La degiurisdizionalizzazione nel Code des procédures civiles d’exécution francese

di Fabrizio De Vita

1. Origini e struttura del Code des procédures civiles d’exécution.

La legge n.° 1991-6650 del 9 luglio 1991 apre il percorso di codificazione dei testi normativi relativi all’esecuzione forzata, prevedendo, all’art. 96 che «il sera procédé à la codification des textes de nature législative et réglementaire concernant les procédures civiles d’exécution, par des décrets en Conseil d’État, après avis de la commission supérieure de codification. Ces décrets apporteront aux textes de nature législative les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l’exclusion de toute modification de fond».

La codificazione viene realizzata, in concreto, dopo vent’anni, con l’ordonnancen.° 2011-1895 del 19 dicembre 2011, per la parte legislativa (ratificata dall’art. 11 della legge n°. 2015-177, relativa a «à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures»), e con il décret 2012-783 del 30 maggio 2012, per la parte regolamentare.

Dunque il Code des procédures civiles d’exécution, entrato in vigore il 1° giugno 2012 e soggetto poi a ulteriori modifiche, talune anche in itinere, disciplina oggi le procedure esecutive, incluse lemesures conservatoires (cautelari) funzionali alla utilità della futura esecuzione ed è strutturato in una parte legislativa ed in una corrispondente e complementare parte regolamentare.

In particolare, il libro I, sia della parte legislativa che di quella regolamentare, sono dedicati alle disposizioni generali dell’esecuzione forzata; sempre in ambedue le parti il libro II disciplina le procedure esecutive mobiliari, il III libro l’espropriazione immobiliare, il IV libro l’esecuzione per rilascio, il V le misure conservative ed il VI le disposizioni speciali relative alle Terre d’Oltremare.

2. La degiurisdizionalizzazione dell’esecuzione.

Fra le finalità della codificazione prevista dalla legge n.° 1991-6650, forse la principale è la stata la degiurisdizionalizzazione delle procedure esecutive.

Ed infatti, l’esame complessivo del Code des procédures civiles d’exécution permette di rilevare come questo obiettivo sia stato fortemente perseguito, e molto probabilmente raggiunto, soprattutto nelle disposizioni generali, ma anche diffusamente in tutto il complesso normativo.

In effetti, sembra corretta la definizione del Codice come delle procedure esecutive, che sono tante, molte delle quali stragiudiziali, piuttosto che del processo esecutivo: esso infatti disciplina la fase esecutiva dell’obbligazione in senso ampio, non solo in sede processuale.

La degiurisdizionalizzazione, come noto, oggi è uno strumento in cui anche il legislatore processuale italiano sta ponendo fiducia per la razionalizzazione ed il miglioramento del sistema processuale complessivo; ebbene, il modello delle procedure esecutive francesi può costituire, sotto molti aspetti, un validissimo punto di riferimento.

In realtà la degiurisdizionalizzazione dell’esecuzione, nel Code des procédures civiles d’exécution, va intesa in senso lato, perché si realizza, in modo diretto o indiretto, attraverso diverse strade e su svariati piani.

3. Il ruolo residuale del giudice dell’esecuzione.

In primo luogo, è stata realizzata una forte residualità del ruolo del giudice dell’esecuzione, anzi ancor prima del processo esecutivo, attraverso una degiuridizionalizzazione diretta.

Il Titolo II del libro I (disposizioni generali) del Codice (parte legislativa e regolamentare), è dedicato all’Autorità giudiziaria ed alle persone che concorrono all’esecuzione ed al recupero dei crediti.

Il giudice dell’esecuzione, almeno di regola, ha un ruolo solamente eventuale.

Infatti, per l’art. L121-1 (al. 1) il giudice dell’esecuzione (con l’eccezione prevista dall’al. 2 relativa al pignoramento di rémunérations) conosce dell’applicazione delle disposizioni del codice alle condizioni di cui all’art. L213-6 del Code de l’organisation judiciaire, per il quale:

«Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution».

Inoltre, per l’art. L121-2, il giudice dell’esecuzione ha il potere di ordinare la revoca di tutte le misure inutili o abusive e di condannare il creditore al risarcimento dei danni in caso di abuso del pignoramento; mentre per l’art. L121-3 ha il potere di condannare il debitore a risarcire i danni in caso di resistenza abusiva.

Un ruolo nell’esecuzione è attribuito anche al pubblico ministero, che vigila sull’esecuzione dei provvedimenti giudiziali e dei titoli esecutivi (L121-5), può ingiungere a tutti gli huissiers de justice, che rientrano nella sua competenza, di fornire il loro ministero e promuove d’uffico l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, nei casi previsti dalla legge (L121-6).

Ma solo gli huissiers de justice incaricati possono procedere all’esecuzione forzata ed ai saisies conservatoires (sequestri conservativi): essi sono tenuti a prestare il loro ministero o collaborazione, salvo che la misura richiesta sembri avere carattere illecito, o che appaia manifesto che l’ammontare delle spese possa superare il valore del credito reclamato, salvo che questo risulti da una condamnation symbolique che il debitore si rifiuti di adempiere (L122-1).

In particolare, l’huissier de justice incaricato dell’esecuzione è responsabile dello svolgimento delle operazioni esecutive ed è legittimato a chiedere al pubblico ministero o al giudice dell’esecuzione le autorizzazioni o le misure necessarie (L122-2); quando incontra difficoltà che intralciano il corso delle operazioni, redige processo verbale ed è legittimato a investirne il giudice dell’esecuzione, che decide secondo «les règles de la procédure ordinaire»  (R151-1), con le peculiarità previste dalle disposizioni regolamentari successive (R151-2 a  R151-24), ma la decisione, che è appellabile, «n’a pas autorité de chose jugée au principal» (R151-4).

Inoltre la legge, negli ambiti che fissa, determina gli altri soggetti abilitati a procedere, allo stesso titolo degli huissiers de justice, all’esecuzione forzata o ai saisies conservatoires (L122-3).

Dunque, in sintesi, il ruolo operativo, nell’esecuzione, è attribuito quasi esclusivamente all’huissier de justicee, nei casi previsti dalla legge, a soggetti terzi; le funzioni di controllo, talvolta anche d’impulso, sono attribuite al pubblico ministero, mentre il giudice dell’esecuzione, almeno di regola, si limita a risolvere le difficoltà e le controversie, nel senso lato di cui all’art. L213-6 del Code de l’organisation judiciaire sopra riportato, che dovessero eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione.

4. L’incentivazione all’adempimento spontaneo.

Altra caratteristica del sistema complessivo dell’esecuzione francese, che realizza una degiurisdizionalizzazione indiretta attraverso la deflazione dei procedimenti esecutivi, è l’incentivazione all’adempimento spontaneo, o sarebbe meglio dire la disincentivazione dell’inadempimento, realizzata per mezzo di una misura coercitiva (astreinte) generalizzata e molto efficace.

Infatti, qualsiasi giudice può, anche d’ufficio, ordinare una astreinte per garantire l’esecuzione della sua decisione (di qualsiasi natura, ad esempio anche un ordine istruttorio di esibizione di un documento); ma anche il giudice dell’esecuzione può dotare di una astreinte una decisione di un altro giudice, se dalle circostanze appare necessario (L. 131-1).

La misura coercitiva è indipendente dai danni e può essere provvisoria o definitiva: è considerata provvisoria, a meno che il giudice ne abbia indicato il carattere definitivo. Un’astreinte definitiva può essere disposta solo dopo l’imposizione di un’astreinte provvisoria e per un periodo determinato dal giudice. Se una di queste condizioni non è stata rispettata, essa viene liquidata come provvisoria (L131-2).

L’astreinte, anche definitiva, è liquidata dal giudice dell’esecuzione, a meno che il giudice che l’ha ordinata resti investito della controversia o si sia espressamente riservato tale potere (L131-3). La liquidazione deve essere effettuata tenendo conto del comportamento di colui al quale l’ingiunzione è diretta e delle difficoltà che questi ha incontrato per eseguirla, ma il tasso dell’astreinte definitiva non può mai essere modificato in sede di quantificazione. In ogni caso, la misura coercitiva, provvisoria o definitiva che sia, è revocata in tutto o in parte se si accerta che la mancata o tardiva esecuzione del provvedimento è derivata, in tutto o in parte, da causa non imputabile all’obbligato (L131-4).

L’astreinte ha efficacia a decorrere dalla data stabilita dal giudice, che non può essere anteriore al giorno in cui la decisione che ha imposto l’obbligo è divenuta esecutiva; tuttavia, può acquisire efficacia dalla data della sua pronuncia, se è accessoria ad una decisione già esecutiva (R131-1).

Nessuna astreinte può dar luogo a misure esecutive prima della sua liquidazione, ma la decisione che ordina un’astreintenon ancora liquidata permette di adottare una misura conservativa, per una somma provvisoriamente valutata dal giudice competente per la liquidazione (R131-3).

La decisione del giudice sulla liquidazione è provvisoriamente esecutiva di diritto (R131-4).

5. Le soluzioni stragiudiziali pre-esecutive della controversia.

A monte del processo esecutivo, al fine di evitarlo e di evitare il processo di cognizione finalizzato alla formazione del titolo esecutivo, il Code des procédures civiles d’exécution prevede alcuni istituti per la soluzione stragiudiziale della controversia relativa ad un credito.

In primo luogo, alcuni soggetti privati, alle condizioni previste dalla legge (R124-1 e 2), possono procedere al recupero amichevole dei crediti per conto altrui, in virtù di una convenzione scritta con il creditore, con la quale questi gli conferisce il potere di ricevere per suo conto e nella quale vanno indicati gli elementi distintivi del credito e del rapporto tra il creditore ed il soggetto incaricato (individuati in modo specifico dall’art. R124-3).

Il soggetto incaricato invia al debitore una lettera, nella quale specifica gli elementi identificativi suoi e del creditore, nonché il fondamento e l’ammontare del credito, distinguendo capitale, interessi e altri accessori; e gli comunica di essere tenuto a pagare tali somme, precisando le modalità del pagamento (R124-4).

Successivamente, l’incaricato informa il creditore dei pagamenti, anche parziali, che ha ottenuto dal debitore, a meno che non siano effettuati in esecuzione di un accordo di pagamento rateizzato già noto al creditore; salvo patto contrario, rende note al creditore tutte le proposte del debitore tendenti all’adempimento con mezzi diversi dal pagamento immediato delle somme dovute; rilascia quietanza al debitore per ogni pagamento e rimette al creditore le somme ricevute entro un mese dall’incasso effettivo, salvo patto contrario.

Ancora, molto di recente è stata introdotta nel Code des procédures civiles d’exécution la procedura semplificata di recupero dei piccoli crediti (R125-1 a 6 introdotti dal Décret Conseil d’Etat n°2016-285 del 9 marzo 2016, art. 1, sulla base dell’art 1244-4 Code civil, introdotto dalla L. n°2015-990 del 6 agosto 2015, art. 208, poi abrogato dall’Ordonnance n°2016-131 del 10 febbraio 2016, art. 2).

La procedura, fruibile per i crediti di valore non superiore a 4000 euro, comprensivi di capitale ed interessi, viene attuata dall’huissier de justice  competente su domanda del creditore e si svolge entro un mese dall’invio dall’huissier al debitore di una lettera raccomandata d’invito a parteciparvi.

La lettera d’invito deve indicare (R125-2), tra l’altro, i dati identificativi dell’huissier e del creditore, il fondamento e l’ammontare del credito, specificando capitale ed interessi; in essa l’huissier comunica al destinatario che: 1) se accetta di partecipare alla procedura, deve comunicarlo, nelle modalità indicate dalla norma, entro un mese dall’invio della lettera; 2) può invece manifestare con l’invio di un formulario o con qualsiasi altro mezzo, il rifiuto di partecipare; 3) la mancata risposta entro un mese equivale ad un rifiuto implicito; 4) in caso di rifiuto espresso o implicito, il creditore potrà adire l’autorità giudiziaria per ottenere un titolo esecutivo.

L’huissier de justice constata il rifiuto o l’accettazione e, in quest’ultimo caso, propone al destinatario un accordo sull’ammontare e le modalità del pagamento.

La procedura semplificata di recupero del credito si chiude quando l’huissier de justice constata per iscritto, anche su supporto elettronico: il rifiuto esplicito o implicito del destinatario; la scadenza del termine di un mese dall’invio della lettera, senza che si sia raggiunto un accordo sull’ammontare e le modalità del pagamento; la conclusione di un accordo, entro il medesimo termine, sull’ammontare e le modalità del pagamento.

In virtù dell’accordo eventualmente raggiunto, l’huissier de justice rilascia al creditore un titolo esecutivo.

6. I modelli conciliativi endo-esecutivi.

Anche nella fase esecutiva sono previsti diversi strumenti di natura conciliativa, attraverso i quali una fase dell’espropriazione viene sostanzialmmente demandata alle parti, dunque estremamente semplificata.

Nell’esecuzione mobiliare, la vendita forzata viene effettuata dall’incaricato pubblico, non prima di un mese dalla notificazione del pignoramento, nel corso del quale il debitore può procedere ad una vente amiable dei beni pignorati alle condizioni previste dalla disposizione legislativa che regola l’istituto (L221-30) e secondo il procedimento di cui alle relative disposizioni regolamentari (R221-30 a 32).

In particolare, il debitore può vendere volontariamente i beni pignorati per destinare il prezzo ricavato al pagamento dei creditori; egli informa per iscritto l’huissier de justice delle offerte che ha ricevuto, indicando le generalità degli eventuali acquirenti ed il termine ultimo entro il quale offrono di versare il prezzo proposto; queste indicazioni vengono comunicate con raccomandata dall’huissier ai creditori, che devono prendere posizione sulle offerte entro quindici giorni; se non lo fanno la proposta si intende accettata.

Se il creditore ritiene che le proposte siano insufficienti, le persone incaricate dell’esecuzione procedono all’asporto dei beni, perché siano venduti dai pubblici incaricati; in questo caso il creditore è responsabile esclusivamente se il rifiuto di autorizzare la vendita è suscitato dall’intenzione di nuocere al debitore.

Nelle more, i beni pignorati restano indisponibili e sotto la responsabilità del custode.

Il trasferimento della proprietà e la consegna dei beni sono subordinati al pagamento del prezzo, che deve essere versato nelle mani del l’huissier de justice del creditore pignorante.

Se il pagamento del prezzo non viene effettuato nel termine convenuto, si procede alla vendita forzata, che in ogni caso, in mancanza di vente amiable, può avere luogo solo decorso un mese dal pignoramento, cui va aggiunto l’eventuale termine di quindici giorni per la risposta dei creditori.

Anche nell’espropriazione immobiliare è prevista la vente amiable, ma previa autorizzazione, su istanza di parte, del giudice dell’esecuzione (L-322-3 e 4), che fissa anche, tra l’altro, il prezzo minimo della vendita. Il termine e le modalità dell’istanza ed i procedimenti per l’autorizzazione e per la vendita amichevole sono disciplinati dalla parte regolamentare (R322-20 a 25).

Peraltro, sempre nell’espropriazione immobiliare, le disposizioni regolamentari (R-332-1 a 10) prevedono anche la possibilità di una distribution amiable tra i creditori delle somme ricavate; nel procedimento relativo, in sintesi, il creditore procedente elabora un progetto di distribuzione che, in mancanza di contestazione degli altri creditori entro il termine previsto, è considerato come accettato e può essere omologato e reso esecutivo dal giudice dell’esecuzione, su istanza di parte a sua volta soggetta ad un termine. In caso di contestazione, il creditore che ha elaborato il progetto convoca gli altri creditori ed il debitore: se le parti pervengono ad un accordo sulla distribuzione, si redige processo verbale sottoscritto dalle parti, al quale, su istanza della parte diligente, il giudice dell’esecuzione conferisce efficacia esecutiva, previa verifica della regolarità.

6. La ricostruzione del patrimonio del debitore.

Infine, l’effettività della tutela giurisdizionale è realizzata attraverso strumenti di ricostruzione della situazione patrimoniale del debitore, che sembrano funzionali ed incisivi.

Anche nell’ordinamento italiano, negli ultimi anni, si è cercato di realizzare questa funzione, attraverso la ricerca telematica di beni da pignorare di cui all’art. 421bisc.p.c., ma il sistema del Code des procédures civiles d’exécution appare indubbiamente più ampio, semplice e meno farraginoso, dunque potenzialmente più efficace.

In particolare, le amministrazioni statali, delle regioni, dei dipartimenti e dei comuni, le imprese date in concessione o controllate dallo stato, dalle regioni, dai dipartimenti e dai comuni, gli enti pubblici e gli organismi controllati dall’autorità amministrativa devono comunicare all’huissier de justice incaricato dell’esecuzione le informazioni in loro possesso, che permettono di determinare l’indirizzo del debitore, l’identità e l’indirizzo del suo datore di lavoro e di tutti i terzi suoi debitori o depositari di somme liquide ed esigibili, nonché la composizione del suo patrimonio immobiliare, esclusa ogni altra informazione, senza che possano opporre il segreto professionale (L152-1).

Anche gli enti abilitati dalla legge a tenere conti di deposito, esclusa ogni altra informazione e senza poter opporre il segreto professionale, devono indicare all’huissier de justice incaricato dell’esecuzione se uno o più conti (anche congiunti o fusi) sono aperti a nome del debitore, nonché i luoghi in cui questi sono tenuti (L152-2).

Le informazioni ottenute possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell’esecuzione del titolo o dei titoli per i quali sono state richieste; e non possono essere comunicate in alcun caso a terzi o essere incluse in un archivio di informazioni personali; in caso contrario, sono previste sanzioni penali e restano salvi i procedimenti disciplinari e la condanna al risarcimento dei danni (L152-3).

Per ottenere queste informazioni l’huissier de justice ne fa richiesta ai soggetti che sono tenuti a fornirle oppure, se necessario, agli uffici da essi indicati o all’ufficio centrale di gestione dell’archivio dei conti bancari e assimilati, dipendente dal ministero delle finanze (R152-1).

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