I moduli di utilizzazione dei G.O.T.

di Andrea Penta

1.     I modelli di utilizzo della magistratura onoraria.

L’art. 61 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari prevede, al par. 1, che “Le proposte tabellari dovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei g.o.t. assegnati, previa consultazione dei medesimi, alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell’art. 43-bis O.G.”.

Il successivo par. 2 contempla, di fatto, quattro modelli di utilizzazione dei got:

a)      l’affiancamento ad un giudice togato nella trattazione di procedimenti individuati con criteri generali ed astratti, con contestuale affidamento al giudice togato di un ruolo aggiuntivo (rispetto a quello di cui è già titolare in forza della posizione tabellare occupata);

b)      la delega, operata con riferimento a ciascun procedimento, di compiti ed attività (anche istruttorie, purchè non complesse);

c)      l’assegnazione di un ruolo autonomo, in caso di significative vacanze nell’organico dell’ufficio (fatta eccezione, per il settore civile, della materia societaria e fallimentare), nel qual caso il presidente di sezione (o, in mancanza, un giudice togato individuato con la procedura di cui al par. 33.7) esercita le funzioni di coordinatore e referente dei got per ciascuna sezione civile;

d)     la supplenza, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato titolare delle funzioni.

In base al par. 3, nelle proposte tabellari debbono essere specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai got e di sostituzione dei giudici professionali.

Tuttora sono previsti limiti all’impiego dei got quanto alla trattazione dei procedimenti cautelari e possessori ante causam ed agli appelli avverso le sentenze del giudice di pace, laddove sono venuti meno gli ostacoli ad avvalersene nelle materie della famiglia e di competenza del giudice tutelare.

In particolare, il modello sub a) dell’affiancamento presuppone che il magistrato togato, vista la consistenza del proprio ruolo, sia “impedito” alla relativa gestione se non adeguatamente supportato (nel senso che sia in grado di fronteggiare il complessivo suo carico di lavoro in un determinato arco temporale solo con l’utilizzazione di un got, cui attribuire una parte degli affari). Non è esclusa la possibilità di prevedere che ogni got sia affiancato a due o più giudici togati.

Le esperienze degli ultimi anni hanno insegnato che, soprattutto laddove venga in rilievo l’esigenza di coinvolgere i got in progetti di smaltimento dell’arretrato, potrebbe essere utilizzato il criterio delle cause di più antica iscrizione, in misura uguale per ciascun ruolo, anche da scorporare da tutti gli altri ruoli (se del caso implementando gli stessi ruoli con cause di nuova iscrizione). Un altro criterio che viene adottato è quello del carattere seriale di certe controversie (ricorrente in alcune tipologie di contenzioso in certe zone del paese) o del ridotto valore economico delle stesse.

Con riferimento al modello sub b) della delega, l’utilizzo della congiunzione “anche” (<<…delega compiti e attività, anche istruttorie purchè non complesse, …>>) rende manifesto che l’ausilio prestato dal got può estendersi oltre l’attività preparatoria o istruttoria della causa, pur dovendosi privilegiare l’assegnazione di compiti ed attività non complesse. In quest’ottica, potrebbero essere affidati al magistrato onorario (anche nell’ambito delle cause del ruolo principale) la gestione della fase iniziale (con la verifica della regolare costituzione delle parti) e della trattazione (comprensiva dei tentativi di conciliazione, della pronuncia dei provvedimenti previsti dagli artt. 186 bis e 423, co. 1, c.p.c., nonché dell’ammissione delle prove per i procedimenti giudicati di minore complessità), l’assunzione delle prove ammesse, il conferimento degli incarichi ai consulenti e la liquidazione dei relativi compensi.

Ovviamente, spetta al giudice togato la scelta del momento procedimentale nel quale esercitare la facoltà di delega e della “porzione di procedimento” da assegnare al got, ivi incluso l’affidamento a quest’ultimo della decisione delle cause (individuate tendenzialmente, nel modello sub a, nell’ambito del ruolo aggiuntivo) giudicate di minore complessità con la redazione della relativa sentenza (soprattutto nei casi di adozione del modello decisorio di cui all’art. 281 sexies c.p.c.).

Per quanto concerne il modello sub c) dell’assegnazione di un ruolo autonomo, il presupposto che ne legittima il ricorso è, di regola, rappresentato da una “mancanza” duratura, dipendente dalle cause più varie (malattie, congedi ordinari e straordinari, ecc.), di magistrati, pur in servizio nell’ufficio.

Residua la destinazione in supplenza dei got, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato. In questa evenienza il dirigente deve specificamente indicare nella proposta tabellare i got destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o di temporaneo impedimento (si pensi ad un concomitante impegno d’ufficio) di quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l’automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato. E’ opportuno evidenziare che, alla stregua della normativa secondaria attualmente vigente, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi. Certamente, è esclusa la possibilità di destinare due got ad un medesimo collegio (per il divieto imposto dall’art. 97 O.G., valevole anche per i togati).

Con delibera del 4.4.2012, il CSM ha precisato che non vi è alcuna preclusione all’utilizzo contemporaneo dei diversi moduli organizzativi per l’impiego dei got anche nello stesso settore, nel caso in cui vi siano i presupposti per l’applicazione degli istituti.

2.     Modalità di utilizzo nel settore civile.

In ogni ufficio giudiziario, al di là dell’assegnazione di un ruolo autonomo e della supplenza, è possibile avvalersi contemporaneamente dell’istituto della delega.

L’utilità di quest’ultimo modulo si palesa soprattutto per le attività istruttorie, con le finalità di contenere la durata dei procedimenti, di evitare rinvii della causa di mesi per l’escussione di un teste non comparso e di permettere ai giudici togati di concentrarsi nelle altre attività (controlli preliminari, ammissione delle prove, espletamento di ctu e formulazione dei quesiti, decisione della causa; vedasi postea), da reputarsi maggiormente delicate.

Al fine di valorizzare la previsione contenuta nell’art. 61 della nuova circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti (vedasi infra) e tenuto conto che spesso si realizza l’ipotesi di “significative vacanze nell’organico dell’ufficio”, ai g.o.t. possono essere assegnate le incombenze concernenti il raccoglimento degli interrogatori formali e l’escussione dei testimoni, nell’osservanza dei parametri prescritti dall’art. 203 c.p.c.

I criteri direttivi sulla cui base avverrà la delega potranno essere i seguenti:

a)      l’ammissione dei mezzi istruttori è riservata in via esclusiva ai magistrati togati;

b)     il giudice delegante potrà sempre, anche avvalendosi delle prerogative riconosciutegli dall’art. 257, co. 2, c.p.c., disporre che il testimone sia chiamato nuovamente a deporre davanti a lui;

c)      il magistrato togato non ricorrerà alla delega per le attività istruttorie estremamente complesse (a tal ultimo riguardo, la valutazione di complessità deve concernere la prova – e non la controversia – e rappresenta prerogativa esclusiva del giudice – pur potendo essere espressa, se del caso, dopo apposita interlocuzione con gli avvocati -, dovendo tendenzialmente rappresentare i casi di esclusione della delega l’eccezione);

d)     i g.o.t. all’uopo delegati avranno cura di organizzare le udienze (da concentrarsi preferibilmente per ciascuna causa) in modo tale da garantire sempre l’osservanza del termine ultimo loro fissato dal delegante;

e)    eventuali incidenti che dovessero insorgere nel corso dell’assunzione delle prove dovranno essere sottoposti, per la risoluzione, al giudice togato delegante (il quale, a tal fine, fisserà un’apposita udienza per la comparizione delle parti);

f)    con provvedimento a parte verranno indirizzate ai g.o.t. istruzioni rigorose ed analitiche, soprattutto con riferimento alle modalità di proposizione dell’eccezione di incapacità del teste ed alle principali fattispecie che possono configurare la fattispecie di cui all’art. 246 c.p.c.;

g)     i g.o.t. delegati avranno cura, nel raccogliere le prove, di verbalizzare in modo nitido le risposte date dalle parti e/o dai testimoni, tenendo presente che all’interrogando non possono rivolgersi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli ammessi – ferma restando la possibilità per il giudice di condividere l’utilità di chiarimenti sollecitati dalle parti e di richiedere motu proprio i chiarimenti reputati opportuni sulle riposte date (art. 230, co.2, c.p.c.) -, che è vietato alle parti di interrogare direttamente i testimoni e che solo il giudice può rivolgere al teste, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti (art. 253 c.p.c.);

h)      la tempestività dell’intimazione dei testi (almeno sette giorni prima dell’udienza, ex art. 103, co.1, disp. att. c.p.c.) dovrà essere valutata con riferimento all’udienza indicata nel calendario, fermo restando che, qualora il completamento della prova non potesse esaurirsi in un’unica udienza (a causa della mancata comparizione dei testi giustificata o della necessità di ricorrere all’accompagnamento coattivo), gli avvocati provvederanno alla nuova intimazione con riferimento alla nuova data di udienza all’uopo fissata dal g.o.t.;

i)     i g.o.t. delegati adotteranno altresì le sanzioni previste dal codice di rito, avuto particolare riguardo alla decadenza della parte dalla prova sancita dall’art. 208, co.1, c.p.c. (da applicarsi anche nel caso di rinvio ai sensi dell’art. 309 c.p.c.), alla decadenza dall’escussione dei testi prevista dall’art. 104 disp. att. c.p.c. (a tal proposito si evidenzia che trattasi di decadenza rilevabile d’ufficio) ed all’accompagnamento coattivo ed alla irrogazione di una pena pecuniaria nei confronti del teste non comparso senza giustificato motivo.

In ordine a quest’ultimo profilo, si rileva che, al fine di adottare i provvedimenti sanzionatori, l’intimazione deve essere andata a buon fine, che nel caso di seconda mancata comparizione senza addurre alcuna giustificazione è obbligatorio irrogare la sanzione pecuniaria e che l’ordinanza con la quale viene sanzionata la condotta inerte deve essere notificata, attraverso la cancelleria, al teste per porlo nelle condizioni di proporre, se del caso, reclamo ex art. 179, co.2, c.p.c. (con la conseguenza che non sarà poi possibile revocare la pena in udienza qualora il teste giustifichi tardivamente la sua omissione) e comunicata alla Cassa Ammenda e Prestiti.

La delega, ripetesi, avverrà di volta in volta, fatta eccezione per i procedimenti i quali, per la particolare delicatezza degli interessi coinvolti (si pensi all’istruttoria concernente l’addebito nelle separazioni giudiziali o la responsabilità professionale) o per la complessità (si pensi all’istruttoria riguardante appalti di opere pubbliche), richiedano un’assunzione diretta da parte dei giudici togati. Da ciò consegue che saranno di volta in volta questi ultimi ad individuare eventuali eccezioni alla regola, in sede di adozione delle ordinanze di ammissione dei mezzi istruttori.

A seconda della composizione della sezione civile, si renderà necessario procedere alla individuazione di un numero di got variabile, tenendo in considerazione gli esiti dell’interpello indetto per acquisire la disponibilità dei magistrati togati ad avvalersi di tale forma di ausilio.

I got saranno individuati dalla Presidenza del Tribunale tenendo conto della disponibilità fornita e dell’impegno profuso nell’esercizio dell’attività giurisdizionale nel corso del triennio precedente.

Ciascun got sarà abbinato ad un numero massimo di 3 magistrati togati e dovrà fornire la propria disponibilità a celebrare n. 1 ovvero n. 2 udienze a settimana, in aggiunta a quelle eventualmente già stabilite per la trattazione di ruoli in sostituzione, allo scopo esclusivo di espletare gli incombenti istruttori delegati dai magistrati a lui abbinati.

Onde evitare un aggravio del lavoro delle cancellerie, nella predisposizione dell’ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori il magistrato titolare della causa dovrà indicare non solo  l’udienza di rinvio dinanzi a lui a seguito dell’assunzione delle prove orali, ma anche l’udienza di assunzione delle prove dinanzi al g.o.t. Tale udienza sarà individuata sulla base di un ruolo cartaceo, curato dalla Cancelleria, da aggiornare di volta in volta, ove saranno previamente individuate le udienze istruttorie che il g.o.t. dovrà tenere. Nel corso di ciascuna udienza del got delegato saranno trattati  gli incombenti istruttori relativi alle cause assegnate a ciascuno dei magistrati togati abbinati al got, secondo un criterio di rotazione predeterminato (ad es., ogni primo lunedì del mese il got terrà l’udienza istruttoria con cause del ruolo del magistrato X; ogni secondo lunedì del mese il medesimo got terrà l’udienza istruttoria con cause del ruolo del magistrato Y e così via).

In tal modo il carico di ciascuna udienza potrà essere adeguatamente soppesato dal magistrato togato in fase di ammissione dei mezzi istruttori. In ogni caso, per ciascuna udienza, potrà essere prevista l’escussione di testimoni ed il raccoglimento di interrogatori formali in numero non superiore a 20, ferma restando la possibilità per il magistrato delegante di fissare un numero maggiore di prove, in considerazione dell’esiguità dei capi ammessi e della particolare semplicità dell’istruttoria.

Nel predisporre il provvedimento di delega il magistrato togato avrà altresì cura di prevedere che il rinvio avvenga nel rispetto di fasce orarie, onde consentire di regolamentare l’accesso del pubblico all’interno delle strutture del Tribunale. Laddove sia necessario un rinvio per l’espletamento degli incombenti istruttori, lo stesso avverrà a cura del got delegato nel rispetto del termine ultimo (coincidente con l’udienza di rinvio) fissato dal magistrato togato per il prosieguo del giudizio. In particolare, con l’ordinanza di delega, da adottarsi per ogni singolo procedimento, i giudici togati deleganti, oltre a fissare l’udienza davanti al got delegato, rinvieranno le cause dinanzi a se stessi per le attività successive (espletamento di ctu, precisazione delle conclusioni, discussioni orali), contemplando un lasso di tempo congruo a consentire l’assunzione integrale delle prove costituende. Qualora il got delegato non sia in grado, per eventi sopravvenuti (mancata comparizione giustificata dell’interrogando o di un teste, adesione da parte di un difensore all’astensione proclamata), di esaurire l’attività istruttoria nell’unica udienza, avrà cura di fissarne un’altra (individuandola tra quelle già destinate all’espletamento della delega) in modo tale da rispettare comunque il termine ultimo rappresentato dalla successiva udienza dinanzi al giudice delegante. Nell’ipotesi in cui, ciò nonostante, il got non sia in grado di rispettare il termine ultimo fissato dal magistrato togato, sarà sua cura riferire per tempo al delegante le ragioni dell’impedimento, richiedendo un’eventuale rimodulazione del calendario.

Tale modulo procedimentale, avendo carattere sperimentale, avrà durata di un anno, all’esito del quale i magistrati deleganti potranno scegliere se confermare o meno la disponibilità ad avvalersi dello strumento della delega. Peraltro, a cura dei Presidenti di Sezione, sarà espletata attività di monitoraggio e rilievo di eventuali criticità, tali da determinare una rimodulazione dell’assetto organizzativo della delega già nel corso del primo anno di attuazione.

Gli avvocati, onde evitare rinvii delle udienze in attesa della prova dell’esito dell’avvenuta intimazione del teste, avranno cura di collaborare al buon funzionamento del nuovo modulo procedimentale, impegnandosi a provvedere con congruo anticipo alle intimazioni dei testi ed alle notifiche, ai sensi dell’art. 292 c.p.c., delle ordinanze ammissive della prova all’interrogando contumace.

Le cancellerie non annoteranno sul piano informatico le udienze tenute in tal modo dai got, ma esclusivamente sul detto registro cartaceo, laddove scaricheranno le udienze successive da celebrarsi davanti ai giudici togati.

La delega dell’attività istruttoria consentirà a questi ultimi di concentrare le loro energie su altre attività (decreti ingiuntivi, procedimenti di volontaria giurisdizione, procedimenti camerali, sentenze a verbale ex art. 281 sexies c.p.c., liquidazioni consulenti tecnici d’ufficio, liquidazioni compensi gratuito patrocinio, scioglimento di riservate) che necessitano di tempi rapidi per essere espletate.

Particolarmente utile si rivela la delega ai got dell’esame degli interdicendi e degli inabilitandi (art. 419, co. 1, c.c.) e dei beneficiari delle amministrazioni di sostegno (art. 407, co. 2, c.c.) nei casi in cui le persone non si trovino nelle condizioni di recarsi in ufficio (in quanto, ad esempio, allettate a domicilio o ricoverate presso istituti, pubblici o privati).

Ricorrono spesso altresì le condizioni per demandare ai got l’adozione dei provvedimenti conclusivi di determinati procedimenti che, per la loro tendenziale semplicità e serialità, non richiedono particolari cognizioni.

Con la delibera del 14.9.2011, il CSM ha altresì chiarito che la nuova circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 non pone più limiti all’utilizzo dei got negli affari di competenza del giudice tutelare.

Orbene, nell’ambito della volontaria giurisdizione, è possibile assegnare tabellarmente ai got i seguenti procedimenti:

a)      i ricorsi avverso i decreti di liquidazione di compensi dei cc.tt.uu.;

b)      i ricorsi per gratuito patrocinio;

c)      la nomina di amministratore della comunione (art. 1105 c.c.) e di amministratore di condominio (art. 1129, co. 1, c.c.), laddove la revoca di amministratore di condominio (art. 1129, co. 3, c.c.) concerne questioni maggiormente delicate;

d)     la nomina degli arbitri (art. 810 c.p.c.), la liquidazione delle spese e dell’onorario dell’arbitro (art. 814 c.p.c.) e la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.);

e)      le opposizioni nei confronti dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, laddove le analoghe opposizione nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione) e l’opposizione avverso il decreto che provvede sulla richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 116 D.P.R. n. 115/2002, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, appaiono di maggiore complessità e delicatezza e, quindi, resteranno di competenza esclusiva dei giudici togati;

f)    la nomina del curatore dell’eredità rilasciata ex art. 508 c.c. e del curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.);

g)  la proroga per la redazione dell’inventario dell’eredità accettata con beneficio di inventario ex art. 485 c.c.;

h)    la fissazione termini in materia successoria (artt. 749 c.p.c., 481 e 496 c.c.);

i)     la nomina dell’ufficiale che procede all’inventario ex art. 769 c.p.c. e del cancelliere o del notaio per la formazione dell’inventario (art. 363 c.c.).

Analogamente, è possibile assegnare tabellarmente ai got l’ammortamento dei titoli di credito (cambiali, assegni, certificati di deposito, libretti di risparmio, ecc.).

L’impiego dei got appare proficuo, infine, nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato. Ciò al fine di evitare il proliferare di ricorsi ex legge Pinto, di consentire l’eliminazione dell’arretrato creatosi nei predetti ruoli e di assicurare una più celere definizione degli stessi, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo.

In quest’ottica, vanno adottati provvedimenti di natura amministrativa (cc.dd. piani di smaltimento) finalizzati a definire in tempi ragionevoli le cause di risalente data di iscrizione a ruolo, attraverso un ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tenessero conto della durata della causa (anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa).

A tal fine, in base al progetto tabellare, una commissione ristretta composta da magistrati togati potrà aver cura di individuare, entro una determinata data, un certo numero di procedimenti, tra quelli di più risalente iscrizione, di competenza monocratica e di non particolare complessità. I detti procedimenti potranno essere assegnati ai got, i quali provvederanno a definirli entro una prefissata data, inserendoli nelle udienze già da essi fissate per le altre incombenze.

Per garantire il rispetto della tempistica fissata, verrà realizzata un’attività di monitoraggio periodica (con cadenza trimestrale), invitando le cancellerie a fornire i dati statistici all’uopo necessari e compulsando per iscritto i got che, all’esito del riscontro, dovessero risultare non in linea con la programmazione delineata.

Osservando le direttive già indirizzate con precedenti circolari (attraverso un periodico censimento delle cause – con annotazione dell’anno di iscrizione -, una calendarizzazione delle udienze ed una costante attività di monitoraggio – con la fissazione delle scadenze per i relativi adempimenti -), è possibile raggiungere l’obiettivo di riduzione della durata dei procedimenti civili che verranno selezionati.

Quanto al modulo dell’assegnazione di un ruolo, si prestano in tal senso soprattutto l’esecuzione esattoriale (procedimenti relativi all’esecuzione esattoriale, introdotti sotto forma di opposizione, all’esecuzione o agli atti esecutivi, ovvero con istanza cautelare, sia nella fase della sospensiva che nella eventuale fase di merito), l’esecuzione mobiliare (procedimenti di esecuzione mobiliare e relativi giudizi di opposizione di competenza del G.E., perché introdotti dopo l’inizio dell’esecuzione stessa) e l’espropriazione presso terzi (in questi ultimi due casi quando il valore delle cose o dei crediti oggetto del pignoramento non supera la misura di € 100.000,00).

3.     Considerazioni conclusive.

Non può non tenersi conto che, alla stregua della normativa attualmente vigente (art. 4 del d.lgs. 28.7.1989, n. 273; dPR 22.9.1988, n. 449; art. 64 del dPR 30.5.2002, n. 115, come modificato dal d.l. 2.10.2008, n. 151 – conv. in l. 28.11.2008, n. 186 -), ai giudici onorari di tribunale spetta un’indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno e che agli stessi spetta un’ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo superi le cinque ore.

Andrea Penta

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