Il cd. massimale contributivo nella recente applicazione concreta da parte dell’INPS

di Marco Pietricola

Il cd. “allarme pensioni” e le previsioni di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 s.m.i.: alcune recenti prassi applicative.

Come già evidenziato in precedenti monografie dedicate all’argomento, le disposizioni di cui alla Legge n. 335/1995 s.m.i. in materia di cd. “massimale contributivo” trovano sostanzialmente riscontro, a livello – per così dire – di normazione secondaria, nelle previsioni di cui alla Lettera Circolare resa dall’allora INPDAP-Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione (oggi assorbito nell’INPS-Gestione Separata Dipendenti Pubblici) del 18 dicembre 2008 (ove è sostanzialmente precisato che, al fine di individuare le anzianità contributive anteriori al 01.01.1996 che escludono l’applicazione del sistema di calcolo delle pensioni interamente contributive e del connesso meccanismo del cd. “massimale contributivo”, devono essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione, sia essa effettiva o figurativa, ivi compresi il lavoro svolto all’estero, la maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro e l’eventuale servizio militare, e ciò anche nel caso in cui tali pregressi periodi di contribuzione non vengano valorizzati presso l’ultima gestione pensionistica) e nelle analoghe previsioni di cui alla Lettera Circolare INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (adottata in relazione ai lavoratori del settore privato ma da reputare applicabile in via di interpretazione estensiva ovvero analogica anche al caso di specie) n. 42 del 17 marzo 2009 (la quale ha chiarito, per quanto in questa sede maggiormente interessa, che la contribuzione versata anteriormente al 01.01.1996 presso qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione al 01.01.1996, comporta la non applicazione del cd. “massimale contributivo”).

Ebbene, come già in passato chiarito, questi principi devono ritenersi applicabili anche ai magistrati ordinari ai quali, per effetto delle norme di armonizzazione contenute nel D.Lgs. n.165/1997 s.m.i., devono appunto ritenersi riferirsi le dette disposizioni normative anche in senso lato secondarie relative al cd. “sistema contributivo” ed al cd. “massimale contributivo” di cui alla Legge n. 335/1995 s.m.i. e di cui alle predette menzionate Lettere Circolari dell’ex INPDAP del 18 dicembre 2008 s.m.i. e dell’INPS n. 42 del 17 marzo 2009 s.m.i..

Allo stesso modo e sostanzialmente per le medesime ragioni (sempre secondo quanto già chiarito anche nelle precedenti brevi monografie dedicate al tema), deve ritenersi che trovino applicazione nei confronti dei magistrati ordinari anche quelle previsioni contenute nelle citate Lettere Circolari dell’ex INPDAP e dell’INPS nella parte in cui si dispone che il cd. “massimale contributivo” non si applichi neppure nell’ipotesi di anzianità contributive anteriori al 01.01.1996 maturate per effetto del riscatto, totale o parziale, del periodo del corso di laurea ovvero dei periodi di eventuali corsi e scuole di specializzazionepost lauream, avendo la collocazione temporale dei periodi riscattati effetto, in forza delle diposizioni di legge sul cd. “riscatto” (cfr., in particolare, le previsioni di cui al D.Lgs. n.184/1997 s.m.i.) su ogni aspetto del relativo regime pensionistico applicabile (sicché ed in altri termini, se il periodo riscattato è anteriore al 31.12.1995, troveranno applicazione tutte le regole pensionistiche previste per i lavoratori con anzianità anteriore a tale data).

Nello specifico, la detta Lettera Circolare dell’INPS n. 42 del 17 marzo 2009 s.m.i. prevede che ” … (…omissis…) …la contribuzione versata anteriormente al 01.01.1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione al 01.01.1996, comporta la non applicazione del massimale contributivo”, dovendosi poi intendere, sempre in base alla citata Lettera Circolare dell’INPS n. 42 del 17 marzo 2009 s.m.i., l’espressione “gestione pensionistica obbligatoria” come relativa, ad esempio e sempre – appunto – come già chiarito nei precedenti scritti dedicati a questo argomento, alle gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, a quelle proprie dei lavoratori autonomi, alle casse per liberi professionisti e così via (viceversa, per i lavoratori che abbiano maturato anzianità contributiva anteriormente al 01.01.1996 in Paesi della CEE (oggi UE), o comunque in Paesi convenzionati, si rimanda alla Lettera Circolare dell’INPS n. 21 del 29 gennaio 2001 s.m.i. richiamata dalla stessa predetta Lettera Circolare dell’INPS n. 42 del 17 marzo 2009 s.m.i.).   

Ancora, si legge altresì testualmente nella detta Lettera Circolare dell’INPS n. 42 del 17 marzo 2009 s.m.i. qui in rilievo che “L’ingresso di anzianità assicurative derivanti dalle operazioni descritte in epigrafe (ndr: periodi contributivi anteriori al 01.01.1996 utilizzabili a domandasub speciedi accrediti figurativi e di riscatti) determina la loro collocazione temporale nei periodi cui gli eventi (ndr: appunto, i detti accrediti figurativi e riscatti) si riferiscono.Si è quindi posto il problema dei soggetti che possono vantare periodi anteriori al 01.01.1996 e che, azionando la relativa domanda nel corso del tempo, possano acquisire tali anzianità dopo che nei loro confronti è stato applicato il massimale in argomento. Al riguardo, si chiarisce che i lavoratori assunti successivamente al 31.12.1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 01.01.1996 non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente. Pertanto, a decorrere dalla predetta data, per i lavoratori in esame la contribuzione pensionistica deve essere calcolata sull’intera retribuzione di riferimento senza, cioè, applicare il massimale contributivo. … (…omissis…) …”.

Tuttavia, fermo restando quanto precede, va altresì evidenziato in proposito (sempre secondo quanto già chiarito nei precedenti saggi dedicati a questo tema) che la predetta Lettera Circolare dell’INPS n. 42 del 17 marzo 2009 s.m.i. prevede anche che “Ad eccezione di quanto fin qui indicato, si precisa che i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall’art. 51, comma 2, della Legge n. 488/1999 svolti in periodi antecedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n.335/1995 da parte degli iscritti alla predetta gestione, come pure i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti “inoccupati” ai sensi dell’art. 1, comma 77, della Legge n. 247/2007, collocati antecedentemente al 01.01.1996 ed accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall’assicurato, in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo, non modificano lo status di “nuovo iscritto” del lavoratore e, quindi, non incidono sull’applicazione del massimale contributivo”.

Dunque, sembrerebbero sussistere (nei termini ovviamente fatti propri da siffatta normazione in senso lato secondaria da ritenere espressione, tuttavia e come appunto già precisato, dei principi generali dettati in materia dalla Legge n. 335/1995 s.m.i.) due significative eccezioni rispetto alla regola generale, sopra riferita, secondo cui la contribuzione versata anteriormente alla data del 01.01.1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione alla stessa data del 01.01.1996 ed anche se frutto di apposita domanda di accredito figurativo ovvero di riscatto, comporta la non applicazione del cd. “massimale contributivo” di cui alla stessa Legge n.335/1995 s.m.i..

Anzitutto, viene in rilievo l’eccezione relativa al cd. “riscatto” della laurea da parte di soggetti cd. “inoccupati” ed in relazione alla quale si rimanda a quanto già scritto in precedenza in proposito.

La seconda eccezione è quella del riscatto dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti prima dell’istituzione, a decorrere dal 1996, della correlativa Gestione Separata INPS.

In particolare, l’articolo 51, comma 2, della Legge n. 488/1999 s.m.i. ha previsto, per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della detta Legge n.335/1995 s.m.i., la facoltà di riscattare – fino ad un massimo di cinque annualità e con onere contributivo a carico degli interessati – il periodo di lavoro, risultante da atti aventi data certa, prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in epoca precedente rispetto all’istituzione dell’obbligo contributivo alla predetta Gestione Separata.

Secondo le previsioni di cui al citato articolo 51, la facoltà di riscatto in questione doveva e deve essere disciplinata con apposito decreto interministeriale (Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e delle Finanze).

Con l’emanazione del Decreto Interministeriale 02 ottobre 2001 s.m.i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2001, si è pertanto completato il quadro normativo che consente di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 51, comma 2, della Legge n. 488/1999 s.m.i. sopra richiamato.

Ebbene, anche in questo caso le disposizioni normative di riferimento prevedono espressamente che il cd. “riscatto” operi interamente con il sistema contributivo, che del resto è l’unico applicabile al sistema pensionistico della Gestione Separata INPS (cfr., in particolare, l’art. 51, comma 2, della predetta Legge n. 488/1999 s.m.i. e l’art. 2 del Decreto Interministeriale 02 ottobre 2001 s.m.i. nonché la correlativa Lettera Circolare dell’INPS n.117 del 21 giugno 2002 s.m.i.).

Conseguentemente, anche in questo caso il periodo riscattato, in qualunque epoca collocato, non sembra idoneo a determinare l’applicazione del sistema retributivo e, quindi ed in ultima istanza, l’inoperatività del meccanismo del cd. “massimale contributivo” (in questa stessa prospettiva, si veda anche il parere in proposito espresso dall’Avv. Guido Rossi in data 04.12.2015).

Questo essendo allo stato (e salve eventuali sopravvenute future norme di interpretazione autentica che però, ad oggi, non consta siano state emanate) il quadro normativo anche in senso lato secondario di riferimento e conseguentemente (per quanto qui maggiormente interessa) le uniche correlative eccezioni in merito all’inapplicabilità del cd. “massimale contributivo” in presenza di una cd. “retrodatazione dell’anzianità contributiva” ottenuta mediante gli istituti tutti di cui si è innanzi detto, occorre però evidenziare come recentemente l’INPS abbia escluso la possibilità di riscattare anni di studio universitari, o comunque simili periodi di studio (si tratta quindi, segnatamente, del cd. “riscatto”), se collocati prima del 01.04.1996.

Orbene, simili determinazioni dell’INPS paiono trovare origine in una certa giurisprudenza di legittimità (per vero risalente e formatasi in relazione ad analoga fattispecie in materia di assicurazione obbligatoria commercianti) alla stregua della quale “L’istituto del riscatto del corso legale di laurea ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l’interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con pregiudizio dell’anzianità assicurativa e contributiva; ne consegue che il riscatto non è consentito nei casi in cui, ove anche l’interessato avesse svolto attività lavorativa, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi e avvalersi così del relativo periodo a fini del futuro trattamento pensionistico, per inesistenza della tutela previdenziale; né, a tal fine, potrebbe essere utilizzabile l’istituto dell’assicurazione facoltativa, dal momento che, appunto, tale assicurazione non è obbligatoria e la possibilità di riscatto, nell’art. 50 della Legge n. 153 del 1969 e nell’art. 2 novies della Legge n. 114 del 1974, presuppone invece che il periodo da riscattare sia con certezza soggetto ad assicurazione (In applicazione di tale principio, la S.C., sulla base del rilievo che l’assicurazione obbligatoria per i commercianti fu introdotta con la legge n. 613 del 1966, ha cassato la sentenza impugnata con la quale era stata accolta la domanda di riscatto degli anni del corso di laurea dal 1945 al 1949, e ha deciso nel merito, rigettando la domanda)” (in questo senso, cfr.: Cass., n. 18238/2002).

Nel dettaglio, “Non si dubita invero, ed anche l’Istituto lo riconosce, che il riscatto operi retroattivamente, questa è peraltro la sua caratteristica intrinseca, in quanto viene a coprire periodi anteriori all’inizio dell’attività lavorativa, a condizione però che i medesimi periodi, se lavorati, siano rilevanti ai fini previdenziali, e non quando detta rilevanza sia da escludere per radicale mancanza di tutela. Diversamente opinando, si verificherebbe una grave incongruenza perché periodi lavorativi veri e propri (svolgimento di attività di commerciante) anteriori all’entrata in vigore della Legge n. 613/1966 non sarebbero utili ai fini assicurativi, mentre lo sarebbero, attraverso l’istituto del riscatto, per chi si è dedicato allo studio. Ma con il riscatto del corso di laurea si intende equiparare ai fini assicurativi il periodo di studio a quello di lavoro, non offrire all’attività di studio una tutela maggiore a quella riservata all’attività lavorativa. Né vale il richiamo all’assicurazione facoltativa (art. 22, Legge n. 613/1966) ove l’interessato avrebbe potuto iscriversi se invece di dedicarsi agli studi avesse svolto attività di commerciante, giacché detta iscrizione era appunto meramente facoltativa e non vi è prova né che, in costanza di attività lavorativa, sarebbe stata fatta una scelta in tal senso, né che ve ne sarebbe stato il diritto, giacché i commercianti potevano iscriversi solo in caso di pagamento di imposte superiore ad una certa somma (cfr. art. 85 del R.D.L. 04 ottobre 1935, n. 1827, conv. in Legge 06 aprile 1936, n. 1155). Ed infine il richiamo alla “riscattabilità” che si trova sia all’art. 50 della Legge n. 153/1969 sia all’art. 2 novies della citata Legge n. 114/1974 ha come presupposto che il periodo da “riscattare” fosse con certezza soggetto ad assicurazione, non potendosi riscattare un periodo in cui detto requisito non è certo” (cfr., in tal senso: Cass., n.18238/2002, sopra già ricordata).

Nello stesso senso, una risalente Lettera Circolare dell’INPS (ossia, Lettera Circolare dell’INPS n. 82 del 13 maggio 2004 s.m.i. rubricata “Iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335: riscatto dei periodi di frequenza a corsi di studio che hanno dato luogo a diploma di tipo universitario. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti”) precisa, al paragrafo 3.1 e sempre per quanto qui maggiormente interessa, che Premesso che, secondo i criteri generali, il riscatto può essere effettuato anche per una sola parte del periodo di durata legale, si evidenzia che possono formare oggetto di riscatto nella Gestione Separata esclusivamente i periodi temporalmente successivi al 31 marzo 1996. Ciò in analogia al principio affermato, con la sentenza n.18238 del 13 giugno/21 dicembre 2002, dalla Corte di Cassazione in merito alla possibilità di riscattare gli anni del corso di laurea per periodi in cui non era ancora stata introdotta l’assicurazione obbligatoria per i commercianti. Conseguentemente, in presenza di una domanda intesa a riscattare un corso di studi in parte precedente ed in parte successivo alla data di introduzione dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata (01 aprile 1996), il richiedente potrà ottenere il riscatto del solo periodo successivo al 31 marzo 1996 nella Gestione Separata ed eventualmente il riscatto del periodo precedente a tale data in un’altra gestione pensionistica, ovviamente in presenza, in entrambe le gestioni interessate, del requisito contributivo minimo richiesto per l’esercizio della facoltà in esame”.

Orbene, non pare prima facie (salvo un maggiore approfondimento della specifica tematica de qua anche in una prospettiva dialettica) che siffatta giurisprudenza (e le relative Lettere Circolari-INPS) possano ritenersi applicabili (sia pure in via di interpretazione estensiva ovvero analogica) al personale appartenete ai ruoli della magistratura ordinaria.

Invero, l’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 s.m.i. (richiamato sovente, a ben vedere, anche in dette Lettere Circolari-INPS e, sostanzialmente, anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordata) risulta riferirsi testualmente ed esclusivamente ” … (…omissis…) … ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo Testo Unico ed agli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della Legge 11 giugno 1971, n. 426. … (…omissis…) …”.

Viceversa, il comma 1 dell’art. 2 della stessa Legge n. 335/1995 s.m.i. stabilisce che “Con effetto dal 01 gennaio 1996 è istituita presso l’INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479”.

Dunque, è con effetto dal 01.01.1996 che, per i dipendenti del settore pubblico meglio specificati nella norma poc’anzi citata (tra cui, deve evidentemente ritenersi, il personale di magistratura), opera la gestione separata dei correlativi trattamenti pensionistici INPDAP, INPDAP poi confluito, a sua volta, nell’INPS-Gestione Separata in forza delle previsioni di cui all’art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 s.m.i., il quale – com’è noto – ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni all’INPS, che così è stato chiamato a succedere ad essi in tutti i relativi rapporti giuridici attivi e passivi a decorrere dal 01.01.2012.

Del resto, fermo restando tutto quanto precede e ad ulteriore conferma di ciò, va altresì evidenziato che la stessa normativa secondaria (in senso ampio) poc’anzi menzionata fa spesso espresso riferimento, appunto, alla sola assicurazione obbligatoria commercianti et similia (cfr., fra l’altro: Lettera Circolare dell’INPS n. 82 del 13 maggio 2004 s.m.i., già ricordata innanzi).

Infine, a parte (ma non per questo meno importanti anche a questi fini e sotto questo profilo) la ratio e l’impianto sistematico delle disposizioni normative tutte qui in rilievo e delle quali si è avuto già modo di trattare approfonditamente nei precedenti scritti dedicati al tema del cd. “massimale contributivo” e della sua applicabilità al personale appartenente ai ruoli della magistratura ordinaria, la stessa Lettera Circolare dell’INPS n. 42 del 17 marzo 2009 s.m.i. prevede, a sua volta e per quanto qui maggiormente interessa, che “Ad eccezione di quanto fin qui indicato (ndr: ad eccezione di quanto indicato con riferimento ad accrediti figurativi e riscatti ed alla loro interferenza con la tematica del cd. “massimale contributivo”), si precisa che i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall’art. 51, comma 2, della Legge n. 488/1999 svolti in periodi antecedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n.335/1995 da parte degli iscritti alla predetta gestione, come pure i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti “inoccupati” ai sensi dell’art. 1, comma 77, della Legge n. 247/2007, collocati antecedentemente al 01.01.1996 ed accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall’assicurato, in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo, non modificano lo status di “nuovo iscritto” del lavoratore e, quindi, non incidono sull’applicazione del massimale contributivo”, con ciò evidentemente riferendosi, quali appunto eccezioni rispetto alla regola generale – più volte ricordata – secondo cui la contribuzione versata anteriormente alla data del 01.01.1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (anche se diversa da quella di iscrizione alla stessa data del 01.01.1996 ed anche se frutto di apposita domanda di accredito figurativo ovvero di riscatto) comporta la non applicazione del cd. “massimale contributivo” di cui alla stessa Legge n. 335/1995 s.m.i., ai soli cd. “inoccupati” ed ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti prima dell’istituzione (a decorrere dal 01.04.1996, appunto) della correlativa Gestione Separata-INPS.

Si tratta tuttavia, come già accennato, di una soluzione ermeneutica e di approdi normativi e giurisprudenziali tendenzialmente bisognosi di un maggiore approfondimento sia dal punto di vista tecnico-giuridico che sotto il profilo delle loro possibili ricadute applicative.  

In altri termini, come più volte già evidenziato anche nelle precedenti brevi monografie dedicate a questo tema e come risulta altresì evidente da tutto quanto fin qui esposto, trattasi di tematica estremamente complessa e delicata involgente molteplici aspetti ed interessi tutti ugualmente meritevoli di tutela giuridica e, pertanto, da approfondire con spirito costruttivo e collaborativo eventualmente anche mediante la costituzione di un tavolo tecnico con le istituzioni ed i soggetti tutti a vario titolo interessati dalle vicende normative in commento nel tentativo di individuare la soluzione più adeguata rispetto alle varie problematiche tecnico-giuridico-applicative in rilievo nel caso di specie anche in funzione del corretto ed adeguato perseguimento dell’obiettivo – avuto principalmente di mira dal Legislatore della cd. “Riforma Dini delle pensioni” – di assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico italiano medesimo.

Non resta, allora, che attendere eventuali ulteriori futuri sviluppi normativi e giurisprudenziali.

Latina, lì 25.03.2016   

Dott. Marco Pietricola

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