La prevenzione del COVIN19 e la certezza del diritto.
Le ultime comunicazioni del Presidente Conte in ordine alla chiusura di ulteriori attività e il repentino evolversi della situazione di emergenza connessa alla diffusione del Covid19, che ha condotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri a estendere le misure di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale, impongono di rivedere anche le determinazioni assunte in merito al comparto giustizia. Non trova infatti ormai più giustificazione la eterogenea disciplina prevista per gli uffici giudiziari diversi da quelli presenti nelle cd. zone rosse.
Soprattutto non può essere mantenuta la formulazione contenuta nel D.L. 8 marzo 2020 nr.11, che prevede l’attribuzione al dirigente di ciascun ufficio giudiziario delle scelte organizzative in merito, dopo il primo periodo di rinvii di ufficio e di sospensione dei termini, che sta creando e continuerà a creare molte difficoltà interpretative.
Non spetta a noi una valutazione su come fronteggiare la pandemia globale, ormai dichiarata dall’OMS.
E’ evidente come una profilassi generale richieda che tutti gli uffici giudiziari applichino una medesima disciplina, non essendovi più ragioni per una regolamentazione differenziata per territori. Occorre prevedere in modo generalizzato la sospensione delle attività giudiziaria, con richiamo esplicito ai moduli organizzativi del periodo feriale, già sperimentati e soprattutto ben noti a tutti gli operatori del diritto, magistrati, avvocati e personale amministrativo. C’è oggi anche una questione di certezza del diritto per i cittadini, che può essere garantita solo dalla diretta applicazione della legge 7 ottobre 1969 n. 742 e dalle successive modifiche.
Il Presidente – Mariano Sciacca
Il Segretario generale – Francesco Cananzi