I collaboratori domestici, le famiglie e l’emergenza Covid-19

di Maria Gallo

Salute e sostegno alle famiglie

Il coronavirus ci ha rivelato ancor più vulnerabili di quanto temessimo e la malattia ha spietatamente colpito i nostri punti deboli. Nell’emergenza ci siamo finalmente resi conto di aver sacrificato in nome del federalismo regionale e della spending review la tutela di valori fondanti della nostra società: la salute delle persone (art. 32 Cost.) e il sostegno alle famiglie (art. 29 Cost.). E così, mentre la decretazione dell’urgenza, insieme a generose campagne di aiuto e donazioni di iniziativa privata, tentano di rattoppare una sanità ormai allo stremo delle forze, le famiglie sono rimaste abbandonate a sé stesse.

Il Serra Italia. 

Nell’avvicendarsi frenetico di decreti , solo col  DPCM del 22 marzo 2020,  cd. Serra Italia, al punto 97 dell’allegato, si rinviene una labile traccia del nostro effettivo sostrato sociale, allorquando, si citano le famiglie e l’ambito domestico nell’indicazione delle attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro domesticotra quelle non destinatarie del blocco.

Una tardiva, e allo stato insufficiente, presa d’atto della realtà del nostro paese in cui, secondo i dati dell’Osservatorio INPS sui lavoratori domestici, nel 2018 sono stati registrati in Italia ben 859.233 lavoratori domestici regolari, per la maggioranza stranieri (il 71,4%) e con una predominanza netta delle donne (l’88,4%). Se poi si considerano gli “invisibili”, cioè i lavoratori irregolari, il numero cresce incredibilmente fino a due milioni di lavoratori domestici, numero notevolissimo in confronto a quello dei lavoratori impiegati nel settore metalmeccanico, pari nel nostro paese a un milione e ottocentomila, sempre secondo i dati dell’Osservatorio.

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cd. Cura Italia, poi, non ha destinato alcun fondo al sostegno di colf e badanti e non ha previsto per loro o per i loro datori di lavoro alcuna inclusione tra le diverse misure eccezionali di sostegno al reddito. Al momento, si vocifera di un decreto attuativo allo studio del MEF e del Ministero del Lavoro, allo scopo di consentire a questa corposa categoria di lavoratori, esclusa dalla cassa integrazione in deroga, di accedere al cd. reddito di ultima istanza previsto dall’art. 44 del decreto n. 17/2020 destinato al sostegno dei lavoratori privi di altre tutele.

Conseguentemente, nei giorni più duri dell’isolamento, alle già tante preoccupazioni, si è aggiunto, per le famiglie, il disagio del dover rinunciare all’aiuto domestico, divenuto ormai elemento integrante del menage familiare, e per il lavoratore, il dover fare a meno della propria fonte di guadagno. Tanto perché, rispondendo anche agli inviti più volte ripetuti dalle associazioni di categoria, in tanti, per evidente cautela e in nome della prioritaria salvaguardia della salute, propria e del lavoratore stesso, hanno rinunciato alla collaborazione domestica, soprattutto laddove essa, divenuta non indispensabile alla luce della sospensione o trasformazione in smart working della maggior parte delle attività, avesse comportato degli spostamenti. In altri casi, invero, sono stati propri i lavoratori a chiedere di sospendere la prestazione, sempre nell’ottica di tutela della propria e altrui salute. Ebbene, a rigore, si ripete, l’attività di collaborazione domestica non rientra tra quelle destinate al blocco eppure, esclusi i casi di lavoratori conviventi (e quindi integrati stabilmente nel nucleo familiare e non soggetti a spostamenti quotidiani) ed i casi di assistenza domiciliare necessaria, perché destinata a anziani e disabili, la maggior parte delle famiglie italiane ha preferito rinunciare al fidato supporto del collaboratore domestico.

Risoluzione e sospensione del rapporto.

In alcuni casi il rapporto è, purtroppo, già stato risolto non avendo il DL 17.3.2020 n. 18 incluso nel blocco dei licenziamenti il lavoro domestico per cui, rispettando i termini del preavviso previsto dal CCNL, può farsi luogo a risoluzione del rapporto.

In altri casi, tuttavia, nell’ottica di una più sentita solidarietà sociale e nella speranza di una normalizzazione di tutte le attività lavorative, con una ripresa degli ordinari ritmi di vita lavorativa e familiare, i rapporti di lavoro domestico sono in stand by, una fase di sospensione in attesa del futuro.

Le modalità attraverso le quali si è giunti a tale sospensione del rapporto sono state o possono essere diverse, a seconda della tipologia di contratto, scegliendo, a seconda della collaborazione in essere e delle ore di lavoro prestato da colf e badante, la misura più adatta alle proprie esigenze: una sospensione della prestazione giustificata dalla fruizione di ferie, già maturate o da anticiparsi, o di permessi o anche di un’anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Il CCNL del lavoro domestico 2019 prevede che il dipendente ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie (proporzionalmente meno se i giorni di lavoro sono meno di sei a settimana) per ogni anno di servizio. Se il lavoratore è stato assunto da meno di un anno ha diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di servizio svolti. I lavoratori stranieri possono chiedere di cumulare in un unico periodo le ferie di due anni. La retribuzione da corrispondere al dipendente con salario mensile è quella normale rapportata ai giorni di ferie goduti, mentre per quelli pagati a ore va erogata una retribuzione pari a 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute. Per gestire le ferie va redatto un accordo in forma scritta, firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore, richiamando la necessità imposta dall’emergenza coronavirus, conservandone una copia scritta.

In caso di licenziamento vanno rispettati i termini del preavviso: 15 giorni se il rapporto di lavoro è superiore alle 24 ore settimanali e il lavoratore ha meno di 5 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro; 30 giorni invece con anzianità di servizio superiore a 5 anni. Se l’orario di lavoro è inferiore alle 24 ore settimanali, il preavviso di licenziamento dovrà essere di 8 giorni, fino a due anni di anzianità, oppure di 15 giorni, oltre i due anni di anzianità. Quando cessa il rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore domestico ha sempre diritto al TFR, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore a settimana e ciò anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, se superiore ai 15 giorni.

La condizione delle badanti conviventi.

Diversa, la condizione delle badanti conviventi, il cui impegno con gli anziani in questo periodo non è cambiato e, anzi, se possibile è diventato ancora più prezioso. Tutto il personale convivente, in questo periodo, sarebbe tenuto a rinunciare a spostarsi durante i riposi giornalieri e settimanali, restando presso il datore senza prestare attività lavorativa. Non potendosi vietare alla colf o alla badante di uscire di casa, resta il problema del rientro, allorquando si può rifiutare di accoglierla, concordando un periodo di ferie o aspettativa.

Le babysitter e le misure di sostegno.

Discorso a parte è quello per le babysitter , in quanto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nelle  misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori, connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, è stato introdotto, all’art. 23, un congedo indennizzato per la cura dei minori. Possono fruire del congedo i genitori lavoratori dipendenti privati, lavoratori iscritti alla Gestione Separata, lavoratori autonomi iscritti all’INPS e lavoratori dipendenti pubblici. La circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45 fornisce le istruzioni operative per la fruizione dei congedi parentali e dei permessi retribuiti. In alternativa al congedo, con la circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44, è stata prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro. I destinatari di questa misura sono i dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione Separata, i lavoratori autonomi, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti categorie di medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tal modo, i genitori di bambini con meno di 12 anni, che sono rimasti a casa per la chiusura delle scuole, potranno richiedere un buono da 600 euro al mese per pagare la baby sitter, misura prevista per cercare di evitare il ricorso all’aiuto dei nonni, categoria più a rischio in questa situazione di emergenza sanitaria.

La concessione del beneficio, però, è condizionata alla circostanza che entrambi i genitori lavorino.

L’INPS, invero, con tre distinte circolari ha disciplinato le modalità per accedere alle diverse misure di sostegno varate negli ultimi giorni: con le circolari nn.44/2020, 45/2020 e 47/2020, disponibili sul sito dell’istituto, si fornisce agli utenti il quadro dei requisiti necessari e delle modalità di accesso alle misure di sostegno contenute nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia).

E così la circolare Inps n. 44/2020 contiene indicazioni per il riconoscimento ai genitori del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Lo stesso beneficio è previsto anche per i lavoratori pubblici impegnati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia medica, operatori sociosanitari) e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, nella misura massima di 1000 euro.

La circolare n. 45/2020 fornisce le istruzioni operative per la richiesta all’Inps del congedo COVID 19, di quindici giorni riconosciuto ai genitori per il periodo di chiusura delle scuole, da parte dei lavoratori dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi. I lavoratori dipendenti del settore pubblico, invece, potranno fruire del congedo presentando domanda direttamente alla propria Amministrazione di appartenenza. Per coloro che assistono un familiare disabile e per i lavoratori affetti da disabilità, la circolare disciplina anche le modalità di incremento delle giornate di permesso retribuito previste dalla legge 104/1992. Infatti, il Decreto aggiunge, alle 3 già normalmente riconosciute dalla legge, ulteriori 12 giornate di permesso retribuito, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Infine, la circolare n. 47/2020 prevede l’accesso semplificato per le aziende al trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni (CIGO), all’Assegno Ordinario e alla Cassa integrazione in deroga, con causale ‘COVID 19 nazionale’.

La sospensione del pagamento dei contributi.

Allo stato unica agevolazione economica prevista per le famiglie, così come per i contribuenti in generale, è la sospensione degli  adempimenti e versamenti contributivi .

Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto la sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I destinatari della sospensione sono: datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla gestione pubblica); lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.

I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 23 febbraio al 30 aprile 2020. In tale sospensione rientrano anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate mensili dello stesso importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.