Efficienza e rapidità nelle riforme della giustizia penale in Spagna

di Monica Del Vecchio

Sommario: 1. Premessa. – 2. La ricerca dell’efficacia della giustizia negli interventi di riforma della LECrim. – 3. Il procedimento per il “giudizio rapido”. – 3.1. L’ambito di applicazione del procedimento. – 3.2. Gli elementi caratterizzanti della procedura. Il ruolo della polizia giudiziaria. – 3.3. La concentrazione dell’istruttoria davanti al giudice di guardia. – 3.4. La fase intermedia e la preparazione del giudizio orale. – 3.5. L’opzione della conformidad en la guardia. – 4. La riforma del codice di procedura penale del 2015. – 5. La riduzione delle “disfunzioni” nei processi penali spagnoli. – 5.1. La modifica dei termini per le attività istruttorie. – 5.2. La modifica delle regole di connessione. 6. Gli interventi riformatori di natura “deflattiva” – 6.1. Il filtro sulle notizie di reato di cui l’autore sia ignoto. – 6.2. Il proceso por aceptación de decreto.

1.     Premessa

Nel quadro della crescente domanda di giustizia e di una più rapida definizione dei processi, uno sguardo alle esperienze messe in atto in altri Paesi può consentire di trarre indicazioni utili e può suggerire vie percorribili di miglioramento. In quest’ottica, il contributo guarda ai tentativi di riforma della procedura penale in Spagna: senza alcuna pretesa di esaustività, si intende soffermarsi brevemente sull’analisi di alcuni strumenti e istituti, concepiti per ridurre i tempi dei processi penali.

2. La ricerca dell’efficacia della giustizia negli interventi di riforma della LECrim

La fine della dittatura franchista e l’adozione di una costituzione democratica nel 1978 hanno reso necessario un adeguamento della Ley de Enjuiciamiento Criminal (d’ora in avanti LECrim) risalente al 1882. Si è posto, dunque, il problema dell’ammodernamento della giustizia penale spagnola e del suo allineamento ai principi fondamentali e dello Stato di diritto comuni agli ordinamenti democratici, tra i quali quello relativo al giusto processo. Il delicato percorso di transizione ha seguito, sotto questo profilo, due principali linee direttrici: da un lato, l’introduzione degli standard normativi minimi e delle garanzie fondamentali elaborati sul piano internazionale; dall’altro la ricerca di una sempre maggiore efficacia e celerità nel funzionamento della giustizia.

A questi due grandi obiettivi rispondono i diversi interventi riformatori che si sono susseguiti negli anni Ottanta e Novanta[1]: tra questi, si segnalano la Ley Orgánica 7/1988 che, nell’ambito di una serie di misure volte alla semplificazione del processo penale, ha introdotto il procedimento abbreviato[2] e la Ley 30/1992 che lo ha modificato, nel quadro di un pacchetto di riforme parziali dei procedimenti civili e penali, nonché del contenzioso amministrativo, con l’intento di contribuire ulteriormente all’accelerazione dei processi e di evitare il più possibile ritardi indebiti[3].

Le modifiche realizzate, più o meno incisive, hanno riguardato tuttavia aspetti parziali del codice di procedura penale spagnolo, mancando un approccio complessivo che potesse condurre ad una riforma globale della LECrim, auspicata anche dalla dottrina[4].

Una revisione più ampia e, a dire il vero, piuttosto ambiziosa della giustizia penale spagnola è stata promossa soltanto nel 2001 dalle allora principali forze politiche del Paese (il Partido Populare il Partido Socialista Obrero Español), nell’ambito del progetto denominato Pacto de Estado[5]. Il Patto nasceva dall’esigenza di riqualificazione e ammodernamento del servizio pubblico della giustizia, nella direzione di una più efficace fruizione da parte del cittadino e di una sua maggiore tutela rispetto alle (non poi così) eventuali lungaggini procedurali. La varietà di riforme proposte nel progetto guardava ad un modello di giustizia agevole e tecnologicamente avanzata, in grado di garantire la tempestiva definizione dei processi attraverso un più ampio ricorso ai mezzi informatici e telematici. Tra i tanti aspetti oggetto di revisione, si avanzavano alcune proposte di modernizzazione della LECrim particolarmente interessanti: il significativo snellimento delle procedure, il miglioramento funzionale dei procedimenti abbreviati e la procedibilità (enjuiciamiento) immediata per i delitti meno gravi e flagranti[6].

A quest’ultima finalità risponde l’istituzione del procedimiento especial para el enjuiciamiento rápido de delitos, meglio noto come “giudizio rapido”: un’esperienza positivamente consolidatasi nel tempo, alla quale pare opportuno dedicare qualche ulteriore considerazione.

3. Il procedimento per il “giudizio rapido”

Il giudizio rapido è stato introdotto dal legislatore spagnolo con la Ley38/2002, in parziale attuazione di quanto previsto nel Pacto de Estado[7] ed è disciplinato nel titolo III del Libro IV della LECrim.

Il nuovo istituto processual penalistico poggia sulla precedente esperienza del giudizio abbreviato: già dal 1992, infatti, il codice di procedura penale spagnolo contemplava, nell’ambito del procedimento abbreviato, diverse modalità di “accelerazione” dello stesso, regolate da una disciplina priva di adeguata sistematicità e organicità e piuttosto imprecisa sia rispetto alla definizione delle condizioni di applicazione, sia dei reati perseguibili nelle forme processuali “rapide” [8]. Il “giudizio rapido” introdotto nel 2002, invece, se ne distingue sotto due importanti profili: è un procedimento speciale[9], disciplinato in maniera organica ed autonoma rispetto al giudizio abbreviato (le cui norme si applicano in via suppletiva, come disposto dall’art. 795, par. 4 LECrim); è altresì un procedimento “ad attivazione obbligatoria”[10] in presenza dei presupposti che ne definiscono l’ambito di applicazione[11]. In tal modo, si è ritenuto di porre rimedio alla difformità di applicazione del precedente giudizio abbreviato “accelerato” (pertanto anche chiamato “abbreviatissimo”[12]), rispetto al quale, in assenza di precise indicazioni procedurali, rilevava in modo determinante la volontà delle parti e del giudice[13].

3.1. L’ambito di applicazione del procedimento

I requisiti per l’applicazione del giudizio rapido sono disciplinati all’art. 795 LECrim, che distingue due categorie: tre presupposti necessari, che si verificano contestualmente, e tre presupposti ulteriori e alternativi, almeno uno dei quali, cioè, deve concorrere ai requisiti necessari.

La prima condizione circoscrive l’ambito di operatività del giudizio rapido ai soli delitti di scarsa entità, puniti con una pena privativa della libertà non superiore a cinque anni oppure con pene di altro tipo la cui durata complessiva non ecceda i dieci anni. Inoltre, il giudizio rapido può essere attivato solo dalla polizia giudiziaria sulla base di un atestado policial (rapporto di polizia) che contenga la notizia di reato e solo per quei delitti di cui, in qualche maniera, sia assicurata la “disponibilità giudiziaria”[14] del presunto responsabile (o perché tratto in arresto o perché citato a comparire, art. 795, par. 1 LECrim).

In aggiunta alle condizioni appena descritte, occorre che si tratti di un delitto flagrante[15]; oppure che si tratti dei delitti compresi nell’elenco tassativo di cui all’art. 795, par. 1[16], oppure ancora che si tratti di un delitto per il quale le attività istruttorie risultino “presumibilmente semplici” («que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que sera sencilla»). La formulazione piuttosto vaga di quest’ultima condizione non ha mancato di suscitare qualche critica in dottrina, soprattutto in relazione alla circostanza che essa lascia al giudice di guardia il compito di valutare discrezionalmente e in via esclusiva l’ammissibilità del caso al giudizio rapido[17]. Tuttavia, una tale indeterminatezza rappresenta la soluzione attraverso la quale il legislatore spagnolo ha ritenuto di ampliare il più possibile la tipologia di delitti perseguibili con il giudizio rapido, con l’obiettivo di favorire il ricorso a tale rito. Nell’assenza di criteri espliciti, il giudice di guardia è chiamato a valutare le circostanze del caso concreto, con particolare riguardo al tipo di indagini richieste e al tempo necessario per concluderle, che nel giudizio rapido coincide con la durata del servizio di guardia[18].

Sono tuttavia previste espressamente anche alcune esclusioni. La disciplina del giudizio rapido non può applicarsi ai casi coperti da segreto istruttorio e ai casi riguardanti delitti interconnessi o nei quali si figuri connessione con altri delitti (art. 795, parr. 2 e 3 LECrim). Risulta evidente che rispetto ad essi non sussistano le quantomeno ipotetiche condizioni di “immediatezza” che rendono un caso idoneo alla trattazione rapida.

3.2. Gli elementi caratterizzanti della procedura. Il ruolo della polizia giudiziaria.

La disciplina del giudizio rapido si fonda su alcuni elementi caratterizzanti: il ruolo determinante della polizia giudiziaria nelle indagini preliminari; la concentrazione dell’attività istruttoria dinanzi al giudice in servizio di guardia (Juzgado de Instrucción en servicio de guardia); il potenziamento del principio di oralità lungo tutto l’iter; nonché la previsione di termini rigidi per ciascuna fase della procedura, che impongono al procedimento una cadenza regolare e determinata.

Nell’ambito del giudizio rapido, la polizia giudiziaria ha indubbiamente un più ampio margine di azione rispetto ad altre tipologie di procedimenti. La sue “attività” (actuaciones) hanno infatti l’obiettivo di preparare la fase processuale vera e propria. Queste competenze hanno, pertanto, carattere preliminare, pre-processuale[19], ma sono necessarie: dall’esito di tali attività dipende la concreta possibilità di procedere nelle forme del giudizio rapido[20].

L’art. 796 LECrim disciplina piuttosto dettagliatamente le attività preparatorie della polizia giudiziaria. Ferme restando le competenze generali previste dal Titolo III del Libro II LECrim (De la policia judicial), in particolare all’art. 292 riguardante la redazione del rapporto di polizia, la riforma del 2002 assegna alla polizia giudiziaria alcune competenze specifiche[21] nell’ambito del giudizio rapido, finalizzate alla qualificazione giuridica dei fatti e all’individuazione dei soggetti coinvolti. Ad essa spetta infatti il compito di procedere alla citazione del presunto reo, dei testimoni, dei soggetti assicuratori che si siano assunti il rischio della responsabilità civile, nonché di realizzare le perizie necessarie.

Ai sensi dell’art. 796, par. 1 tali adempimenti devono essere conclusi nel tempo strettamente necessario (imprescindible) e in ogni caso non oltre il termine massimo di settantadue ore previsto per la detenzione del presunto colpevole. Nel caso in cui quest’ultimo non sia nella immediata disponibilità della polizia giudiziaria – condizione che, come si è visto, è indispensabile per l’applicabilità del giudizio rapido – ma sia prevedibile una sua rapida identificazione e localizzazione, il termine per la conclusione delle attività è elevato a cinque giorni (art. 796, par. 4).

La notevole ampiezza delle competenze preliminari assegnate alla polizia giudiziaria nel procedimento in esame rileva in misura ancora maggiore se si considera la natura sostanzialmente “istruttoria” delle attività, che spetterebbero di norma al giudice in servizio di guardia. Ciononostante, esse restano da intendersi provvisorie, essendo la loro efficacia subordinata alla decisione del giudice di guardia di assumerle, all’avvio del processo vero e proprio[22].

3.3 La concentrazione dell’istruttoria davanti al giudice di guardia

Ricevuto il rapporto di polizia unitamente a tutti gli elementi di prova raccolti nella fase preparatoria, il giudice istruttore che svolge il servizio di guardia, avvia, se del caso, “atti urgenti di istruzione” (diligencias urgentes, art. 797 LECrim[23]). Il procedimento del giudizio rapido inizia, dunque, per decisione del giudice istruttore, avverso la quale, ai sensi della norma citata, non è possibile proporre ricorso. Si apre così una fase procedimentale a carattere non solo sostanzialmente ma anche formalmente istruttorio – ed è questa la differenza fondamentale con la fase preparatoria gestita dalla polizia giudiziaria – il cui obiettivo è quello di “completare”[24] le indagini e assumere tutti gli elementi di fatto necessari a valutare se si possa celebrare il giudizio rapido.

Il giudice istruttore, in primo luogo, verifica la documentazione ricevuta dalla polizia giudiziaria e la sua congruenza con il relativo rapporto: egli ha dunque, in un certo senso, un potere di verifica dell’attività svolta dalla polizia, funzionale a controbilanciare l’ampio margine di discrezionalità attribuito a quest’ultima nella fase preliminare. Una volta valutata l’occorrenza di ulteriori attività istruttorie, queste potranno riguardare: il controllo dei precedenti penali dell’indagato; l’assunzione di rapporti di polizia, la richiesta di consulenza del medico legale e la realizzazione di esami peritali, se necessari alla qualificazione dei fatti; la raccolta delle dichiarazioni delle persone coinvolte (indagato, testimoni e parti lese); l’identificazione e riconoscimento dell’indagato; eventuali confronti (tra i testimoni, tra gli indagati, o tra testimoni e indagati); altre citazioni di persone, che possono essere effettuate anche verbalmente; altri atti istruttori che consideri pertinenti[25].

L’art. 797, par. 2 LECrim prevede anche la possibilità di assumere in questa fase tutte le prove che si tema ragionevolmente non possano essere effettuate durante il giudizio orale, per oggettivamente impraticabili o perché suscettibili di determinare una sospensione del processo. Per l’assunzione di tali prove, tramite una formula molto simile al nostro incidente probatorio, è garantito il contraddittorio tra le parti.

Gli atti urgenti di istruzione qui brevemente richiamati sono da intendersi come rientranti nella valutazione discrezionale del giudice istruttore, rispetto alla completezza delle indagini nel caso concreto. Tuttavia, appare ragionevole ritenere, come sottolinea opportunamente la dottrina, che alcuni di questi adempimenti debbano essere disposti necessariamente (ad esempio la raccolta delle dichiarazioni delle persone coinvolte)[26], soprattutto se le relative informazioni non sono state acquisite in precedenza dalla polizia giudiziaria.

Una volta portata a termine l’istruttoria, il giudice di guardia, sentite le parti e il pubblico ministero, dovrà adottare una decisione in merito alla prosecuzione del procedimento. I possibili esiti sono descritti all’art. 798, par. 2 LECrim. La norma distingue il caso in cui il giudice ritenga sufficienti le attività istruttorie praticate, dal caso in cui le consideri insufficienti. Nella prima ipotesi (attività istruttorie sufficienti), il giudice emetterà un provvedimento in forma orale, non impugnabile, con il quale ordina la prosecuzione del procedimento nelle forme del giudizio rapido (o nel giudizio di faltas, se ritiene che il fatto costituisca una contravvenzione). Nell’ipotesi in cui ritenga non sufficienti le attività istruttorie svolte, potrà ordinare la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, ma dovrà motivare il provvedimento, indicando in maniera specifica gli ulteriori adempimenti necessari per concludere l’istruttoria[27]. Si è ritenuto, in tal modo, di limitare la possibilità per il giudice in servizio di guardia di evitare il ricorso al giudizio rapido se le circostanze del caso concreto ne consentono invece l’applicazione.

L’analisi delle attività istruttorie compiute dal giudice in servizio di guardia consente di evidenziare il ruolo limitato del pubblico ministero. Il giudice in servizio di guardia ha l’obbligo di sentire le parti e il Ministerio Fiscal prima di adottare la decisione che chiude l’istruttoria (art. 798, par. 1), ma quest’ultimo non ha il potere di direzione delle indagini, essendogli richiesta soltanto una “partecipazione attiva”, secondo l’espressione utilizzata all’art. 797, par. 1 LECrim.

Se da un punto di vista decisionale, dunque, è il giudice in servizio di guardia a rivestire un ruolo fondamentale in questa fase della procedura, anche sotto il profilo temporale l’istruttoria risulta assai concentrata. Per comprendere a pieno tale aspetto, è opportuno dedicare qualche considerazione alla disciplina dei termini entro i quali le diligencias urgentes  devono essere portate a conclusione.

L’art. 799 LECrim stabilisce che le attività e le decisioni relative all’istruttoria debbano essere condotte e adottate “durante il servizio di guardia del Juzgado de Istrucción”. Quest’ultimo non ha una durata uniforme, che è invece stabilita da un regolamento del Consejo General del Poder Judicial in funzione delle dimensioni di ciascun distretto (partido judicial). Il regolamento prevede tre tipologie di turni di guardia: turni giornalieri, della durata di ventiquattro ore, nei distretti più grandi; turni permanenti nei distretti più piccoli, con un solo Juzgado de Instrucción; turni superiori alle ventiquattro ore ma non permanenti nei restanti distretti, che per la verità rappresentano la maggior parte[28]. Coincidendo il termine per la conclusione dell’istruttoria con il termine del servizio di guardia, nel primo caso l’applicazione della regola di cui all’art. 799 LECrim non crea particolari problemi interpretativi. Nel caso di turni superiori alle ventiquattro ore ma non permanenti, l’art. 799 par. 2 dispone che, se l’attestato è stato ricevuto entro le quarantotto ore antecedenti la fine del servizio di guardia, il termine per la conclusione delle attività è prorogabile di ulteriori settantadue ore[29]. Qualche dubbio si pone nel caso dei turni di guardia permanente, rispetto ai quali un’interpretazione letterale della norma condurrebbe a concludere per l’assenza di un termine per la finalizzazione delle attività istruttorie urgenti[30]. Tuttavia, parte della dottrina ha sostenuto che anche in questo caso varrebbe il termine delle settantadue ore successive alle quarantotto ore dalla ricezione del rapporto di polizia, previsto dall’art. 799, par. 2[31]. Appare questa una lettura più “creativa”, che però fa salvo “l’effetto utile”, per così dire, della norma di cui all’art. 799 LECrim, ossia quello di evitare che le attività istruttorie possano protrarsi per un tempo indefinito.

3.4 La fase intermedia e la preparazione del giudizio orale

Quando il giudice di guardia considera che ci siano gli elementi per proseguire, si apre una fase intermedia del giudizio rapido, che ha essenzialmente la finalità di preparare il giudizio orale.

Anche questa fase è caratterizzata da un grado elevatissimo di concentrazione: si potrebbe dire che in essa si realizza la concentrazione massima, con una serie di decisioni adottate nel corso di un’unica udienza, “en unidad de acto“[32]. Dal combinato disposto degli art. 798 e 800 LECrim si evince, infatti, che nella stessa udienza in cui si decide l’esito delle diligencias urgentes, il giudice istruttore, sentiti il pubblico ministero e le parti, si pronuncia sull’apertura del giudizio orale o, in alternativa, sull’archiviazione, nonché sull’adozione di eventuali misure cautelari. Il passaggio al giudizio orale, dunque, si realizza in un orizzonte temporale ristrettissimo, coincidente con la chiusura della fase istruttoria, rispetto alla quale non c’è soluzione di continuità.

 Va detto che se le parti chiedono l’archiviazione, il giudice è tenuto a procedere in tal senso[33]: senza una “parte accusatrice” infatti non è possibile rinviare a giudizio l’accusato. Se invece il pubblico ministero o l’eventuale acusador particular chiedono l’apertura del giudizio orale, il giudice in servizio di guardia decide in tal senso[34]: si tratta di una conseguenza logica del principio accusatorio che informa in parte il sistema spagnolo. è opportuno evidenziare che se il giudice accorda la prosecuzione del procedimento con il giudizio orale, lo fa con un provvedimento orale, debitamente motivato[35]: il potenziamento del principio di oralità cui si è fatto riferimento in precedenza caratterizza in modo particolare questa fase e il suo immediato prosieguo.

Una volta aperto il giudizio orale, la disciplina cambia a seconda dell’eventuale presenza dell’acusador particular accanto al pubblico ministero.

Nel caso in cui non si sia costituito alcun acusador particular, spetta al pubblico ministero formulare immediatamente le accuse, attraverso uno atto scritto (escrito de acusación) oppure oralmente. A questo punto, sono tre le possibili opzioni per l’imputato, disciplinate all’art. 800, par. 2: a) accedere al meccanismo della conformidad, istituto sul quale si avrà modo di soffermarsi in seguito; b) presentare la sua difesa al momento, potendo a sua volta scegliere se in forma scritta (escrito de defensa) od orale; c) richiedere la concessione di un periodo di tempo per la predisposizione dello scritto di difesa. In quest’ultimo caso, il giudice istruttore fisserà il termine ragionevolmente (prudencialmente) entro i cinque giorni successivi, ma lo scritto dovrà essere presentato davanti all’organo giudicante competente per il giudizio orale, ossia il Juzgado de lo penal[36].

Nel caso in cui, oltre al pubblico ministero, sia costituito nel processo anche un acusador particular che abbia richiesto il rinvio a giudizio dell’indagato, il giudice in servizio di guardia fissa un termine per la presentazione dei rispettivi scritti d’accusa, improrogabile e non superiore ai due giorni (art. 800, par. 4). Resta fermo, invece, quanto prescritto nell’ipotesi precedente a proposito della presentazione degli argomenti difensivi.

In ogni caso, il Secretario Judicial procede alla fissazione dell’udienza per la celebrazione del giudizio orale il prima possibile, comunque entro i quindici giorni successivi. Si evidenzia in modo particolare in questa fase la previsione di cadenze temporali ristrettissime, che imprimono un ritmo sostenuto ai diversi passaggi, realizzando così l’obiettivo della celerità dell’intera procedura. Si tratta, inoltre, di termini piuttosto rigidi, al cui mancato rispetto il codice di rito associa conseguenze anche significative.

è interessante esaminare, a questo proposito, quanto previsto dall’art. 800, par. 5 LECrim, che riguarda il caso in cui il pubblico ministero non presenti lo scritto d’accusa nel corso dell’udienza davanti al giudice di guardia o entro il termine da esso stabilito. In questa circostanza, il giudice deve richiedere immediatamente al superiore gerarchico del fiscal la predisposizione dello scritto, entro i successivi due giorni. Se neppure il superiore gerarchico rispetta quest’ultimo termine “si intenderà che questi non richiede l’apertura del giudizio orale e ritiene si debba procedere all’archiviazione”[37]. La rinuncia al giudizio quale conseguenza della mancata presentazione dello scritto di accusa nei termini perentori stabiliti dalla LECrim è apparsa una soluzione “singolarmente drastica”[38], suscettibile di creare «àmbiti legali di impunità»[39]. Tale soluzione, tuttavia, si giustifica alla luce dell’esigenza di non vanificare gli sforzi compiuti per ridurre i tempi processuali, soprattutto nella fase istruttoria. Si rammenti inoltre che, come già osservato, il procedimento per il giudizio rapido è applicabile soltanto alle fattispecie delittuose meno gravi[40]. Non da ultimo, va considerato che la rinuncia all’accusa in caso di mancata presentazione del relativo scritto nei termini è funzionale a tutelare il diritto dell’imputato ad essere processato senza indebito ritardo: diritto, questo, riconosciuto nei principali strumenti normativi in materia di diritti umani fondamentali.

La riduzione dei tempi processuali è stata resa concretamente possibile attraverso un meccanismo di coordinamento per la segnalazione delle udienze disponibili per la celebrazione dei giudizi orali, che coinvolge diversi organi giurisdizionali: i giudici di guardia, i giudici penali competenti per i giudizi orali e i pubblici ministeri[41]. Tale coordinamento è stato predisposto con un regolamento del Consejo del Poder Judicial, che ha istituito un sistema condiviso di agende delle udienze, denominato Agenda Programada de Señalamiento[42].

È opportuno precisare che, nell’impossibilità di celebrare il giudizio orale nella data segnalata dal Secretario judicial del giudice di guardia, o nel caso in cui il dibattimento non possa concludersi in un solo atto – per un motivo justo, la cui valutazione è rimessa al giudice penale – il Juez de lo penalindividua un’altra data, il più presto possibile e, in ogni caso, entro i quindici giorni successivi[43]. È chiaro, dunque, che nel quadro delle più generali esigenze organizzative, l’ordinamento spagnolo attribuisce una particolare priorità ai processi celebrati attraverso il canale del giudizio rapido, tale da facilitarne una celere conclusione.

3.5. L’opzione della conformidad en la guardia

La assoluta novità della Ley Orgánica 38/2002 è rappresentata dall’introduzione della conformidad en la guardia  (art. 801 LECrim), un istituto che consente all’imputato di ottenere una sentenza dal medesimo giudice istruttore in servizio di guardia e di portare a termine il procedimento. La conformidad, assimilabile al patteggiamento previsto dal nostro codice di rito[44], è prevista dalla LECrim – lo era anche prima della riforma del 2002 – nell’ambito del procedimento abbreviato, ma ha luogo davanti al giudice del dibattimento e non, come invece avviene nel giudizio rapido, davanti al giudice istruttore, nell’ambito dell’udienza unica che chiude le diligencias urgentes, di cui si è avuto modo di dire in precedenza. Si tratta, dunque, di un esperimento particolarmente interessante nel quadro della costante ricerca di strumenti per ridurre i tempi dei processi.

La conformidad en la guardia è una opzione attivabile solo in presenza di alcuni presupposti: a) che si tratti di delitti puniti con pena detentiva fino a tre anni, con pena pecuniaria o con altre pene che cumulativamente non superino i dieci anni; b) che, nel caso di delitti sanzionati con pene privative della libertà, le richieste dell’accusa in concreto, ridotte di un terzo, non siano superiori ai due anni[45]. E’ ovviamente necessaria un’ulteriore condizione di natura soggettiva e cioè il consenso dell’imputato: più precisamente, la manifestazione della volontà di quest’ultimo di avvalersi dell’istituto in esame. Il consenso deve essere espresso in maniera personalissima, volontaria, cosciente e libera: vale a questo proposito la disciplina prevista dalla LECrim in materia diconformidad nel corso del giudizio abbreviato[46].

La costituzione o meno di un acusador particular nel giudizio rapido determina le modalità di accesso alla conformidad e il suo “contenuto”.

Nell’ipotesi in cui l’accusa sia rappresentata unicamente dal pubblico ministero (e questi abbia richiesto l’apertura del giudizio orale), l’imputato può conformarsi alle richieste formulate oralmente[47] o nello scritto d’accusa, nel corso dell’udienza di preparazione del giudizio orale dinanzi al medesimo giudice istruttore in servizio di guardia. In tal caso, quest’ultimo, una volta realizzato il controllo sulla rispondenza della conformidad manifestata dall’imputato alle norme previste dalla LECrim a cui si è fatto riferimento (art. 787), emette una “sentenza” in forma orale (vale anche in questo caso quanto previsto per il procedimento abbreviato[48]), nella quale applica la pena richiesta dal p.m. ridotta di un terzo – nettamente, non fino a un terzo come avviene nel patteggiamento italiano – anche se risulti inferiore al limite previsto dal codice penale. La sentenza così pronunciata diventa peraltro definitiva se il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio manifestano espressa rinuncia ad eventuali ricorsi[49].

Nell’ipotesi in cui sia costituita l‘acusación particular, invece, l’imputato può accedere allaconformidadmanifestando tale volontà nello scritto di difesa presentato nel corso della prima udienza del giudizio orale davanti al Juez de lo penal e accettando la più grave tra le accuse formulate (art. 801, par. 5): anche in questo caso, l’imputato potrà beneficiare della riduzione della pena, secondo le modalità e i termini disciplinati per la conformidad dinanzi al giudice di guardia. In tal modo, si preserva l’effetto premiale del consenso dell’imputato, nonché l’attrattività di questa opzione processuale.

L’istituto in esame ha suscitato non poche critiche, volte a mettere in luce alcune forzature, ritenute eccessive da alcuni. In particolare, la scelta di consentire al medesimo giudice istruttore di emettere la sentenza e di chiudere il procedimento ha sollevato dubbi di costituzionalità, perché considerata in aperto contrasto con il principio fondamentale dell’imparzialità dell’organo giudicante: “el que instruye no puede juzgar“[50]. Tuttavia, occorre considerare alcune circostanze, che in qualche modo giustificano gli aspetti più discussi. Anzitutto, si tratta di una mera opzione per l’imputato, che è libero di accedervi o di scegliere la continuazione del processo con il dibattimento davanti al giudice penale. In secondo luogo, la decisione del giudice in servizio di guardia che emette la sentenza di conformidad si basa su fatti caratterizzati da una certa oggettività, accertati attraverso la dettagliata fase pre-istruttoria dalla polizia giudiziaria e ulteriormente valutati durante le diligencias urgentes[51]. Infine, si consideri che avverso la sentenza di conformidad è comunque possibile ricorrere in appello, fatta salva la possibilità di rinunciarvi, a cui si è già fatto riferimento.

La gran parte della dottrina è comunque concorde nel definire il giudizio rapido una scommessa vinta, che nella pratica ha ottenuto un riscontro molto positivo. È stato infatti osservato che, negli ultimi anni, più della metà dei procedimenti penali per reati meno gravi sono stati definiti tramite il procedimento esaminato[52], che è dunque diventato uno strumento chiave della giustizia penale spagnola[53], indubbiamente di successo per l’importante effetto deflattivo che ha prodotto sul sistema nel suo complesso.

4. Le soluzioni adottate nella riforma del codice di procedura penale del 2015

Sebbene il giudizio rapido rappresenti l’esperienza di gran lunga più interessante nel panorama degli strumenti per una celere definizione dei processi penali in Spagna, pare opportuno segnalare altresì alcuni ulteriori interventi di riforma della LECrim, realizzati nel 2015.

Le recenti modifiche normative di cui si tratterà brevemente sono il risultato di un approccio pragmatico del legislatore spagnolo, che davanti alla difficoltà di riformare globalmente il codice di procedura penale[54], ha preferito porre rimedio a problemi precisi, attraverso soluzioni e accorgimenti di minore portata ma di più facile implementazione.

Le riforme della LECrim in parolasono contenute in due diversi strumenti normativi, la Ley Organican. 13 e la Leyn. 41, entrambe del 5 ottobre 2015: la prima reca norme relative al rafforzamento delle garanzie processuali e alla regolamentazione delle misure di indagine tecnologica; la seconda, invece, riguarda l’accelerazione (agilización) della giustizia penale e il rafforzamento delle garanzie processuali. In questa sede, ci si soffermerà sui principali profili innovatori della legge 41/2015 che mira ad agevolare la risposta di giustizia attraverso una maggiore rapidità ma anche attraverso un miglioramento qualitativo delle procedure[55].

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, si è ritenuto di raggruppare le novità legislative in due aree tematiche: una prima area, riguardante gli interventi tecnici volti ad eliminare, o almeno ridurre, gli aspetti disfunzionali dei processi; la seconda area, invece, riguarda il tentativo di ridurre il sempre più importante carico di lavoro degli uffici giudiziari iberici, introducendo alcuni istituti processuali in evidente funzione “deflattiva”.

5. La riduzione delle “disfunzioni” nei processi penali spagnoli

Una parte delle modifiche realizzate dalla legge 41/2015 ha affrontato alcuni problemi puntuali della prassi, nell’ottica di rimuovere gli ostacoli che concretamente impediscono la rapida conclusione dei processi.

5.1. La modifica dei termini per le attività istruttorie

Nell’intento di velocizzare le procedure, la riforma del codice penale in esame introduce una nuova e più dettagliata disciplina dei termini per lo svolgimento della fase istruttoria nel procedimento ordinario.

Nella versione antecedente alla legge 41/2015, l’art. 324 LECrim non prevedeva un vero e proprio termine per la conclusione del sumario o delle diligencias previas – così si definiscono le attività istruttorie rispettivamente nel procedimento ordinario o abbreviato – e si limitava a stabilire che, trascorso un mese dall’inizio delle attività istruttorie, il Secretario Judicial avrebbe dovuto tenere costantemente informate le parti circa le cause che ne avessero impedito la conclusione[56]. Nella precedente formulazione, dunque, dal superamento di un mese – sistematico nella prassi – scaturiva soltanto un obbligo di informazione, per altro dal contenuto prescrittivo scarsamente dettagliato.

La nuova formulazione dell’art. 324 LECrim, par. 1, fissa il termine di sei mesi per il completamento dell’istruttoria predibattimentale. Tale termine, determinato sulla base della durata media risultante dalle statistiche giudiziarie, come si legge nella exposición de motivos, riguarda però soltanto le cause “semplici”; più precisamente quelle non dichiarate complesse dal giudice istruttore, su istanza del pubblico ministero[57]. Secondo la versione novellata della disposizione in esame, quando per circostanze sopravvenute durante l’istruttoria questa non possa essere ragionevolmente completata entro la scadenza dei sei mesi, il giudice istruttore su istanza del pubblico ministero e sentite le parti può dichiarare il procedimento “complesso” ed estendere in tal modo il termine a 18 mesi.

Come si può agevolmente notare, la riforma introduce un elemento di significativa flessibilità nella disciplina dei termini, attribuendo al pubblico ministero un ampio margine di apprezzamento nella valutazione della “ragionevolezza” dei tempi processuali. Il termine può essere esteso a 18 mesi anche al verificarsi di alcuni presupposti elencati al par. 2 dell’art. 324 LECrim, ossia: i casi che attengono a fenomeni di criminalità organizzata; i procedimenti di grandi dimensioni, perché riguardanti numerose fattispecie punibili oppure un numero cospicuo di indagati o di vittime; i casi che richiedano adempimenti istruttori complicati, ad esempio perizie o collaborazioni raccolte dagli organi giudiziari che implichino l’esame di documentazione abbondante o analisi complesse; i procedimenti che implichino la realizzazione di procedure all’estero; quelli che riguardino la gestione di persone giuridiche pubbliche o private; i delitti connessi con il terrorismo. Si tratta evidentemente di una lista molto lunga, che rischia di restringere la categoria dei casi “semplici” – e la relativa operatività del termine di sei mesi – ad ipotesi meramente residuali.

E’ opportuno altresì precisare che l’applicazione del segreto investigativo, nonché un’eventuale sospensione provvisoria del procedimento, interrompono il decorso dei termini introdotti dalla legge 41/2015. Inoltre, a differenza di quanto osservato per il giudizio rapido, nel procedimento ordinario la scadenza del termine non può portare in alcun caso all’estinzione automatica del procedimento.

5.2. La modifica delle regole di connessione

Uno degli interventi più significativi ha riguardato la disciplina della connessione dei procedimenti, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno della “elefantiasi processuale”[58] dovuta alla formazione dei maxiprocessi. La notevole complessità fattuale e giuridica delle cause connesse, che talvolta attiene alla pluralità di imputati, talaltra alla varietà dei capi d’imputazione, spesso all’esame di un numero considerevole di prove, anche testimoniali, non di rado determina disfunzioni nello svolgimento del processo, con effetti dilatori e conseguenti costi anche rilevanti.

La legge 41/2015 ha modificato in maniera incisiva le norme di cui al relativo art. 17 LECrim, eliminando l’automatismo nella connessione dei procedimenti e prevedendo quest’ultima ipotesi soltanto nel caso in cui sia consigliabile nell’ottica di una giustizia più efficace.

Il nuovo art. 17 detta la regola generale a questo proposito: ogni delitto dà luogo alla formazione di un unico procedimento. Fatta salva questa regola, la norma stabilisce che più delitti connessi siano trattati e perseguiti unitariamente solo quando tale soluzione risulti conveniente ai fini dell’accertamento dei fatti e della determinazione delle responsabilità derivanti. Spetta dunque al giudice istruttore, in via esclusiva, operare una valutazione in merito alla convenienza di una trattazione unitaria o separata dei procedimenti, orientata all’individuazione della soluzione più funzionale. La connessione non è infatti consentita quando possa dar luogo ad eccessiva complessità o a ritardi nel processo.

La riforma ha modificato in maniera restrittiva anche l’elenco delle cause di connessione tra delitti, limitando l’automatismo alle ipotesi tassativamente previste[59]. È da intendersi, dunque, che nei casi inclusi in tale elenco, non vi sia spazio per una diversa valutazione da parte del giudice istruttore.

Quest’ultimo conserva invece un margine di apprezzamento nell’ambito della clausola di flessibilità disciplinata all’art. 17, par. 3 LECrim. La norma, introdotta con la più volte citata legge 41/2015, consente la trattazione unitaria di delitti che non siano connessi – perché non ricadenti nell’elenco tassativo summenzionato – ma siano imputabili al medesimo autore o siano legati da analogia o da altra forma di relazione, purché la competenza spetti al medesimo organo giurisdizionale. Tale possibilità, attivabile tramite apposita istanza del pubblico ministero, è subordinata alla valutazione di convenienza in termini di economia e di efficacia processuale[60].

6. Gli interventi riformatori di natura “deflattiva”

L’altra categoria di interventi di riforma ha l’obiettivo di ridurre il carico di lavoro di tribunali e uffici giudiziari spagnoli, cercando di evitare un utilizzo scarsamente razionale delle risorse umane e materiali[61].

6.1. Il filtro sulle notizie di reato il cui autore sia ignoto

La riforma del 2015 ha istituito un meccanismo di filtro relativo alle notizie di reato pervenute o acquisite dalla polizia giudiziaria, rispetto alle quali sia ignoto l’autore.

L’art. 284 LECrim prevede che, venuta a conoscenza di un reato, la polizia attivi immediatamente l’autorità giudiziaria o il pubblico ministero per le attività di rispettiva competenza. Tuttavia, la legge 41/2015 ha introdotto una eccezione per i reati commessi da ignoti: in tali casi la polizia giudiziaria non è più obbligata a trasmettere immediatamente l’atestado policial, ma si limita a conservare tutti gli atti a disposizione del p.m. e dell’autorità giudiziaria per un periodo di settantadue ore. Trascorso tale termine, se l’autore non è stato ancora identificato, la trasmissione degli atti non avrà luogo.

Questo ruolo di “filtro” della polizia giudiziaria, che rompe l’automatismo dell’avvio dell’azione penale, è limitato ai reati minori, come si desume dalla disciplina delle esclusioni elencate all’art. 284, par. 2 LECrim. La norma, infatti, impone la trasmissione obbligatoria degli atti al pubblico ministero nei casi seguenti: i reati contro la vita, contro l’integrità fisica e sessuale e la libertà della persona, nonché i reati connessi con fenomeni di corruzione, anche se l’autore sia ignoto[62]. Devono essere obbligatoriamente trasmessi altresì gli attestati nel caso in cui, trascorse settantadue ore dall’acquisizione della notizia di reato, la polizia giudiziaria abbia effettuato ulteriori atti di indagine, ottenendo dei “risultati”. È comunque fatta salva la possibilità per il pubblico ministero e per l’autorità giudiziaria di disporre la trasmissione degli atti anche in tutti gli altri casi.

6.2. Il proceso por aceptación de decreto

La legge 41/2015 introduce nell’ordinamento spagnolo l’istituto processual penalistico del proceso por aceptación de decreto o procedimento monitorio penale, che ricalca in larga misura il procedimento per decreto, contemplato dal codice di procedura penale italiano. Come evidenziato nell’esposizione introduttoria alla legge, il procedimento in esame è il frutto dello studio comparato delle esperienze di altri ordinamenti, spesso funzionale alla contaminazione e alla “fertilizzazione” incrociata. Proprio lo studio del modello italiano pare aver rappresentato una guida utilissima per il legislatore spagnolo[63].

Anche il proceso por aceptación de decreto risponde all’esigenza deflattiva del carico di lavoro degli uffici giudiziari ed è finalizzato ad istituire un canale anticipato di risoluzione delle cause penali per i delitti di lieve entità. Tale procedimento, infatti, non dà luogo a giudizio ma si conclude durante la cd. fase “intermedia” del processo, davanti al giudice istruttore.

La disciplina del procedimento monitorio penale è contenuta in un nuovo Titolo III bis LECrim, segnatamente all’art. 803 bis. Pare significativa la sua collocazione dopo le norme relative al giudizio rapido: potrebbe intendersi che con questo nuovo istituto il legislatore abbia in un certo senso confermato la scommessa fatta con l’istituzione del giudizio rapido.

L’art. 803 LECrim individua in primo luogo i presupposti per l’applicazione del procedimento in esame. Anzitutto deve trattarsi di un delitto sanzionato con una pena pecuniaria o con lavori socialmente utili (anche in sostituzione di pena detentiva non superiore ad un anno); tali sanzioni devono essere applicabili in concreto; deve trattarsi di procedimenti in cui non si sia costituta l’accusa popolare o particular[64]. Evidentemente, l’ambito di applicazione del proceso por aceptación de decreto è piuttosto limitato e include sostanzialmente le cause penali in materia di circolazione stradale, come si evince anche dal riferimento, fra i requisiti, all’applicabilità in concreto della sanzione del ritiro della patente (art. 803 bis, lett. a, n. 2 e art. 803 bis, lett. b, n. 1).

Il procedimento monitorio penale spagnolo si instaura su iniziativa del pubblico ministero, il quale emette una proposta di decreto di condanna penale contenente: le generalità dell’indagato, una breve descrizione dei fatti, l’indicazione della fattispecie delittuosa e un breve riferimento ai mezzi di prova esistenti, la pena proposta, riducibile fino ad un terzo del minimo edittale (art. 803 bis, lett. c[65]). Una volta rimessa la proposta al giudice istruttore, questi può autorizzare o meno il decreto, in caso affermativo lo notificherà all’imputato e al suo difensore, fissando la data di comparizione. Quest’ultima è circostanza necessaria per l’accettazione del decreto di condanna, ma non sufficiente: l’imputato ha infatti facoltà di opporsi al decreto di condanna, nel qual caso l’azione penale proseguirà per i canali “ordinari”. L’accettazione del decreto di condanna da parte dell’imputato, invece, converte il decreto medesimo in un provvedimento definitivo, con i medesimi effetti di una sentenza passata in giudicato.

L’entrata in vigore della riforma pare aver prodotto risultati positivi già nei primi mesi di quest’anno: secondo i dati resi disponibili dal Consejo General del Poder Judicial, dai 1.517.487 procedimenti introdotti nei primi tre mesi del 2015, si è passati a 869.603 nel corrispondente periodo del 2016[66], con una diminuzione pari a 42,7 punti percentuali. Tale diminuzione è imputabile principalmente al buon funzionamento del filtro relativo alle notizie di reato di cui l’autore non sia conosciuto, che pare aver rappresentato una soluzione efficace in termini di economicità della giustizia penale. Più in generale, le statistiche relative alla giurisdizione penale mostrano una diminuzione del tasso di litigiosità (numero di procedimenti introdotti ogni mille abitanti) nel primo trimestre del 2016, che evidenzia un’effettiva “decongestione” in corso nel sistema giudiziario penale spagnolo[67].


[1] Sui diversi interventi di riforma si veda più ampiamente Hernández Gómez I.,La reforma del proceso penal en España, in Díkaion, vol. 19, n. 14, novembre 2005, pp. 44-57.

[2] Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre, de los Juzgados de lo Penal, y por la que se modifican diversos preceptos de las Leyes Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Criminal, pubblicata nel Boletín Oficial del Estado(«B.O.E.») n. 313, del 30 dicembre 1988.

[3] Ley 30/1992, de 30 de abril, deMedidas Urgentes de Reforma Procesal, pubblicata nel B.O.E. n. 108, del 5 maggio 1992. Cfr. in particolare l’esposizione introduttiva (Exposición de motivos) alla p. 15062 ss., in cui si legge: «La toma de conciencia por nuestra ciudadanía de sus derechos democráticos produce un progresivo aumento de la litigiosidad. En respuesta a esta demanda se viene planteando la necesidad de modernización de nuestras normas procesales».

[4] In tal senso, cfr. Flores Prada I.,Il giudizio “rapido” spagnolo, in Processo penale e giustizia, 2015, n. 1, p. 135.

[5]Pacto de Estado para la reforma de la justicia, del 28 maggio 2001. Il testo è reperibile online al link www2.uned.es/dpto-derecho-politico/Pacto%20reforma%20justicia.pdf

[6]Ivi, p. 5, punto 17.

[7] Ley 38/2002 de 24 de octubre, de reforma parcial dela Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, pubblicata nel B.O.E. n. 258 del 28 ottobre 2002

[8] Si veda l’esposizione introduttiva (Exposición de Motivos) alla Ley 38/2002 del 24 ottobre, pubblicata con correzioni di errori materiali nel Boletín Oficial del Estado del 23 novembre 2002, in particolare il par. I.

[9] La specialità si desume anche dalla lettera della norma di cui all’art. 795, par. 1 LECrim che, nell’introdurre la disciplina del giudizio rapido, recita: «Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales», qualificando così il procedimento in questione come uno tra gli “altri” procedimenti speciali (corsivo aggiunto).

[10] Così Flores Prada I.,Il giudizio “rapido” spagnolo, cit., p. 139.

[11] Cfr. la circolare 1/2003 della Fiscalia General del Estado del 7 aprile, sul procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado, p. 14, reperibile online sul sito www.fiscal.es

[12] Sospedra Navas F.J.,Las reformas del proceso penal de 2002 y 2003. Juicios rápidos, prisión provisional y orden de protección. Juicio de faltas, Civitas, Madrid, 2004, p. 99.

[13] In tal senso, cfr. Gascón Inchausti F.,La reforma del proceso penal español por Ley Organíca 8/2002 y por Ley 38/2002 de 24 de octubre: «juicios rápidos» y nuevo juicio de faltas, pp. 3-4, reperibile online sul sito revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/view/8592 e pubblicato anche in Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, 2004, fasc. 3, p. 193 ss.

[14] Flores Prada I.,Il giudizio “rapido”, cit., p. 36.

[15] All’art. 795, par. 1 n. 1 si legge: «se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él».

[16] Si tratta di: lesioni; violenza privata; minacce violenza fisica o abituale commessi contro persone di cui all’art. 173, par. 2 del codice penale (familiari e congiunti); furto; rapina; furto e rapina di veicoli; delitti contro la sicurezza del traffico e della circolazione; danni di cui all’art. 263 del codice penale; delitti contro la salute pubblica previsti dall’art. 368, secondo inciso, del codice penale; delitti contro la proprietà intellettuale e industriale.

[17] Albano F.,Il juicio rápido:un efficace strumento per la velocizzazione della giustizia penale, in Lorusso S. (a cura di),Le nuove norme sulla sicurezza pubblica, Cedam, 2008, p. 482.

[18] Cfr. la circolare 1/2003 della Fiscalia General, cit., p. 22.

[19] Gascón Inchausti F.,La reforma del proceso penal, cit., p. 7.

[20] In tal senso, cfr. in particolare Armenta Deu T.,La riforma del processo penale in Spagna, in Cassazione penale, 2004, p. 3057.

[21] Così in Flores Prada I.,Il giudizio “rapido”, cit., p. 140.

[22] Sospedra Navas F.J.,Las reformas, cit., p. 117.

[23] La norma prescrive che: «El juzgado de guardia, tras recibir el atestado policial, junto con los objetos, instrumentos y pruebas que, en su caso, lo acompañen, incoará, si procede, diligencias urgentes».

[24] In tal senso si esprimono Armenta Deu T.,La riforma, cit., p. 3057 e Albano F.,Il juicio rápido, cit., p. 483.

[25] Art. 797, par. 1 LECrim, ove si legge: «Sin perjuicio de las demás funciones que tiene encomendadas, practicará, cuando resulten pertinentes, las siguientes diligencias, en el orden que considere más conveniente o aconsejen las circunstancias, con la participación activa del Ministerio Fiscal: 1.ª Recabará por el medio más rápido los antecedentes penales del detenido o persona investigada. 2.ª Si fuere necesario para la calificación jurídica de los hechos imputados: a) Recabará, de no haberlos recibido, los informes periciales solicitados por la Policía Judicial. b) Ordenará, cuando resulte pertinente y proporcionado, que el médico forense, si no lo hubiese hecho con anterioridad, examine a las personas que hayan comparecido a presencia judicial y emita el correspondiente informe pericial. c) Ordenará la práctica por un perito de la tasación de bienes u objetos aprehendidos o intervenidos y puestos a disposición judicial, si no se hubiese hecho con anterioridad. 3.ª Tomará declaración al detenido puesto a disposición judicial o a la persona que, resultando investigada por los términos del atestado, haya comparecido a la citación policial, en los términos previstos en el artículo 775. Ante la falta de comparecencia del investigado a la citación policial ante el Juzgado de guardia, podrá éste aplicar lo previsto en el artículo 487. 4.ª Tomará declaración a los testigos citados por la Policía Judicial que hayan comparecido. Ante la falta de comparecencia de cualquier testigo a la citación policial ante el Juzgado de guardia, podrá éste aplicar lo previsto en el artículo 420. 5.ª Llevará a cabo, en su caso, las informaciones previstas en el artículo 776. 6.ª Practicará el reconocimiento en rueda del investigado, de resultar pertinente y haber comparecido el testigo. 7.ª Ordenará, de considerarlo necesario, el careo entre testigos, entre testigos e investigados o investigados entre sí. 8.ª Ordenará la citación, incluso verbal, de las personas que considere necesario que comparezcan ante él. A estos efectos no procederá la citación de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hubieren intervenido en el atestado cuya declaración obre en el mismo, salvo que, excepcionalmente y mediante resolución motivada, considere imprescindible su nueva declaración antes de adoptar alguna de las resoluciones previstas en el artículo siguiente. 9.ª Ordenará la práctica de cualquier diligencia pertinente que pueda llevarse a cabo en el acto o dentro del plazo establecido en el artículo 799.

[26] Così Albano F.,Il juicio rápido, cit., p. 484.

[27] L’art. 798, par. 2 LECrim prevede che: «El Juez de guardia dictará resolución con alguno de estos contenidos: 1.º En el caso de que considere suficientes las diligencias practicadas, dictará auto en forma oral, que deberá documentarse y no será susceptible de recurso alguno, ordenando seguir el procedimiento del capítulo siguiente, salvo que estime procedente alguna de las decisiones previstas en las reglas 1.ª y 3.ª del apartado 1 del artículo 779, en cuyo caso dictará el correspondiente auto. Si el juez de guardia reputa falta el hecho que hubiera dado lugar a la formación de las diligencias, procederá a su enjuiciamiento inmediato conforme a lo previsto en el artículo 963. 2.º En el caso de que considere insuficientes las diligencias practicadas, ordenará que el procedimiento continúe como diligencias previas del procedimiento abreviado. El Juez deberá señalar motivadamente cuáles son las diligencias cuya práctica resulta necesaria para concluir la instrucción de la causa o las circunstancias que lo hacen imposible».

[28] Cfr. Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, reperibile online sul sito noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/a150905-cgpj.t3.html nonché Sospedra Navas F.J.,Las reformas, cit., pp. 136-138.

[29] L’art. 799, par. 2 recita: «[…] en aquellos partidos judiciales en que el servicio de guardia no sea permanente y tenga una duración superior a veinticuatro horas, el plazo establecido en el apartado anterior podrá prorrogarse por el Juez por un período adicional de setenta y dos horas en aquellas actuaciones en las que el atestado se hubiera recibido dentro de las cuarenta y ocho anteriores a la finalización del servicio de guardia».

[30] È questa la tesi sostenuta in Gascón Inchausti F.,La reforma del proceso penal, cit., p. 11.

[31] Si veda Sospedra Navas F.J.,Las reformas, cit., p. 140.

[32]Ivi, p. 158. Cfr. anche Gascón Inchausti F.,La reforma del proceso penal, cit., p. 11.

[33] L’art. 800, par. 1 rinvia all’art. 782 LECrim.

[34] Rinviando all’art. 783, che a sua volta rinvia all’art. 637 LECrim, l’art. 800 stabilisce che il giudice in servizio di guardia debba procedere all’apertura del giudizio orale, salvo i casi in cui: non esistano indizi ragionevoli per ritenere che il fatto sussista; il fatto non costituisce reato; sussistono cause di esclusione della responsabilità. è evidente che in tali casi il giudice procede all’archiviazione, nonostante la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalle parti.

[35] In proposito, l’art. 800 LECrim recita: «Cuando se acuerde la apertura del juicio oral, dictará en forma oral auto motivado, que deberá documentarse y no será susceptible de recurso alguno».

[36] L’art. 800, par. 2 LECrim prescrive che: «Abierto el juicio oral, si no se hubiere constituido acusación particular, el Ministerio Fiscal presentará de inmediato su escrito de acusación, o formulará ésta oralmente. El acusado, a la vista de la acusación formulada, podrá en el mismo acto prestar su conformidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente. En otro caso, presentará inmediatamente su escrito de defensa o formulará éstaoralmente, procediendo entonces el Secretario del Juzgado de Guardia sin más trámites a la citación de las partes para la celebración del juicio oral. Si el acusado solicitara la concesión de un plazo para la presentación de escrito de defensa, el Juez fijará prudencialmente el mismo dentro de los cinco días siguientes, atendidas las circunstancias del hecho imputado y los restantes datos que se hayan puesto de manifiesto en la investigación, procediendo en el acto el Secretario judicial a la citación de las partes para la celebración del juicio oral y al emplazamiento del acusado y, en su caso, del responsable civil para que presenten sus escritos ante el órgano competente para el enjuiciamiento» (corsivo aggiunto).

[37] Il dettato originale dell’art. 800, par. 5 è il seguente: «Si el Ministerio Fiscal no presentare su escrito de acusación en el momento establecido en el apartado 2 o en el plazo establecido en el apartado 4, respectivamente, el Juez, sin perjuicio de emplazar en todo caso a los directamente ofendidos y perjudicados conocidos, en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 782, requerirá inmediatamente al superior jerárquico del Fiscal para que, en el plazo de dos días, presente el escrito que proceda. Si el superior jerárquico tampoco presentare dicho escrito en plazo,se entenderá que no pide la apertura de juicio oral y que considera procedente el sobreseimiento libre» (corsivo aggiunto).

[38] Così nella citata circolare 1/2003 della Fiscalia General del Estado, p. 36. Cfr. altresì Albano F.,Il juicio rápido, cit., p. 486.

[39] Armenta Deu T.,La riforma, cit., p. 3059.

[40]Ibidem.

[41] In tal senso, cfr. Albano F.,Il juicio rápido, cit., p. 487.

[42] Gascón Inchausti F.,La reforma del proceso penal, cit., p. 12.

[43] Secondo l’art. 802, par. 2 LECrim: «En el caso de que, por motivo justo valorado por el Juez, no pueda celebrarse el juicio oral en el día señalado, o de que no pueda concluirse en un solo acto, señalará fecha para su celebración o continuación el día más inmediato posible y, en todo caso, dentro de los quince siguientes, teniendo en cuenta las necesidades de la agenda programada de señalamientos y las demás circunstancias contenidas en el artículo 182.4 dela Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 785 de la presente Ley, lo que se hará saber a los interesados».

[44] In realtà, la conformidad nel sistema spagnolo è un atto processuale e non un procedimento speciale come il patteggiamento. Cfr. Albano F.,Iljuicio rápido, cit., p. 488.

[45] L’art. 801, par. 1, ai n. 2 e 3 prevede: «2.° Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años. 3.º Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión».

[46] Cfr. art. 787 LECrim. Si veda altresì Sospedra Navas F.J.,Las reformas, cit., p. 181.

[47] Sebbene l’art. 801, par. 1, n. 1 LECrim inserisca tra i requisiti la presentazione dello scritto di accusa, la possibilità di conformarsi anche alle accuse formulate oralmente dal pubblico ministero deve intendersi consentita dall’art. 800, par. 2. Diversamente, l’intento di anticipare il più possibile la chiusura del procedimento, che informa l’intera procedura del giudizio rapido, non sarebbe perseguito in maniera efficace ed effettiva.

[48] A tal proposito, l’art. 800, par. 2 rinvia a quanto disposto dall’art. 789 LECrim.

[49] L’art. 801, par. 2 recita: «Dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el juzgado de guardia realizará el control de la conformidad prestada en los términos previstos en el artículo 787 y, en su caso, dictará oralmente sentencia de conformidad que se documentará con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 789, en la que impondrá la pena solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal. Si el fiscal y las partes personadas expresasen su decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia y, si la pena impuesta fuera privativa de libertad, resolverá lo procedente sobre su suspensión o sustitución. Dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el juzgado de guardia realizará el control de la conformidad prestada en los términos previstos en el artículo 787 y, en su caso, dictará oralmente sentencia de conformidad que se documentará con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 789, en la que impondrá la pena solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal. Si el fiscal y las partes personadas expresasen su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia y, si la pena impuesta fuera privativa de libertad, resolverá lo procedente sobre su suspensión o sustitución».

[50] Cfr. in particolare quanto riportato in Gascón Inchausti F.,La reforma del proceso penal, cit., p. 13.

[51]Ivi, p. 14.

[52] Flores Prada I.,Il giudizio “rapido” spagnolo, cit., p. 143.

[53] Armenta Deu T.,La riforma, cit., p. 3061.

[54] Un nuovo tentativo di riforma globale del processo penale spagnolo è stato avanzato nel 2011 attraverso un Anteproyecto de ley para un nuevo proceso penal, che però non è stato ancora attuato. In proposito si veda più ampiamente Burgos Ladrón de Guevara J.,La reforma del proceso penal español en el anteproyecto dela Ley de enjuiciamiento criminal de 27 julio2011, in Diritto penale contemporaneo, 2012, p. 1 ss.

[55] Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación dela Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, pubblicata nel B.O.E. n. 239, del 6 ottobre 2015.

[56] La versione precedente dell’art. 324 LECrim recitava: «Cuando al mes de haberse incoado un sumario no se hubiere terminado, el Secretario judicial dará parte cada semana a los mismos a quienes lo haya dado al principiarse aquél, de las causas que hubiesen impedido su conclusión».

[57] L’attuale art. 324, par. 1 LECrim stabilisce che: «Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. No obstante, antes de la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja a los efectos previstos en el apartado siguiente cuando, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, ésta no pudiera razonablemente completarse en el plazo estipulado o concurran de forma sobrevenida algunas de las circunstancias previstas en el apartado siguiente de este artículo».

[58] Così definito nella esposizione introduttiva alla legge 41/2015.

[59] L’elenco di cui all’art. 17, par. 2 LECrim include le seguenti fattispecie: «1.º Los cometidos por dos o más personas reunidas. 2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello. 3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución. 4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. 5.º Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente. 6.º Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos».

[60] L’art. 17, par. 13 prevede: «Los delitos que no sean conexos pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analogía o relación entre sí, cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial, podrán ser enjuiciados en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso».

[61] In tal senso, cfr. Jaén Vallejo M., Perrino Peres A. L., La reforma procesal penal de 2015, Editorial Dykinson, Madrid,2015, in particolare p. 21.

[62] L’art. 284, par. 2 LECrim stabilisce che: «[…] cuando no exista autor conocido del delitola Policía Judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción; b) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado; o c) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión. De conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 dela Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto dela Víctima del delito,la Policía Judicial comunicará al denunciante que en caso de no ser identificado el autor en el plazo de setenta y dos horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la fiscalía o el juzgado de instrucción.

[63] Cfr. Gimeno Beviá J., La agilización de la justicia penal y el refuerzo de las garantías procesales en las últimas reformas de la LECrim, in  Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, 2015, n. 2, p.118.

[64] L’art. 803 bis a) recita: «En cualquier momento después de iniciadas diligencias de investigación por la fiscalía o de incoado un procedimiento judicial y hasta la finalización de la fase de instrucción, aunque no haya sido llamado a declarar el investigado, podrá seguirse el proceso por aceptación de decreto cuando se cumplan cumulativamente los siguientes requisitos: 1.º Que el delito esté castigado con pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad o con pena de prisión que no exceda de un año y que pueda ser suspendida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Código Penal, con o sin privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 2.º Que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 3.º Que no esté personada acusación popular o particular en la causa».

[65] «El decreto de propuesta de imposición de pena emitido por el Ministerio Fiscal tendrá el siguiente contenido: 1.º Identificación del investigado. 2.º Descripción del hecho punible. 3.º Indicación del delito cometido y mención sucinta de la prueba existente. 4.º Breve exposición de los motivos por los que entiende, en su caso, que la pena de prisión debe ser sustituida. 5.º Penas propuestas. A los efectos de este procedimiento, el Ministerio Fiscal podrá proponer la pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y, en su caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, reducida hasta en un tercio respecto de la legalmente prevista, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal. 6.º Peticiones de restitución e indemnización, en su caso».

[66] Cfr. Comunicato stampa del Consejo General del Poder Judicial, del 27 giugno 2016,La reforma dela LECrim provoca un descenso del 42,7 % en el ingreso de asuntos en la jurisdicción penal en el primer trimestre del año, reperibile online sul sito www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/

[67] Cfr.Indicadores Clave dela Jurisdiccion Penal Nacional.Primer Trimestre 2016, pubblicati dal Consejo General del Poder Judicial e reperibili online sul sito www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Informes-stadisticos-periodicos/

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