Equilibrio e garanzie – Unicost al CDC del 24/25 aprile 2021

Richiamando i nostri interventi di ieri, ribadiamo che noi di Unità per la Costituzione, sul tema della facoltà di sospensione delle dimissioni dall’ANM in caso di procedimento disciplinare interno, abbiamo assunto una posizione assolutamente coerente con i principi di equilibrio e garanzia dei valori costituzionali che hanno sempre contraddistinto il nostro agire in CDC e che rivendichiamo.

Le dimissioni dall’Anm dei colleghi sottoposti a procedimento disciplinare hanno sempre determinato, fino ad oggi, l’accettazione delle stesse e la chiusura del procedimento con una pronuncia di non luogo a procedere.
Anche nell’ultimo quadriennio – e sino a pochi giorni fa – sono state accettate le dimissioni dei magistrati sottoposti a procedimento disciplinare, senza alcuna sospensione da parte del CDC.

Non di meno, attesa la peculiarità del momento storico e la difficile opera del collegio dei probiviri, per consentire al CDC di esercitare la facoltà di sospensione, abbiamo proposto con la nostra mozione un raccordo informativo tra giunte sezionali e GEC.

Abbiamo però anche chiesto al CDC di fare proprio un criterio oggettivo, ispirato a principi di ragionevolezza, buon senso, misura ed equilibrio, ricollegando l’esercizio di detta facoltà di sospensione delle dimissioni alla presenza di addebiti di assoluta gravità, in specie connessi alla commissione di reati, secondo la valutazione di maggior disvalore operata dall’art. 11 dello statuto.

E nei fatti abbiamo chiesto di poter conoscere quale sia la contestazione formulata dal Collegio dei Probiviri al collega che chiede le dimissioni, non potendo certamente decidersi al “buio”, metodo che rifiuteremo sempre, perché del tutto contrario alla nostra etica e dignità di magistrati.

Abbiamo registrato, di contro, una totale chiusura in ragione del tenore degli interventi di alcuni esponenti di AREA, del gruppo di Art. 101 e di una parte di A&I; interventi tutti espressione di una decisione rigida tesa a sospendere le dimissioni in ogni caso, senza elementi di conoscenza e qualunque sia l’addebito. Soluzione questa, non solo in contrasto con la precedente consolidata prassi, ma soprattutto di fatto abrogativa della stessa invocata disposizione statutaria di cui all’art. 7 comma 3 – che prevede la facoltà e non certo l’obbligo per il CDC di sospendere le dimissioni fino alla chiusura del procedimento disciplinare -. Tanto con buona pace – ancora una volta – del principio di uguaglianza, imponendosi con tale scelta di trattare allo stesso modo situazioni tra loro molto diverse.
La nostra posizione – lungi dal tradursi in una “protezione corporativa degli incolpati”, come malevolmente sostenuto da Area – è espressione di un principio di civiltà, che richiede la conoscenza degli atti per decidere e la proporzione della decisione ai fatti.

Coerentemente, abbiamo sostenuto l’urgenza di una seria riflessione sulla opportunità di una riforma statutaria che conduca alla modifica di quella previsione.

Abbiamo indicato una soluzione quantomeno di buon senso, senza scomodare la disciplina civilistica in materia di associazioni non riconosciute; salvo a pensare davvero che l’ANM debba “rincorrere” il collega dimissionario, quand’anche incolpato di una violazione del codice etico, peraltro impegnandosi in procedimenti complessi e faticosi, destinati necessariamente a concludersi con una sanzione non eseguibile, perché connessa alla permanente iscrizione del collega all’associazione medesima.
Per questo abbiamo sostenuto la nostra mozione e non quella di Area, che nella sua ansia giustizialista si è trovata a convergere in modo paradossale con chi sostiene l’idea della necessità di una commissione parlamentare di inchiesta sulla magistratura. Su tale peculiare convergenza forse proprio i colleghi di Area dovrebbero fare un supplemento di riflessione e anche autocritica.

Ci siamo invece astenuti rispetto alla mozione di MI, su cui non vi è stata alcuna convergenza, diversamente da quanto sostenuto dalla stessa Area, perché fondata su argomenti solo giuridici.

La disposizione dell’art. 7 dello Statuto esiste e non si può eludere la necessità, da noi fortemente avvertita, di applicarla interpretandola ragionevolmente, assumendosene la relativa responsabilità.

Roberta D’Onofrio, Giacomo Ebner, Italo Federici, Pierpaolo Filippelli, Alessandra Maddalena, Tony Nicastro, Emma Vittorio