Emergenza Corona Virus FAQ sul Processo Penale Telematico

di Luigi Petrucci e Marco Bisogni in collaborazione con il Centro Studi Nino Abbate di Unità per la Costituzione

Sommario

  • Le udienze che si devono tenere
  • Le udienze che non si devono tenere
  • Termini di durata delle indagini preliminari
  • Videoconferenze e collegamenti  da  remoto individuati e regolati con provvedimento del D.G.S.I.A
  • La possibilità di ricorrere al deposito di istanza a mezzo PEO e PEC da parte dei difensori
  • Altre misure e nuove tecnologie
Le udienze che si devono tenere

Le udienze che si devono tenere fino al 22 marzo senza necessità di dichiarare l’urgenza ex art. 2, co. 2, lett. g), n. 2) sono:

  • udienze di convalida dell’arresto o del fermo
  • udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono  i  termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale (ovvero sta per scadere il termine di fase massimo, che è il doppio di quello di ordinario ovvero quello determinato sulla base della pena applicata)

ATTENZIONE: è possibile che il processo si possa trattare, se c’è la richiesta del detenuto o del suo difensore. Se la richiesta non c’è, i termini di fase sono sospesi ex art. 303 cpp, ma non oltre il termine massimo: solo in questo caso (scadenza dei termini massimi) si può trattare anche senza richiesta espressa. Secondo SANTALUCIA, invece, vanno trattati i “Procedimenti in cui l’imputato o gli imputati sono in stato di custodia cautelare e i relativi termini vanno a scadere proprio nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020. Anche questa disposizione è di facile lettura e applicazione: occorre aver riguardo al termine di scadenza della custodia cautelare e procedere alla trattazione del processo se quel termine venga a cadere nel periodo interessato dalla sospensione.”  Da https://www.giustiziainsieme.it/it/news/117-main/diritto-dell-emergenza-covid-19/905-la-giustizia-penale-di-fronte-all-emergenza-da-epidemia-da-covid-19-brevi-note-sul-d-l-n-11-del-2020-di-giuseppe-santalucia-2

  • udienze nei procedimenti in cui  sono  state  richieste  o  applicate  misure  di sicurezza detentive
  • su richiesta espressa dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori, si trattano anche le seguenti udienze:

        a) nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

        b) nei  procedimenti  in  cui  sono  state  applicate misure cautelari o di sicurezza;

        c) nei procedimenti per l’applicazione di  misure  di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

        d) procedimenti a carico di imputati minorenni.

Non è espressamente contemplato l’interrogatorio di garanzia, ma si potrebbe dire che, in assenza di espressa previsione, lo stesso vada equiparato alle udienze di convalida.

In ogni caso conviene chiedere all’indagato se intende procedere. La regola generale è quella della sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi  atto. Ove il decorso  abbia  inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito  alla fine di detto periodo ovvero fino al 22 marzo (art. 1, co. 2).

Per il procedimento davanti al Tribunale della Libertà l’art. 3, co. 4, prevede, però, che:

I termini di cui agli articoli 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e  324, comma 7, del codice di procedura penale rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato  ai sensi del comma 2, lettera g), e, in  ogni  caso,  non  oltre  il  31 maggio 2020.

Se ne deduce che:

  • sono sospesi (se non c’è la richiesta di trattazione) i termini per proporre riesame, appello, come accade per il periodo feriale (questo anche per i procedimenti di criminalità organizzata, che invece non soggetti alla sospensione feriale dei termini). Probabilmente fa eccezione anche il procedimento per il quale viene dichiarata l’urgenza per compiere un’incidente probatorio;
  • nulla si dice del termine per trasmettere gli atti: se non c’è richiesta di trattazione urgente, forse è sospeso, ma bisogna fare attenzione qualora sopravvenga la richiesta;
  • il termine per decidere il riesame è sospeso. La disposizione riguarda il caso in cui l’udienza è stata già fissata, ma non è stato chiesto di trattare il procedimento. Diversamente o non si è fissata l’udienza (termini sospesi) o c’è la richiesta di trattazione (termini non sospesi);
  • lo stesso vale nel caso di rinvio dalla Cassazione e nel riesame della misura reale (attesa la presenza di un termine perentorio previsto per la decisione). 

Nel procedimento di prevenzione patrimoniale è prevista la sospensione dei termini di efficacia del sequestro, se non c’è richiesta di trattazione. Secondo la lettera della legge la richiesta di trattazione deve provenire dal proposto o dal suo difensore, non dall’interveniente (in senso contrario il provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli, che ha equiparato la posizione dell’interveniente il cui bene è in sequestro a quella del proposto).

Non si può censurare questa scelta, perché la decisione di non trattare il procedimento (che è anzitutto contro il proposto) può essere frutto della scelta di non pregiudicare la propria salute, poiché la trattazione potrebbe comportare attività che mettono in pericolo la sua salute, compreso il rischio di dover venire nell’ufficio giudiziario per poter partecipare al procedimento che lo riguarda.

La ratio di questo impedimento porta, invece, ad interrogarsi sulla scelta del Legislatore di prevedere che la richiesta di trattazione possa provenire dal detenuto o dal proposto contro la scelta opposta del difensore.

I difensori avevano scelto di astenersi, anche se poi hanno revocato l’astensione.

Nel conflitto fra la volontà del detenuto e quella del difensore è dubbio che si possa applicare il principio affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 180/18, poiché in questo caso il difensore tende a tutelare la propria salute e le ragioni del rinvio sono di ordine pubblico.

Le udienze che si devono tenere fino al 22 marzo previa dichiarazione di urgenza ex art. 2, co. 2, lett. g), n. 3)

nei procedimenti  che  presentano  carattere   di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei  casi di cui all’articolo 392 del  codice  di  procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente  del collegio, su richiesta di parte, con  provvedimento  motivato  e  non impugnabile.

Va attentamente considerata la possibilità di rinviare le audizioni di minori o vittime di violenza sessuale, visto anche il clima generale in cui si deve svolgere un adempimento di per sé già molto traumatico, sebbene formalmente sia un caso in cui potrebbe essere fatta la dichiarazione di urgenza.

Le udienze che non si devono tenere

Tutte le altre udienze non si devono tenere fino al 22 marzo: art. 1, co. 1

A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze  dei procedimenti  penali  pendenti  presso  tutti  gli  uffici giudiziari, con  le  eccezioni  indicate  all’articolo  2,  comma  2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data  successiva  al  22  marzo 2020.

Il rinvio può essere disposto dal Presidente dell’Ufficio e, quindi, anche senza che sia celebrata l’udienza.

Vi sono opinioni discordanti per quanto riguarda i processi che possono essere trattati su richiesta espressa dei soggetti sopra indicati. SANTALUCIA ritiene che, in assenza di richiesta, vanno rinviati anche quelli che si celebrano nei primi giorni della sospensione straordinaria.

Alcuni colleghi stanno interpellando coloro che si trovano in questa situazione per regolarsi in anticipo sulla trattazione e, eventualmente, disporre la videoconferenza (della quale diciamo dopo).

Il provvedimento del Presidente di Napoli prevede che la richiesta di trattazione possa essere fatta telefonicamente ad un numero dedicato nei primi giorni e tre giorni prima via pec ad indirizzi dedicati a seconda delle Sezioni coinvolte nei giorni successivi, in modo da poter organizzare la videoconferenza.

Da verificare cosa ha disposto ciascun Presidente per il proprio ufficio.

Se si dispone il rinvio fuori udienza occorre dare comunicazione a tutti.

In questo caso va considerata la possibilità di fare le notifiche via pec al difensore anche per l’imputato ai sensi dell’art. 157, co. 8, cpp ove possibile.

Se è stata dichiarata l’assenza dell’imputato, si potrebbe ritenere che l’assente è rappresentato dal difensore e che, quindi, la notifica al solo difensore sia sufficiente. Diversamente opinando, va fatta la notifica a mezzo ufficiale giudiziario a presenti ed assenti per tutti i processi che saranno rinviati senza celebrare l’udienza.

Dopo il 22 marzo ricordarsi che i termini sono stati sospesi, per cui bisognerà, se del caso, integrare i termini a comparire.

Termini di durata delle indagini preliminari

I termini delle indagini preliminari non sono esplicitamente sospesi dalla disciplina introdotta del decreto legge che al comma 2 che si limita a stabilire che “a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto  dei  procedimenti  indicati  al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

L’espressione utilizzata del legislatore fa riferimento al “compimento di atti” e non è, quindi, perfettamente allineata alla previsione dell’art. 2 della legge 742 del 7 ottobre 1969 (sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) che prevede espressamente nel periodo feriale “la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari”.

In questo contesto alcuni provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici requirenti (ad esempio Procura di Napoli) hanno, tuttavia, ritenuto che la nuova disciplina possa essere estesa anche ai termini delle indagini.

Tale interpretazione – che si fonda essenzialmente sul dato sistematico – si scontra con l’assoluta mancanza, all’interno del decreto, di una disciplina sul compimento degli atti di indagine urgenti come invece previsto dal co. 3 dell’art. 2 l. 742/69 in tema di sospensione feriale.

In tale contesto di incertezza nel quale gli atti di indagine, fino al 22 marzo 2020, possono comunque essere svolti senza alcuna limitazione dal PM e senza alcuna autorizzazione da parte del giudice appare forse maggiormente prudente ritenere che i termini, in questa fase, non siano sospesi.

La conclusione proposta consentirà, inoltre, di ritenere, anche nel prossimo futuro, attendibili gli allert presenti in SICP e riferiti ai termini delle indagini preliminari.

Videoconferenze e collegamenti  da  remoto individuati e regolati con provvedimento del D.G.S.I.A.

Art. 2, co. 7, Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del  codice  di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.R.), a decorrere dal  giorno  successivo  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle  persone  detenute, internate o  in  stato  di  custodia  cautelare  è  assicurata,  ove possibile, mediante videoconferenze  o  con collegamenti  da  remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore  generale  dei sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi  3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28  luglio  1989, n. 271.

Il contenuto normativo di questa disposizione dovrebbe essere il seguente.

  1. Obbligare alla partecipazione da remoto delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, in tutti i casi in cui ciò sia possibile. La disposizione non fa distinzioni fra la possibilità tecnica (di cui trattiamo meglio dopo) e la possibilità/opportunità rispetto al tipo di attività che si deve compiere (ovvero all’ipotesi prevista, ad esempio, dall’art. 146 bis, co. 1 ter, d.a.c.p.p.). In questi termini la disposizione fa eccezione ai casi previsti dall’art. 146 bis d.a.c.p.p. e, quindi, obbliga alla partecipazione da remoto:
    1. nei processi a detenuti per reati diversi da quelli delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, nonché nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), cpp;
    1. nel caso degli artt. 294, 309, 391 cpp;
    1. nei casi degli artt. 127, 666 cpp, quindi sia al caso del detenuto nel circondario, che a quello del magistrato di sorveglianza che deve andare a sentirlo;
    1. nel caso dell’art. 7 CAM.
  2. La disposizione non si applica ai soggetti di cui all’art. 147 bis, se non sono detenuti.

Nei casi di cui al n. 1 è possibile già da oggi la partecipazione da remoto nel rispetto delle modalità previste per la videoconferenza regolata dall’art. 146 bis d.a.c.p.p..

Per quelli delle lett. b, c, d è già previsto che le modalità dell’art. 146 d.a.c.p.p. siano rispettate in quanto compatibili, cfr. art. 45, co. 3, d.a.c.p.p. che segue:

Art. 45-bis. Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza. Testo efficace dal 16 febbraio 2019.
1. La partecipazione dell’imputato o del condannato all’udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza nei casi e secondo quanto previsto dall’articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

2. La partecipazione a distanza è comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio unitamente all’avviso di cui all’articolo 127, comma 1, del codice.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell’articolo 146-bis, commi 2, 3, 4, 4-bis e 6.

Il provvedimento di DGSIA ha previsto che le videoconferenze si svolgano, ove possibile, con l’ordinario strumento tecnologico.

In alternativa si possono usare Skype for Business e Teams, laddove  non  sia  necessario  garantire  la  fonia  riservata  tra  la  persona  detenuta, internata  o  in  stato  di  custodia  cautelare  ed  il  suo  difensore (art. 3 del provvedimento).

Il provvedimento nulla dice sul mancato richiamo della seguente disposizione dell’art. 146 bis d.a.c.p.p.:

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l’imputato e ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l’esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l’imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell’imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l’imputato, in vece dell’ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all’imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l’ausiliario o l’ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell’articolo 136 del codice.

Va comunque rispettato o, non essendo stato richiamato, se ne può prescindere?

Forse si può prescindere da tutte le formalità e, in particolare, dalla dichiarazione del rispetto delle disposizioni di cui ai comma 3 e 4, ove le stesse non possano essere assicurate al 100%, ma sembra impensabile che il detenuto possa da solo partecipare da remoto senza la presenza di qualcuno che stia con lui durante l’udienza, anche per risolvere qualsiasi problema che si dovesse presentare.

I provvedimenti dei Colleghi circolati nella mailing list in questi giorni hanno previsto la presenza dell’ufficiale di P.G. e ci sembra una cautela da preservare.

Il caso del comma 7 dell’art. 146 d.a.c.p.p. (confronto o ricognizione) è molto particolare e sembra un caso della clausola generale del comma 1 ter, per cui il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, potrà sempre disporre la presenza dell’imputato nell’aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell’atto.

Anche il caso del comma 4-bis (In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l’onere dei costi del collegamento) non sembra problematico.

La possibilità di ricorrere al deposito di istanza a mezzo PEO e PEC da parte dei difensori

La giurisprudenza ha già aperto alla possibilità di presentazioni di istanze a mezzo PEC da parte dei difensori ove le stesse siano accettate dagli uffici e/o regolamentate con specifici protocolli (cfr. Cass, Sez. II, sent. 47427 del 7/11/14).

In questa fase emergenziale gli uffici possono pertanto consentire ai legali l’inoltro di istanze attraverso indirizzi di PEC (ma anche di PEO) preventivamente indicati per i singoli servizi dell’ufficio giudiziario utilizzando il sito web o altri strumenti di comunicazione dello stesso ufficio.   Si auspica una regolamentazione da parte dell’ufficio in merito agli orari di consultazione della posta in modo da chiarire che la possibilità di ricorso alla mail non comporta l’apertura virtuale permanente dell’ufficio.

Nell’ipotesi in cui si ricorra alla PEO ed al fine di certificare l’avvenuta recezione dell’email da parte dell’Ufficio, il legale avrà l’onere di utilizzare l’opzione “richiedi conferma di avvenuto recapito e di avvenuta lettura” e di conservare copia delle relativi attestazioni.

Altre misure e nuove tecnologie

Dal 23 marzo al 31 maggio i Capi degli Uffici giudiziari, sentiti  l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il  Consiglio  dell’ordine  degli  avvocati,  adottano  le misure organizzative, anche relative alla  trattazione  degli  affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto  delle  indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le  Regioni,  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della  giustizia e delle prescrizioni di cui all’allegato 1 al decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  8  marzo  2020,  al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. (art. 2, co. 1).

Ci soffermiamo su due misure che potrebbero giovarsi del ricorso a strumenti tecnologici previste dall’art. 2, co. 2:

c)  la   regolamentazione   dell’accesso   ai   servizi, previa prenotazione, anche  tramite  mezzi  di  comunicazione  telefonica  o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata per  orari  fissi,  nonché’  l’adozione  di  ogni   misura   ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

È possibile sostituire i colloqui con difensori ed amministratori giudiziari con videochiamate, prevedere la fissazione di appuntamenti mediante posta elettronica, facilmente integrabili nella nostra agenda attraverso Outlook (Suite Office) o Calendar (Suite Google).

Per i più volenterosi (o pigri, ma un po’ nerd) si può gestire abbastanza facilmente il sistema di prenotazione attraverso il sito www.calendly.com, che consente di predisporre un calendario di disponibilità visibile su internet, in cui le persone che hanno bisogno di parlare con noi scelgono fra le possibilità disponibili. Il sistema si incarica di gestire un sistema di mail di richiesta e conferma dell’appuntamento. È prevista anche la gestione dell’eventuale disdetta degli appuntamenti.

In base ad un protocollo volontario condiviso con la Cancelleria/Segreteria si può autorizzare il deposito via PEC o Posta Elettronica Ordinaria (PEO) la trasmissione di atti di atti o semplici istanze (attenzione a stabilire un congruo termine per esaminare l’atto, che può essere spedito a qualsiasi ora).

Lo stesso si può fare per la richiesta di copia dell’intero fascicolo, avendo cura di farsi trasmettere in allegato un modello F23 che attesta il pagamento dei diritti di copia, in modo da eliminare anche l’accesso per la consultazione del fascicolo (in questo senso opera da tempo la Procura di Pescara).

In questo caso richiamiamo sempre il provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli che ha previsto la fissazione di appuntamenti per accedere alle cancellerie da chiedere ad un indirizzo PEO dedicato.

Il Presidente del Tribunale di Palermo ha invitato ad usare i canali telematici e telefonici pubblicati sul sito per le richieste non urgenti.

Anche in questo caso dobbiamo verificare cosa ha disposto il nostro Capo Ufficio e regolarci di conseguenza per indirizzare correttamente i difensori e tutti gli altri soggetti del processo.

Si ricorda inoltre che attraverso il portale NDR la polizia giudiziaria può trasmettere il PDF della Comunicazione di reato che l’ufficio può provvedere a stampare senza necessità di accesso della polizia giudiziaria (il sistema rientra tra quelli ministeriali e non è pertanto necessaria alcune ulteriore autorizzazione della DGISIA)

La Procura di Catania ha previsto, inoltre, che le richieste di intercettazioni telefoniche nonché le richieste di proroga del monitoraggio delle utenze, vengano inviate (in formato PDF) tramite email all’indirizzo del singolo sostituto procuratore, unitamente ai modelli per l’attivazione delle utenze. Al fine di certificare l’avvenuta recezione dell’email da parte dell’Ufficio di Procura la polizia giudiziaria avrà l’onere di utilizzare l’opzione “richiedi conferma di avvenuto recapito” e di conservare copia dell’attestazione di avvenuto recapito. Sempre al fine di limitare l’accesso della polizia giudiziaria presso gli Uffici di Procura alle ragioni di indifferibile necessità ed urgenza, lo staff del singolo sostituto curerà il deposito dei decreti di intercettazione e delle richieste di proroga presso Il C.I.T.

d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

Le linee guida potrebbero prevedere la possibilità di svolgere le camere di consiglio delle decisioni assunte in riserva o di quelle da assumere de plano mediante sistemi di videoconferenza Skype o Teams (Suite Office).