“Flussi di denaro nell’Unione Europea – la BEI e l’ufficio d’investigazione sulla frode”

Il sistema dei finanziamenti; la scelta del beneficiario; il sistema dei controlli; le investigazioni interne alla BEI; la sinergia investigativa con gli Stati membri; il protocollo d’intesa con la Procura Generale presso la Corte di Cassazione; i reati inerenti al sistema dei finanziamenti; il ruolo degli avvocati nelle procedure di affidamento, nella predisposizione delle clausole contrattuali dei prestiti, nelle transazioni (settlement agreements) tra la banca e individui o enti ritenuti responsabili di violazioni dei contratti di finanziamento; le condotte riparatorie susseguenti alle violazioni e la salvaguardia degli interessi dell’Italia e dell’Europa.
Su tale ultimo punto, si ricordano gli storici ‘settlements’ stipulati dalla Banca:


● Volkswagen AG – pubblicato il 20 dicembre 2018
● Iberdrola Ingeniería y Construcción S.A.U. (Iberinco) — pubblicato il 5 gennaio 2018
● Mr F. Prior Sanz, FIR Advisors S.L. and Squatina Business Inc. — pubblicato il 4 ottobre 2016
● Gama Power Systems — pubblicato il 17 agosto 2015
● Siemens — pubblicato il 15 marzo 2013


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1. Presentazione: Avv. Alessandro Vaccaro (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova);


2. introduzione: Marco Canepa (Presidente della sezione penale del Tribunale di Savona)


3. “La sinergia investigativa per seguire i flussi finanziari”: presentazione dei funzionari della BEI (dott. Marco Loretti e Avv. Aurelia Mari);


4. “La cooperazione tra organismi unionali e autorità nazionali nell’ambito di indagini: diverse matrici per obiettivi omogenei” Francesco Munari (Avvocato e Prof. Ordinario di diritto dell’Unione Europea all’Università di Genova);


5. “Il ruolo dell’Avvocato nelle procedure di finanziamento. In particolare, nelle procedure di affidamento e di scelta del contraente; nella contrattazione delle clausole contrattuale del finanziamento; nei ‘settlement agreements’ tra la banca e individui o enti ritenuti responsabili di violazioni dei contratti di finanziamento”: Avv. Giuseppe Rumi, membro del FT Banche di BonelliErede.


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Il corso si propone di essere un momento celebrativo e formativo correlato alla stipula delprotocollo di intesa tra la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e la Procura Generale della Corte Suprema di Cassazione (data della firma, 15/3/’19)


La finalità è quella di illustrare ai partecipanti le potenzialità di una sinergia investigativa tra gli Uffici di procura Italiani e la Istituzione finanziatrice di importanti progetti ed opere, anche di rilievo pubblico, in tutta Italia. Così, ad esempio, i finanziamenti avvenuti nel giugno del 2017 pari ad 1 miliardo di euro per la ricostruzione dei territori dell’Italia centrale colpiti dal terremoto. In ipotesi, eventuali prestiti per la ricostruzione del ponte di Genova. Certamente la fiducia reciproca potrà favorire il nostro Stato.
Risulta fondamentale per le autorità nazionali essere al corrente di informazioni connesse ai prestiti della BEI all’interno dello stato membro di riferimento e, dall’altro lato, è altrettanto importante per la BEI poter essere in grado di venire tempestivamente a conoscenza di attività illecite e della attività d’indagine.
Gli enormi flussi di denaro mossi dalla BEI sono talvolta oggetto di condotte illecite e di reati di interesse per gli organi inquirenti e per gli avvocati difensori.
Ad esempio, il reato di malversazione in danno dello Stato di fondi europei (art. 316 bis c.p.); di indebita percezione di erogazioni dalle Comunità Europee (art. 316 ter c.p.); di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche dalle Comunità europee (art. 640 bis c.p.); dei delitti dei pubblici ufficiali contro la amministrazione della giustizia connessi a erogazioni comunitarie (corruzione, concussione, peculato).
Tali patologie dei finanziamenti (violazioni contrattuali e condotte illecite) possono determinare la necessità per l’istituzione di stipulare transazioni (cd. settlement agreements) con le controparti ritenute colpevoli della commissione di condotte illecite. In tale contesto si innesta l’intervento di avvocati specializzati che intervengono nella negoziazione dell’accordo. Gli accordi prevedono normalmente
una limitazione all’accesso ai finanziamenti per un certo periodo ed un contestuale impegno della impresa ritenuta responsabile a finanziare enti, organizzazioni ed associazioni impegnate nella lotta alle frodi e alla corruzione, l’impegno ad essere maggiormente attivi a fianco della BEI nella politica anti-frode.
Come noto, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per volume è il più grande finanziatore multilaterale al mondo. Negli ultimi 5 anni (2012-2016) la Banca ha investito in Italia più di 48.8 miliardi di Euro. In particolare nel 2017 , l’Italia è stata il secondo principale Paese beneficiario delle operazioni della Banca. Inoltre l’Italia è stata il principale beneficiario dell’Investment Plan for Europe (il cosiddetto Piano Juncker) attraverso l’operatività della garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Nel 2018 il sostegno all’economia italiana ha raggiunto la cifra di 8,5 miliardi, per un totale 27,1 miliardi di investimenti attivati, pari all’1,6% del Pil italiano.
Al fine di poter metter in pratica un effettivo controllo dei propri fondi e prevenire ed identificare pratiche vietate, la BEI è dotata di una “politica interna di prevenzione e di dissuasione di pratiche vietate” (“politica antifrode”), nonché di “procedure applicabili allo svolgimento delle indagini condotte dall’Ispettore Generale della BEI”, in conformità alle quali le investigazioni vengono svolte.
Le fonti giuridiche della Politica Antifrode della BEI e dei poteri della Banca in tale ambito sono sancite dall’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; dall’art. 18 dello statuto della BEI; dal Regolamento del Consiglio 966/212 del 25 ottobre 2012 e dalla Decisione del Consiglio dei governatori della BEI del 27 luglio 2004 riguardante la cooperazione della BEI con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nella specie la BEI è sottoposta all’articolo 325 TFUE, il quale detta il quadro delle politiche europee per la prevenzione ed il contrasto delle frodi e delle altre attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell’Unione. L’articolo 18 dello Statuto dispone, fra l’altro, che nelle operazioni di finanziamento la Banca deve vigilare a che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell’interesse dell’Unione. Di conseguenza, la BEI è costantemente chiamata ad operare attivamente per impedire e dissuadere che si verifichino pratiche vietate e, nel caso in cui ciò avvenga, interviene con efficacia e tempestività per apporvi rimedio. In tale contesto e in caso di sospetto di frode o di altre pratiche vietate che possano impattare sull’utilizzo dei fondi, vengono attivate procedure d’indagine di natura amministrativa. A tal fine, è stata a suo tempo costituita la Divisione per l’Investigazione delle frodi e di altre pratiche illecite che opera nell’ambito dell’Ispettorato Generale della BEI.
Ai sensi delle clausole contrattuali inserite nei contratti di prestito, la Divisione per l’Investigazione delle Frodi della BEI ha importanti poteri ispettivi, di intervista e di verifica dei libri contabili e di qualsiasi altra documentazione inerente il progetto oggetto di finanziamento(inclusa documentazione informatica e posta elettronica). Questa autorità ispettiva, sempre attraverso il contratto di prestito, si estende altresì a tutti i beneficiari finali del finanziamento. I poteri contrattuali includono anche la sospensione del prestito e il rimborso anticipato dello stesso in presenza di accertata esistenza di condotte illecite.
Alla luce di quanto sopra la BEI ha ritenuto estremamente importante poter instaurare una solida cooperazione con le autorità giudiziarie degli stati membri al fine di poter reciprocamente beneficiare di informazioni sensibili e poter attuare una migliore attività preventiva e di controllo. È da notare che la BEI ha altresì recentemente stipulato protocolli di cooperazione con l’ufficio europeo antifrode e l’ANAC. Il protocollo in firma a Roma il prossimo 15 marzo va nella stessa direzione, nell’ottica di un’intensificazione della cooperazione inter-istituzionale nel contrasto a frode e corruzione ai danni dei fondi europei. Peraltro, la vera novità sta nel fatto di essere un protocollo stipulato con una Autorità giudiziaria con la conseguenza di una sinergia investigativa senza precedenti.


Per queste ragioni, si ritiene importante, per tutti gli operatori giuridici, la conoscenza e divulgazione dei meccanismi sopra descritti.

Genova, 27/1/2019

Marco Canepa

segretario distrettuale UNICOST Liguria

LOCANDINA DELL’EVENTO