Emergenza Corona Virus. Faq sul processo penale dopo il D.L. N. 18

di Luigi Petrucci e Marco Bisogni in collaborazione con il Centro Studi “Nino Abbate” di Unità per la Costituzione

Sommario

  • Cambiamenti strutturali     
  • I procedimenti che si devono celebrare   
  • I procedimenti sospesi e, in particolare, i provvedimenti che non si devono scrivere             
  • Videoconferenze e collegamenti  da  remoto individuati e regolati con provvedimento del D.G.S.I.A. ed altri pezzi del PPT      
  • Protocolli di trasmissione digitale degli atti                                                                                                                                                                       
Cambiamenti “strutturali”

Rispetto al d.l. n. 11 ci sono diversi cambiamenti negli interventi “strutturali”:

  • viene integralmente abrogato in modo espresso l’intervento fatto con il precedente d.l. n.11, ne consegue che gli effetti del d.l. n. 9 (quello per l’iniziale zona rossa) non sono più fatti salvi: in effetti i termini sono stati spostati per tutta Italia ad una data successiva al 31 marzo, fatti salvi i colloqui nelle carceri per i quali le peculiari modalità restano ferme al 22 marzo (ma è possibile che si tratti di un errore di stampa);
  • i procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni sono equiparati a quelli per i maggiorenni;
  • le disposizioni sono ora rivolte al procedimento e non all’udienza;
  • sono conseguentemente sospesi tutti i termini, come precisa l’art. 83, co. 2, compresi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali (per le indagini preliminari v. ORANO, L’attività del Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari e le misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in www.unicost.eu sezione dedicata all’emergenza);
  • anche al periodo di maggiore emergenza (dal 9 marzo al 15 aprile) possono essere adottati i provvedimenti del Capo dell’Ufficio previsti dall’art. 83, co. 7, lett. da a) a f) ed h) (art. 83, co. 5) ovvero tutti quelli previsti, tranne quello di rinviare delle udienze che, in questo periodo, risulta inutile, visto che i procedimenti sono comunque già sospesi ex lege, tranne quelli che si devono trattare;
  • è introdotto un regime speciale per la detenzione domiciliare ed una speciale licenza premio per i detenuti in semi-libertà, misure volte ad alleggerire il sovraffollamento delle carceri (artt. 123 e 124);
  • fino al 30 giugno sono prorogate le sessioni delle Corti di Assise (art. 83, co. 18).
I procedimenti che si devono celebrare

I procedimenti che si devono celebrare fino al 15 aprile senza necessità di dichiarare l’urgenza ex art. 83, co. 3, lett. b) sono gli stessi già previsti dall’art. 2, lett. g), n. 2) (da notare la singolare inversione fra lettere e numeri), tranne i procedimenti a carico di imputati minorenni, per i quali valgono ora le stesse regole dei maggiorenni, come abbiamo detto.

Continua a non essere espressamente contemplato l’interrogatorio di garanzia.

Rispetto alla posizione espressa nel primo articolo (equiparazione all’udienza di convalida), va considerato che ora tutti i termini processuali sono sospesi e, quindi, ora parrebbe anche questo.

Resta ferma la possibilità per il soggetto al quale è stata applicata la misura (o per il suo difensore) di chiedere che sia celebrato questo atto processuale, rinunciando alla sospensione.

Si pone, quindi, un altro quesito: a parte il termine per l’effettuazione dell’interrogatorio, il procedimento resta sospeso oppure no?

La questione è importante per gli indagati minorenni, specie gli infrasedicenni, per i quali i termini di fase sono davvero brevi, ma si ripropone in anche in altri casi (secondo ORANO cit. una volta scelta la non sospensione, la stessa vale per tutti gli atti del procedimento).

Non è stato, invece, previsto un termine entro cui debba essere stata manifestata questa volontà (sul punto v. SANTALUCIA, L’impatto sulla giustizia penale dell’emergenza da COVID-19: affinamenti delle contromisure legislative, §. 8 in www.giustiziainsieme.it e ALECCI, Prima lettura per dibattimento penale del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in www.unicost.eu sezione cit.).

Per quanto riguarda la decorrenza dei termini, l’art. 83, co. 2, prevede che:

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Invitiamo anche a considerare quanto si afferma nella Relazione illustrativa a proposito della ratio di questo provvedimento:

Si è dovuto constatare, infatti, in relazione alla previsione originaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall’altro.

Tutte le disposizioni vanno, pertanto, interpretate nel senso di optare la sospensione delle attività giudiziarie e non nel senso contrario.

Resta invariato quanto avevamo detto per il procedimento davanti al Tribunale della Libertà e per il procedimento di prevenzione patrimoniale, con qualche ulteriore dubbio rispetto al deposito dei provvedimenti (v. oltre).

Nulla cambia rispetto ai procedimenti (non più udienze) che si devono tenere fino al 15 aprile previa dichiarazione di urgenza ex art. 83, co. 3, lett. c).

Anche in questo caso ci limitiamo a segnalare il dubbio sull’estensione della dichiarazione d’urgenza (singolo atto o intero procedimento).

I procedimenti sospesi e, in particolare, i provvedimenti che non si devono scrivere

Tutte le altre udienze non si devono tenere fino al 15 aprile e, a seguito del provvedimento del Capo dell’Ufficio, anche quelle indicate fino al 30 giugno (art. 83, co. 7, lett. g).

Anche in questo caso, alla luce delle nuove disposizioni e della ratio delle stesse indicata nella Relazione, il rinvio deve essere disposto senza che sia celebrata l’udienza.

È previsto, infatti, ai commi 13-14 un meccanismo derogatorio per l’avviso alle parti, fondato sul Sistema Notifiche Telematiche (SNT) o altro sistema autorizzato (certamente quello interno a TIAP Document@) al difensore in luogo della notifica all’imputato ed alle altre parti.

Possono usare SNT anche gli Uffici giudiziari che hanno ancora ricevuto la relativa autorizzazione (comma 15).

Come abbiamo detto all’inizio, sono sospesi tutti i termini, compresi quelli delle misure non custodiali, prima non espressamente contemplati (l’art. 83, co. 4, inserisce il richiamo all’art. 308 c.p.p.).

È stato chiarito che il termine di decorrenza delle misure, compreso quello di fase –ma non i termini massimi (complessivo e di fase) che non possono mai essere superati– riprende a decorrere dal 16 aprile (sul punto v. ora SANTALUCIA cit., §§. 6 e 7, ALECCI, cit.).

Sono sospesi i termini per il deposito delle motivazioni delle decisioni già assunte in riserva.

La disposizione è finalizzata a non sovraccaricare di lavoro le cancellerie, che in questo momento lavorano in regime di emergenza, non certo a sgravare di lavoro i magistrati, che comunque fra qualche settimana si troveranno a dover fronteggiare un carico di lavoro appesantito dai rinvii e che già oggi devono comunque recarsi in ufficio per le urgenze. Serve anche a non obbligare i magistrati ad andare in ufficio per depositare provvedimenti in scadenza e per i quali i termini di impugnazione comunque non decorreranno fino al termine del periodo emergenziale.

Quindi continuiamo a scrivere, ma stiamo più tranquilli per il deposito dei provvedimenti, che potrà avvenire anche nei giorni successivi al termine dell’emergenza.

Resta il problema del termine del deposito dei provvedimenti relativi a procedimenti in cui perde efficacia la misura cautelare (e, in particolare, a quelli molto brevi del Tribunale della Libertà) o il sequestro (misure di prevenzione patrimoniali).

Un primo caso riguarda decisioni assunte in riserva prima dell’entrata in vigore delle disposizioni emergenziali.

Richiamando quanto detto in precedenza, la logica vorrebbe che anche questi termini siano sospesi.

L’indagato o il proposto potrà chiedere che il provvedimento sia ciò non di meno depositato: in questo caso dovrebbero decorrere anche i termini per l’impugnazione (così aderendo alla tesi per cui la richiesta di trattazione riguarda l’intero procedimento e non il singolo atto).

Se i procedimenti sono stati trattati in periodo emergenziale, vale quanto appena detto e, quindi, i termini per il deposito non sono sospesi, perché l’intero procedimento non è più soggetto a sospensione.

Le istanze di revoca delle misura cautelare dovrebbero contenere anch’essa la rinuncia alla sospensione, alla luce di quanto si è detto, pena la sospensione della decorrenza dei termini per il parere del pubblico ministero e per il deposito del provvedimento del giudice fino al termine del periodo emergenziale.

Anche in questo caso si pone il quesito dell’estensione della richiesta di provvedere nonostante la sospensione.

Videoconferenze e collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del D.G.S.I.A. ed altri pezzi del PPT

Sul collegamento da remoto non ci sono novità nel testo normativo già introdotto con il d.l. n. 11.

Sul punto va segnalata la coraggiosa iniziativa assunta dal Distretto di Milano, volta a generalizzare lo strumento del collegamento da remoto (per una disamina più completa dello stato dell’arte “emergenziale” v. MARRO, L’innovazione ai tempi del Coronavirus: questioni tecniche e non solo in www.unicost.eu sezione cit.).

Rispetto a quello che abbiamo già scritto, segnaliamo la possibilità che i difensori si colleghi da un luogo diverso dall’aula di udienza o dal luogo di detenzione e, quindi, dallo studio o da casa, poiché l’art. 146 bis, co. 4 bis, d.a.c.p.p. non prevede limitazioni di sorta.

Questo sarà possibile soprattutto nei casi in cui la loro presenza non sia necessaria, in modo da evitare eccezioni strumentali sulla qualità del collegamento (es. all’udienza del Tribunale della Libertà). La disposizione induce a pensare che il collegamento in questa modalità sia “a rischio e pericolo” di chi lo chiede, non solo a suo carico dal punto di vista economico.

I provvedimenti dei capi degli uffici giudiziari di questi giorni hanno fatto ampio ricorso alla possibilità di autorizzare la trasmissione delle istanze a mezzo Posta Elettronica Ordinaria (PEO) o PEC ai sensi dell’attuale art. 83, co. 7, lett. c).

Oltre a quanto già segnalato nel precedente intervento, invitiamo i capi degli uffici a valutare la possibilità di autorizzare anche i magistrati a trasmettere i loro provvedimenti in formato digitale (stampati, firmati e scannerizzati e/o firmati digitalmente) a mezzo PEO dell’ufficio (nome.cognome@giustizia.it).

Anche questi provvedimenti, come le istanze dei difensori, possono essere stampati dalla segreteria/cancelleria e depositati nel fascicolo con piena validità dell’atto (cartaceo) depositato in questo modo consentito dall’emergenza e di cui il cancelliere/segretario attesta la conformità a quello trasmesso (elettronicamente).

Protocolli di trasmissione digitale degli atti 

La necessità di favorire il lavoro da remoto e di limitare l’accesso agli uffici giudiziari ha, altresì, indotto alcuni dirigenti a proporre protocolli in ordine alle copie informatiche di documenti e trasmissione di atti urgenti tra Procura e Tribunale. 

Viene previsto che gli atti vengano redatti e sottoscritti secondo le forme ordinarie (sottoscrizione autografa) e portati a conoscenza delle altre parti processuali attraverso la trasmissione con modalità telematiche, alternativamente:

  • di una copia in formato PDF o JPG munita di sottoscrizione ai sensi dell’art. 20 comma 1 bis CAD;
  • di una copia per immagine in formato PDF o JPG. 

I protocolli stabiliscono, altresì, che l’originale del provvedimento verrà custodito dal suo autore ed inserito nel relativo fascicolo cartaceo ed in quello TIAP-Document@ non appena possibile, vale a dire con la cessazione dell’emergenza sanitaria.

L’ipotesi che il magistrato firmi (analogicamente) il proprio provvedimento, provvedendo poi alla scansione e dall’invio al proprio segretario /cancelliere del documento in formato PDF (o JPG), pone alcune delicate questioni interpretative. 

Invero le regole genali del CAD  valgono per il processo “se non è disposto diversamente” ed invero l’art. 15 d.Min.Giu. n. 44/2011 (Deposito dell’atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni) prevede che:

1. L’atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.

2. In caso di atto formato da organo collegiale l’originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.

3. Quando l’atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell’ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.

4. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale. 

Non è, quindi, consentito, in assenza di firma digitale, predisporre atti in PDF con mera scansione della firma manuale e che vengano gestiti, di fatto, come originali. Si tratta di una modalità che, peraltro, appare in contrasto con l’art. 128 c.p.p., che impone il deposito dell’originale degli atti del giudice da parte della cancelleria entro cinque giorni.

Potrebbe tuttavia immaginarsi che il magistrato predisponga i suoi atti “da casa” mandandoli in pdf alla segreteria, ma avendo poi cura di provvedere entro i successivi cinque giorni al deposito dell’originale.  

Su questo punto, però, ci riserviamo di approfondire la discussione nei prossimi giorni.

Scarica il pdf