La procedura per il conseguimento delle valutazioni di professionalità è disciplinata dalla circolare n. 20691/2007 del CSM e successive modifiche, ed è articolata in vari snodi procedimentali che vedono la partecipazione del singolo Magistrato, del Capo dell’Ufficio, del Consiglio Giudiziario e, infine, del Consiglio stesso.

In estrema sintesi, rimandando per gli aspetti di dettaglio alle circolari e delibere del CSM sul tema, possono evidenziarsi i punti che seguono, al fine di offrire al Magistrato che si confronti per la prima volta con questa procedura, all’apparenza alquanto macchinosa, uno snello strumento per orientarsi e provvedere agli adempimenti richiesti.

–  Oggetto dello scrutinio è il quadriennio “decorrente dalla precedente valutazione”. Con precipuo riferimento ai Magistrati alla prima valutazione di professionalità, il CSM precisa che, per costoro, “la data di decorrenza è necessariamente minore, dovendo per evidenti ragioni coincidere con quella di inizio dell’effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie”.  In definitiva, il periodo di tirocinio è da ritenersi escluso (essendo, peraltro, già stato oggetto di vaglio in precedenza, in sede di valutazione di idoneità all’esercizio delle funzioni giudiziarie).

– Autorelazione: La circolare stabilisce che “nel periodo compreso tra il quarantacinquesimo ed il trentesimo giorno anteriore alla scadenza del quadriennio in valutazione (non risulta, tuttavia, che tale termine sia perentorio), il magistrato interessato trasmette al dirigente incaricato della formulazione del rapporto informativo una relazione illustrativa del lavoro svolto, contenente ogni indicazione utile ai fini della sua valutazione, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il medesimo ritiene di sottoporre ad esame”.

Il Magistrato, dunque, trasmette un’autorelazione al Capo dell’Ufficio, cui può allegare a propria discrezione la copia di propri atti e provvedimenti (diversi da quelli oggetto di campionatura, di cui si dirà a breve).

La circolare fornisce un’indicazione circa il contenuto di tale relazione, stabilendo che essa sia “tendenzialmente strutturata considerando l’ordine e l’articolazione dei parametri di valutazione indicati nella parte I della presente circolare”. Si rappresenta, in ogni caso, che sul sito di Unità per la Costituzione è presente un modello di autorelazione, all’indirizzo /centro-studi-nino-abbate/giudicare-20/giudicare-20-aprile-maggio-giugno-2015/ordinamento-giudiziario/scheda-di-autorelazione-(a-cura-di-m-ruvolo-7-9).aspx

– Provvedimenti e verbali a campione: A ridosso della scadenza del quadriennio di valutazione, ciascun Consiglio Giudiziario, previo invito del CSM (che riguarda in genere gruppi di Magistrati dello stesso concorso nominati con un unico decreto e per il quale matura contemporaneamente il periodo di valutazione), effettua il sorteggio dei periodi da cui trarre i provvedimenti e i verbali di udienza da trasmettere.

Il prelevamento non può mai riferirsi a periodi posteriori alla data in cui è effettuato il sorteggio(ciò, ovviamente, accade quando il sorteggio viene eseguito prima della scadenza del quadriennio oggetto di valutazione).

La circolare precisa che “i provvedimenti si intendono compresi nel trimestre di riferimento in funzione del momento del deposito dell’originale”.

Nelle tabelle allegate alla circolare CSM n. 16754/2008, cui si rinvia (cfr., in particolare, le pagg. 25 e seguenti), vi è un’indicazione analitica del numero e del tipo dei provvedimenti e verbali da allegare, a seconda della specifica tipologia di funzioni giudiziarie esercitate.

  Di rilievo è il disposto dell’art. 4, che si riporta di seguito, afferente il c.d. slittamento, operante qualora non sia possibile effettuare il prelievo nel trimestre sorteggiato.

1. Qualora non sia possibile effettuare il prelievo nel trimestre sorteggiato, perché nel periodo di riferimento il magistrato non ha svolto per giustificato motivo l’attività giudiziaria, il dirigente assume come trimestre di riferimento il primo utile successivo a quello sorteggiato.

2. In via subordinata, qualora le cause ostative al prelievo riguardino anche il trimestre così

individuato o qualora quest’ultimo non sia compreso nel periodo in valutazione, lo slittamento opera con riguardo al primo trimestre utile antecedente a quello sorteggiato.

3. Qualora la causa ostativa riguardi l’intero anno o una parte di esso superiore a nove mesi – calcolato a partire dalla precedente valutazione indicata all’art. 3, comma 6- non si provvede al prelevamento in relazione a quell’anno.

4. Lo slittamento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nelle ipotesi in cui il trimestre sorteggiato non siano rinvenute tutte o talune delle tipologie di provvedimento o verbale da prelevare. In tal caso si procede con lo slittamento solo per i provvedimenti o i verbali mancanti.

5. Allo scadere del quadriennio il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nell’ipotesi disciplinata dal comma 3, provvedono a fissare i criteri per consentire il prelievo in altri trimestri o anni compresi nel quadriennio in valutazione, assicurando il rispetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 8, relativa al numero complessivo di provvedimenti e verbali, distinti secondo le tipologie predeterminate dalla presente circolare in relazione alle funzioni svolte dal magistrato. Solo qualora ciò non sia possibile, stabiliscono l’eventuale riduzione percentuale del numero di provvedimenti e verbali da prelevare e danno atto, in sede di formulazione del parere per le valutazioni di professionalità, dei motivi per i quali non si è provveduto al prelevamento o è stata stabilita una riduzione percentuale del numero dei provvedimenti e verbali da prelevare.

6. Nel caso di magistrati che svolgono incarichi direttivi o semidirettivi, il dirigente dell’ufficio – o il Presidente della Corte d’Appello o il Procuratore Generale quando un dirigente sia sottoposto a valutazione – provvedono alla riduzione del prelievo di provvedimenti e verbali d’udienza in proporzione all’esonero dal lavoro giudiziario per essi previsto.

Come emerge, peraltro, dal disposto dell’art. 3 (“I Consigli giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione provvedono a regolamentare preventivamente ed oggettivamente il prelievo a campione dei provvedimenti e dei verbali, in modo tale da suddividerlo in parti il più possibile eguali in ciascuno dei trimestri da sorteggiarsi per ogni anno e da rendere agevole l’individuazione dei tipi di provvedimento e dei verbali delle udienze da acquisire”), le modalità concrete di individuazione dei provvedimenti e dei verbali sono rimesse ai Consigli Giudiziari e al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, nel rispetto dei principi generali sanciti dal CSM.

Redazione del rapporto informativo e trasmissione della documentazione da parte del Dirigente dell’Ufficio al Consiglio Giudiziario: una volta acquisiti gli atti rilevanti ai fini della valutazione del Magistrato, il passo successivo della procedura è la redazione – a cura del Dirigente dell’Ufficio di appartenenza – di un rapporto informativo, con contestuale trasmissione degli atti stessi al Consiglio Giudiziario. La circolare del CSM indica a tale riguardo il termine, anche qui da ritenersi meramente ordinatorio, del “sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quadriennio in valutazione”.

A tal fine, il Consiglio ha predisposto un vero e proprio modello di rapporto sulla professionalità del Magistrato, cui saranno allegati:

– “la relazione del magistrato interessato (la c.d. autorelazione) e la copia di atti e provvedimentidi cui al capo XIII bis  (ovvero quelli selezionati a discrezione del Magistrato);

– gli atti acquisiti a campione, secondo le disposizioni di cui al Capo VII della presente circolare;

– i verbali di udienza acquisiti a campione, secondo le disposizioni di cui al Capo VII della presente circolare;

– le schede di valutazione sugli standard di rendimento ed il prospetto statistico del quadrienniorelativo al numero dei procedimenti e processi definiti, alle pendenze del ruolo, nonché ai flussi in entrata, inerenti al magistrato in valutazione e, comparativamente, agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;

– i dati relativi allo svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari, di natura obbligatoria;

– la documentazione relativa ad eventuali esoneri dal lavoro giudiziario;

– la documentazione relativa ad eventuali assenze dal lavoro diverse dal congedo ordinario;

– il prospetto relativo al numero di udienze tenute, inerente al magistrato in valutazione ed agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;

– il prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione e nel deposito dei provvedimenti, o comunque nel compimento di attività giudiziarie;

– eventuali segnalazioni di situazioni specifiche rappresentate da terzi ovvero dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica”.

Eventuali osservazioni da parte del Magistrato interessato: il CSM stabilisce, all’evidente fine di assicurare un contraddittorio al Magistrato in valutazione, che i dirigenti degli uffici comunichino contestualmente il rapporto al Magistrato interessato, il quale può far pervenire al Consiglio Giudiziario eventuali osservazioni nei sette giorni successivi a tale comunicazione.

Parere del Consiglio Giudiziario e successiva delibera del CSM: il Consiglio Giudiziario, a questo punto, dovrà esprimere il parere entro quattro mesi dalla scadenza del termine assegnato al dirigente dell’ufficio per la trasmissione del rapporto e dovrà vigilare sulla tempestività di tale ultimo adempimento. Il CSM, infine, delibera in ordine al riconoscimento della valutazione di professionalità.