La ragionevole durata del processo civile spagnolo: alcuni strumenti

di Emilia Manzo

SOMMARIO:   1. Cenni sulla struttura del sistema giudiziario- 2. La Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000 e l’opera di modernizzazione.  – 2.1 Elementi di novità della riforma volti a semplificare e razionalizzare il procedimento d’appello.  – 2.2 Scopo della riforma 2000 . – 2.3  Il ruolo fondamentale degli atti introduttivi al processo. – 3. Le novità della legge 42/2015 sul giudizio verbale che ha ridotto i tempi del processo.- 3.1   Oralità e udienza previa. – 3.2 Giudizio verbale.- 4. Procedimento monitorio (ART. 812 LEC e seguenti)

1.    Cenni sulla struttura del sistema giudiziario.

I giudici spagnoli appartengono all’ordine giudiziario e, come recita l’art. 117 della Constitución Española, sono in possesso delle fondamentali garanzie costituzionali di inamovibilità e di sottoposizione esclusivamente alla legge.

La ley organica del poder judicial n°6 del 1985 ha strutturato la giurisdizione ordinaria per ragioni di materia, attraverso la individuazione di quattroòrdenes(tra queste c’è anche quella del lavoro, definita orden jurisdiccional social).

La Costituzione ha previsto che ciascuna giurisdizione abbia un referente di legittimità, il cosiddetto Tribunal Supremo,e ha riservato la tutela dei diritti fondamentali al Tribunal constitucional. La giurisprudenza di questa Corte Costituzionale ha di fatto svolto un’opera di interpretazione-integrazione anche in materia processuale. Attraverso tale funzione, è giunta ad affermare la necessità che nel processo civile vengano date risposte giurisdizionali motivate, esaustive e congruenti nel merito e che sia rispettata la tutela di un effettivo contraddittorio fra le parti, e fra le parti (ossia gli avvocati di parte) e il giudice[1].

Sul piano funzionale, la giurisdizione di prima istanza viene esercitata dal juzgado de primera instancia  e dal juzgado de lo mercantil, e quella di seconda istanza, invece, dalle cosiddette Audiencias provinciales. La giurisdizione di legittimità compete poi alla Sala primera del Tribunal supremo.

Il Tribunale nazionale (Audiencia Nacional), la Corte suprema (Tribunal Supremo) e i tribunali centrali per le indagini preliminari e per il contenzioso amministrativo (Juzgados Centrales de Instrucción e de lo Contencioso-Administrativo) esercitano la potestà giurisdizionale sull’intero territorio nazionale.[2]

La Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 ha istituito l’Oficina Judicial  che è un’organizzazione di carattere strumentale posta a supporto e a sostegno dell’attività giurisdizionale di giudici e tribunali.

Tale organo è stato strutturato con lo scopo di migliorare l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza dei procedimenti giudiziari, velocizzare la risoluzione di procedimenti e processi e migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le distinte amministrazioni.

Attraverso tale modello di organizzazione sono state introdotte moderne tecniche di gestione, come le unità procedurali di aiuto diretto, equivalenti agli ex juzgados, (organo giurisdizionale monocratico), che assistono il giudice o il magistrato nella sua funzione giurisdizionale; i servizi procedurali comuni, diretti dai cancellieri (Secretarios Judiciales) che esercitano una serie di funzioni non strettamente giurisdizionali come: ricezione di atti, notifiche, esecuzione di risoluzioni, formalità procedurali non giudiziarie, esame della ricevibilità delle domande, comunicazione di decisioni nei confronti delle parti, sanatoria di vizi di procedura, ecc.

Secondo alcuni però, l’attribuzione di funzioni a molteplici juzgados indipendenti, costituiti da un singolo giudice, coadiuvato da un Secretario e da alcuni funzionari, ha realizzato una marcata frammentazione del sistema, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di promuovere economie di scala o introdurre prassi comportamentali e standard di prestazione, sia in termini di qualità che di efficacia del servizio erogato[3].

Il modello della nueva oficina judicial è diffuso in alcuni territori di competenza ministeriale (Mérida, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, León, Murcia) e in qualche ufficio del País Vasco (Balmaseda, Bergara, Durango, Gernika, Tolosa), quindi è stato introdotto solamente in pochi uffici, e per lo più di piccole dimensioni e quasi esclusivamente nei territori di competenza ministeriale.

Salvo alcuni casi virtuosi – come Bergara (País Vasco), che si contraddistingue per l’alto livello d’efficienza raggiunto – in molte delle nuove strutture si registrano problemi gestionali e ritardi.

Il 5 Ottobre 2015 è stata introdotta la Ley de Enjuiciamiento Civil 42/2015, in riforma della Ley1/2000, del 7 Gennaio.

Il pacchetto di riforma del 2015, al fine di snellire il processo civile, è intervento sull’organizzazione dell’Oficina Judicial con lo scopo di “digitalizzare” la giustizia e di migliorare l’interoperabilità dei sistemi elettronici di gestione dei fascicoli nelle regioni[4]. La legge è intervenuta sull’ufficio del processo anche con la introduzione del Letrados de la Administracion de Justicia, che sostituisce la figura dei Segretari Giudiziari. Già la legge 13/2009 aveva concesso molte competenze ai Segretari Giudiziari, (ora Letrados de la Administracion de Justicia) sia in materia di esecuzione, che in materia di ammissione della domanda. Hanno infatti la competenza a non ammettere le domande, e in caso di rigetto devono motivarlo al Giudice.

Questa figura svolge un primo, fondamentale, filtro per il lavoro del giudice poiché analizza, oltre ad alcuni atti processuali, anche la legittimazione del procuratore (che è una figura differente dal nostro avvocato poiché si incarica della parte più strettamente processuale del giudizio es. deposito istanze e atti), la competenza per materia e per valore del giudice ed ha la capacità di ammettere e di rigettare. In questo ultimo caso, motiverà al giudice. È quindi una figura processuale assimilabile all’assistente giudiziario del sistema italiano (cancellieri), ma con competenze più vaste di quelle proprie dei cancellieri italiani.

Tale sistema organizzativo potrebbe essere introdotto anche in Italia per ridurre i tempi processuali perché, ad oggi, tali competenze sono riservate e svolte preliminarmente dai giudici, sebbene in Spagna i magistrati sono spesso contrari a questa innovazione e temono di perdere parte della propria autonomia.

2.     La Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000 e l’opera di modernizzazione.

In alcuni fra i più importanti ordinamenti processuali europei (inglese, francese, tedesco), la disciplina del processo ordinario di cognizione si articola in una molteplicità di modelli di trattazione della causa, all’interno di una sequenza procedimentale unitaria[5]. A sua volta, quest’ultima sequenza può rispondere ad uno dei tre modelli fondamentali di processo di cognizione.

Il primo modello è quello che si applica in Italia, in Francia, nell’America del Sud (e che si applicava in Spagna, prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del 2000). Esso rinviene la propria remota origine nel processo romano canonico e si articola in tre fasi: una fase preparatoria che inizia con lo scambio degli atti introduttivi e si conclude con la tendenziale precisazione del thema decidendum e del thema probandum; una fase istruttoria diretta all’accertamento dei fatti da provare sotto il controllo di un giudice istruttore, caratterizzata da una più o meno lunga sequenza di udienze; una fase finale che, nei suoi tratti tradizionali, vede la decisione della controversia da parte di un collegio di giudici preceduta da una discussione della causa dinanzi a quest’ultimo.

Il codice processuale spagnolo del 1881 non rientrava a pieno titolo nel modello francese. Tale legge è stata definita “liberale”, nell’accezione ottocentesca del termine, perché delineava un processo essenzialmente a forma scritta, in cui gli atti iniziali si formavano attraverso varie attività collocate anche in momenti diversi dello svolgimento del processo e senza controlli, a questo riguardo, da parte del giudice.

Con la Ley de Enjuiciamiento Civil spagnolo del 2000 (applicata dall’inizio del 2001), il legislatore spagnolo ha adottato -per quanto riguarda la struttura del procedimento- lo schema bifasico che era andato consolidandosi in Austria e in Germania, ma che ha mostrato di avere notevole forza di espansione anche al di fuori degli ordinamenti di lingua tedesca.

Con ciò il legislatore spagnolo non è uscito dall’area del civil law, ma è certo che l’ordinamento spagnolo attuale non rientra nell’aerea di influenza del modello francese e,  quindi, finisce col non avere molto in comune con l’ordinamento italiano e di conseguenza difficilmente può offrire soluzioni applicabili all’esperienza italiana, considerate le diversità strutturali esistenti tra i differenti sistemi.

Considerate le diversità strutturali esistenti tra il sistema italiano ed il sistema spagnolo, difficilmente le ultime tendenze evolutive che hanno interessato la codificazione civile del paese iberico potranno applicarsi al primo. È interessante però notare la prospettiva adottata che tende a privilegiare una più egualitaria collaborazione tra i soggetti che partecipano al processo ampliando, allo stesso tempo, i poteri del giudice. Ciò ha portato alla riduzione anche dei tempi processuali.

Se si analizzano, infatti, i dati statistici sulla amministrazione della giustizia civile durante l’anno 2012 calcolati dall’assemblea plenaria del Consejo General del Poder Judicial, la stima relativa all’anno 2012, riporta che la durata media dei giudizi civili innanzi ai tribunali di primo grado è di 7,2 mesi, con una lieve diminuzione rispetto ai  8,0 registrati nell’anno precedente[6].

La riduzione dei tempi processuali è dovuta all’opera di modernizzazione del processo civile spagnolo avutasi con la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC 2000) che ha modificato profondamente il precedente sistema processuale caratterizzato da un primo grado prevalentemente scritto e un secondo grado informato al principio dell’oralità.

Con la LEC 2000 la prima istanza è maggiormente caratterizzata da oralità, concentrazione e immediatezza; a questa segue un appello che si svolge essenzialmente in forma scritta.

Gli obiettiviprincipali posti dalla legge sono stati il rafforzamento del giudizio di primo grado – in funzione di una sua più accentuata caratterizzazione come sede propria dell’accertamento dei fatti controversi -, e il rendere il giudizio d’appello una fase di controllo della sentenza di primo grado.

2.1  Elementi di novità della riforma volti a semplificare e razionalizzare il procedimento d’appello.

È rimasta inalterata la tradizionale configurazione dell’appello come mezzo di impugnazione diretto a realizzare una revisio prioris instantiae e, come il nostro art. 345 cpc, anche l’art 456 della ley de enjuiciamiento civil prevede che oggetto del giudizio di appello siano “las pretensiones formuladas ante del tribunal de primera instancia“, con una esplicita esclusione dei nova dai possibili oggetti di ricorso di appello.

Viene prevista, inoltre, l’immediata esecutorietà delle sentenze di primo grado e, di conseguenza, il venir meno dell’effetto sospensivo, attribuito all’appello in via tendenzialmente generale nel regime processuale previgente. La valorizzazione del giudizio di primo grado ha corrisposto poi a un generale ridimensionamento del ruolo dell’appello. L’articolo 465, comma 4, del codice di procedura civile dispone che “La sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el artículo 461. La sentencia no podrá perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio provenga de estimar la impugnación de la resolución de que se trate, formulada por el inicialmente apelado[7]”.

La nuova disciplina dell’appello non ha dato alcuna rilevanza al valore economico delle cause e ha posto l’obbligo, per le parti, di indicare per iscritto i motivi di appello nella fase introduttiva del procedimento. Sarà inoltre possibile assumere in appello le prove “propuestas y admitidas” la cui assunzione non sia stata realizzata senza colpa della parte; come pure in caso di circostanze sopravvenute e in ogni caso rilevanti ai fini della decisione[8].

In seguito all’approvazione della Ley 37/2011 in materia di semplificazione giudiziaria, il principio generale dell’appellabilità in secondo grado civile, stabilito dall’articolo 455 della LEC, ha conosciuto delle eccezioni in seguito all’introduzione di una nuova previsione inserita al comma 1. Tale nuova previsione, ha introdotto l‘inappellabilità per le cause decise con giudizio verbale (juicio verbal) di valore inferiore ai 3.000 euro. A tale proposito si segnala come la forma verbale, prevista come sistema più rapido e semplice per cause di modesto valore, sia disciplinata dall’articolo 250 della LEC che elenca al comma 1 una serie di tipologie di cause risolvibili con giudizio verbale e, al comma 2, stabilisce che ulteriori cause in materie diverse da quelle enumerate dal comma 1 possono essere decise con giudizio verbale quando queste non eccedano il valore di 6.000 euro.

2.2   Scopo della riforma 2000[9].

La LEC del 2000 ha cercato di realizzare una semplificazione procedimentale, disciplinando due processi dichiarativi ordinari: uno ordinario e l’altro verbale.

La struttura del giudizio ordinario ha assunto così tale configurazione: demanda (atto di citazione), contestaciòn a la demanda (comparsa di risposta), audiencia previa al juicio (udienza preliminare) ,juicio y sentencia

2.3   Il ruolo fondamentale degli atti introduttivi al processo.

La Ley del 2000 ha cercato di conseguire gli scopi di economicità ed effettività del processo, anche riorganizzando la disciplina degli atti introduttivi, che devono fondarsi sui criteri di completezza, adeguatezza ed esaustività. In particolare, l’articolo 399 comma 3 della LEC del 2000 richiede che le circostanze di fatto dell’atto introduttivo dell’attore (demanda) dovranno essere esposte “de forma ordenada y clara“, in modo da facilitare la risposta del convenuto (contestaciòn). A tale criterio diclaridad deve conformarsi anche il convenuto poiché l’art. 412 della ley prevedendo che debba essere “establecido lo che sea objecto del proceso […] las partes no podràn alterarlo posteriormente“, statuisce la non ulteriore possibilità di modificazione delle allegazioni iniziali, limitando in tal modo la mutatio successiva.

L’articolo 400 della ley, disciplinando nello specifico la demanda attorea, contiene uno specifico riferimento al criterio della completezza prevedendo che nella domanda vengano dedotte tutte le allegazioni di fatti e tutte le configurazioni giuridiche delle relative pretese, con ciò escludendo che possa ammettersi una allegazione differita[10].

Per quanto concerne la contestaciòn del convenuto, oltre ad eccezioni processuali e di merito, dovrà anche a pena di decadenza, ex art. 405 [11], essere rilevata l’eventuale acumulaciòn de acciones ad opera dell’avversario e indicare per quale motivo la si ritiene inammissibile.

La reazione ad una indebita acumulaciòn de acciones, è la risposta realizzata dall’ordinamento all’esigenza di effettività e concentrazione delle attività processuali.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di chiarezza ed esaustività, la ley richiede che la contestazione alla domanda debba negare o ammettere i fatti posti a fondamento della pretesa dell’attore. Il mancato rispetto di tale previsione, porterà il giudice a ritenere che gli atti introduttivi contengano respuestas evasivas: la contestazione generica e il silenzio vengono equiparati ad admisiòn tàcita, con una sostanziale differenziazione rispetto alla disciplina italiana dell’art. 167 c.p.c.

3.    Le novità della legge 42/2015 sul giudizio verbale che ha ridotto i tempi del processo.

La legge 42/2015 ha riformato le fasi del procedimento introducendo, per alcuni tipi di materie, un giudizio verbale improntato ai criteri di concentrazione, oralità ed immediatezza e modificando il monitorio.

La legge, infatti, ha modificato il giudizio verbale, chiedendo che la comparsa di risposta (contestaciòn) si realizzi per iscritto in 10 giorni. La struttura del giudizio verbale si riduce a tre momenti: domanda (può essere breve), giudizio e sentenza.

Il processo civile inizia su istanza di parte con la presentazione della domanda che deve essere scritta. Oltre alla domanda, l’attore deve presentare una serie di documenti processuali, affinchè la domanda sia accolta, e i documenti che sono a fondamento del suo diritto.

Una volta presentata la domanda, la contestazione alla stessa può essere presentata nel termine di 20 giorni. Il convenuto potrà impugnare la giurisdizione o la competenza del Tribunale, interponendo una eccezione declinatoria, nei primi 10 giorni di questo termine. Il convenuto, come l’attore, deve allegare tutti i documenti ed il materiale probatorio che è a fondamento della sua domanda. Può inoltre presentare una domanda riconvenzionale[12] che non verrà ammessa se non ha connessione con l’oggetto della domanda  e se non è fatta in forma chiara ed esplicita.

Una volta contestata la domanda e, nel caso, la riconvenzionale, il Segretario giudiziario in tre giorni convocherà le parti in un’udienza che si celebrerà nel termine di 20 giorni dalla convocazione. Questa udienza è chiamata “la audiencia previa al juicio” , che può essere instaurata in tutti i procedimenti, ad eccezione del giudizio verbale, ed è disciplinata dagli articoli 414 a 430 della ley.

3.1  Oralità e udienza previa.  

La riforma si è concentrata sulla semplificazione e lo ha fatto potenziando il principio dell’oralità, a fronte del predominio precedente del procedimento scritto. Questo si vede chiaramente nell’introduzione dell’udienza previa (audiencia previa), che è una fase intermedia del giudizio ordinario[13], ma che si differenzia dalla comparecencia previa, istituto introdotto nel 1984 per i giudizi di minor valore.

Attraverso questo nuovo istituto si è rinsaldata l’interazione fra avvocato e giudice con la convinzione che, una maggiore collaborazione tra gli stessi, possa contribuire ad evitare un’eccessiva e ingiustificata lungaggine del processo. In questa udienza le parti pongono chiarimenti sulle loro pretese, organizzano il materiale probatorio che ritengono necessario[14], e rilevano questioni preliminari – vizi di competenza, capacità delle parti o del giudicato- per non rimandarle al momento della decisione[15]. Tale istituto, nato al fine di ottenere una trattazione più rapida della causa, ha realizzato in molti casi una conclusione anticipata del processo.

La finalità principale di questa udienza è, infatti, tentare un accordo o una transazione delle parti che ponga fine al processo, risolvere oralmente determinate questioni processuali, fissare con precisione l’oggetto del processo e gli elementi, di fatto o di diritto, su cui si fonda la controversia, e, eventualmente, proporre e ammettere la prova.

Si sana, inoltre, la mancanza di litisconsorzio passivo necessario nella stessa comparizione e si fissa l’udienza (vera e propria) del giudizio se si verifica che ci siano tutti i requisiti come la risoluzione delle questioni processuali.

In tale udienza si svolgono anche una serie di attività propriamente classificabili come di istruzione probatoria: si introducono fatti nuovi accaduti dopo la domanda o la comparsa, o precedentemente ma conosciuti solo successivamente, e si aggiungono alcune pretese accessorie o complementari, sempre che l’introduzione in tale momento non causi difetto nel contraddittorio; le parti selezionano il materiale probatorio, potendo impugnare i documenti allegati e potendo chiedere ulteriori strumenti peritali; si propone e si ammette la prova.

Tale attività di deduzione e selezione probatoria permettere al giudice di svolgere un primo controllo e spingere l’avvocato a realizzare una preventiva selezione delle relative richieste.

La legge 5/2012 del 6 giugno, di mediazione in materie civili e commerciali, ha applicato la Direttiva 2008/52/CE e ha introdotto alcune modifiche nel processo civile. Nell’udienza preliminare, il Segretario giudiziario informerà le parti della possibilità di ricorrere a una negoziazione per risolvere il conflitto, incluso una mediazione, e in tal caso le parti indicheranno in udienza la loro decisione al riguardo e le ragioni della stessa. In relazione all’oggetto del processo, il tribunale potrà invitare le parti a cercare un accordo che ponga fine al processo, eventualmente attraverso un procedimento di mediazione, sollecitandole affinchè partecipino ad una sessione informativa.

Una volta celebrata l’udienza preliminare, si citano le parti per il giudizio.

Nel giudizio si porta a termine l’assunzione delle prove proposte dalle parti in sede di audiencia previa e ammesse dal giudice. Pur rispettando il principio della disponibilità probatoria, per esigenze di rapido ed efficace svolgimento del processo, all’articolo 288, è prevista una sanzione nei confronti della parte che non esegua tempestivamente una prova ammessa.

Dopo si formulano le conclusioni, oralmente.

La sentenza è pronunciata nel termine di 20 giorni (salvo il caso in cui si sia chiesto di azionare procedimenti finali, per i quali si concederà di nuovo un termine di 20 giorni e dopo, in  un termine di 5 giorni, le parti elaboreranno uno scritto con un riassunto, questa volta per iscritto). L’art. 218 prevede che la sentenza debba essere caratterizzata da “exhaustividad” , essendo necessario che sia “claras, precisas y congruentes” con le domande e le pretese delle parti.  Al giudice sarà impedito introdurre nell’oggetto della decisione “fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer[16]” con le proprie attività difensive.

Questo giudizio, come l’audiencia previa, si caratterizza per l’oralità visto che le azioni si realizzano verbalmente, e si documentano per mezzo di atti e di registrazione audiovisiva (art. 146 LEC); la immediatezza o la presenza giudiziale obbligatoria (arts. 137 e 289 LEC); la concentrazione di tutte le azioni in un unico atto, senza interruzione (art. 290 LEC); la pubblicità, poiché il giudizio può essere osservato da persone estranee alla stesso (arts. 138 e 289 LEC).

Il procedimento ordinario, quindi, è basicamente un processo orale, riducendosi la questione relativa alla sua alternanza con la forma scritta ad un semplice problema di limiti o preferenze, più che di totale esclusività. Il principio di immediatezza permette l’opportuna presenza giudiziale agli atti orali ma anche che il giudice che abbia presenziato tali atti di udienza sia colui che dopo pronunci la sentenza[17]. Il principio di concentrazione, infine, implica che l’attività processuale si sviluppi in una sola udienza o in più udienze ravvicinate nel tempo, evitando quelle di mero rinvio.

Questa è infatti una profonda differenza rispetto al processo civile italiano, dove tra una fase processuale e l’altra possono passare anche molti mesi (es. prima udienza e udienza di trattazione). Si realizza quindi una maggiore dilatazione del tempo del processo, interrotto anche da una serie numerose di riservate.

Il modello spagnolo, invece e soprattutto con la nuova riforma incentrata sull’oralità, valorizza il ruolo del giudice che ha ampi poteri organizzativi e di controllo, divenendo così soggetto attivo nella dinamica procedimentale. Le parti, infatti, sono libere di disporre dei propri interessi in giudizio e dell’oggetto della causa, ma lo sviluppo del processo viene gestito dal giudice poiché il processo è concepito non solo più come strumento di tutela dei diritti soggettivi, ma anche come funzione pubblica dello Stato.

3.2  Giudizio verbale.

Dal procedimento ordinario, si distingue il giudizio verbale che è un procedimento semplice che rende più rapida la giurisdizione civile.

Nel preambolo della Legge di riforma della Ley de Enjuiciamiento Civil si è affermato che si introducono modifiche nella regolamentazione del giudizio verbale “con la finalità di rafforzare le garanzie derivanti dal diritto costituzionale per una tutela giudiziale effettiva, essendo queste modifiche il frutto di una applicazione pratica della Ley de Enjuiciamiento Civil ed essendo richieste dai vari operatori giuridici”.

Tre sono le modifiche pratiche essenziali:

  • 1) La introduzione di una contestazione scritta che dovrà essere presentata in un termine di 10 giorni, la metà del termine stabilito per il procedimento ordinario, generalizzando così la previsione già prevista per determinati procedimenti speciali, comportando l’adeguamento di tutte le disposizioni collegate con il giudizio verbale e dei processi la cui regolamentazione si rimettono allo stesso, inclusa la Legge 60/2003 del 23 dicembre sull’arbitraggio.
  • 2) L’introduzione delle conclusioni nel giudizio verbale e un nuovo regime di ricorsi sulle prove già istruite.
  • 3) Se il tribunale lo ritiene pertinente, si attribuisce alle parti la possibilità di rinunciare alla celebrazione dell’udienza (celebraciòn de la vista) e si esige che si richieda con anticipo la  prova dell’interrogatorio della parte.

Con la riforma introdotta dalla Ley 42/2015, quindi, sia la domanda che la comparsa di risposta si realizzano per iscritto e soprattutto, l’aspetto principale è che quando nessuna delle due parti lo richieda, non sarà necessaria la celebrazione dell’udienza.

Dal primo gennaio 2012 si obbligano tutti i soggetti che intervengono nei processi giudiziali ad usare il processo telematico.

Ambito di applicazione[18]: una serie di materie indicate all’articolo 250 della legge 1/2000, indipendentemente dal valore della causa (Es: tutele del possesso, cause di locazione e alimentari -richiesta degli alimenti, richiesta delle rate di affitto o di somme dovute dal conduttore, sospensione di nuova opera-). Saranno sottoposte a giudizio verbale tutte le domande di valore non superiore ad euro 6.000.

Necessità dell’avvocato: sarà necessario l’intervento ad accezione dei giudizi verbali a causa del valore, che non superi euro 2.000

Il procedimento è introdotto per mezzo di una domanda e può avere forme differenti. In primo luogo, tale forma può essere ordinaria e cioè conforme ai requisiti[19] dell’art. 399 LEC; in secondo luogo, deve essere breve (“demanda sucinta”), poiché devono essere indicati solo i nomi e i dati di identificazione delle parti e ciò che si domanda, senza la necessità di allegare i fondamenti giuridici alla base della richiesta (art. 437 LEC); infine, se il valore è inferiore a 2000 euro, la domanda può essere proposta mediante moduli standard che si trovano nei Tribunali (art. 437.2 LEC), in cui, in ogni caso, “se fijarà con claridad y precisiòn lo que se pide”.

A questa domanda si devono accompagnare i medesimi documenti processuali e sostanziali che si richiedono per il giudizio ordinario.  Sia la individuazione della causa petendi da parte dell’attore, che la reazione del convenuto si realizzeranno in udienza in forma orale.

Una volta ammessa la domanda per mezzo del Letrado de la Administración de Justicia (prima chiamato segretario giudiziario), si dà comunicazione al chiamato affinchè contesti nel termine di 10 giorni.

Contestata la domanda, presentata eventualmente una riconvenzionale, (sulla quale bisognerà pronunciarsi necessariamente sulla pertinenza della celebrazione dell’udienza, nel termine di tre giorni), l’attore dovrà pronunciarsi nello stesso senso.

Se il chiamato non risponde nel termine assegnato, sarà dichiarato contumace.

Nei casi in cui sia possibile procedere senza avvocato e senza procuratore, si indicherà ciò nel decreto di ammissione e si comunicherà al chiamato che sono a sua disposizione nel Tribunale dei moduli standard che può utilizzare per la contestazione della domanda.

Se nessuna parte lo sollecita, il Tribunale pronuncerà sentenza senza ulteriore procedure, però se una delle parti lo sollecita, dovrà celebrarsi l’udienza.

Nel caso in cui si celebri l’udienza, si informeranno le parti della possibilità di ricorrere ad una negoziazione per tentare di risolvere il conflitto, incluso il ricorso alla mediazione. In tal caso, le parti indicheranno in udienza la loro decisione al riguardo e le ragioni. Potranno desistere dal processo o sollecitare il tribunale affinchè omologhi l’accordo.

Nel caso in cui non si giunga a tale accordo, l’udienza dovrà avere luogo nel termine massimo di un mese e le parti dovranno presentarsi con i mezzi di prova di cui intendono avvalersi. Non esiste udienza preliminare al giudizio, sebbene le azioni che si celebrano attraverso di essa si potranno realizzare nell’udienza del giudizio (vista), prima dell’udienza istruttoria.

Comparse le parti, il tribunale dichiarerà aperta la procedura e giudicherà se sussiste la res litigiosa.

Non si ammette la domanda riconvenzionale a condizione che la sentenza non tenga effetti di giudicato. Negli altri casi, è requisito imprescindibile che esista connessione e dovrà farsi nello stesso scritto della contestazione. In alcuni procedimenti (interdizione ad acquistare, protezione dei diritti reali ecc..) si prevedono azioni precedenti all’udienza.

Nell’udienza del giudizio verbale, l’attore deve esporre i fondamenti della domanda. In seguito il giudice deve provare che esiste ancora la controversia tra le parti; successivamente il convenuto può allegare in primo luogo le eccezioni processuali, una volta ascoltato l’attore, le eccezioni saranno risolte dal giudice. Ulteriore contestazione a tale risoluzione del giudice sarà possibile solo con l’appello alla sentenza definitiva.

Se l’accordo non sarà possibile, si procederà a fissare i fatti controversi. Una volta determinati, si propongono le prove in forma verbale. Le parti infatti indicano oralmente i mezzi di cui chiedono avvalersi, il tribunale può chiedere altre prove se le proposte sono insufficienti.

Una delle novità principali è che oltre ad essere indicate oralmente, le parti hanno l’obbligo di allegarle in un atto scritto dettagliato, potendo completarlo se si fanno allegazioni complementari. L’omissione della presentazione di questo scritto non darà luogo alla inammissibilità della prova, restando la condizione di presentarlo nel termine di due giorni seguenti. Successivamente alla proposta delle prove, una volta ammesse, si svolgono.

L’oggetto della prova sarà:

  • i fatti allegati sui quali non esiste piena certezza o non ci sia notorietà assoluta e generale;
  • gli usi e i costumi;
  • il diritto straniero.

Le prove si svolgono già nella stessa udienza in cui si propongono, salvo che non sia possibile. In questo caso ci si potrà accordare per realizzarle fuori della udienza.

L’ordine di adozione della prova è il seguente:

  • Prova documentale
  • Interrogatorio delle parti
  • Interrogatorio dei testimoni
  • Dichiarazione dei periti (il cui procedimento di nomina è diverso da quello italiano)
  • Riconoscimento del giudice
  • Riproduzione innanzi al giudice di parole, immagini e suoni.

Contro le decisioni del tribunale sulla ammissione o non ammissione delle prove, è previsto il recurso de reposición.

La sentenza sarà emessa nel termine di 10 giorni.

La legge precisa i casi in cui la sentenza ha forza di giudicato.

La estrema concentrazione delle attività procedimentali, introdotta dalla nuova ley, è risultata eccessiva soprattutto per le prove. È frequente, infatti, il ricorso alle sospensiones de las vistas, poiché è molto difficile l’assunzione effettiva dei mezzi di prova all’interno dello schema di concentrazione in un’unica vista-udienza del juicio verbal.

4.    Procedimento monitorio (ART. 812 LEC e seguenti)

La Legge 42/2015 introduce una serie di novità, al fine di ottenere un processo monitorio in linea con le richieste della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea[20].

Viene introdotto il nuovo requisito, previsto all’articolo 815,1 che l’opposizione alla richiesta monitoria venga formulata “in forma fondata e motivata”.

Si aggiunge poi l’articolo 816,1 che precisa quello che succede quando il debitore non compare e non risponde alla richiesta di pagamento, indicando che il Letrado de la Administracion de Justicia deve porre fine al processo monitorio iniziando la fase esecutiva. Il nuovo articolo 816,1 ha previsto che, in questa esecuzione, non opera il termine di cortesia di cui all’articolo 548 (quindi, non c’è necessità di aspettare 20 giorni), consacrando in questo modo l’interpretazione che maggiormente si seguiva in giurisprudenza, allora ciò che rileva veramente è che sia trascorso il termine per opporsi o pagare e, fatto ciò, non si aggiunge che trascorra il termine di attesa dell’articolo 548.

Il nuovo articolo 826 ha apportato due novità: in primo luogo, ha adeguato il suo testo al nuovo disegno del giudizio verbale con una contestazione scritta in modo che, dopo la presentazione della opposizione scritta, invece di citare per l’udienza, il Letrado de la Administracion de Justicia  deve conferire un traslato (scritto in cui si indicano i motivi dell’opposizione) al creditore che lo impugna per iscritto (a mò di contestazione); e, in secondo luogo, la possibilità che si risolva la opposizione senza celebrare la vista quando le parti non la chiedano e il tribunale non la consideri opportuna, regime ora generale all’articolo 438,4.

Da rilevare è il ruolo affidato anche in questo procedimento al Letrado de la Administracion de Justicia  (prima segretario giudiziario) che si occupa della fase relativa alla ammissione e al rigetto delle richieste, al controllo dei documenti e dei requisiti formali, ponendo un primo e importante filtro per il lavoro del giudice.

Scopo: procedimento standardizzato che porti ad una soluzione rapida, a causa del fenomeno della massificazione della litigiosità

Modello: monitorio misto: prova documentale del debito e natura aperta dell’opposizione. Tale classificazione trae, infatti, una sua giustificazione dal fatto che, mentre la prima fase del procedimento è prettamente documentale, la fase eventuale e cioè l’opposizione del debitore ha natura aperta, vale a dire che il debitore ha una variegata possibilità di opposizione che spazia dal formale al sostanziale.

Casi in cui si procede:

  • esistenza di un debito di somma certa, liquida ed esigibile (non c’è limite di quantità)
  • esistenza di documenti di due categorie:

1) i documenti che consentono di accreditare l’esistenza del debito: documenti (di qualunque forma) che appaiano firmati dal debitore o nei quali appaia timbro, traccia, marcatura o qualsiasi altro segno, fisico o elettronico. Con tali documenti, il Giudice adito avrà la certezza che il documento esibito dal creditore, che richiede il suo intervento al fine di ottenere dapprima un’ingiunzione e successivamente il titolo esecutivo, sia stato in qualche modo già portato a conoscenza del debitore il quale ne ha sottoscritto il contenuto (secondo il disposto dell’art. 812 1, 1ª); documenti utilizzati nel commercio (fatture, documenti di consegna, certificazioni, telegrammi o telefax o qualunque altro documento che anche se creato dal creditore, sia di natura tale da appartenere al genere di quelli che documentano i crediti ed i debiti delle relazioni intercorrenti tra debitore e creditore).

2) I documenti che consentono di provare ope legis l’esistenza del debito: quando congiuntamente ai documenti che contestano il debito, si producono documenti commerciali che accreditino un rapporto anteriore; certificazioni in materia di spese condominiali.

  • non sono ammesse impugnazioni per cause di valore inferiore a 600 euro.

Competenza: (art. 813) giudice di primo grado del luogo di residenza o del domicilio del debitore, e se questi sono sconosciuti, il giudice del luogo in cui il debitore possa essere rintracciato. Se sono debiti relativi a spese condominiali, sarà competente il giudice del luogo in cui si trova il condominio. È altresì prevista la possibilità di impugnare sentenze di primo grado (entro 20 giorni dalla notifica della sentenza) e vi è poi un terzo grado di giudizio di legittimità innanzi al Tribunale Supremo.

Il procedimento inizia per mezzo di una peticiòn (richiesta presentata al Giudice competente, di ingiungere al debitore il pagamento di una determinata somma con l’intimazione che, in mancanza, sarà avviato il recupero coattivo della stessa), il cui contenuto è indicato all’art. 814: identità del debitore, il domicilio del creditore e del debitore o il luogo in cui risiedono, origine e entità del debito, accompagnato dalla documentazione relativa. La richiesta può essere fatta anche attraverso moduli o formulari e non è necessario l’intervento di un avvocato.

La schematizzazione degli atti introduttivi e la non necessaria presenza del difensore, hanno lo scopo di creare un procedimento standardizzato, in cui sia estremamente ridotto sia l’apporto del giudice che quello del difensore. Si cerca di ottenere, in tal modo, una risposta efficiente al fenomeno della massificazione della litigiosità, specie nella materia dei crediti insoluti, mediante una soluzione rapida che garantisca i diritti del preteso creditore tenendo nella giusta considerazione le istanze del preteso debitore.

La presenza non necessaria del difensore, inoltre, permette agli attori/titolari di beneficiare di una più ampia discrezionalità nel valutare se sia opportuno farsi assistere da un legale oppure procedere in autonomia. Nello specifico, la normativa spagnola prevede che, se il capitale oggetto del contendere non superi i 3 mila euro, sia prevista una comparizione in giudizio con un rappresentante legale solo dopo l’eventuale opposizione sollevata dal convenuto, mentre, se l’ammontare risulti superiore ai 3 mila euro, dopo l’opposizione, il Tribunale concederà 30 giorni per la presentazione di una domanda formale di procedimento ordinario e, nell’ipotesi in cui la stessa non venisse predisposta, le spese giudiziali saranno a carico del creditore (ma si presume che quest’ultimo abbia nella maggior parte dei casi un concreto interesse a rivalersi, proseguendo l’azione).[21]

Primo vaglio sulla ammissione o meno della domanda è del Letrado de la Administracion de Justicia.  Se dalla petizione emerge che la quantità indicata non è corretta, il segretario lo indica al giudice il quale chiede alla parte di correggerla, e la parte ha un termine di 10 giorni per rispondere.

Nel caso in cui la richiesta del debito sia tra una azienda e un consumatore, il segretario giudiziario lo indicherà al giudice affinchè accerti anche la non abusività delle clausole contrattuali, tutto ciò a tutela del consumatore.

Se invece, tutti i documenti e i requisiti formati richiesti sono già corretti e l’istanza è fondata, sarà sempre il Segretario giudiziario a notificare al convenuto il decreto ingiuntivo che in 20 giorni dovrà rispondere. Più precisamente, il giudice emana un’ordinanza decisoria contenente ingiunzione di pagamento rivolta al debitore che a lui viene direttamente notificata a cura del Segretario giudiziario. In tale istanza, si avverte che se nel termine di 20 giorni dalla notifica il debitore non paghi o non si presenti apportando le sue ragioni, si procederà all’esecuzione nei suo confronti.

L’ingiunzione di pagamento trasferisce in capo al debitore l’onere di attuazione, potendo quest’ultimo optare tra le seguenti condotte: 1º Effettuare il pagamento; 2º Rimanere inattivo 3º. Comparire e formulare opposizione.

  • Se paga, ci sarà archiviazione. Qualora il debitore opti per il pagamento dovrà effettuarlo nel termine di venti giorni dal ricevimento ed accreditarlo innanzi all’ufficio giudiziario che, avutane costanza, rilascerà idonea ricevuta provvedendo all’archiviazione del procedimento.
  • Se non paga (o non si presenta) il Giudice adito provvederà d’ufficio, trascorsi i 20 giorni, all’emissione di un decreto “despacio ejecuciòn“, che è un ordine di esecuzione, con il quale si esegue un procedimento di esecuzione forzata. Nello specifico, nell’ipotesi in cui il debitore ingiunto rimanga inattivo, non pagando e non opponendosi nel termine previsto, il giudice adito provvederà d’ufficio all’emissione di un decreto con efficacia esecutiva.
  • Il debitore può altresì optare per l’opposizione, presentando innanzi al giudice adito uno scritto che contenga succinte allegazioni. A seguito di opposizione, il giudizio, in base al valore della causa, sarà ordinario o verbale.

Nel caso in cui si seguano le forme del procedimento ordinario, ci sarà un’audencia previa, durante la quale troverà spazio il tentativo di conciliazione tra le parti, con la possibilità di modificare domande ed eccezioni, di valutare le istanze di rito e di ammettere le prove. L’esito negativo è il presupposto per la fase dibattimentale, durante la quale verranno illustrate le ragioni del conflitto e saranno ammesse le prove e le conclusioni di parte.

L’ordinamento spagnolo e quello italiano trovano punti di contatto proprio nel tentativo di conciliazione, nel tentare cioè il raggiungimento di un accordo, poiché, in entrambi gli ordinamenti, si cerca di valutare le possibilità di recupero del credito vantato senza l’avvio di azioni giudiziarie. Nell’ordinamento spagnolo però, non è prevista la provvisoria esecutività del decreto, rendendo il procedimento monitorio uno strumento non dotato della stessa efficacia ed incisività di quello italiano.

Nonostante ciò la durata del procedimento ordinario è fissata intorno ai 14 mesi che è un arco temporale inferiore rispetto a quanto accade in Italia, e per controversie di valore inferiore ai 6 mila euro è prevista la possibilità di avvalersi del procedimento verbale, quindi di un rito alternativo completamente basato sul principio dell’oralità. In tali casi, subito dopo il ricorso promosso, le parti esporranno oralmente davanti ad un giudice le proprie domande e difese.

Uno studio del parlamento europeo illustra chiaramente come la Spagna sia uno dei paesi membri maggiormente interessati dal fenomeno della morosità, con un tempo medio di pagamento delle fatture di 74 giorni. L’Italia in ogni caso si colloca dietro con 87 giorni, quasi come Portogallo e Grecia, entrambi con 91 giorni.[22]

Emilia Manzo


[1] Sul punto DIEZ-PICAZO GIMèNEZ, The Principal Innovations of Spain’s Recent Civil Porcedure Reform, in The Reforms of Civil Procedure in Comparative Perpective a cura di N. Trocker e V. Varano, Torino, 2005, 39-42: Gonzales Rivas, La interpretaciòn de la Constituciòn por el Tribunal Constitucional (1980-2005), in Revista de Derecho Procesal, 2005, 245 ss.

[2] Fonte: https://e-justice.europa.eu/content_ordinary_courts-18-es-it.do?member=1

[3] Fonte: Atti del XXVI Convegno Sessione: “Amministrazione e politiche pubbliche” “La qualità nelle pubbliche amministrazioni. Strumenti di valutazione e analisi organizzativa nel settore della Giustizia italiana a confronto con altri settori e altri Paesi” Università Roma Tre – Facoltà di Scienze Politiche 13-15 settembre 2012

[4] Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea  13.5.2015 COM (2015) 259 final sul programma nazionale di riforma 2015 della Spagna e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 della Spagna

[5] R. CAPONI, Modelli e riforme del processo di cognizione in Europa, 2005, pag, 17.  Testo della relazione presentata all’Incontro internazionale di studi su”Recenti riforme e prassi giudiziarie dei paesi aderenti all’Unione europea”, organizzato dal Csm a Roma, dal 13 al 15 giugno 2005

[6] Questa stima è stata ottenuta attraverso un modello matematico che confronta il numero dei procedimenti sopravvenuti e delle cause definite. E’ rinvenibile sul sito Internet del Consejo General del Poder Judicial (http://www.poderjudicial.es)

[7] Traduzione “la sentenza pronunciata in appello dovrà pronunciarsi esclusivamente sui punti e sulle questioni sollevati nel ricorso o, eventualmente, negli scritti di opposizione o di impugnazione previsti nell’art 461.”

[8] OROMI VALL-LLOVERA, El recurso de apelaciòn en el proceso civil: partes, intervenientes y terceros, Barcelona, 2002

[9]La LEC parte dalla distinzione dei due tipi di processi declaratori e dalle regole per la determinazione: quelle in relazione alla distinzione per valore si applicano solo in difetto delle norme che distinguono le cause per materia.

[10] Art. 400 Ley “1. Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior.”

[11]Artículo 405 Contestación y forma de la contestación a la demanda

1. En la contestación a la demanda, que se redactará en la forma prevenida para ésta en el artículo 399, el demandado expondrá los fundamentos de su oposición a las pretensiones del actor, alegando las excepciones materiales que tuviere por conveniente. Si considerare inadmisible la acumulación de acciones, lo manifestará así, expresando las razones de la inadmisibilidad. También podrá manifestar en la contestación su allanamiento a alguna o algunas de las pretensiones del actor, así como a parte de la única pretensión aducida.

2. En la contestación a la demanda habrán de negarse o admitirse los hechos aducidos por el actor. El tribunal podrá considerar el silencio o las respuestas evasivas del demandado como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales.

3. También habrá de aducir el demandado, en la contestación a la demanda, las excepciones procesales y demás alegaciones que pongan de relieve cuanto obste a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo.

4. En cuanto a la subsanación de los posibles defectos del escrito de contestación a la demanda, será de aplicación lo dispuesto en el subapartado 2 del apartado 2 del artículo anterior.

[12] La Reconvención è una pretesa che è formulata dal convenuto nella contestazione della domanda contro l’attore. Così il convenuto non si limita  ad opporsi all’attore, ma a sua volta forma una contro domanda.

[13] AMAYA ARNAIZ SERRANO, RAQUEL LòPEZ JIMèNEZ, TAMARA MARìNEZ SOTO, JUAN MANUEL ALCOCEBA GIL, Esquemas de derecho procesal civil, Tomo II, 5 Ediciòn, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, pag.64

[14] DONDI A., GUTIèRREZ BERLINCHES A.,Processo civile Spagnolo, in Enciclopedia del diritto, Giuffré, Annali II-1, 2008 pag 654

[15]  Art. 414 LEC: “[..]La audiencia se llevará a cabo, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, para intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso, examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a la prosecución de éste y a su terminación mediante sentencia sobre su objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su caso, proponer y admitir la prueba. [..]”

[16] Traduzione: “fondamenti di fatto e di diritto diversi da quelli che le parti abbiano chiesto di far valere”

[17]  Atti di Convegno “La ragionevole durata del processo. Profili di comparazione tra Italia e Spagna“. Relazione di DI CIOMMO T. “Il processo civile spagnolo in prospettiva comparata“. Bergamo, 26 maggio 2010, pag. 5

[18] Fonte:  http://www.cuestionesprocesales.es/el-nuevo-juicio-verbal/ Posted On: october 15th, 2015

[19] I requisiti della contestazione sono i seguenti: identificazione delle parti, esposizione dei fatti e dei fondamenti di diritto (con una numerazione che è correlata a ciò che è esposto nella domanda),  indicazione delle perizie, richiesta di designazione giudiziale, richiesta.

[20] ARSUAGA CORTàZAR J., ANTA GONZàLEZ J-F, DE LA SERNA BOSH J.,La reforma del procedimiento civil, Tirant lo blanch, Valencia 2015, pag. 150

[21] A RUSSOMANTO, Il recupero dei crediti in Spagna Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2015-05-11/il-recupero-crediti-spagna-100638.php

[22]  Studio legale e di consulenza aziendale in Spagna Ana Fernandez & Geval, Recupero crediti Barcellona: Panoramica sul processo monitorio spagnolo. Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11500.asp

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