Sentenza n. 145 del 2013 – RGN 48/2012 [sentenza]

Presidente: MARINI. Estensore: VIGORITO.

LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE.

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizi delle funzioni – Giudice – Ritardo nel deposito di sentenze in materia penale – Ritardi superiori ad un anno – Numero esiguo di ritardi superiori ad un anno , concentrati nel tempo – Coincidenza con particolare condizione lavorativa – Riassorbimento nel periodo immediatamente successivo – Assenza di effetti pregiudizievoli per le parti o per i procedimenti – Compromissione della immagine del magistrato – Esclusione – Conseguenze – Scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni la condotta del giudice il quale depositi con ritardi superiori ad un anno un numero esiguo di sentenze, qualora la ridottissima entità di ritardi superiori ad un anno, la loro concentrazione in un breve lasso temporale, coincidente con una particolare situazione lavorativa, la regolarizzazione della situazione nel periodo immediatamente successivo e l’assenza di pregiudizi per le parti e per i procedimenti consentano di escludere un’effettiva lesione all’immagine del magistrato e di ritenere, in definitiva, la scarsa rilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 3 bis D.lgs. 109/2006 (nella specie il magistrato aveva depositato oltre i termini di legge settantatre sentenze penali, delle quali diciotto con ritardi superiori all’anno) . 

Sentenza n. 76 del 2013 – RGN 129/2011 [sentenza]

Presidente: MARINI.  Estensore: MARINI

LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE. 

Illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni- La frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato – Magistrato del pubblico ministero – Frequentazione di persona sottoposta a procedimenti penali trattati dal magistrato – Sporadicità dei contatti – Scarsa rilevanza dei procedimenti penali – Assenza di risonanza mediatica – Inesistenza di precedenti disciplinari – Conseguenze – Scarsa rilevanza del fatto – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare fuori dell’esercizio delle funzioni per frequentazione di persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale frequenti una persona sottoposta a procedimenti penali da lui trattati, qualora la sporadicità dei contatti, la scarsa rilevanza dei procedimenti penali, la assenza di qualsiasi risonanza mediatica della vicenda e l’inesistenza di precedenti disciplinari a carico del magistrato consentano di escludere che il fatto abbia leso la sua immagine e permettano, quindi, di ritenere la scarsa rilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 3 bis del D. lgs. 109/2006.

Sez. U, Sentenza n. 507 del 12/01/2011 (Rv. 616159) [sentenza]

Presidente: Preden R.  Estensore: Bucciante E.  Relatore: Bucciante E.  P.M. Ciccolo PPM. (Conf.)

Mureddu (Rossomando) contro Min. Giustizia ed altro

(Rigetta, Cons. Sup. Mag. Roma, 15/06/2010)

115 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  –  059 DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA – IN GENERE

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA – IN GENERE – Illeciti disciplinari – Art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 – Grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile – Ritardo nella scarcerazione per decorrenza dei termini – Integrazione dell’illecito – Ragioni.

Il magistrato ha l’obbligo di diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini; pertanto, integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile – illecito disciplinare punito dall’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006, – il comportamento del giudice dell’udienza preliminare che abbia scarcerato un indagato con notevole ritardo (nella specie, 51 giorni) rispetto al momento in cui erano decorsi i termini di custodia cautelare, senza che possa assumere rilevanza giustificante che il fatto sia ascrivibile ad una mera dimenticanza di trascrizione della data di scadenza dei termini nello scadenzario personale, o che il giudice sia stato sottoposto, in quello stesso periodo, ad un gravoso carico di lavoro e vi abbia fatto fronte, dimostrando notevole produttività, nonostante la sussistenza di difficoltà familiari e personali.

Riferimenti normativi:     Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G

Ritardi: SS.UU. civili Cassazione

Sez. U, Sentenza n. 12108 del 17/05/2013 (Rv. 626496) [sentenza]

Presidente: Rovelli LA. Estensore: Piccialli L. Relatore:Piccialli L.  P.M.Ciccolo PPM.(Conf.)

Benvegnu'(Paviotti) contro Min. Giustizia ed altro

(Rigetta, Cons. Sup. Mag. Roma, 08/11/2012)

115 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  –  059 DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA – IN GENERE

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA – IN GENERE – Illeciti disciplinari – Art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 – Ritardo nel deposito di provvedimenti – Caratteri della gravità e della reiterazione – Superamento dei limiti di tollerabilità e ragionevolezza – Sussistenza – Accertata laboriosità del magistrato ed esistenza di ragioni familiari idonee ad incidere sulla sua attività – Irrilevanza – Fattispecie.

ritardi nel deposito dei provvedimenti, quando per la reiterazione e l’entità superino ogni limite di tollerabilità e ragionevolezza, integrano gli estremi dell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. 24 febbraio 2006, n. 109, costituendo palese violazione del dovere fondamentale di diligenza del magistrato, e ciò anche nei casi di accertata laboriosità dello stesso e di sussistenza di ragioni personali estranee all’ambiente di lavoro che abbiano influito sulla sua attività, le quali non possono risolversi in un ostacolo al buon funzionamento del servizio giustizia e lasciano aperte, ove il magistrato non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in condizioni di apprezzabile serenità ed efficienza, le vie consentite dall’ordinamento giudiziario per potersi assentare temporaneamente dal servizio, quali congedi straordinari e aspettative per motivi familiari. (Nel caso di specie, le situazioni di ritardo, in taluni casi prossime ai due anni, hanno riguardato circa il 49% dei provvedimenti complessivi).

Sez. U, Sentenza n. 8409 del 28/05/2012 (Rv. 622695) [sentenza]

Presidente: Vittoria P. Estensore: Toffoli S. Relatore: Toffoli S. P.M.Ciccolo PPM.(Diff.)

Roilo (Barenghi ed altro) controMin. Giustizia ed altro

(Rigetta, Cons. Sup. Mag. Roma, 15/11/2011)

115 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – 059 DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA – IN GENERE

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA – IN GENERE – Illeciti disciplinari – Art. 2, comma primo, lett. q) del d.lgs. n. 109 del 2006 – Non giustificabilità dei ritardi – Nozione, natura e funzione – Configurabilità nel caso di ritardi particolarmente gravi – Condizioni – Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ai fini dell’integrazione della fattispecie prevista dall’art. 2, comma primo, lett. q), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la non giustificabilità del ritardo costituisce non un ulteriore elemento della fattispecie, ma fatto ad essa esterno, chegravita nell’area delle situazioni riconducibili alla condizioni di inesigibilità ed è funzionale alla delimitazione degli obblighi giuridicamente determinati sul piano normativo con lo scopo di temperarne il rigore applicativo, allorché, per circostanze specificamente accertate, la sanzione apparirebbe irrogata “non iure”. Ne consegue che, quando iritardirisultino intollerabili, come può accadere nel caso di superamento del termine di un anno – desunto dalle indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di durata del giudizio di legittimità – la possibilità che essi vengano scriminati si restringe ed è, pertanto, richiesto il concorso di fattori eccezionali e proporzionati alla particolaregravitàattribuibile alla violazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevando che ritardi non molto rilevanti sotto il profilo numerico, ma imponenti sul piano della misura in quanto anche eccedenti o prossimi ai tre anni, addebitabili ad un magistrato titolare di funzioni semidirettive, non potevano essere giustificati dall’impegno e dalla laboriosità, anche perché l’incolpato, siccome investito di poteri di organizzazione del lavoro, avrebbe dovuto prevenire tale situazione, evitando di assumere parte degli incarichi e delle attività invece assunti).

Riferimenti normativi:

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q

Costituzione art. 111

Ritardi – Sezione disciplinare CSM

Sentenzan. 92 del 2014 – RGN 59/2013 [sentenza]

Presidente: MARINI. Estensore: NAPPI.

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI. La violazione del dovere di diligenza.

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Magistrato del pubblico ministero – Tardiva iscrizione degli indagati nell’apposito registro – Mancata sollecitazione del deposito della consulenza tecnica – Conseguenze – Protrazione delle indagini preliminari per un decennio – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale ritardi l’ iscrizione degli indagati nel registro delle notizie di reato ed ometta di sollecitare per iscritto al consulente l’elaborato peritale, consentendo, per tal via, la protrazione per oltre un decennio di un procedimento in fase di indagini preliminari.

Sentenzan. 3 del 2012 – RGN 121/2010 [sentenza]

Presidente: MARINI. Estensore: AURIEMMA.

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI. La violazione del dovere di diligenza.

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Gravi e reiterati ritardi nel deposito dei provvedimenti – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Inconfigurabilità –

Il ritardo grave, reiterato ed ingiustificato nel deposito di provvedimenti costituisce un comportamento omissivo riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 2, comma 1, lett. q) del D. lgs. 109/2006 e non può integrare, pertanto, il diverso illecito disciplinare della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, previsto dall’art. 2, comma 1, lettera g) del D. lgs. 109/2006, che presuppone un comportamento commissivo.

Sentenzan. 145 del 2013 – RGN 48/2012 [sentenza]

Presidente: MARINI. Estensore: VIGORITO.

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI. La violazione del dovere di diligenza.

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizi delle funzioni – Giudice – Ritardo nel deposito di sentenze in materia penale – Ragioni – Ossequio ai criteri di priorità degli affari giudiziari fissati dal capo dell’ufficio – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni la condotta del giudice addetto al settore penale il quale, in ossequio ai criteri di priorità degli affari giudiziari fissati dal capo dell’ufficio, definisca anzitutto i procedimenti indicati quali prioritari e solo successivamente, con ritardi necessariamente superiori anche ad un anno, gli altri procedimenti atteso che la fissazione dei criteri di priorità nella fissazione degli affari, in presenza di una situazione oggettiva tale da rendere impossibile la trattazione tempestiva di tutti i procedimenti, comporta l’inesigibilità dell’osservanza per il singolo magistrato del precetto normativo relativo al termine di deposito.

Sentenzan. 3 del 2012 – RGN 121/2010 [sentenza]

Presidente: MARINI. Estensore: AURIEMMA.

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI. La violazione del dovere di diligenza.

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Pubblico Ministero – Omessa definizione di numerosi procedimenti penali con richiesta di archiviazione – Criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti – Assenza di previsioni di legge o norme organizzative che autorizzino il magistrato ad individuare autonomamente le priorità – Violazione del criterio cronologico – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale ometta di definire con una richiesta di archiviazione un numero elevato di procedimenti penali , assegnando priorità ad altri procedimenti in deroga al criterio cronologico, senza che alcuna norma di legge o disposizione organizzativa gli conferisca tale potere, trattandosi di una scelta della trattazione degli affari non improntata a criteri oggettivi e predeterminati.

Ordinanzan. 116 del 2013 – RGN 75/2011 [sentenza]

Presidente: PALUMBO .Estensore: LIGUORI.

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI. La fattispecie di carattere generale e residuale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a).

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – I comportamenti che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona, arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti – Magistrato del pubblico ministero – Omesso impulso alle indagini – Conseguenze – Archiviazione del procedimento – Danno ingiusto – Prova – Esclusione – Nesso di causalità tra condotta e danno – Prova – Esclusione – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per comportamenti che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona , arrecano ingiusto danno od indebito vantaggio ad una delle parti la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, succeduto ad un collega nelle indagini relative ad un procedimento contro ignoti, non vi abbia dato impulso ulteriore inducendo l’archiviazione del procedimento, qualora non sia raggiunta la prova del danno arrecato alle persone offese né del nesso di causalità tra tale presunto danno e la condotta del magistrato.

Ordinanzan. 116 del 2013 – RGN 75/2011 [sentenza]

Presidente: PALUMBO. Estensore: LIGUORI.

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI. La violazione del dovere di diligenza.

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Magistrato del pubblico ministero – Omesso impulso alle indagini – Ragioni – Mancata informazione da parte della polizia giudiziaria dell’esito delle indagini tecniche alla stessa affidate – Conseguenze – Archiviazione del procedimento – Laboriosità , professionalità ed abnegazione del magistrato – Unicità dell’episodio – Illecito disciplinare – Inconfigurabilità

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, succeduto ad un collega nelle indagini relative ad un procedimento contro ignoti, non vi abbia dato impulso ulteriore, inducendo l’archiviazione del procedimento, qualora l’inattività sia stata determinata dalla mancata comunicazione da parte della polizia giudiziaria dell’esito delle indagini tecniche alla stessa affidate e risulti la laboriosità, la professionalità e l’abnegazione del magistrato , oltre all’unicità dell’episodio nell’arco della sua vita professionale.

Ordinanza n. 88 del 2013 – RGN 134/2011 [sentenza]

Presidente:PALUMBO. Estensore:BORRACCETTI. 

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI. La violazione del dovere di diligenza.    

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del giudice – Diligenza – Il reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Giudice penale – Ritardo nel deposito di un numero limitato di sentenze – Ritardi inferiori ad un anno – Ridottissima percentuale di ritardi rispetto al numero complessivo di provvedimenti assunti – Gravità – Esclusione -Illecito disciplinare – Inconfigurabilità.

Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni la condotta del giudice il quale, nell’arco di sei anni, depositi un numero limitato di sentenze in materia penale con ritardi non rilevanti e comunque inferiori ad un anno atteso che la ridottissima percentuale di ritardi rispetto alla mole complessiva dei provvedimenti redatti dal magistrato nel periodo di riferimento, consente di escludere la gravità dei ritardi medesimi.

Sentenza n. 34 del 2013 – RGN 44/2011 [sentenza]

Presidente:MARINI. Estensore:VIRGA

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI. La violazione del dovere di diligenza. 

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Giudice civile – Ritardato deposito di sentenze – Circostanze idonee a giustificare i singoli ritardi – Numero limitato di ritardi – Ritardi non eccessivi ed in pochi casi superiori ad un anno – Assenza dal servizio per astensione facoltativa dovuta a congedo parentale – Conversione a nuove funzioni – Scopertura di organico – Grave situazione personale e familiare – Notevole produttività – Rilevanza – Illecito disciplinare — Insussistenza.

In tema di illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, le caratteristiche della reiterazione ed il livello di gravità dei ritardi, oltre ad essere requisiti indispensabili per la integrazione della fattispecie disciplinare, costituiscono il metro di valutazione delle circostanze giustificatrici della condotta. Ne deriva che, qualora dette circostanze, addotte e dimostrate nel corso del procedimento, consentano di dare una compiuta giustificazione, non del ritardo nel deposito dei provvedimenti in generale ma, in particolare, degli specifici ritardi accertati, esse operano come situazioni idonee ad escludere che il ritardo sia dovuto ad una effettiva violazione dei doveri del magistrato e non consentono, pertanto, di ritenere integrata la fattispecie prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera q) del D.lgs. 109/2006 (nella specie, l’incolpato aveva depositato in ritardo, nell’arco di tre anni e mezzo il 4% delle sentenze pronunziate , a fronte della necessità di convertirsi dalle funzioni penali e del lavoro a quelle civili, di un eccezionale carico di lavoro, determinato dalla scopertura di organico dell’ufficio , di una notevolissima produttività – maturata peraltro anche nel contesto di una assenza dal servizio per astensione facoltativa da congedo parentale – ed, infine, di una particolare situazione personale e familiare, caratterizzata da gravi patologie, riportate sia dal magistrato che dai parenti stretti di quest’ultimo).

Sentenza n. 94 del 2012 – RGN 49/2011 [sentenza]

Presidente:MARINI. Estensore:NAPPI. 

LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE. 

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Operosità – Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Ritardato e omesso deposito di sentenze ed ordinanze civili – Ritardi superiori ad un anno – Attestazioni di stima del foro e della cittadinanza- Irrilevanza – Compromissione dell’immagine del magistrato e dell’ordine giudiziario – Sussistenza – Scarsa rilevanza del fatto – Esclusione- Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura l’ illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del magistrato il quale depositi, ovvero ometta di depositare, numerose sentenze in materia civile con ritardi gravi e superiori ad un anno, senza che gli attestati di stima manifestatigli dal foro e dalla cittadinanza consentano di ipotizzare la non punibilità dell’ illecito per scarsa rilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 3 bis d.lgs. n. 109/2006, atteso che i ritardi di notevole gravità ed elevata frequenza producono indubbi riflessi sull’opinione generale di efficienza del servizio giudiziario, e la compromissione dell’immagine del magistrato e dell’ordine giudiziario deriva non soltanto dalla considerazione degli avvocati, ma anche quella delle parti che subiscono direttamente gli effetti di tali ritardi ( nella specie, nell’arco di due anni, in due casi il ritardo nel deposito delle sentenze aveva superato i 1000 giorni, in venticinque casi i 700 giorni, in quarantatre i 500 giorni, in cinquantatre i 300 giorni, mentre il ritardo nello scioglimento delle riserve aveva superato in due casi 600 giorni, in undici i 300 giorni, in ventuno i 180 giorni. Inoltre, con riferimento alle sentenze ed ordinanze per le quali, alla data della verifica, era scaduto il triplo del termine di legge ma non era intervenuto il deposito, i ritardi definitivi erano stati, per le sentenze , superiori in 52 casi al termine di un anno – termine che in un caso ha superato i 2 anni – e per le ordinanze riservate, in due casi, di poco inferiori all’anno).

Sentenza n. 109 del 2009 – RGN 106/2009 [sentenza]

Presidente:MANCINO. Estensore:CESQUI. 

Sanzione disciplinare in generale 

Sanzione disciplinare – Criteri di commisurazione – Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Omesso deposito di sentenze – Ritardi sistematici e di straordinaria portata – Precarie condizioni di salute – Assenza di neghittosità o trascuratezza nella redazione dei provvedimenti – Rilevanza – Censura.

Quando il magistrato sia responsabile dell’illecito disciplinare determinato da reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, perché, in presenza di un carico di lavoro non ingestibile, depositi sistematicamente una notevole quantità di sentenze fuori termine, con ritardi, in alcuni casi, tali da privare sostanzialmente di qualunque mezzo di tutela i diretti interessati e da negare in radice la ragion d’essere stessa dell’esistenza della tutela giurisdizionale dei diritti, la precarietà delle condizioni di salute e l’assenza di neghittosità o di trascuratezza nella redazione dei provvedimenti costituiscono circostanze che attenuano la gravità della violazione ed inducono a contenere la sanzione nei limiti del minimo edittale, e ad irrogare, conseguentemente, la sanzione della censura (nel caso di specie, l’incolpato, nell’arco di circa cinque anni, aveva depositato fuori temine 197 sentenze civili, con ritardi superiori ad un anno in 105 casi, con una punta massima pari a 1.464 giorni, ed aveva omesso di depositare altre 85 sentenze civili, con ritardi superiori ad un anno in 43 casi, con una punta massima pari ad oltre 800 giorni; ancora, oltre un terzo di tutte le sentenze depositate per ciascun anno erano caratterizzate da ritardi superiori ai 120 giorni).
 

Sentenza n. 54 del 2013 – RGN 64/2011 [sentenza]

Presidente:MARINI. Estensore:MARINI

LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE. 

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizi delle funzioni – Giudice penale – Ritardo nel deposito di provvedimenti in materia cautelare – Modesta percentuale dei ritardi – Positiva personalità del magistrato – Ingente carico di lavoro – Scarsa organizzazione dell’ufficio – Processo di eccezionale complessità – Grave patologia – Conseguenze- Fatto di scarsa rilevanza – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per avere ritardato in modo reiterato, grave e ingiustificato il compimento di atti relativi all’esercizio delle proprie funzioni la condotta del giudice il quale depositi in ritardo od ometta di provvedere su alcune istanze di misura cautelare, qualora la percentuale modesta dei ritardi, la positiva personalità del magistrato, il notevole carico di lavoro, la disorganizzazione dell’ufficio, la celebrazione di un processo eccezionalmente complesso ed il manifestarsi di una grave patologia, consentano di escludere la compromissione della immagine del magistrato e dell’amministrazione della giustizia, dovendosi in tal caso ritenere che il fatto sia di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3 bis D. lgs. 109/2006(nella specie il magistrato aveva depositato in ritardo od omesso di depositare, nell’arco di tre anni, venticinque
 

Sentenza n. 28 del 2013 – RGN 19/2011 [sentenza]

Presidente:VIETTI. Estensore:ROSS. 

LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE. 

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Giudice – Ritardo nel deposito di sentenze in materia penale – Ritardi superiori ad un anno – Esiguo numero di ritardi – Comprovate qualità organizzative e professionali del magistrato – Assenza di conseguenze processuali – Compromissione dell’immagine del magistrato – Esclusione – Scarsa rilevanza del fatto – Configurabilità – Illecito disciplinare – Insussistenza.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del giudice il quale ometta di depositare nei termini quattro sentenze in materia penale nell’arco di sei anni , con ritardi anche superiori ad un anno, atteso che l’esiguo numero di provvedimenti depositati in ritardo, l’assenza di conseguenze processuali e le comprovate qualità organizzative e professionali del magistrato, consentono di ritenere non compromessa la sua immagine nell’ambiente giudiziario e, quindi, di affermare la scarsa rilevanza del fatto, ai sensi dell’art. 3 bis del D. lgs. 109/2006 ( nella specie il magistrato nell’arco di sei anni aveva depositato oltre i termini di legge quattro sentenze, con ritardi rispettivamente di giorni 204, 505, 1008 e 1112).

Sentenza n. 115 del 2012 – RGN 187/2009 [sentenza]

Presidente:VIETTI. Estensore:FUZIO. 

GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI. La violazione del dovere di diligenza. 

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Ritardato e omesso deposito di sentenze – Assenza di ulteriori conseguenze per effetto dei ritardi – Produttività superiore alla media della sezione – Contemporanea assunzione della qualità di presidente del collegio del dibattimento e del tribunale del riesame – Assenza di lamentele o segnalazioni da parte del foro – Compromissione dell’immagine del magistrato nell’ambiente giudiziario – Esclusione – Riduzione della fiducia e della considerazione delle parti che subiscono direttamente gli effetti dei ritardi – Esclusione – Offensività in concreto — Esclusione – Scarsa rilevanza del fatto – Sussistenza – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del magistrato che depositi fuori termine un numero limitato di sentenze penali con ritardi anche molto gravi sotto il profilo temporale, qualora per effetto del ritardato deposito non si sia determinata alcuna ulteriore conseguenza sui procedimenti , si registri una produttività superiore alla media della sezione, sia accertata la contemporanea assunzione della presidenza di numerosi e complessi dibattimenti, oltre che dei procedimenti di competenza del tribunale del riesame, e non sussistano in atti segnalazioni o lamentele da parte del Foro, poiché tali circostanze, unitariamente considerate, consentono di escludere la compromissione dell’immagine del magistrato nell’ambiente giudiziario in cui egli opera ed il venir meno della fiducia e della considerazione delle parti che subiscono direttamente gli effetti dei ritardi e permettono di ritenere, quindi, la scarsa rilevanzadel fatto, ai sensi dell’art. 3 bis D.lgs 109/2006 ( nella specie il ritardo concerneva il deposito di cinque sentenze penali collegiali: in particolare, i ritardi nel deposito delle sentenze oltrepassava 4 anni in un caso, 2 anni e 6 mesi in un altro caso, e raggiungeva la soglia dei 2 anni in ulteriori 3 casi).