colpevolezza

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell’obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l’articolo 10.

3. L’obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico.

Articolo 5

Presentazione degli indagati e imputati

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica.

2. Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri applichino misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi.

Articolo 6

Onere della prova

1. Gli Stati membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile.

2. Gli Stati membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta.

Articolo 7

Diritto al silenzio e diritto di non autoincriminarsi

1. Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuto il diritto di restare in silenzio in merito al reato che viene loro contestato.

2. Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati godano del diritto di non autoincriminarsi.

3. L’esercizio del diritto di non autoincriminarsi non impedisce alle autorità competenti di raccogliere prove che possono essere ottenute lecitamente ricorrendo a poteri coercitivi legali e che esistono indipendentemente dalla volontà dell’indagato o imputato.

4. Gli Stati membri possono consentire alle proprie autorità giudiziarie di tenere conto, all’atto della pronuncia della sentenza, del comportamento collaborativo degli indagati e imputati.

5. L’esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto loro.

6. Il presente articolo non impedisce agli Stati membri di prevedere che, in relazione ai reati minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell’indagato o imputato da parte delle autorità competenti in merito al reato ascritto loro, purché ciò rispetti il diritto a un equo processo.

CAPO 3

DIRITTO DI PRESENZIARE AL PROCESSO

Articolo 8

Diritto di presenziare al processo

1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2. Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a)l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure
b)l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato.

3. Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato.

4. Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali che prevedono che il giudice o il tribunale competente possa escludere temporaneamente un indagato o imputato dal processo, qualora ciò sia necessario per garantire il corretto svolgimento del procedimento penale, purché siano rispettati i diritti della difesa.

6. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali che prevedono che il procedimento o talune sue fasi si svolgano per iscritto, purché ciò avvenga in conformità con il diritto a un equo processo.

Articolo 9

Diritto a un nuovo processo

Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa.

CAPO 4

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 10

Mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva.

2. Fatti salvi le norme e i sistemi nazionali in materia di ammissibilità delle prove, gli Stati membri garantiscono che, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi, siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento.

Articolo 11

Raccolta dei dati

Entro il 1o aprile 2020, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla presente direttiva.

Articolo 12

Relazione

Entro il 1o aprile 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva.

Articolo 13

Non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto di qualsiasi Stato membro che assicurino un livello di protezione più elevato.

Articolo 14

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1) GU C 226 del 16.7.2014, pag. 63.

(2) Posizione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 febbraio 2016.

(3) GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

(4) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(5) Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

(6) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1).

(7) Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

(8) GU C 378 del 24.12.2013, pag. 8.

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