La mancata conferma del Procuratore di Arezzo

La mancata conferma di un procuratore: l’inopportunità istituzionale quale nuovo parametro di valutazione dei dirigenti giudiziari.

Apprendiamo, con reale preoccupazione, per il tramite dei resoconti dei gruppi del Consiglio Superiore della magistratura, le ragioni fondanti la delibera di non conferma del dott. Roberto Rossi nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo.
Esse si fondano su generici motivi di ravvisata “inopportunità istituzionale” del dirigente, ‘inopportunità istituzionale’ che non viene declinata concretamente in alcun modo, mancando del tutto episodi di lesione dell’indipendenza del magistrato.
La delibera entra peraltro in evidente contrasto con opposte valutazioni fatte dal C.S.M.: tale valutazione avviene, infatti, dopo che la posizione del magistrato era stata già approfonditamente e ripetutamente vagliata tanto in sede di procedura ex art. 2 ord. Giud. (proprio quella preposta alla valutazione dell’eventuale incompatibilità ambientale e funzionale del magistrato anche sotto il profilo dell’eventuale, ipotetica lesione dell’apparenza di indipendenza) quanto in sede disciplinare. Valutazioni che si sono concluse entrambe ritenendo il collega esente da qualsiasi censura ambientale, funzionale, deontologica e disciplinare. E senza omettere di rilevare che in prime cure la valutazione della quinta commissione era stata di parere opposto (5 voti favorevoli alla conferma e uno contrario).

Insomma si tratta di un precedente abnorme perché non fondato su parametri normativi ed evidenze fattuali, per altro sostituendosi al magistrato nelle valutazioni propriamente giurisdizionali  che il Csm, in particolare con la sua componente togata, dovrebbe garantire.
Ancora più preoccupante – e su questo punto i resoconti consiliari registrano un allarmante silenzio, essendosi oggi posto un precedente pericolosissimo per la una corretta gestione dei rapporti tra poteri dello Stato – è il grave sconfinamento di attribuzioni da parte del Ministro, il quale in sede di concerto ha condiviso tale motivazione di “opportunità istituzionale”,  bel al di fuori della sola valutazione – di sua esclusiva competenza – in punto di qualità della organizzazione dei servizi giudiziari.

Si tratta, pertanto, di un allarmante precedente consiliare che attenta alle certezze normative ed insidia i principi fondamentali e le garanzie dei singoli, strumentalmente attaccati per motivi politici nell’esercizio di un’amplissima discrezionalità.

Stupisce che gruppi associativi e consiliari che hanno rivendicato l’obiettivo di limitare la discrezionalità consiliare in ragione di fornire ai colleghi certezze più salde sotto il profilo ordinamentale e professionale, abbiano oggi condiviso questo passaggio consiliare ben poco ispirato ad un canone di moderazione costituzionale che s’impone a tutela effettiva dell’indipendenza interna ed esterna dei magistrati italiani.


La Presidenza e la Segreteria nazionali di Unità per la Costituzione