Disgregazione dell’unione familiare e tutela dei figli minori

di Alessandro Di Tano

Il tema della tutela giudiziale dei figli minori nelle ipotesi di disgregazione dell’unione familiare è assai vasto, quindi appare opportuno circoscriverne sin da subito la trattazione con riferimento ad alcuni soltanto tra i provvedimenti che il Giudice è abitualmente chiamato ad adottare in favore del minore, con particolare riguardo all’affidamento nei procedimenti di separazione e divorzio.

Le difficoltà che il Magistrato incontra nello svolgimento della propria attività decisionale derivano soprattutto dal clima di accesa conflittualità (che – fisiologicamente – si accompagna alle vicende di crisi della coppia) e dalla mancanza di un adeguato bagaglio di conoscenze tecnico-specialistiche in ambito extra-giuridico.

Pur non essendo il Giudice, come è ovvio, uno psicologo, uno psichiatria infantile o un sociologo, ciò nonostante le sue statuizioni sono destinate ad incidere e a produrre effetti non soltanto nella sfera giuridica, ma anche in quella affettiva, relazionale e comportamentale del minore (e non solo); per ovviare alla mancanza di un bagaglio tecnico-specialistico, egli potrà affidare ad un esperto l’incarico di compiere indagini, di natura psicologica, sulle effettive capacità genitoriali dei coniugi, garantendo così che la sua decisione finale – in particolare quella di affidamento della prole – sia quanto più obiettiva possibile, perché basata sulla conoscenza effettiva dei legami affettivi, delle fasi di sviluppo e del comportamento umano nei suoi aspetti sia normali sia patologici.

Al minore, il nostro Ordinamento assicura un complesso sistema giuridico di tutela e protezione, che vede il suo apice nell’art. 30 della Carta Fondamentale e si snoda, poi, attraverso numerose leggi e provvedimenti normativi speciali.

I principali riferimenti in materia sono: la Legge n. 898/1970 (cd. Legge sul divorzio), la Legge n. 54/2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento – cd. Legge sull’affidamento condiviso) ed il D.lgs n. 154/2013 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219).

Il Legislatore ha individuato nell’interesse morale e materiale del minore la “stella polare” che deve guidare il Giudice in tutte le sue decisioni – e, in particolare, in quella sull’affidamento della prole – senza, tuttavia, fornire ulteriori indicazioni con riguardo al modo in cui si debba agire per il raggiungimento di tale interesse; ciò ampia inevitabilmente il margine di apprezzamento discrezionale per il Magistrato, il quale, dovrà essere, quindi, pienamente consapevole – sul piano tecnico – degli strumenti e dei rimedi a sua disposizione, nonché degli effetti che gli stessi sono destinati a produrre nella sfera del minore, non soltanto sul piano strettamente giuridico, ma, come già anticipato, anche e soprattutto sul piano psicologico,affettivo, sociale e relazionale.

La nostra Legislazione nazionale – su impulso della Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli del 20 novembre 1989 (resa esecutiva in Italia con la Legge n. 176/1991) e della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata il 7 dicembre del 2000 – ha recepito il principio della bi-genitorialità, da intendersi come il diritto della prole di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

E’ fondamentale garantire il diritto del minore alla bi-genitorialità, evitando (o quanto meno smorzando) ogni conflitto tra i coniugi: ecco perché, ad esempio, si discute della contrarietà ai principi fondamentali dell’ordine pubblico della sentenza straniera di divorzio, che abbia disposto l’affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i coniugi, ma senza predeterminare le regole di comportamento dei coniugi stessi idonee proprio ad evitarne il conflitto.

L’art. 337 ter c.c. stabilisce che: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il Giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale (che si sostituisce alla vecchia potestà genitoriale, ndr.) è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento”.

E’ evidente il favor del Legislatore per l’affidamento condiviso, l’unico in grado di garantire davvero alla prole un rapporto stabile e continuativo con entrambi le figure genitoriali.

Ne deriva che tale soluzione non può ritenersi preclusa dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, potendosi prevedere in tal caso l’esercizio separato della potestà, nel senso che ciascun coniuge, nei periodi di permanenza dei figli presso di sé, potrà effettuare, senza l’accordo dell’altro, le scelte di “ordinaria” amministrazione che riterrà più opportune; la scelta operata dal Legislatore a favore dell’affidamento condiviso non consente, quindi, di ritenere la conflittualità genitoriale elemento sufficiente, di per sé solo, a disporre l’affidamento esclusivo (cfr., sul punto, Cass. n. 16593/08, secondo cui l’inevitabile e fisiologica diversità di scelte educative tra i genitori – specie in un contesto di contrapposizione come quello che caratterizza i giudizi di separazione – è compatibile con l’affidamento condiviso e, di per sé, non consente di superare la scelta della soluzione preferenziale adottata dal Legislatore; si veda anche, però, Cass. Sez. I, Sent. n. 18559/2016, per la quale – in tema di affidamento dei figli minori – la conflittualità “grave” esistente tra i genitori e la commissione di reati da parte dell’uno nei confronti dell’altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l’interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione, sana ed equilibrata crescita psicologica, e possono, pertanto, fondare la domanda di affidamento esclusivo; coerentemente, deve essere rigettata la richiesta di affido condiviso, se avanzata, ad esempio, da un genitore detenuto per episodi di violenza nei confronti della moglie/madre del minore, trattandosi, in questo caso, di situazioni che senza alcun dubbio travalicano i limiti dell’ordinaria conflittualità tra coniugi e possono incidere negativamente sul processo di crescita della prole).

La regola dell’affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore” (il che potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all’estero, essendo tale comportamento indicativo dell’inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente: cfr., al riguardo, Cass. Sez. I, Sent. n. 977/2017).

Il giudizio prognostico che il Giudice – nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole – deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione familiare, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il principio della bi-genitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr., sul punto, Cass. Sez. VI, Sent. n. 18817/2015, la quale ha confermato la sentenza di merito che – nell’ambito dell’affidamento condiviso di un minore – aveva ritenuto di collocarlo preferibilmente presso il genitore il cui nucleo familiare, in quanto composto esclusivamente da adulti, avrebbe potuto prestargli maggiori attenzioni, garantendo al contempo al genitore non collocatario, pur residente in altra città, ampi periodi di tempo per tenere il figlio presso di sé; si veda, nello stesso senso, Cass. Sez. VI, Ord. N. 14728/2016, per la quale l’attuale quadro normativo impone al Giudice di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore; nella specie, la Suprema Corte ha affermato che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica – quella dei Testimoni di Geova – non può costituire ragione sufficiente a giustificare l’affidamento esclusivo dei minori all’altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano effettivamente legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità).

Prima del 2006 nella realtà giudiziaria si privilegiava la soluzione dell’affidamento di tipo esclusivo, con conseguente limitazione (di fatto) dell’esercizio della “potestà genitoriale” da parte del coniuge non affidatario; ciò perché l’affidamento “congiunto” stabiliva una collaborazione a tal punto stretta tra i genitori che i Giudici non la ritenevano attuabile in concreto, in considerazione del rapporto normalmente conflittuale tra coniugi nei giudizi di separazione e divorzio.

La legge n. 54/2006 ha ribaltato completamente il precedente orientamento in tema di affidamento, recependo il principio della bi-genitorialità (sancito all’art. 9 dalla precitata Convenzione di New York) ed imponendo l’interesse morale e materiale del minore quale linea guida nella decisione del Giudice, il quale – nel regolamentare i rapporti del minore con entrambe le figure genitoriali e nel garantire il suo diritto a relazionarsi con entrambi in egual misura – non è più chiamato ad individuare necessariamente quale dei due genitori sia più idoneo per il figlio, dovendo prediligere, piuttosto, la soluzione dell’affidamento condiviso (a meno che uno di essi non risulti dannoso e cagionevole per la crescita, lo sviluppo, l’educazione e l’equilibrio psico-fisico della prole).

A completamento del quadro normativo, il D.lgs n. 154 del 2013 ha sostituito nel nostro Ordinamento l’espressione “potestà dei genitori” con l’espressione “responsabilità genitoriale”; non si tratta di un semplice cambio di “etichetta”, ma dell’ulteriore affermazione della priorità dell’interesse del minore rispetto all’adulto.

Oggi, infatti, la posizione del genitore non si configura più come un diritto ma come un munus e di ciò occorre tener conto in tutte le decisioni giudiziali destinate a spiegare i loro effetti della sfera soggettiva del minore: il “diritto” di visita del genitore non affidatario, ad esempio, deve essere riconosciuto nell’ottica dell’interesse superiore del figlio, configurandosi come strumento (in forma affievolita o ridotta) per l’esercizio del fondamentale diritto-dovere di entrambi i coniugi di mantenere, istruire, educare i figli sancito dall’art. 30 della Costituzione.

Regolamentare in concreto con un provvedimento giurisdizionale l’esercizio della “responsabilità genitoriale” costituisce una delle fasi più complicate dell’opera del Magistrato, il quale deve valutare e poi decidere – avendo sempre riguardo all’interesse superiore del minore – sulla base di prospettazioni e ricostruzioni della realtà familiare (offerte dalle parti) spesso diametralmente opposte e fuorvianti, a volte finalizzate unicamente ad emarginare e a mettere in cattiva luce l’ex coniuge.

Qui si coglie la centralità del ruolo che i genitori ricoprono al momento dell’adozione delle decisioni giudiziali sui loro figli.

Spesso i coniugi, impegnati come sono a “farsi la guerra”, perdono di vista l’interesse (superiore) della prole.

I genitori più problematici sono quelli che non hanno ancora superato il trauma della separazione, continuano a nutrire un rancore profondo nei confronti del partner e, di conseguenza, non sono in grado di comprendere – e far comprendere (al Giudice) – ciò che è più utile per il figlio minore.

Eppure, le scelte decisionali del Magistrato sarebbero enormemente agevolate dal comportamento maturo e collaborativo di entrambi i genitori.

In alcuni casi, la conflittualità tra i coniugi può raggiungere livelli tali, da generare nella prole vere e proprie patologie: è il caso della PAS (ParentalAlienationSyndrome) o Sindrome da alienazione parentale.

Essa deriverebbe da una sorta di “lavaggio del cervello” praticato da uno dei coniugi (cd. alienante) sul figlio minore, con lo scopo di portare quest’ultimo ad allinearsi con sé contro l’altro genitore (cd. alienato), a perdere il contatto con la realtà degli affetti, ad esibire astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso il padre o la madre.

La Giurisprudenza prevalente – in assenza di sufficienti riscontri nella letteratura medica – tende a non riconoscerle fondamento scientifico; in particolare, la Suprema Corte ha affermato che il comportamento del genitore cd. alienante può rilevare sotto altri e diversi profili, ma non anche come fonte di patologia per il minore (cfr., in questo senso, Cass., sez. I, n. 7041/2013).

Coerentemente, la più recente Giurisprudenza di merito rifiuta le richieste di accertamento diagnostico (della PAS) sulla prole, evidenziando che, nei casi di accesso conflitto genitoriale, tale accertamento deve essere condotto non già su chi il conflitto lo subisce (il minore), bensì su chi lo crea (il genitore alienante); del resto, l’inscindibilità (sul piano psicologico) del binomio comportamento condizionante (praticato dal genitore e subito dal minore)-allineamento (praticato dal minore a favore di un genitore e a sfavore dell’altro, come conseguenza diretta del predetto condizionamento) non deve fuorviare il Giudice, il quale, non è chiamato – durante l’istruttoria processuale – ad accertare l’esistenza di una patologia (in mancanza di evidenti riscontri nelle riviste mediche specializzate), ma, piuttosto, a tenere in considerazione e valutare, in via principale, solo il primo dei due elementi (il comportamento condizionante del genitore cd. alienante sul figlio) e ad accertare (eventualmente mediante una Consulenza Tecnica d’Ufficio) se tale atteggiamento possa costituire un indice di incapacità genitoriale.

La Suprema Corte, dopo aver riconosciuto in passato validità scientifica alla PAS, ha operato, al riguardo, un deciso cambio di rotta ed ha concluso che il comportamento del coniuge cd. “alienante” non può rappresentare per il Giudice l’unico elemento sulla base del quale decidere in materia di affidamento; il revirement della Cassazione è giunto dopo una serie di pronunce – fondate sull’accertamento in sede peritale della sindrome di alienazione parentale – che avevano suscitato grande clamore mediatico.

Emblematico il caso del bambino di Cittadella, in Provincia di Padova, prelevato a forza nel 2012 da alcuni agenti delle Forze dell’Ordine in una scuola elementare, in esecuzione del provvedimento giurisdizionale con cui la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento della richiesta di modifica delle condizioni precedenti di separazione, aveva disposto il suo affidamento al padre con collocamento in apposita struttura residenziale educativa, in cui avrebbe poi potuto incontrare entrambi i genitori sulla base di un preciso programma psicoterapeutico; in quell’occasione, la decisione dei Giudici veneziani si era fondata – principalmente – sull’esito della CTU, la quale aveva riscontrato sul minore la sindrome di alienazione parentale per effetto del comportamento della madre.

La centralità dell’interesse del minore è oggi ulteriormente confermata dalla previsione dell’art. 315 bis c.c., il quale riconosce al figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, il diritto “di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.

L’ascolto del minore (già previsto dall’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e, nel nostro Ordinamento, dall’art. 155 c.c., introdotto dalla Legge 54/2006) pone al Giudice una serie di aspetti critici, sia sul piano tecnico-giuridico che sul piano pratico.

Innanzitutto, si tratta capire se al “diritto” del minore corrisponda o meno un vero e proprio obbligo per l’Autorità Giudiziaria di procedere all’ascolto e quali siano le conseguenze della sua violazione; sul punto, si condivide l’orientamento giurisprudenziale, per il quale, da un lato, l’audizione del minore è rimessa comunque al prudente apprezzamento del Giudice e, dall’altro, l’assenza di motivazione nel provvedimento circa la mancata audizione del minore non rappresenta un vizio dello stesso.

L’obbligo di ascolto, poi, è previsto per il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e per quello di età inferiore ove “capace di discernimento”. Ma che cosa deve intendersi per capacità di discernimento? E’ questa una valutazione che il Magistrato può compiere agevolmente o, piuttosto, presuppone delle specifiche competenze tecnico-specialistiche generalmente estranee ad un giurista?

Premesso che non esiste una definizione chiara in merito, la normativa fa riferimento alla capacità del bambino di valutare ciò che è più utile per lui in maniera autonoma, senza subire l’influenza di altri soggetti, tenuto conto delle sue risorse cognitive e relazionali; se si considera acquisita dopo i 12 anni, viceversa, essa va accertata in concreto per l’infra-dodicenne, con riferimento al suo grado di sviluppo e ad una serie di variabili ambientali.

Da un punto di vista procedurale, l’ascolto del minore – in ambito civile – non corrisponde ad una testimonianza, ma, piuttosto, ad un interrogatorio libero, durante il quale l’interessato può esprimere le proprie opinioni, manifestare le proprie esigenze, avanzare le proprie richieste; quanto rappresentato dal minore dovrà essere effettivamente preso in considerazione, valutato (in base all’età, alla vulnerabilità, al contesto socio-familiare di riferimento) e riportato dal Giudice nella motivazione del provvedimento.

Si tratta di un’attività processuale assai delicata – che il Giudice, in genere, preferisce non delegare ad un organo ausiliario, ma condurre personalmente – dal cui svolgimento deriva la necessità di coniugare due esigenze apparentemente inconciliabili: da una parte quella di garantire al minore un sufficiente livello di empatia, cosicché non si senta intimorito dall’ambiente o inibito nel rispondere alle domande che gli vengono rivolte, dall’altra quella di rendere il medesimo interlocutore edotto delle ragioni della sua “convocazione”, facendogli percepire – con un linguaggio il più semplice e comprensibile e senza influenzarne le risposte – che ciò che dirà dovrà essere preso in considerazione in sede decisoria.

Non c’è dubbio che l’audizione può rappresentare per il minore un momento di forte stress emotivo; a volte, però, il bambino sa cogliere nell’incontro con il Giudice (o con l’organo ausiliario a ciò delegato) un’occasione positiva di dialogo e di recupero della propria autostima, quando i genitori hanno da tempo smesso di ascoltarlo, perché troppo impegnati a litigare e ad occuparsi degli aspetti meramente patrimoniali della loro separazione.

Il confronto col minore può aiutare a cogliere elementi di degrado del contesto familiare e di grave conflittualità genitoriale, tali da consigliare il suo affidamento a soggetti terzi, per esempio ai servizi sociali.

Si tratta di una misura di carattere eccezionale – eppure applicata con sempre maggiore frequenza nella prassi giurisprudenziale – a cui si deve ricorre solo allorquando entrambi i genitori abbiano dimostrato un’assoluta deficienza morale ed una totale inidoneità educativa.

L’affidamento ai servizi sociali, pur non implicando la decadenza o la sospensione della potestà (rectius responsabilità) genitoriale, ne comporta – di fatto – un affievolimento; è necessario perciò che il provvedimento del Giudice sia sufficientemente chiaro nel delimitare il ruolo dei genitori alla luce dei poteri e delle responsabilità attribuiti all’ente affidatario.

In generale, ogni provvedimento riguardante l’affidamento del minore (condiviso, esclusivo o a soggetti terzi diversi dai genitori) deve essere adottato dal Giudice con esclusivo riferimento al suo interesse materiale e morale e deve essere ispirato al criterio del minor danno che allo stesso possa derivare dalla disgregazione dell’unione familiare, prescindendo dai profili di responsabilità dell’uno o dell’altro coniuge, ma tenendo conto dell’idoneità di ciascuno di essi – dal punto di vista materiale, psicologico e affettivo – ad assicurare la tutela, la cura, la protezione, lo sviluppo fisico e morale e psicologico della prole.

L’interesse morale e materiale dei minori, che il Giudice della separazione o del divorzio è chiamato a tutelare, pur essendo riferito a singoli individui, ha tuttavia natura pubblicistica e coincide con l’interesse superiore dello Stato alla loro cura e protezione.

Ciò spiega perché le decisioni giudiziali sull’affidamento sono sottratte tanto alle scelte dei genitori, quanto alla volontà degli stessi figli, perché demandate esclusivamente alle decisioni del Giudice di merito, il quale, senza essere in alcun modo vincolato alle domande delle parti, ha la facoltà di assumere anche d’ufficio mezzi di prova e di adottare i provvedimenti più utili a garantire l’interesse morale e materiale del minore, in deroga alle regole generali sulla distribuzione dell’onere della prova, al principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed al divieto di ultra petita. Ne consegue che – essendo il Giudice titolare di poteri istruttori officiosi per finalità di natura pubblicistica – le domande dei coniugi relative ai figli minori non potrebbero mai essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali esse si fondano.

Oltre a non essere vincolato dalle domande o dalle richieste istruttorie delle parti, il Giudice non è vincolato nemmeno dai loro accordi.

In particolare – nei casi di separazione consensuale – il controllo del Tribunale in sede di omologazione dell’accordo ha una diversa finalità a seconda che abbia da oggetto le clausole che disciplinano i rapporti tra i coniugi ovvero le clausole riguardanti la prole: nel primo caso il Tribunale deve limitarsi a controllare la legittimità del procedimento e la spontaneità del consenso alla separazione, non potendo entrare nel merito delle clausole per rifiutarne l’omologa, se non nell’ipotesi di nullità delle stesse per contrarietà all’ordine pubblico; nel secondo caso, invece, al Tribunale spetta valutare nel merito le scelte dei coniugi, alla stregua del preminente interesse morale e materiale dei figli minori, rifiutando l’omologa quando l’accordo si riveli per qualsiasi ragione in contrasto con detto interesse.

Ad ulteriore conferma della natura super-individuale degli interessi tutelati dai provvedimenti di affidamento della prole, è possibile ascrivere al genitore non affidatario un vero e proprio obbligo di tenere i figli minori periodicamente con sé, la cui violazione potrebbe integrare la fattispecie criminosa di cui all’art. 570 c.p. e costituire una causa di decadenza dalla potestà. A tale ultimo riguardo, si ricorda che il provvedimento di affidamento del figlio minore ad uno dei coniugi separati comporta che l’affidatario abbia l’esercizio della potestà sul figlio medesimo, salva restando la titolarità in capo ad entrambi i genitori (tant’è che il coniuge non affidatario ha comunque il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione della prole).

Coerentemente, va escluso l’affidamento condiviso a fronte del totale disinteresse mostrato per i figli minori da uno dei due genitori.

Tutti i provvedimenti sono resi nell’interesse della prole rebus sic stanti bus e, quindi, sono sempre revocabili o modificabili, laddove si verifichi un mutamento delle circostanze di fatto sussistenti al momento della pronuncia.

Possiamo concludere che l’Ordinamento giuridico italiano garantisce al minore un adeguato sistema di tutela e protezione. Al contempo, Giudici, Avvocati, Servizi sociali, Psicologi, Garanti dell’Infanzia – operando con buon senso e umanità nel rispetto reciproco dei rispettivi ruoli – garantiscono ogni giorno, nelle sedi istituzionali competenti, il massimo impegno per evitare che la conflittualità tra i coniugi possa riverberarsi con effetti negativi sul processo di crescita psico-fisica della prole.

Eppure, ogni impegno in questo senso è vano se i genitori, dal canto loro, non garantiscono spirito di collaborazione e disponibilità al dialogo, se non dimostrano di anteporre davvero agli egoismi personali il bene dei figli, consapevoli che si può anche aver fallito come coppia, ma che non si può e non si deve abdicare al proprio ruolo di padre o di madre. Mai.