Gli organi di autogoverno della magistratura: l’evoluzione internazionale ed europea in tema di “ Councils for the Judiciary”. Il caso della Turchia

di Valentina D’Agostino

1. Gli standard europei in materia di “Councils for the Judiciary”.

In un momento in cui è particolarmente attuale il dibattito sulla riforma del sistema italiano di autogoverno della magistratura, anche a seguito della recente approvazione da parte del CSM del parere sulla relazione conclusiva dei lavori della Commissione Scotti, qualche spunto di riflessione può essere tratto dall’evoluzione internazionale e, soprattutto, europea  in materia di “Councils for the Judiciary”.

Con tale espressione ci si riferisce generalmente ad organi autonomi con funzioni di tutela dell’indipendenza del potere giudiziario. Tuttavia, profondamente differenti sono le caratteristiche che essi assumono nell’ambito degli ordinamenti nazionali, caratteristiche che riflettono le peculiarità dei diversi sistemi giudiziari. Basti pensare che, nell’ambito dei paesi membri del Consiglio d’Europa, vi sono Stati in cui giudici e pubblici ministeri appartengono al medesimo corpusprofessionale e godono, dunque, del medesimo statuse[1] e Stati in cui le carriere sono separate ed il Pubblico Ministero è collocato gerarchicamente sotto il Ministero della Giustizia o dell’Interno[2]. Si pensi, ancora, alle profonde differenze che attengono al processo di selzione e di carriera dei giudici; in particolare, tra sistemi con una magistratura professionale e sistemi in cui i giudici vengono selezionati, spesso con il coinvolgimento di autorità politiche, tra soggetti con esperienza nelle discipline giuridiche (come, ad esempio, avviene nei Paesi di common law e in alcuni Stati del Nord Europa).

A fronte di tali diversità ordinamentali, sono state adottate, specie nell’ultimo decennio, molteplici iniziative in ambito internazionale ed europeo, volte a disegnare uno standard di regole comuni in materia di autogoverno della magistratura.

In particolare, il Consiglio d’Europa ha dedicato costante attenzione all’elaborazione di principi e linee guida in relazione ai Consigli di Giustizia, nella consapevolezza che per un pieno sviluppo della democrazia e l’attuazione dei diritti sanciti nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo occorre rafforzare il ruolo dei giudici e la loro indipendenza, sia esterna che interna.

Nell’ambito di tali iniziative, di fondamentale importanza è stata l’ istituzione,  su iniziativa del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCEJ). Tale organismo, creato nel 2000, è costituito da giudici delegati dai Paesi membri del Consiglio d’Europa ed ha il compito di elaborare pareri da sottoporre al Comitato dei Ministri su questioni di carattere generale relative all’ indipendenza, imparzialità e professionalità dei giudici.

I pareri di tale organismo costituiscono un essenziale punto di riferimento per gli Stati membri nel percorso verso un modello comune di organizzazione ed amministrazione della giustizia.

Nel parere n. 10 del 2007[3],  il  Consiglio Consuntivo detta fondamentali principi in materia di funzioni, composizione e competenze dei Consigli di Giustizia.

Lo scopo dei Consigli di Giustizia (la “general mission“), secondo il parere, è la salvaguardia dell’indipendenza del potere giudiziario nel suo complesso e dei giudici singolarmente, indipendenza intesa non già quale privilegio, ma quale garanzia, per ogni cittadino, di verità, libertà, rispetto dei diritti umani ed esercizio imparziale della giustizia.

I Consigli di Giustizia hanno, dunque, la fondamentale funzione di garantire ai giudici l’esercizio delle funzioni senza alcuna interferenza, sia da parte degli altri poteri dello Stato sia all’interno dell’ordine giudiziario. Accanto a tale primario scopo, il parere indica i Consigli di Giustizia quali organi volti a promuovere l’efficienza e la qualità della giustiziaed arafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario. Al fine di garantire l’adeguato svolgimento delle prerogative loro assegnate, il parere raccomanda che i Consigli di Giustizia abbiano copertura costituzionale e  dispongano  degli strumenti e delle risorse, anche finanziarie, necessari.

Con riferimento alla loro composizione, il parere prevede  che  siano composti unicamente da giudici eletti dai loro pari, ovvero che abbiano una composizione mista, di giudici e laici. Tale ultima opzione, secondo il Consiglio Consuntivo, presenta il pregio di apportare il contributo di soggetti esterni alla magistratura, qualificati sotto il profilo tecnico, ed evitare che l’azione dei Consigli sia percepita, all’esterno, come chiusa difesa di interessi corporativi. Anche in caso di sistema misto, comunque, il rapporto percentuale tra componente togata e componente laica dovrebbe vedere la netta prevalenza della prima, su base elettiva, essendo indispensabile assicurare il coinvolgimento diretto della magistratura nella gestione dell’autogoverno.

Al fine di garantire la massima autonomia ed indipendenza dal potere politico, il CCJE raccomanda che i componenti dei Consigli non siano nominati dall’esecutivo e che, anche laddove i membri laici siano di nomina parlamentare, essi non siano membri del Parlamento, ma espressione delle diverse componenti della società, eletti da un’ampia maggioranza, con il significativo supporto dell’opposizione. [4]

Non di minore importanza,  in un’ottica di tutela dell’ indipendenza della magistratura, appare la previsione delle competenze dei Consigli di giustizia, cui è dedicata la parte V del parere .

Tre sono le principali aree di competenza.

La prima riguarda le funzioni attinenti alla carriera dei magistrati e, dunque, nomine, valutazioni di professionalità, promozioni, aggiornamento professionale, formazione, valutazioni in materia di etica e di violazioni disciplinari. Sotto il profilo dell’etica, il Consiglio Consuntivo incoraggia la creazione e la raccolta di regole di deontologia professionale, anche accompagnate da esempi concreti, per meglio orientare la condotta dei magistrati. Con riferimento alla materia disciplinare, il parere sottolinea che i giudici, al pari degli appartenenti ad altri ordini professionali, devono rispondere disciplinarmente delle violazioni ai doveri di diligenza professionale e di ogni altra condotta rilevante sotto il profilo disciplinare. Al tempo stesso, il parere evidenzia che l’indipendenza del potere giudiziario richiede che i procedimenti disciplinari siano condotti da un organismo esente da qualsiasi influenza politica, preferibilmente una commissione disciplinare composta da una netta maggioranza di giudici eletti dai loro pari, diversi dai componenti stessi del Consiglio, le cui decisioni siano impugnabili davanti ad una corte di grado superiore.

La seconda area di competenze è correlata alla gestione di risorse finanziarie e strumentali, necessarie non solo alla gestione dell’organo di autogoverno, ma dei singoli uffici giudiziari (the administration and management of courts).

Infine, una terza area di competenze attiene alla cooperazione dei Consigli di giustizia con altri organi, nazionali, europei ed internazionali, che operano in diverse aree  (quali l’European Network of the Councils for the Judicary  e l’European Judicial Training Network) ed all’elaborazione di pareri indirizzati ad altri poteri dello Stato  nelle materie che hanno un impatto sulla amministrazione della giustizia e sullostatusdei giudici.

Una particolare attenzione è poi dedicata ad una specifica funzione dei Consigli di giustizia, ossia la tutela dell’immagine della giustizia[5]. A tale scopo, i Consigli devono non solo fornire all’opinione pubblica le informazioni relative alla materia della giustizia, ma promuovere ogni iniziativa finalizzata a incrementare il livello di conoscenza e di fiducia della società nel sistema giudiziario. Rientra, infine, nelle competenze dei Consigli di giustizia anche la gestione dei problemi relativi alla comunicazione ed ai rapporti con i media, considerando che mentre i singoli giudici o uffici giudiziari che subiscono attacchi dai mezzi di comunicazione dovrebbero astersi dal reagire, i Consigli hanno il compito di rispondere prontamente ed efficacemente, laddove necessario.  

Nel 2010 il CCJE ha adottato la Magna Carta of Judges, un documento che riassume  le principali conclusioni  dei vari pareri in materia di giustizia e codifica i principi fondamentali, primo tra tutti quello dell’indipendenza del potere giudiziario; il principio n. 13 è dedicato proprio ai Councils for the Judicary[i][6].

Oltre ai pareri del Consultative Council of European Judges, sono di particolare rilievo le raccomandazioni adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa: in particolare la Raccomandazione (94)12 su indipendenza, efficienza e ruolo dei giudici, e la Raccomandazione (2010)12, che aggiorna la prima, sostituendola, al fine di rafforzare tutte le misure volte a promuovere l’indipendenza, esterna ed interna, dei giudici e l’efficienza dell’azione giudiziaria.

Quest’ultima raccomandazione, in particolare, recepisce e sintetizza i principi già espressi nei pareri del Consultative Council of European Judges e dedica ai “Councils for the Judiciary” il capitolo IV.  Anche la Raccomandazione (2010)12,  delinea i  Consigli di Giustizia quali organi indipendenti, previsti dalla Costituzione o dalla legge ordinaria, con la funzione di salvaguardare l’indipendenza dell’ordine giudiziario e dei singoli giudici e di promuovere l’efficiente funzionamento del sistema giudiziario. Almeno la metà dei suoi membri è costituita da magistrati eletti da loro pari tra gli appartenenti a tutti i livelli  della giurisdizione  e in modo da garantire il rispetto del pluralismo all’interno del potere giudiziario. I Consigli di Giustizia devono dimostrare il più alto grado di trasparenza tanto nei confronti dei giudici, quanto nei confronti della società, seguendo procedure predefinite, criteri oggettivi ed adottando decisioni motivate.

Dunque, il Consiglio d’Europa, centro di gravità del processo di evoluzione dell’Europa della giustizia, ha costantemente elaborato strumenti giuridico-politici finalizzati alla creazione di un modello condiviso di organizzazione e amministrazione della giustizia, anche con riferimento agli organi di autogoverno.

Pur trattandosi di strumenti non vincolanti, essi costituiscono il parametro di riferimento del processo di integrazione europea e dell’attività di analisi e monitoraggio dei diversi organi del Consiglio d’Europa. Si pensi, ad esempio, all’attività della “Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto”, meglio conosciuta come Venice Commission dal nome della città in cui ha sede, che è l’organismo consultivo del Consiglio d’Europa sulle questioni costituzionali e, in generale, sulle riforme legislative.

Con specifico riguardo all’ indipendenza del potere giudiziario e agli organi di autogoverno dei giudici, quali presidio di tale indipendenza, la Venice Commission ha elaborato autorevoli  opinioni e studi[7] richiamando gli Stati membri al rispetto dei principi adottati a livello internazionale e consacrati, in particolare, negli atti sopra richiamati.

2.Uno sguardo agli altri ordinamenti. Il caso della Turchia.

Se il modello europeo di Consigli di giustizia è quello delineato dai pareri e dalle raccomandazioni dei vari organismi del Consiglio d’Europa, la realtà dei diversi ordinamenti si presenta estremamente variegata, a causa delle profonde diversità di tradizioni storiche e culturali dei Paesi europei, che inevitabilmente si riflettono sull’assetto costituzionale e sulle scelte di politica giudiziaria. Basti pensare ai radicali mutamenti politici e legislativi che hanno interessato i Paesi dell’est Europa dopo la caduta del muro di Berlino ed al percorso di democratizzazione intrapreso.

Un esame comparato dei Councils for the Judiciary presenti nei diversi ordinamenti meriterebbe una disamina approfondita.  Ciò che si vuole evidenziare in questa sede è che gli organi di autogoverno, che a partire dagli anni ’90 si sono diffusi in molti Stati europei, riflettono le peculiarità dei sistemi giuridici e si differenziano tra loro tanto per funzioni (alcuni Consigli sono titolari di un’ampia gamma di competenze, che riguardano la carriera dei giudici, il disciplinare, l’efficiente funzionamento della giustizia, mentre altri hanno solo competenze di carattere amministrativo, connesse all’esercizio delle risorse finanziarie funzionali alla gestione degli uffici giudiziari), quanto per composizione (con riferimento, ad esempio, alla diversa proporzione tra componente togata e componente laica ed alla partecipazione di rappresentanti dell’esecutivo). 

Proprio per creare un collegamento tra le istituzioni europee, le loro politiche e le varie magistrature nazionali e favorire l’attuazione dei principi di autonomia e di indipendenza del potere giudiziario è stata istituita nel 2004  la Rete europea dei Consigli della Giustizia (European Networks of Councils for the Judiciary). Tale organismo ha l’obiettivo di favorire tra le magistrature il dialogo e la conoscenza reciproca sul funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari, attraverso uno studio attento delle diversità ordinamentali e dei contesti storici, culturali e sociali in cui si sono sviluppati, laddove esistenti, i Consigli di Giustizia.

Di grande interesse, per un’analisi comparata dei sistemi giudiziari e dei Consigli di Giustizia dei Paesi membri del Consiglio d’Europa, è il risultato dell’attività di analisi del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) l’organismo anti-corruzione del Consiglio d’Europa, istituito nel 1999 nel quadro  di un Accordo Parziale Allargato.

Obiettivo del GRECO è monitorare il rispetto da parte degli Stati ( i  47  Paesi membri del Consiglio d’Europa, gli Stati Uniti e la Bielorussia) degli standard e delle norme anti-corruzione elaborate a livello internazionale, con particolare riferimento agli strumenti adottati dalla Commissione dei Ministri del Consiglio Europeo contro la Corruzione, che comprendono la  Convenzione  Penale e la Convenzione Civile  in materia di corruzione ed i relativi Protocolli Addizionali, i  Venti  Principi Guida per la lotta alla corruzione, la Raccomandazione sui Codici di Condotta per i Pubblici Ufficiali, i pareri del Consultative Council of European Judges e le raccomandazioni del Comitato dei Ministri.

L’attività di monitoraggio del GRECO si articola in  due fasi.  La prima consiste in una procedura di valutazione (evaluation procedure). Essa comprende una visita nello Stato sottoposto a verifica, all’esito della quale viene elaborato il report di valutazione (evaluation report), poi adottato  dall’assemblea Plenaria del GRECO, composta da due delegati di ogni Stato membro.

 Il report identifica le criticità della legislazione e delle misure adottate dallo Stato nella lotta alla corruzione e indirizza specifiche raccomandazioni.

La seconda fase prevede una procedura di conformità (compliance procedure) finalizzata a verificare se ed in quale misura gli Stati membri si siano adeguati alle raccomandazioni del GRECO ed a valutare l’efficacia delle azioni intraprese.

In particolare, il IV Ciclo di valutazione, attualmente in corso di svolgimento, è dedicato allaprevenzione del fenomeno della corruzione tra parlamentari, giudici e pubblici ministeri. Sinora sono stati adottati trentasette rapporti di valutazione.[8] Essi contengono un’analisi dei sistemi giudiziari e delle misure in campo per la prevenzione della corruzione tra le diverse categorie, individuano le lacune normative e le criticità esistenti in relazione agli standard internazionali ed europei ed indirizzano raccomandazioni “tailor made”, che tengono, cioè, conto delle specifiche peculiarità non solo del quadro normativo, ma anche della sua applicazione pratica nel contesto dei diversi Stati.

Partendo dall’assunto che l’indipendenza e l’integrità del potere giudiziario svolgono un ruolo cruciale  nella lotta alla corruzione, tutti gli Stati sinora monitorati dal GRECO hanno ricevuto specifiche raccomandazioni relativamente alla prevenzione della corruzione all’interno della magistratura. E’, infatti, evidente che  la mancanza di indipendenza dell’ ordine giudiziario ha un immediato impatto negativo sull’ efficacia dell’azione di contrasto alla corruzione e sulla fiducia dei cittadini nella trasparenza del sistema giustizia.

Numerose, in particolare, sono le raccomandazioni indirizzate a salvaguardia dei principi di indipendenza ed autonomia del potere giudiziario.

In tale ottica, il GRECO ha valorizzato  le prerogative dei Consigli di Giustizia quali organi fondamentali a tutela dell’autonomia ed  indipendenza della magistratura da influenze politiche, reali o anche solo supposte, rivolgendo specifiche raccomandazioni finalizzate a rafforzarne il ruolo e le funzioni.  Con particolare riferimento alla composizione dei Consigli di Giustizia, il GRECO ha indirizzato raccomandazioni a diversi Stati finalizzate a consolidare l’indipendenza del potere giudiziario da improprie influenze politiche.

Ad esempio, il GRECO  ha raccomandato alla Slovacchia di adottare le modifiche legislative relative alla composizione del Consiglio di Giustizia, in modo da prevedere che non meno della metà dei suoi membri sia costituita da giudici eletti dai loro pari.  Analoghe raccomandazioni sono state rivolte all’Azerbaijan, al Montenegro, alla Bulgaria, al Portogallo . In alcuni casi, le raccomandazioni del GRECO sono state ancora più incisive, laddove ha invitato alcuni Stati a modificare l’attuale composizione dei Consigli, abolendo la partecipazione d’ufficio del Ministero della Giustizia, ovvero escludendo dall’elezione di tale organo i parlamentari ed esponenti dell’esecutivo, in modo da rendere il Consiglio un autentico organo di autogoverno.[9]

Anche con riferimento all’accesso in magistratura, alle progressioni in carriera e, in generale, allo status di giudice, numerose sono le raccomandazioni finalizzate a rafforzare il ruolo dei Consigli di giustizia, per evitare qualsiasi influenza politica nelle nomine e promozioni dei magistrati . A tale scopo, molti Stati sono stati invitati ad elaborare criteri oggettivi, trasparenti ed uniformi, o ad implementare quelli esistenti, sia per l’accesso in magistratura sia per le successive progressioni di carriera[10].

Degno di particolare attenzione è il report relativo alla Turchia,  anche  per l’attualità dei drammatici avvenimenti che hanno interessato migliaia di  magistrati a seguito del  fallito colpo di Stato dello scorso 15  luglio.

Il report, redatto a seguito di una visita che si è svolta in Turchia ad aprile 2015 ed approvato dall’assemblea plenaria del GRECO nel mese di dicembre dello stesso anno, descrive le numerose criticità che affliggono il sistema giudiziario turco.

Tale sistema è stato recentemente oggetto di un processo riformatore sotto la spinta della società civile turca per un più moderno stato di diritto e nel quadro dei negoziati per l’accesso della Turchia all’Unione Europea.

Nonostante tali riforme, che hanno interessato sia la Costituzione che l’introduzione di nuovi codici e che sanciscono l’indipendenza della magistratura ed il principio della separazione dei poteri, il potere giudiziario è considerato soggetto a penetranti influenze da parte dell’esecutivo.

Ben quindici sono le raccomandazioni indirizzate con specifico riferimento alla parte relativa alla prevenzione della corruzione tra giudici e pubblici ministeri. La gran parte di esse muove dall’esigenza di rafforzare l’indipendenza del potere giudiziario, nella consapevolezza che solo una magistratura realmente indipendente ed autonoma  è in grado di combattere efficacemente la corruzione.

In tale ottica, il report valorizza il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura turco (High Council of Judges and Prosecutors) e sottolinea la necessità di rafforzarne  l’indipendenza da influenze, reali o anche solo percepite, del potere esecutivo.  

Il Consiglio dei Giudici e Pubblici Ministeri turco è delineato dall’art.159 della Costituzione quale organo di autogoverno della magistratura; esso esercita le proprie prerogative secondo i principi di indipendenza dell’ordine giudiziario e di inamovibilità dei giudici.

Il Consiglio è composto da ventidue componenti, tra cui il Ministro della Giustizia, che lo presiede e il sottosegretario al Ministero della Giustizia. Ne fanno, inoltre, parte quattro componenti laici, nominati dal Presidente della Repubblica tra avvocati o docenti in materie giuridiche, e sedici magistrati (di cui tre eletti dalla Corte di  Cassazione, due dal Consiglio di Stato, sette da giudici e pubblici ministeri di primo grado, tre dai giudici amministrativi di primo grado e uno dai membri dell’Accademia della giustizia (corrispondente, in parte, per funzioni alla nostra Scuola Superiore della Magistratura). Le principali funzioni del Consiglio turco  riguardano le decisioni sulle proposte del Ministro della giustizia relative agli uffici giudiziari (ad esempio in riferimento alla soppressione di tribunali);  trasferimenti, promozioni e carriera dei magistrati, esercizio del potere disciplinare, valutazione della professionalità e della condotta dei magistrati.

L’attuale assetto del CSM turco è il risultato di una riforma costituzionale intervenuta nel 2010 ed accolta  con grande favore dalla comunità internazionale e dalla società civile turca,  rappresentando un importante passo in avanti verso una maggiore indipendenza della magistratura. Tale percorso ha, però, subito una improvvisa battuta di arresto nel febbraio 2014, a seguito di un intervento legislativo che ha nuovamente modificato la composizione e le funzioni del Consiglio, accentuando considerevolmente le prerogative del Ministro della Giustizia ed attribuendogli poteri precedentemente esercitati collegialmente dal Consiglio.

In particolare,  la legge n. 6524/2014 ha affidato al Ministro, quale presidente del Consiglio, il potere di decidere sull’assegnazione dei consiglieri alle tre camere che lo compongono e di stabilire l’agenda dei lavori; ha previsto la competenza del Ministro nelle nomine del presidente, vice-presidente e segretario generale dell’ ufficio ispettivo ed ampliato le prerogative del Ministro in materia di ispezioni ed indagini nei confronti di giudici e pubblici ministeri[11].  Diverse disposizioni della legge sono poi state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale turca per violazione dei principi di indipendenza ed autonomia della magistratura.

Come  denunciato da vari organismi europei, oltre che da rappresentanti della società civile turca e da parte della stampa, anche internazionale, l’intervento normativo del febbraio 2014 sul Consiglio della magistratura, così come la destituzione ed il trasferimento di molti magistrati nel medesimo periodo, sono stati letti come una risposta del governo  ad un clamoroso caso di corruzione che coinvolgeva alcuni ministri e loro familiari e che divenne di dominio pubblico a seguito di iniziative giudiziarie assunte nel mese di dicembre 2013.[12]

Nel report del GRECO, dunque, si esprimono fondate preoccupazioni in merito alla indipendenza della magistratura turca e si sottolinea la necessità di intervenire sulle aree di criticità che attengono al delicato equilibrio dicheck and balancetra potere giudiziario e potere politico, evidenziando che un ruolo più incisivo, a tutela della autonomia ed indipendenza della magistratura, deve essere assunto proprio dal Consiglio.

Sotto il profilo della sua composizione, il GRECO rileva che la diretta partecipazione del Ministro e del Sottosegretario al Ministero della Giustizia pone seri dubbi circa la reale indipendenza di tale organo dall’esecutivo. In tale ottica vanno lette le raccomandazioni  che sollecitano l’adozione di misure finalizzate a salvaguardarne l’indipendenza da indebite influenze politiche e da minacce, reali o anche solo potenziali, provenienti dal potere esecutivo[13].

Nella medesima prospettiva si inquadrano le raccomandazioni volte a: prevedere un più ampio coinvolgimento di esponenti del mondo giudiziario -possibilmente attraverso lo stesso Consiglio della Magistratura-  nel processo di selezione e valutazione dei magistrati[14];  rafforzare le garanzie di inamovibilità dei magistrati, riducendo le possibilità di trasferimento ex officio, disciplinandole attraverso  regole oggettive e trasparenti, garantendo la possibilità di appellare la decisione di trasferimento ed abolendo il potere del Ministro della Giustizia di intervenire nelle relative procedure[15]; rivedere il sistema disciplinare, attraverso l’adozione di criteri obiettivi che garantiscano da rischi di indebite influenze del potere politico[16]; abolire il potere del Ministro della Giustizia di rilasciare l’autorizzazione a procedere nei procedimenti a carico dei magistrati per condotte commesse nell’esercizio delle loro funzioni, investendo di tale prerogativa il potere giudiziario (un collegio di magistrati o lo stesso Consiglio)[17].

Qualche breve considerazione conclusiva.

Se questa era la situazione all’epoca di adozione del report del GRECO, le drammatiche notizie relative alla destituzione e all’incarcerazione  di oltre 2700 magistrati, sulla base del sospetto di collusione con i presunti ispiratori del fallito colpo di Stato, non lasciano ben sperare circa la reale volontà della Turchia di rispettare i diritti fondamentali delle persone,  le regole dello Stato di diritto e di implementare le raccomandazioni relative all’indipendenza del potere giudiziario.

La magistratura italiana ha reagito con sdegno e fermezza contro gli accadimenti turchi, sia attraverso l’Associazione Nazionale Magistrati, che attraverso il CSM che, con la risoluzione adottata all’unanimità il  20 luglio scorso, ha deciso di sospendere ogni forma di cooperazione con il Consiglio dei giudici e pubblici ministeri della Turchia. Analoga iniziativa è stata recentemente  intrapresa dalla  Scuola Superiore della Magistratura, che ha respinto una proposta di collaborazione della Scuola della Magistratura turca in materia di formazione giudiziaria.

Le epurazioni che hanno riguardato la magistratura turca – così come esponenti dell’informazione e della cultura non ritenuti in sintonia con l’orientamento del potere costituito- rappresentano una manifesta violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, cui pure la Turchia ha aderito, ed evidenziano che la giurisdizione indipendente è  un valore fondamentale da difendere perché, come ha efficacemente sottolineato l’ANM nel suo comunicato “Se in un Paese non sono liberi i magistrati non è libero nessuno”.

Valentina D’Agostino, magistrato distaccato presso il Consiglio d’Europa, Segretariato Esecutivo del GRECO ,  dal 4.3.2015 al 4.6.2016


[1] Non solo l’Italia, ma, ad esempio, il Belgio, la Romania, la Bulgaria, la Turchia, la Bosnia Erzegovina .

[2] Tra questi, la Germania, molti paesi di common law e diversi paesi del Nord Europa. 

[3] Opinion no. 10(2007) of the Consultative Council of European Judges (CCJE) to the attention of the Committe of Ministers of the Council of Europe on the Council for the Judiciary  at the Service of society, Strasburgo, 21-23 novembre 2007.

[4] III. C. 2. Selection of non-judge members

32. Non-judge members should not be appointed by the executive. Although it is for each state to strike a balance between conflicting needs, the CCJE would commend a system that entrusts appointments of non-judges to non political authorities. If in any state any non judge members are elected by the Parliament, they should not be members of the Parliament, should be elected by a qualified majority necessitating significant opposition support, and should be persons affording, in the overall composition of the Council for the Judiciary, a  diverse representation of society.

[5] Cfr Parte V. G. del parere, che richiama anche il parere CCJE n. 7(2005)

[6] Body in charge of guaranteeing independence 13. To ensure independence of judges, each State shall create a Council for the Judiciary or another specific body, itself independent from legislative andexecutive powers, endowed with broad competences for all questions concerning their status as well as the organization, the functioning and the image of judicial institutions. The Council shall be composed either of judges exclusively or of a substantial majority of judges elected by their peers.The Council for the Judiciary shall be accountable for its activities and decisions.

[7] cfr, tra gli altri, il Report on European Standards as regards the Independence of the Judicial System, Part I – the Independence of Judges, European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), CDL-AD (2010)004;  Report on Judicial Appointments, European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), CDL-AD (2007)028.

[8] Tutti i report del GRECO sono consultabili, in lingua inglese e francese, sul sito Group of States against corruption  (GRECO)

[9] In tal senso,  cfr i report adottati nei confronti di Serbia, Montenegro, Macedonia, Moldavia.

[10] In questo senso, ad esempio, le raccomandazioni indirizzate a Slovenia, Estonia, Lituania, Lettonia, Macedonia, Croazia, Azerbajan, Spagna, Malta, Bulgaria, Islanda, Irlanda, Bulgaria, Lussenburgo, Serbia, Grecia .

[11] Per una articolata disamina delle principali modifiche introdotte dalla legge, si segnala: “Report on the  Reform of the High Council of Judges and Public Prosecutors by Law No. 6524 of February 2014”, del  Professor Thomas Giegerich, che nel maggio 2014 , in  accordo con la Commissione Europea e le autorità turche,  ha condotto una analisi della normativa in qualità di esperto indipendente.

[12] Cfr il Report  2014 della Commissione Europea  sulla Turchia , secondo cui “…the government’s response to allegations of corruption targeting high-level personalities, including members of the government and their families, raised serious concerns over the independence of judiciary and the rule of law. This response consisted in particular in amendments to the Law on the High Council of Judges and Prosecutors and subsequent numerous reassignments and dismissals of judges and prosecutors”…. “This raised concerns with regard to the operational capabilities of the judiciary…and cast serious doubts on their ability to conduct the investigations into corruption allegations in a non-discriminatory, transparent and impartial manner”.

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key-documents/2014/20141008-turkey-progress-report-en.pdf). Analoghe considerazioni sono state espresse dalla Commissione Venezia, cfr Venice Commission Declaration on the Interference with Judicial Independence in Turkey, Venice , 20 June 2015.

[13] Cfr paragrafi  119- 127 del Report di valutazione.

[14] Cfr paragrafi 131 – 134.

[15] Cfr paragrafi 141-147.

[16] Cfr paragrafi 187-189.

[17] Cfr paragrafi 192-195 del Report.


Scarica il pdf