Ferie magistrati Delibera CSM 22.05.2019

851/VV/2014 – 34/VQ/2019 – Adozione di misure organizzative urgenti in materia di ferie dei magistrati (ex art. 16, comma 4 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.162) – rideterminazione urgente del cd periodo cuscinetto e modifica della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019.

«1. Premessa.– Com’è noto, il decreto legge 12 settembre 2014, n.134 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, contenente ”Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, ha da un lato ridotto a trenta giorni il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, fissandolo dal 1 al 31 agosto di ogni anno, dall’altro, ridotto a trenta giorni anche il periodo di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Precisamente, l’art.16, comma 1 del citato decreto legge è intervenuto sull’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 sostituendo le parole “dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno” con le parole “dal 1 al 31 agosto di ciascun anno”, mentre, con il secondo comma, è stata modificata la legge 2 aprile 1979, n. 97 (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato) introducendo l’art.8 bis che ha previsto, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché per gli avvocati e procuratori dello Stato, con decorrenza dall’anno 2015, fermo quanto disposto dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (e cioè la conferma dei 6 giorni di riposo in aggiunta ai periodi di congedo) (1) , “un periodo annuale di ferie di trenta giorni”. Il comma 4, dello stesso articolo 16, ha tuttavia previsto che “gli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo dell’avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2”.


Il Consiglio Superiore della Magistratura, all’indomani della novella legislativa, aveva adottato una prima misura di carattere organizzativo (delibera del 25.03.2015) per offrire “ai dirigenti degli uffici giudiziari ed ai magistrati gli strumenti di normazione secondaria necessari per la predisposizione del cd. piano ferie annuale” con l’obiettivo di assicurare “l’effettività del godimento del periodo di ferie” dei magistrati in ragione della peculiarità del loro lavoro che non soltanto postula la redazione dei provvedimenti in epoca immediatamente successiva al loro passaggio in decisione, ma può anche implicare, nelle diverse modalità di svolgimento delle funzioni giudiziarie, “attività” da espletare senza soluzione di continuità o, comunque, senza possibilità di differimento alla fine del periodo feriale. Con la delibera citata il Consiglio aveva, infatti, ribadito il principio, più volte affermato (2) , che al magistrato in ferie non poteva essere richiesta alcuna attività lavorativa e, conseguentemente, aveva demandato ai dirigenti degli uffici giudiziari la predisposizione delle misure organizzative utili a rendere effettiva la fruizione del periodo di ferie di tutti i magistrati. In quest’ottica, preso atto del periodo feriale stabilito dal Ministro della Giustizia, il Consiglio aveva stabilito che:
a) “al fine di garantire l’effettività del godimento delle ferie – i Dirigenti degli uffici giudiziari, sentiti in apposita riunione i magistrati dell’ufficio, programmeranno il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di luglio in modo da prevedere un congruo periodo da destinare al deposito dei provvedimenti e alle ulteriori attività connesse prima dell’inizio del periodo feriale stabilito con decreto del Ministero della Giustizia, nonché il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di settembre in modo da prevedere un congruo periodo da destinare allo studio degli atti e alla preparazione delle udienze. Ulteriori accorgimenti organizzativi dovranno essere previsti, per la stessa finalità, anche per i magistrati che godranno di parte delle loro ferie in periodi diversi da quello feriale, tenendo conto delle esigenze dell’ufficio”;
b) “ i dirigenti degli uffici dovranno prevedere una tabella feriale conseguentemente più estesa in ragione delle determinazioni assunte per effetto di quanto indicato nella lettera precedente. I dirigenti dovranno in tale periodo scadenzare i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, in maniera tale da garantire l’effettività del godimento delle ferie anche per i magistrati che esercitino funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità (es. Gip, Procura, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc. )”;
aveva inoltre stabilito di:
c) “richiedere ai dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti di predisporre nell’ambito dei progetti tabellari e dei documenti organizzativi degli uffici requirenti, sentiti in apposita riunione i magistrati dell’ufficio, con provvedimento immediatamente esecutivo da trasmettere al Consiglio giudiziario ed al C.S.M. e sottoposto ad approvazione in caso di osservazioni, le misure organizzative idonee a garantire il recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne, da fruire tenendo conto delle esigenze dell’ufficio e della programmazione del lavoro del magistrato…”;
d) “evidenziare, sia per i giudici che per i pubblici ministeri, che la giornata del sabato impone la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati o attività urgenti sopravvenute ed indifferibili”. Conseguentemente era stato anche modificato l’art. 12 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/20163 e la stessa disciplina è stata poi esattamente riportata anche negli artt.34 e segg. della attuale circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2017/2019 (4) ”.

Tuttavia, l’applicazione concreta, da parte dei dirigenti degli uffici, delle regole organizzative predisposte dal Consiglio, non sempre aveva dato risultati soddisfacenti e sufficientemente uniformi, tant’è che, nei primi anni di applicazione del nuovo regime, numerose tabelle feriali predisposte dai dirigenti degli uffici erano state censurate dallo stesso CSM perché prive delle disposizioni necessarie (o comunque sufficienti) a rendere effettivo il godimento delle ferie di tutti i magistrati; anche per questo motivo, sin dall’inizio, la questione delle ferie dei magistrati ordinari era stata portata anche all’attenzione del giudice amministrativo che, con la recente sentenza del C.d.S. 02719/2019 del 29.04.2019 – pur non pronunciandosi direttamente sulla normativa secondaria di fonte consiliare – ha, tuttavia, sostanzialmente giudicato insufficienti le misure organizzative predisposte dal Consiglio per garantire l’effettivo godimento delle ferie dei magistrati ordinari.
L’arresto del Giudice amministrativo richiede, pertanto, un nuovo intervento – anche in via d’urgenza – affinchè sia applicabile anche all’imminente e prossimo periodo feriale in modo da ripristinare, per utilizzare le parole del Giudice amministrativo, “un periodo di ferie autentiche, effettive e non già nominali: vale a dire senza l’onere di un lavoro residuo – o anticipatorio – da svolgere, seppure fuori dell’ufficio, durante la loro vigenza: in modo da evitare che si realizzi di fatto un autentico vulnus al principio dell’art 36 Cost. («Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi») e alla sua indeclinabile finalità di riposo e ricostituzione delle energie psico-fisiche del dipendente”. Ciò in quanto, come chiarito sempre dal Giudice amministrativo, “l’equiparazione del periodo di ferie tra i magistrati (quanto meno svolgenti funzioni giudiziarie) e i restanti dipendenti pubblici – data la specificità dell’attività ulteriore gravante sui primi, comportante la redazione, anche se durante le ferie, dei provvedimenti assunti in decisione – si risolverebbe in una irragionevole disparità di trattamento se non soccorresse un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art 16, comma 4, del decreto legge n.132 del 2014 nel senso che occorre, come atto generale oggi necessario, l’intermediazione di un ponderato intervento dell’organo di governo autonomo che provveda, in via generale, a garantire l’effettività dell’incomprimibile durata del nuovo periodo feriale di trenta giorni”.
D’altra parte, l’intervento integrativo degli organi di governo autonomo era stato espressamente previsto dallo stesso legislatore del 2014 che, pur volendo ridurre a trenta giorni il monte ferie di tutti i magistrati, aveva tuttavia previsto, nel ricordato art.16, comma 4, del decreto legge 132/2014, l’intervento degli organi di autogoverno delle magistrature e dell’organo dell’avvocatura dello Stato competente, per l’adozione delle misure organizzative conseguenti all’applicazione delle nuove disposizioni di legge e, in particolare, come si legge nella relazione di accompagnamento al citato art.16, di “quelle volte ad assicurare l’effettività del godimento del periodo di ferie come ridisegnato in questa sede”.
In altri termini, soltanto con un “adeguato” intervento degli organi di governo autonomo la nuova disciplina resterebbe compatibile con il richiamato principio costituzionale.
Ciò posto, appare evidente come non sia sufficiente – al contrario di quanto previsto nella delibera del CSM del 25 marzo 2015 – che gli organi di governo autonomo “autorizzino” i capi degli uffici ad organizzare il lavoro feriale in modo da rendere effettivo il periodo di ferie dei magistrati: come, infatti, chiarito dal Giudice amministrativo nella citata sentenza “le disposizioni che fanno riferimento alla intermediazione del governo autonomo” sono infatti “intese ad evitare che siano i singoli uffici giudiziari a disporre autonomamente in materia, con prassi variabili ed inevitabilmente condizionate dalle peculiarità anche dimensionali, attribuendo ai singoli dirigenti responsabilità anche nella prospettiva del danno erariale. Occorre perciò, a pena di illegittimità costituzionale dell’intero ricostruito assetto, che nei sensi detti provveda l’organo di governo autonomo (con atti per 6 definizione suscettibili di sindacato giurisdizionale) mediante un’attività che bene la sentenza di prime cure configura come un vero e proprio obbligo”.
In altri termini, la “misura compensativa”, per escludere l’illegittimità costituzionale dell’intero nuovo assetto, deve, anzitutto, provenire direttamente dagli organi di governo autonomo.
Ma ciò non è sufficiente: secondo il Giudice amministrativo, infatti, anche la valutazione in merito all’adeguatezza della misura compensativa non può essere rimessa ai dirigenti degli uffici, ma deve essere predeterminata dagli organi di governo autonomo e deve garantire, fuori dai trenta giorni ora destinati alle ferie, il tempo necessario allo svolgimento dell’attività correlata all’espletamento delle funzioni giudiziarie (in particolare del deposito dei provvedimenti) maturata prima del periodo di congedo effettivo o di preparazione in vista della ripresa dell’esercizio delle funzioni giudiziarie dopo la fine del periodo feriale.
Al riguardo, secondo il Giudice amministrativo, considerando l’evoluzione dell’ordinamento che aveva sempre previsto che i primi 15 giorni del periodo di ferie venissero riservati alla definizione degli affari e degli atti in corso – inizialmente, (quando i giorni di ferie erano 60), per espressa previsione di legge (art.90 dell’o.g.) e, successivamente, (quando i giorni di ferie erano stati ridotti a 45 dall’art.8, comma 1 della legge n.97 del 1979) per mera prassi – “verosimilmente l’arco temporale di quindici giorni resta quello congruo che va ormai definitivamente collocato all’esterno dei trenta giorni ora destinati alle ferie: ciò anche nella considerazione che i giorni festivi e le domeniche sono calcolati nel computo dei termini per la redazione degli atti giudiziari e anche il sabato è considerato giorno lavorativo ai fini delle ferie, diversamente da quanto avviene nell’impiego pubblico e privato in generale.
È questa una valutazione di chiusura sul limite di ragionevolezza del sistema che non elimina la necessità, per gli organi di governo autonomo, di provvedere espressamente per ricondurre il sistema a effettività in rispetto non solo dell’art 36, ma anche dell’art. 3 Cost. in ragione della disparità di trattamento che si andrebbe a generare con i restanti pubblici impiegati e comunque con chi non svolge attività giurisdizionale”.
In definitiva, il Consiglio di Stato pone tre punti fermi, considerati inderogabili, “a pena di illegittimità costituzionale dell’intero ricostruito assetto” normativo:
1) per rendere effettivo, al pari degli altri dipendenti pubblici, il periodo di ferie dei magistrati è necessario che il Consiglio Superiore della Magistratura provveda direttamente ad adottare le necessarie misure organizzative senza possibilità di “delega” ai dirigenti degli uffici; 7
2) le misure organizzative devono consentire ai magistrati di completare il lavoro giudiziario e quindi di svolgere il lavoro residuo o anticipatorio fuori dai trenta giorni di ferie;
3) l’arco temporale verosimilmente congruo per il completamento (o la preparazione) del lavoro giudiziario resta quello di quindici giorni che, storicamente, ha sempre accompagnato i periodi di ferie dei magistrati.

2. Rideterminazione urgente del cd periodo cuscinetto.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Consiglio che dovrà essere adottata in tempi brevi una compiuta rivisitazione della tematica della fruizione delle ferie, attraverso la revisione della normativa secondaria vigente. Ad oggi si impone comunque l’urgenza di intervenire sulla rideterminazione del cd “periodo cuscinetto”, ferme restando, al momento, le altre disposizioni già contenute nelle circolari e risoluzioni in materia di ferie (ed in particolare nella delibera del 25 marzo 2015) e negli artt.34, 35 e 36 della circolare sulle tabelle per il triennio 2017-2019, in quanto compatibili. Pertanto, il periodo di ferie dei magistrati, fissato dal Ministro della Giustizia dal 26 luglio al 02 settembre 2019, dovrà essere preceduto da un periodo di 10 giorni dedicato alla definizione degli affari e degli atti in corso e seguito da un periodo di 5 giorni dedicato alla preparazione dell’attività ordinaria.
I dirigenti degli uffici giudiziari dovranno organizzare il lavoro dei magistrati, anche prevedendo appositi turni, in modo da assicurare soltanto la trattazione degli affari urgenti e indifferibili, senza la fissazione di udienze ordinarie (come per il periodo feriale) durante il periodo dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre.
Per il presente anno, attesa l’urgenza di provvedere in ragione dell’imminente inizio del periodo feriale, i termini già assegnati ai dirigenti degli uffici giudiziari per la predisposizione dei prospetti di organizzazione del lavoro per il periodo feriale sono differiti al 3 giugno 2019, mentre i termini per la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura dei prospetti feriali, corredati dal parere del Consiglio giudiziario, sono differiti al 30 giugno 2019.
Tanto premesso e considerato, il Consiglio Superiore della Magistratura delibera di:
a) prendere atto del decreto del Ministro della Giustizia del 15 febbraio 2019 con il quale è fissata la sospensione feriale nel periodo dal 26 luglio al 2 settembre 2019;
b) disporre che – al fine di garantire l’effettività del godimento delle ferie – nei periodi dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre 2019 non potranno essere fissate le udienze ordinarie ma dovranno essere garantite soltanto le udienze per la trattazione dei procedimenti urgenti ed indifferibili. I dirigenti degli uffici giudiziari, sentiti in apposita riunione i magistrati dell’ufficio, potranno programmare i turni di presenza 8 dei magistrati per garantire le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, allo stesso modo del periodo feriale (e quindi anche per i magistrati che esercitino funzioni naturalmente connesse con le urgenze ed i turni di reperibilità, es. Gip, Procura, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc. ), così da assicurare a tutti i magistrati, fuori dal periodo di ferie, il tempo necessario per il deposito dei provvedimenti e le ulteriori attività connesse prima dell’inizio del periodo feriale, nonchè il tempo da dedicare allo studio degli atti e alla preparazione delle udienze, prima della ripresa del periodo ordinario;
c) disporre che, per il presente anno, i dirigenti degli uffici dovranno integrare le tabelle feriali eventualmente già predisposte (il termine assegnato dall’attuale circolare scadeva in data 20 aprile 2019) entro il 3 giugno 2019, mentre il termine per la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura dei prospetti feriali, corredati dal parere del Consiglio giudiziario, è fissato al 30 giugno 2019;
d) confermare quanto già previsto nella precedente delibera del 25 marzo 2015 in ordine alle misure organizzative idonee a garantire il recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne e per la presenza in ufficio nella giornata del sabato (obbligatoria esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati o attività urgenti sopravvenute ed indifferibili);

La presente disciplina, come detto, integra, per l’anno 2019, le previsioni in materia di ferie contenute negli artt.34 e segg. della circolare sulla formazione delle tabelle per gli anni 2017-2019 che, pertanto, per l’anno 2019, vengono così modificati:

Articolo 34
Periodo feriale
1. I dirigenti degli uffici comunicano per via telematica al Presidente della Corte d’appello il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale, come di seguito precisato, entro il 3 giugno 2019.

Articolo 35
Criteri per la redazione del prospetto feriale
1. Al fine di assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie di tutti i magistrati, il prospetto di organizzazione del lavoro giudiziario per il periodo feriale deve comprendere anche il periodo dal 15 luglio al 7 settembre 2019, determinando per l’intero periodo i turni di presenza 9 dei magistrati per garantire le udienze, le attività e l’emissione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili.
2. Nella redazione del prospetto sono osservati i seguenti criteri:
a) va evitata, salve particolari e motivate esigenze, una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori a una settimana;
b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata assicurando una equa rotazione, avuto riguardo anche ai turni previsti per le annualità precedenti, tra tutti i magistrati e assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale. Per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti dagli articoli 114 e 115;
c) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da assicurare la funzionalità dell’ufficio;
d) i prospetti indicano i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati a espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli.

Articolo 36
Procedimento di approvazione del prospetto feriale
1. Il Presidente della Corte d’appello, ricevute le proposte indicate all’articolo 34, elabora i prospetti feriali.
2. Si applica la procedura prevista per la formulazione della proposta tabellare ma il prospetto diviene provvisoriamente esecutivo dopo il parere favorevole del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo.
3. I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, pervengono al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 30 giugno 2019.
4. Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né indicati ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. d).
5. La redazione del progetto di organizzazione del periodo feriale avviene digitalmente per il tramite del sistema informatico con le stesse modalità previste per la tabella ordinaria ad eccezione dei dati strutturati che non devono essere inseriti nel sistema.
6. Si rinvia per quanto non specificato nella presente circolare alle circolari e risoluzioni in tema di ferie. ».

(1) L’art.1 della legge 23 dicembre 1977, n.937 prevede che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell’anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell’anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde”.

(2) Cfr. circolare n.4697 del 01.06.1979 e circolare n.3341 del 24.04.1982
(3) 12 Periodo feriale
12.1 – I dirigenti degli uffici devono comunicare al Presidente della Corte di Appello il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale, rispettivamente per ogni anno, entro il 20 aprile 2014, 2 maggio 2015 e il 20 aprile 2016.
12.2 – Nella redazione del prospetto deve tenersi conto della specifica programmazione del calendario delle udienze in concreto attuato nel mese di luglio e di settembre e del congruo ed ulteriore periodo stabilito dai dirigenti degli uffici prima e dopo il periodo feriale per assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie, determinando anche per tali periodi i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze, le attività e l’emissione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili. e devono essere osservati i seguenti criteri: a) va evitata, salve particolari e motivate esigenze, una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori ad una settimana; b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata assicurando una equa rotazione, avuto riguardo anche ai turni previsti per le annualità precedenti, tra tutti i magistrati ed assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale; per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti dal paragrafo 39.4, 39.5 e 39.6; c) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da assicurare la funzionalità dell’ufficio. d) i prospetti devono indicare, altresì, i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati ad espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli.
12.3 – Il Presidente della Corte di Appello, ricevute le proposte indicate al paragrafo 12.1,elabora i prospetti feriali. Si applica la procedura prevista per la formulazione della proposta tabellare; ma il prospetto diviene provvisoriamente esecutivo dopo il parere favorevole del Consiglio Giudiziario. I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, devono pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 10 maggio di ciascun anno ed entro il 20 maggio per il solo anno 2015.
12.4 – Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né indicati ai sensi del par. 12.2, lett. d).
(4) Sezione IV
Periodo feriale
Articolo 34
Periodo feriale
1. I dirigenti degli uffici comunicano per via telematica al Presidente della Corte d’appello il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale, rispettivamente per ogni anno, entro il 20 aprile 2017, 2 maggio 2018 e il 20 aprile 2019.
Articolo 35
Criteri per la redazione del prospetto feriale
1. Nella redazione del prospetto si tiene conto della specifica programmazione del calendario delle udienze attuato nel mese di luglio e di settembre e del congruo e ulteriore periodo stabilito dai dirigenti degli uffici prima e dopo il periodo feriale per assicurare il pieno ed effettivo godimento delle ferie, determinando anche per tali periodi i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze, le attività e l’emissione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili.
2. Nella redazione del prospetto sono osservati i seguenti criteri:
a) va evitata, salve particolari e motivate esigenze, una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori a una settimana;
b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata assicurando una equa rotazione, avuto riguardo anche ai turni previsti per le annualità precedenti, tra tutti i magistrati e assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale. Per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti dagli articoli 114 e 115;
c) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da assicurare la funzionalità dell’ufficio;
d) i prospetti indicano i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati a espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli.
Articolo 36
Procedimento di approvazione del prospetto feriale
1. Il Presidente della Corte d’appello, ricevute le proposte indicate all’articolo 34, elabora i prospetti feriali.
2. Si applica la procedura prevista per la formulazione della proposta tabellare ma il prospetto diviene provvisoriamente esecutivo dopo il parere favorevole del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo.
3. I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, pervengono al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 10 maggio di ciascun anno ed entro il 20 maggio per il solo anno 2017.
4. Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né indicati ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. d).
5. La redazione del progetto di organizzazione del periodo feriale avviene digitalmente per il tramite del sistema informatico con le stesse modalità previste per la tabella ordinaria ad eccezione dei dati strutturati che non devono essere inseriti nel sistema.
6. Si rinvia per quanto non specificato nella presente circolare alle circolari e risoluzioni in tema di ferie.