Interessi usuari: no sommatoria interessi moratori e corrispettivi

(Trib. Nocera Inferiore; est. R. Cappiello)

Il Tribunale di Nocera Inferiore – I Sezione Civile – in persona del  Giudice Unico dott.ssa Raffaella Cappiello, ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART.702 bis cpc

nella causa civile iscritta al n. 3254 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2014 avente ad oggetto: usura bancaria

TRA

XXXXXXX ed YYYYYYY entrambi rappresentati e difesi dall’ avv. Rosa Mosca presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati, alla via Terze n.10

ricorrente

E

ZZZZZZZ., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. Luca Cirillo, con il quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via Tramontano n. 5 presso lo studio dell’avv. Antonio Avitabile

resistente

Letto il ricorso ex art.702 bis cpc depositato il 6.06.2014, con il quale XXXXXXX ed YYYYYYY, premesso di aver stipulato con l’istituto di credito resistente contratto di mutuo per l’importo complessivo di € 129.500,00 da restituirsi in trenta anni mediante 360 rate mensili, hanno chiesto condannarsi la ZZZZZZZ. alla restituzione di tutte le somme pagate a titolo di interesse, nonché scorporarsi dalle rate a scadere la quota di interessi dovuta sino all’ultima rata, deducendo il carattere usurario dei tassi applicati;

ritualmente instaurato il contraddittorio ed udite le difese della resistente;

osserva

I ricorrenti lamentavano l’usurarietà del tasso di interesse applicato al rapporto di mutuo dagli stessi intrattenuto con la banca resistente, deducendo che nel calcolo del TAEG si sarebbe dovuto tener conto anche degli interessi di mora, pattuiti al tasso del 8.95%.

Ciò in base alle più recenti pronunce della Suprema Corte, con le quali si è sancita la necessità di calcolare il tasso usurario sulla scorta anche di quanto convenuto a titolo di interessi moratori.

 Tanto premesso, chiedevano condannarsi la resistente alla restituzione di tutto quanto versato a titolo di interessi, nonché di scorporare dalle rate future l’importo dovuto a titolo di interesse.

Costituitasi, la resistente deduceva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso proposto, per carenza di interesse non avendo di fatto le parti mai corrisposto gli interessi di mora, per essere stati i pagamenti sempre puntualmente effettuati e , nel merito, la infondatezza dell’avverso assunto, stante la non cumulabilità, ai fini del calcolo della soglia di usurarietà, degli interessi corrispettivi e deli interessi moratori.

La domanda è infondata e pertanto non merita accoglimento.

Occorre, infatti, rilevare che ai fini del calcolo della soglia del tasso usura non è possibile cumulare i tassi convenuti a titolo di interessi corrispettivi ed interessi moratori e ciò in ragione del fatto che interessi corrispettivi ed interessi moratori sono destinati a non concorrere mai atteso che, sopravvenuto l’inadempimento, l’interesse moratorio sarà destinato a sostituirsi all’interesse corrispettivo.

Del resto, in tal senso sono anche le direttive della Banca d’Italia la quale ha ritenuto che il calcolo del TEG, da cui si determina l’interesse come usurario, non comprende anche l’interesse moratorio.

A tale conclusione non osta la nota pronuncia della Suprema Corte n. 350 del 9.01.2013, la quale ha ribadito il principio che, del resto, già era stato ampiamente condiviso in dottrina ed in giurisprudenza, secondo cui l’usurarietà concerne gli interessi a qualunque titolo pattuiti ( e dunque anche a titolo di interessi moratori), senza in alcun modo voler affermare il principio della cumulabilità ai fini del superamento del tasso soglia.

La pronuncia, invero, si inserisce in quel dibattito, ancora vivo in dottrina e giurisprudenza, in ordina alla applicabilità del tasso soglia anche agli interessi moratori; ciò in ragione del carattere sanzionatorio degli stessi, come tale sottratto all’applicazione del tetto del tasso soglia.

Se, tuttavia, la Cassazione nell’affermare il principio della soggezione al limite del tasso soglia anche degli interessi moratori ha, per tale verso, equiparato il regime di questi ultimi a quello degli interessi corrispettivi, va rilevato che un eguale ragionamento non può essere fatto con riferimento alle conseguenze legate al superamento del tasso soglia, atteso che vivo è il dibattito in dottrina ed in giurisprudenza in ordine alla applicabilità dell’art  1814, comma secondo, c.c. anche agli interessi moratori il cui tasso sia riconosciuto usurario.

Invero, deve al riguardo osservarsi che la norma in parola ha carattere eccezionale ( come tale non applicabile in via analogica), costituendo una deroga al principio generale di cui all’art 1419 c.c. con finalità eminentemente sanzionatorie, tanto da configurarsi come una sorta di “sanzione privata” non prevista in via generale dal nostro ordinamento civile.

Orbene, è a ritenersi che la norma in oggetto abbia ad oggetto i soli interessi corrispettivi, in quanto questi ultimi concernono la fisiologia del rapporto, mentre gli interessi moratori, concernendo la patologia dello stesso, ossia la gestione del danno derivante dall’inadempimento del debitore, sarebbero sottratti a tale disciplina.

Viceversa, nel caso della pattuizioni di interessi moratori usurari, la nullità colpirebbe la sola clausola in oggetto, con la conseguenza che saranno dovuti i soli interessi corrispettivi ( in tal senso Trib. di Venezia 15 ottobre 2014, Trib. Napoli 15 settembre 2014)

Sul punto occorre, infatti,  muovere dal differente inquadramento giuridico degli interessicompensativi e degli interessi moratori, avendo essi autonoma e distinta funzione: primi rappresentano infatti il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell’adempimento. Dalla distinzione ontologica e funzionale tra gli istituti, discende la necessità di isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, o meglio, di riconoscere che l’unico contratto di finanziamento contiene due distinti cd autonomi paradigmi negoziali destinati ed applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l’uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l’altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario, evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volontà delle parti.

Da ciò discende che l’eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto;. non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto.

Se dunque gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l’invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione della sanzione posta dal combinato disposto dagli artt. 1815 comma 2 c.c. e 1419 c.c., determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di tali interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari; tanto più che, ex art. 1224 comma 1’c.c., in mancanza di tasso di mora, s’applica comunque quello corrispettivo o legale.

Pertanto, gli interessi corrispettivi, ove contenuti entro il tasso soglia, continueranno ad incrementare la sorte capitale finché il rimborso rateale prosegua nel rispetto del piano di ammortamento; mentre al verificarsi dell’inadempimento, non saranno dovuti ma, in ragione della decadenza dal beneficio del termine ove prevista e fatta valere, risulterà esigibile per intero ed immediatamente la sorte capitale, maggiorata dagli interessi corrispettivi ex art. 1224 comma 1 c.c. Così facendo, la clausola che prevede gli interessi moratori, in quanto nulla, è e resta tamquam non esser; mentre viene rispettata una regola, quella degli interessi corrispettivi, che sarebbe destinata ad operare anche se la clausola nulla non fosse mai stata prevista.

Il principio di diritto che può allora essere enucleato è quello in base al quale, se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.

Tali conclusioni, in assenza di giurisprudenza di legittimità sul punto, sono coerenti con la maggioritaria giurisprudenza di merito edita, alla quale qui si intende dare continuità (cfr. Trib. Palermo 12/12/2014 Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014, Trib. Brescia 24/11/2014, Trib. Cremona ord. 30/10/2014, Trib. Taranto ord. 17/10/2014, Trib. Venezia 15/10/2014, Trib. Roma 16/9/2014, Trib. Milano 22/5/2014, e ord. 28/1/2014 Trib. Verona 30/4/2014, Trib. Trani 10/3/2014, Trib. Napoli 28/1/2014. Contra e nel senso invocato dagli opponenti, cfr. però App. Venezia n. 342/2013, Trib. Udine 26/9/2014, Trib. Parma ord. 25/7/2014, Trib. Padova 8/5/2014).

Tanto premesso, va osservato che i ricorrenti hanno formulato domanda di condanna della banca resistente alla restituzione di tutti gli importi corrisposti a titolo di interessi, oltre allo scomputo della quota di interessi prevista nel debito residuo, in ragione della pattuizione di interessi moratori usurari.

Ebbene, va rilevato che nell’ambito del rapporto in oggetto i ricorrenti non si sono mai resi inadempienti all’obbligo di pagamento delle rate di mutuo, sicchè – di fatto – non hanno mai corrisposto gli interessi moratori pattuiti.

Ne consegue che, all’evidenza, gli stessi non potrebbero ottenere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi, in quanto l’art 1815, comma secondo c.c., trova esclusiva applicazione al caso in cui siano convenuti interessi corrispettivi usurari mentre, ove i soli interessi moratori superino il tasso soglia, si verificherebbe al più la nullità della relativa clausola.

Né, per i motivi sopra ricordati, può ritenersi l’usurarietà del tasso pattuito, atteso che non è ammissibile, ai fini del relativo calcolo, la sommatoria fra l’interesse corrispettivo e l’interesse moratorio contrattualmente previsto.

Ne consegue che, in relazione alla domanda come formulata nell’atto introduttivo, deve dichiararsi la inammissibilità dell’azione proposta per difetto di interesse, atteso che quand’anche si dimostri in corso di giudizio il superamento del tasso soglia degli interessi moratori convenuti, in ogni caso i ricorrenti non potrebbero  chiederne la restituzione, non avendo mai corrisposto interessi di mora.

E’ ben vero che il rapporto di mutuo è tuttora in corso di svolgimento e, tuttavia, tale circostanza avrebbe al più legittimato la proposizione di un’azione di accertamento mero, per la quale senz’altro sussiste l’interesse ad agire dei ricorrenti, ma non anche ad un’azione di condanna, quale quella esercitata in questa sede.

La novità e complessità delle questioni trattate, in uno ai divergenti orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto, legittimano la compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

  1. rigetta il ricorso;
  2. compensa interamente fra le parti le spese della presente fase di giudizio.

Nocera Inferiore, 14 luglio 2015

Il G.I.

Dott.ssa Raffaella Cappiello

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