Il modello delle disposizioni generali sulla telematizzazione del processo nel Code de procédure civile francese

di Fabrizio De Vita

Il d.d.l. delega (originariamente frutto dei lavori della Commissione Berruti) all’esame del Senato con il n. 2284, nella formulazione approvata alla Camera, all’art. 2 delega il Governo al «riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio» e secondo i princìpi e criteri direttivi indicati, tra i quali, al punto h), «l’adeguamento delle norme processuali all’introduzione del processo civile telematico», attraverso le previsioni specificate dal d.d.l. stesso.

La telematizzazione del processo civile francese, allo stato, è in concreto meno spinta rispetto a quella italiana, tuttavia il complesso delle norme che la disciplinano, man mano aggiunte al Code de procédure civile negli ultimi anni, con i dovuti adattamenti potrebbe costituire un modello ove si volesse “mettere ordine” nella caotica legislazione che attualmente regola la digitalizzazione processuale in Italia; intenzione che, come visto, sembra essere propria del nostro legislatore.

In particolare, il legislatore transalpino, a differenza, finora, di quello italiano, ha fissato una disciplina generale delle trasmissioni telematiche degli atti, introducendo, tra il 2005 ed il 2015, le relative disposizioni normative nel Libro I del Code de procédure civile, dedicato alle Dispositions communes à toutes les juridictions.

Venendo alla descrizione del modello francese, in primo luogo occorre premettere che, nel disciplinare le forme di notificazione, il Code de procédure civile (art. 651) distingue tra il genus della notification, attività attraverso la quale gli atti sono portati a conoscenza degli interessati, e la species della signification, che è la notification effettuata dall’huissier de justice (ufficiale giudiziario), disponendo che quest’ultima può sempre essere attuata, anche quando la legge prevede altre forme di notification.

La signification può essere fatta su supporto cartaceo o per via elettronica (art. 653); nel secondo caso, per l’art. 662-1:

– l’atto viene trasmesso al suo destinatario alle condizioni, che si esporranno, previste dalle norme generali su «La communication par voie électronique»;

– non si applicano le norme (artt. da 654 a 662) oggettivamente riferibili solo alle notificazioni cartacee e necessarie solo per esse, in quanto relative, ad esempio, alle persone fisiche alle quali ed ai luoghi in cui la consegna deve essere effettuata;

– l’atto di signification menziona il consenso del destinatario alla modalità telematica, che vedremo essere, almeno di regola, necessario;

– la signification elettronica si considera consegnata personalmente se il destinatario ne ha preso conoscenza il giorno della trasmissione dell’atto (e per l’art. 663 l’ufficiale giudiziario deve indicare nell’originale dell’atto la data e l’ora in cui ciò è avvenuto); negli altri casi, si considera come depositata presso il suo domicilio e l’uffficiale giudiziario deve darne avviso all’interessato, nel primo giorno lavorativo, con lettera semplice che indica l’avvenuta consegna per via elettronica, nonché la natura dell’atto ed il nome dell’istante.

La data e l’ora della signification elettronica sono quelle di invio dell’atto al destinatario (art. 664-1).

Le altre notification previste dal Code de procédure civile, sono quelle en la forme ordinaire, effettuate dal greffe (cancelliere), le cui ipotesi e modalità sono disciplinate dagli artt. 665-1 ss., noché quelle tra avvocati, che avvengono per signification o a mezzo consegna diretta (artt. 671 ss.).  

Il titolo del Libro I del codice, che detta le regole generali su «La communication par voie électronique» è il XXI, come detto di recente e graduale introduzione.

Esso prevede, in primo luogo, che gli invii, le consegne e le notificazioni degli atti processuali, dei documenti, avvisi, avvertimenti o convocazioni, delle relazioni e dei processi verbali, nonché delle copie e delle copie autenticate munite della formula esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali, possono essere effettuate in forma elettronica, alle condizioni che si descriveranno in prosieguo, salve le disposizioni speciali che obbligano all’uso di queste modalità di comunicazione (art. 748-1). A tal fine, il destinatario deve acconsentire espressamente all’utilizzo delle comunicazioni elettroniche, a meno che le norme speciali non le impongano (art. 748-2, comma 1).

I procedimenti tecnici devono garantire, alle condizioni fissate con decreto del ministro della giustizia, l’affidabilità dell’identificazione delle parti della comunicazione elettronica, l’integrità dei documenti inviati, la sicurezza e la riservatezza degli scambi, la conservazione delle trasmissioni effettuate; e devono permettere di stabilire con certezza la data d’invio e quella di ricezione da parte del destinatario (art. 748-6). L’adesione di un ausiliario di giustizia, di un assistente o del rappresentante di una parte, ad una rete di comunicazione elettronica, come definita con un decreto del guardasigilli di cui alla norma appena descritta (ad es. la Réseau privé virtuel des avocats-RPVA o la Réseau privé virtuel justice-RPVJ), equivale al consenso all’utilizzo delle comunicazioni elettroniche (art. 748-2, comma 2).

Gli invii, consegne o notificazioni telematici, sono oggetto di una ricevuta elettronica inviata dal destinatario, che ne indica la data e, all’occorrenza, l’ora; la ricevuta tiene luogo del visto, del timbro, della firma o delle altre attestazioni di ricevimento apposte sull’atto o sulla sua copia, quando tali formalità sono previste dal codice di rito. Se la trasmissione è digitale, non si applicano le disposizioni del codice che prevedono l’inoltro di una pluralità di esemplari o la restituzione materiale degli atti e documenti consegnati o notificati (art.748-3).

Ove un documento trasmesso telematicamente sia stato redatto in originale su supporto cartaceo, il giudice può ordinarne la produzione (art. 748-4).

L’uso delle comunicazioni elettroniche non pregiudica il diritto della parte interessata di chiedere la consegna, su supporto cartaceo, della copia autenticata munita della formula esecutiva del provvedimento giurisdizionale (art. 748-5).

Quando un atto deve essere effettuato entro un termine di decadenza e non può, per causa non imputabile a chi lo compie, essere trasmesso telematicamente l’ultimo giorno del termine, questo è prorogato ex lege al primo giorno feriale successivo (art. 748-7).

In deroga alle disposizioni descritte, quando è previsto che un avviso sia trasmesso dal cancelliere ad una parte con ogni mezzo, può essere inviato con un messaggio di posta elettronica o a mezzo fax, trasmesso, secondo il caso, all’indirizzo di posta elettronica o al numero che la stessa ha preventivamente dichiarato a tal fine all’organo giurisdizionale; la relativa dichiarazione preventiva indica il consenso della parte all’utilizzo della posta elettronica o del fax, per gli avvisi trasmessi dal cancelliere nel giudizio pendente, con obbligo di comunicare ogni variazione dell’indirizzo e-mail o del numero di fax. Tale consenso può essere revocato in ogni momento (art. 748-8).

In via generale (art. 692-1), nonostante ogni disposizione contraria, le citazioni destinate alle persone giuridiche private, alle amministrazioni dello Stato, agli enti territoriali, a quelli pubblici a carattere amministrativo, agli enti previdenzali ed agli altri enti responsabili della gestione di un servizio pubblico, possono loro essere inviate dal cancelliere con qualsiasi mezzo al quale abbiano precedentemente acconsentito; la citazione così inviata si considera notificata personalmente alla data in cui il destinatario ne ha accusato ricevuta e, in mancanza, si considera come notificata al domicilio. In, particolare, secondo una disposizione sulle comunicazioni elettroniche (art. 748-9), sempre previo consenso revocabile in ogni momento, le citazioni provevienti dal cancelliere e destinate ai soggetti appena individuati, possono essere inviate anche per posta elettronica, nel rispetto della riservatezza delle informazioni trasmesse. In tal caso, la data della citazione, per il destinatario, è quella del primo giorno feriale successivo al suo invio; essa si considera come effettuata personalmente, se un avviso elettronico di avvenuta ricezione è stata emesso entro questo termine, e, in mancanza di ricevuta, si considera come fatta al domicilio.

Nell’ambito delle norme generali del Libro I del Code de procédure civile, vanno rilevati casi di possibile telematizzazione anche al di fuori dell’ambito della communication par voie électronique.

Infatti, il provvedimento può essere redatto su supporto cartaceo o elettronico: nel secondo caso, i procedimenti utilizzati devono garantirne l’integrità e la conservazione, e le sottoscrizioni sono apposte con firma digitale sécurisée, rispondente ai requisiti previsti dalla legge in proposito (art. 456).

Inoltre, secondo le disposizioni generali sulla cancelleria, il repertorio generale, il fascicolo ed il registro possono essere tenuti su supporto elettronico, secondo un sistema che ne garantisca l’integrità e le riservatezza e ne permetta la conservazione (art. 729-1).

Infine, va segnalato che un’ipotesi di telematizzazione obbligatoria del procedimento si rinviene nelle disposizioni speciali relative alle singole giurisdizioni, in particolare nei giudizi dinanzi alla corte d’appello in composizione collegiale, a carattere contenzioso, in cui le parti devono necessariamente costituirsi a mezzo di un difensore.

In essi (art. 930-1), a pena di irricevibilità rilevabile d’ufficio, gli atti processuali sono rimessi all’ufficio giudiziario telematicamente. Se l’atto non può essere trasmesso elettronicamente per causa non imputabile a chi deve depositarlo, è redatto su supporto cartaceo e consegnato al cancelliere (per l’art. 930-2 ciò è sempre possibile per gli atti del défenseur syndical); in tal caso, l’atto di appello è depositato in tante copie quanti sono i destinatari, più due. Il cancelliere dà atto del deposito apponendo la data e la firma su ciascuna copia, una delle quali è immediatamente restituita al depositante. Anche gli avvisi, le comunicazioni e le convocazioni sono trasmessi agli avvocati delle parti telematicamente, salvo che ciò sia impossibile per causa non imputabile al mittente. Le modalità degli scambi elettronici sono definite con decreto del guardasigilli.

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