La sospensione dei termini di custodia cautelare nella normativa emergenziale da Covid-19

di Filippo Leonardo in collaborazione con il Centro Studi “Nino Abbate” di Unità per la Costituzione

SOMMARIO:1. Evoluzione normativa a) d.l. n. 11 dell’8 marzo 2020; b) d.l. n. 18 del 17 marzo 2020; c) d.l. n. 23 dell’8 aprile 2020.   – 2. Decorrenza della sospensione dei termini cautelari. – 3. Esclusione della sospensione. – 4. Esegesi del riferimento all’art. 304 cpp

1) EVOLUZIONE NORMATIVA

Prima di entrare nel merito di quei profili relativi alla sospensione dei termini di custodia cautelare,  in ordine ai quali si assiste a soluzioni diversificate nel panorama dei contributi dottrinari pubblicati, si rende necessaria una breve premessa di carattere generale circa l’evoluzione della normativa emergenziale da COVID-19.

a) Il primo intervento normativo valido per tutto il territorio nazionale è costituito dall’adozione del decreto-legge n. 11 dell’8 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. dell’8 marzo 2020 al n. 60 ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Il decreto ha innanzitutto previsto all’art. 1 comma 1 il rinvio d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 delle udienze relative ai procedimenti penali (esclusi quelli di cui all’art. 2 lett. g numeri. 1 e 2) pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nel periodo compreso tra il giorno successivo alla sua entrata in vigore (cioè il 9 marzo 2020) e la data del 22 marzo 2020.

Al comma 2 dell’art. 1 il decreto ha, inoltre, previsto:

  • la sospensione per lo stesso periodo (9 marzo – 22 marzo) dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti oggetto del rinvio d’ufficio, con la precisazione che “…ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo…”,
  • la sospensione del corso della prescrizione, dei termini di custodia cautelare e degli altri termini previsti dall’art. 2  comma 4 decreto citato “…per il tempo in cui il procedimento è rinviato…”, e quindi a decorrere dalla data dell’udienza di rinvio, ma in ogni caso non oltre il 22 marzo 2020, nel caso di rinvio d’ufficio ex-lege, non potendosi che interpretare in questo modo “l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 4” richiamata nella norma di cui all’art. 1 comma 3

(ad esempio nel caso in cui il processo, chiamato all’udienza del 15 marzo 2020, fosse stato rinviato al 30 marzo 2020, la sospensione avrebbe operato dal 15 marzo al 22 marzo e non per il periodo compreso tra il 9 ed il 15 marzo)

All’art. 2 comma 1 il decreto ha, poi, previsto l’adozione da parte dei capi degli uffici giudiziari, previa interlocuzione formale con l’autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale e con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati e per il periodo compreso tra il 23 marzo ed il 31 maggio 2020, delle misure organizzative, meglio specificate al comma 2, tra cui è indicata alla lett. g) “…la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020…” con le eccezioni specificate, quanto al penale, ai numeri 2 e 3 del detto comma.

Al successivo comma 4 dell’art. 2 il decreto ha infine previsto la sospensione del corso della prescrizione, dei termini di custodia cautelare e degli altri termini ivi previsti per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2 lett. g (cioè sulla base del provvedimento emesso dal capo dell’ufficio) ed in ogni caso non oltre il 31 maggio 2020.

(ad esempio nel caso in cui il processo, chiamato all’udienza del 30 marzo 2020, fosse stato rinviato al 10 giugno 2020, la sospensione avrebbe operato dal 30 marzo al 31 maggio e non per il periodo compreso tra il 23 marzo ed il 30 marzo). 

b) Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020 al n. 70 ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ha introdotto all’art. 83 un’autonoma normativa, abrogando al comma 22 gli artt. 1 e 2 del decreto legge n. 11 dell’8 marzo 2020, che deve dunque ritenersi ormai privo di ogni effetto.

Il decreto, sostituendosi dunque al precedente, ha innanzitutto previsto all’art. 83 comma 1 il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze relative ai procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020.

Il decreto ha, inoltre, previsto con riferimento ai procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari:

  • al comma 2 dell’art. 83, la sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, con la precisazione che “…ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo…” e che “…quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto od in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto…”,
  • ed al comma 4 dell’art. 83 la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di cui agli artt. 303 e 308 cpp “per lo stesso periodo“.

Al comma 3 dell’art. 83 il decreto ha, poi, escluso dall’applicazione di tale normativa tutta una serie di procedimenti, tra cui, per quanto riguarda il profilo penale:

  • i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo
  • i procedimenti per i quali nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020 scadono i termini di cui all’art. 304 cpp;
  • i procedimenti in cui sono applicate misura di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
  • i procedimenti penali che presentano carattere d’urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili nei casi di cui all’art. 392 cpp dichiarati urgenti dal giudice su richiesta di parte con provvedimento motivato e non impugnabile

e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti od i loro difensori espressamente abbiano fatto  richiesta che si proceda, anche:

  • i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354;
  • i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
  • i procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

Al comma 6 dell’art. 83 il decreto ha, altresì, previsto l’adozione da parte dei capi degli uffici giudiziari, previa interlocuzione formale con l’autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale e con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati e per il periodo compreso tra il 16 aprile 2020 ed il 30 giugno 2020, delle misure organizzative, meglio specificate al comma 7, tra cui è indicata alla lett. g) “…la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020…con le eccezioni indicate al comma 3“.

Al comma 9 dell’art. 83 il decreto ha infine previsto la sospensione del corso della prescrizione, dei termini di custodia cautelare e degli altri termini ivi previsti per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7 lett. g) ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020. 

c) Da ultimo il decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. dell’8 aprile 2020 al n. 94 ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, ha di fatto prorogato la normativa precedente introducendo però qualche importante novità.

Il decreto ha, infatti, disposto all’art. 36 comma 1 la proroga del termine del 15 aprile 2020, prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, alla data dell’11 maggio 2020 con conseguente spostamento del termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo dal 16 aprile 2020 al 12 maggio 2020, escludendo però al comma 2 l’applicazione della disposizione di cui al comma precedente ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’art. 304 scadono nei 6 mesi successivi all’11 maggio 2020.

E’ appena il caso di osservare che per effetto della proroga di cui al comma 1 dell’art. 36 il termine del 15 aprile 2020 non esiste più, essendo stato definitivamente sostituito da quello dell’11 maggio 2020, con la conseguenza che un eventuale provvedimento organizzativo del capo dell’ufficio già adottato per il periodo 16 aprile – 30 giugno 2020 opererà ora, stante l’effetto automatico della proroga, per il periodo 12 maggio – 30 giugno. Nessun doppio regime può dunque ipotizzarsi per i provvedimenti dei capi degli uffici, né gli stessi, qualora abbiano già adottato il provvedimento,  saranno tenuti ad adottare un secondo provvedimento, essendo comunque rimasta inalterata la data del 30 giugno 2020, quale termine finale oltre il quale rinviare i procedimenti non esclusi dall’applicazione della normativa emergenziale, e discendendo gli effetti sospensivi dei termini di prescrizione e di custodia cautelare fino all’11 maggio direttamente dalla legge.

Naturalmente l’esclusione dall’applicazione della normativa emergenziale ora statuita dal secondo comma dell’art. 36 dei procedimenti in cui i termini di cui all’art. 304 scadono nei 6 mesi successivi all’11 maggio 2020 si aggiunge a quella già prevista dalla lett. b del comma 3 art. 83, secondo cui, per effetto della proroga del termine finale ex-art. 36 comma 1, vanno comunque trattati i procedimenti in cui scadono i termini di cui all’art. 304 cpp nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020.                                                                  

L’interpretazione delle norme in combinazione tra loro comporta in conclusione che tutti i procedimenti con scadenza dei termini di cui all’art. 304 nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 e nei 6 mesi successivi all’11 maggio 2020, e cioè dal 12 maggio 2020 all’11 novembre 2020, saranno sottratti all’applicazione della normativa emergenziale, per cui il giudice non sarà tenuto:

  • a rinviarli d’ufficio ex-lege ad una data successiva all’11 maggio 2020, nel caso in cui siano chiamati ad una udienza fissata nel periodo compreso tra il 15 aprile e l’11 maggio, 
  • né, tantomeno, a rinviarli d’ufficio sulla scorta del provvedimento del capo dell’ufficio ad una data successiva al 30 giugno 2020, nel caso in cui siano chiamati ad un’udienza fissata nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020.

2) DECORRENZA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI CAUTELARI

In proposito va osservato che

  • mentre gli artt. 1 e 2 del decreto n. 11 (oggi non più in vigore perché abrogati)  prevedevano esplicitamentein tutti i casi la sospensione del corso della prescrizione, dei termini di custodia cautelare e degli altri termini previsti dall’art. 2  comma 4 decreto citato soltanto “…per il tempo in cui il procedimento è rinviato…”,
  • invece l’art. 83 del decreto n. 18, che ha integralmente sostituito la precedente normativa, appare esplicito solo in ordine all’ipotesi di sospensione per effetto del rinvio d’ufficio sulla base del provvedimento emesso dal capo dell’ufficio, prevedendo al comma 9 la sospensione del corso della prescrizione, dei termini di custodia cautelare e degli altri termini ivi previsti “…per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7 lett. g) ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020…”

(ad esempio nel caso in cui il processo, chiamato all’udienza del 30 maggio 2020 venga rinviato al 10 luglio 2020, la sospensione opererà dal 30 maggio al 30 giugno 2020 e non per il periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 maggio), 

Meno pacifica appare, invece, l’interpretazione dell’art. 83 in relazione al regime di sospensione automatica ex-lege dei termini di custodia cautelare nel periodo 9 marzo – 11 maggio 2020, apparendo problematica l’individuazione sia del novero dei procedimenti per i quali operi tale sospensione sia della durata dalla stessa.

La sospensione opera per tutti i procedimenti pendenti davanti ad un qualunque ufficio giudiziario o soltanto per quelli in cui è stata fissata udienza nel periodo considerato?

Nel caso dei procedimenti per i quali è fissata udienza nel periodo considerato la sospensione opera per tutto il periodo, e quindi a decorrere dal 9 marzo, oppure solo a decorrere dalla data dell’udienza?

Il dato normativo è contenuto nel comma 4, che recita “Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale“.

Sebbene un autorevole commentatore stigmatizzi il riferimento del rinvio al solo comma 2, osservando che sarebbe stato più corretto richiamare il comma 1, è possibile al contrario ritenere che il mancato riferimento al comma 1 non costituisca una mera dimenticanza od una svista del legislatore, ma sia il frutto di una precisa scelta giuridica.

E’ evidente che l’ambito di operatività della norma di cui al comma primo è più ristretto rispetto a quello disciplinato dal comma secondo.

Il comma primo, infatti, occupandosi del rinvio delle udienze fa esclusivo riferimento ai procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nei quali risulti fissata un’udienza di qualunque tipo nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 15 aprile (ora 11 maggio) 2020.

Il comma secondo, invece, occupandosi della sospensione dei termini processuali fa riferimento a tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari indipendentemente dal fatto che sia stata o meno fissata un’udienza. Ciò è reso ancora più evidente dal fatto che il secondo periodo del comma 2 enumera i vari termini che devono intendersi sospesi e che si riferiscono a tutte le fasi procedimentali compresa quella delle indagini preliminari dove chiaramente non vi sono udienze di trattazione.

Il riferimento, dunque, che il comma 4 fa al comma 2 e non al comma 1 ha, dunque, il preciso significato giuridico di rendere operativa la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice procedura penale in tutti i procedimenti pendenti a prescindere dal fatto che sia o meno fissata un’udienza.

Quanto, poi, alla durata della sospensione deve ritenersi che l’espressione “per lo stesso periodo” usata dal comma 4 non possa che riferirsi all”intero periodo 9 marzo – 15 aprile (ora 11 maggio) di applicazione della sospensione dei termini processuali di cui al comma 2.

Non deve meravigliare il riferimento ad un periodo che inizia dal 9 marzo e, quindi, anteriormente alla data (17 marzo 2020) di entrata in vigore del decreto n. 18. Tale previsione va messa in relazione all’esigenza pratica di sanare retroattivamente i rinvii già disposti nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 17 marzo 2020 con relativa sospensione dei termini. Naturalmente tale effetto sanante potrà esplicarsi solo rispetto ai procedimenti, che non siano sottratti all’applicazione della normativa emergenziale di cui al decreto-legge n. 18. Nel caso ad esempio di un procedimento chiamato all’udienza del 15 marzo e rinviato al 30 marzo 2020, ma nel quale il termine massimo di fase ex-art. 304  cpp fosse in scadenza il 10 aprile 2020, non c’è dubbio che lo stesso, rientrando tra quelli esclusi dall’applicazione della normativa emergenziale, non sarebbe suscettibile all’udienza del 30 marzo 2020 di un ulteriore rinvio e non potrebbe beneficiare di alcuna pregressa sospensione dei termini di custodia cautelare a partire dal 9 marzo. In altre parole la sospensione non potrebbe operare né in base al decreto-legge n. 11, perché ormai caducato, né in base al decreto-legge n. 18, essendo il procedimento sottratto all’applicazione della sua normativa.

3) ESCLUSIONE DELLA SOSPENSIONE 

Per espressa previsione normativa contenuta al comma 3 dell’art. 83 la sospensione dei termini di custodia cautelare non potrà operare nei casi elencati al comma 3 lett. b) e c) dell’art. 83 e che utilmente vengono raggruppati da un autorevole commentatore nelle due categorie di procedimenti ad urgenza assoluta e procedimenti ad urgenza relativa.

1) La sospensione non opererà mai nei procedimenti ad urgenza assoluta, e cioè:

  • nei procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo
  • nei procedimenti per i quali nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 novembre 2020 scadono i termini di cui all’art. 304 cpp;
  • nei procedimenti in cui sono applicate misura di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
  • nei procedimenti penali che presentano carattere d’urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili nei casi di cui all’art. 392 cpp dichiarati urgenti dal giudice su richiesta di parte con ordinanza motivata e non impugnabile

2) la sospensione non opererà, invece, nei procedimenti ad urgenza relativa e cioè

  • nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354;
  • nei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
  • nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione. 

soltanto quando i detenuti, gli imputati, i proposti od i loro difensori espressamente richiedano che si proceda.

Mentre, poi, nell’ipotesi dei procedimenti ad urgenza assoluta la principale questione problematica, di cui si parlerà nel paragrafo successivo, riguarda la comprensione di cosa debba intendersi  per “termini di cui all’art. 304 cpp“, in quella dei procedimenti ad urgenza relativa diverse sono le questioni problematiche e tra di esse meritano un approfondimento:

  1. la questione se ad essere esclusi dall’applicazione della normativa siano tutti i procedimenti pendenti, che rientrano nelle categorie di cui ai nn. 1, 2 e 3 della lett. b) comma 3 art. 83, oppure soltanto quelli per i quali sia stata fissata nel periodo considerato un’udienza od altra attività processuale;
  2. la questione dell’individuazione del termine entro cui la richiesta espressa di procedere può essere proposta;
  3. la questione dell’eventuale rilevanza sulla durata della sospensione della tempistica con cui viene proposta la richiesta di procedere;
  4. la questione dell’applicazione della norma nel caso di processi cumulativi, in cui soltanto uno od alcuni degli interessati abbiano avanzato richiesta di procedere.

1) Quanto alla prima questione non c’è dubbio che il riferimento normativo alla volontà espressa a “che si proceda” presupponga che si tratti di un procedimento per il quale nel periodo considerato dalla legge (9 marzo 2020 – 11 maggio 2020) si debba svolgere un’udienza (fissata per la prima volta o proveniente da rinvio) od altra attività processuale (si pensi ad esempio ad un interrogatorio di garanzia). La norma non può, dunque, riguardare ad esempio quei processi  con imputati detenuti in attesa di fissazione della prima udienza o per i quali sia previsto un rinvio che scavalchi il periodo considerato dalla legge. In tali casi non c’è dubbio che manchi proprio l’oggetto in relazione al quale proporre la richiesta che si proceda, per cui nel procedimento opererà la sospensione dei termini di custodia cautelare e nessun effetto su di essa può derivare da una richiesta dell’interessato di immediata fissazione od anticipazione dell’udienza.

Ipotizzare un’estensione della normativa anche ai procedimenti in attesa di fissazione porterebbe a dei risultati paradossali e contrari alla ratio della stessa. I difensori, anche solo per evitare la sospensione del termine di custodia cautelare, sarebbero indotti a chiedere la pronta fissazione di processi pendenti ed il giudice sarebbe indotto a fissare proprio nel periodo di emergenza sanitaria dei processi che in tempi normali avrebbe fissato in epoca successiva. Si produrrebbe cioè un effetto contrario ed opposto a quello perseguito dalla normativa. 

2) Sulle modalità della richiesta di procedere la legge prevede soltanto che deve essere espressa, ma non fissa alcun termine e men che meno un termine perentorio entro il quale la stessa vada proposta. Ne consegue che la stessa possa essere validamente formulata fino al giorno dell’udienza o, comunque, dell’attività processuale fissata. La previsione in vari uffici giudiziari di un interpello preventivo finalizzato ad acquisire l’eventuale volontà di procedere entro un termine antecedente all’udienza, seppur giustificata da evidenti ragioni organizzative legate alla necessità di  predisporre i vari incombenti anche in relazione alla trattazione del processo con modalità telematiche, non può, in mancanza di una specifica previsione normativa, vincolare le parti a tal punto da rendere priva di efficacia una tardiva manifestazione di volontà di procedere. Il momento finale è, dunque, costituito dall’orario previsto per la trattazione del processo per cui, se all’ora prevista non perviene alcuna espressa volontà di procedere, il processo va senz’altro rinviato d’ufficio con provvedimento fuori udienza. E comunque evidente che la prassi dell’interpello preventivo sia utile e funzionale nella misura in cui raramente accadrà che le parti, se realmente intenzionate, non facciamo pervenire tempestivamente la loro richiesta espressa di procedere entro il termine indicato nell’interpello. Nel caso, poi, in cui la richiesta sia tardiva rispetto al termine indicato nell’interpello, il giudice potrà sempre disporre un breve rinvio motivato da esigenze organizzative.

3) Priva di effetti appare, poi, sulla durata della sospensione la tempistica con cui viene proposta la richiesta di procedere. In proposito è stato ipotizzato da alcuni commentatori che “la soluzione più ragionevole e logica appare essere quella secondo cui la sospensione ex lege opera sino al pervenimento della richiesta di procedere, mentre a partire dal momento della richiesta i termini ricominciano a decorrere normalmente” (vedi articolo “Emergenza COVID-19 e giudizio penale di merito: un catalogo (incompleto) dei problemi” di Luca FIDELIO E Andrea NATALE pubblicato su QUESTIONE GIUSTIZIA).

Non pare questa una soluzione condivisibile e non tanto per il fatto che sarebbe meno favorevole per l’imputato quanto piuttosto per la ragione che la stessa non tiene conto del fatto che i presupposti previsti dalla legge per l’esclusione della normativa emergenziale nei casi a c.d. urgenza relativa vanno valutati ex-ante e quando sussistono non possono che escludere in radice e totalmente gli effetti della normativa. Ed invero, posto che i presupposti per l’esclusione dall’applicazione della normativa dei procedimenti ad urgenza relativa sono due e precisamente:

  • che nel procedimento sia fissata un’udienza od altra attività processuale rispetto alla quale si possa esplicare la richiesta di procedere
  • e che tale udienza od attività ricada nel periodo considerato dalla normativa emergenziale che va dal 9 marzo all’11 maggio 2020.

ne consegue che, fino a quando la parte interessata sia ancora facultata dalla legge ad esprimere la propria volontà di procedere, non possa prodursi alcun effetto sospensivo dei termini di custodia di cui al comma 4, come, peraltro, lo stesso accadrà in relazione ai termini processuali di cui al comma 2 (si pensi ad esempio al termine di deposito di una lista testimoniale).

In altre parole la sospensione è sottoposta nei procedimenti con detenuti ad urgenza relativa ad una sorta di condizione sospensiva costituita dalla mancata richiesta espressa di procedere che si può avverare fino alla data dell’udienza. A quel punto, se l’interessato esprime la volontà che si proceda il procedimento è escluso dall’applicazione della normativa emergenziale e quindi non opera alcuna sospensione, mentre se non la esprime o addirittura esprime un consenso al rinvio allora la sospensione, avveratasi la detta condizione sospensiva, opererà retroattivamente per tutto il periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio, posto che il rinvio va fatto oltre tale data. Nessun rilievo può, dunque, attribuirsi al fatto che la volontà di procedere venga espressa all’udienza stessa od in una data antecedente. Nel caso ad esempio in cui è fissata per la trattazione di un procedimento penale con imputato detenuto l’udienza del 30 aprile 2020 e la richiesta di procedere intervenga il 17 aprile 2020 nessuna sospensione ex-lege potrà verificarsi dal 9 marzo al  17 aprile 2020, in quanto il procedimento in ragione della volontà manifestata entro il termine consentito è totalmente sottratto alla disciplina contenuta nei commi 1, 2 e 4 dell’art. 83 del decreto legge n. 18, che – si ribadisce – è entrato in vigore il 17 marzo 2020, ha abrogato quello precedente ed è rimasto sempre in vigore, pur con le modifiche apportate dal decreto n. 23 entrato in vigore l’8 aprile 2020.

Un caso particolare, che potrebbe portare a delle conclusioni in parte diverse, è quello in cui il procedimento chiamato ad un’udienza antecedente alla data (l’8 aprile 2020) di entrata in vigore del decreto-legge n. 23 (ad esempio il 30 marzo), in mancanza di una volontà di trattazione, sia stato rinviato ad un’udienza successiva al 15 aprile (ad esempio il 30 aprile), ma che la parte interessata in vista della nuova udienza manifesti la volontà di trattazione. In tal caso è ragionevole ritenere che dal 9 marzo al 15 aprile si sia prodotta la sospensione dei termini di custodia, ma che dal 16 aprile in poi il termine ricominci a decorrere e non subisca alcuna sospensione in ragione del fatto che la volontà espressa di trattazione all’udienza del 30 aprile sottrae il procedimento all’operatività della normativa che aveva operato in un primo tempo. Si potrebbe verificare anche la situazione opposta in cui, per volontà espressa della parte interessata, alla data del 30 marzo il processo sia stato trattato, ma che lo stesso, non essendo stato concluso, ha subito un rinvio al 30 aprile, data per la quale la stessa parte decida di non reiterare la volontà di trattazione. In tal caso nessuna sospensione opererà dal 9 marzo al 15 aprile, mentre i termini risulteranno sospesi dal 16 aprile fino all’11 maggio 2020, data oltre la quale andrà rinviato il processo. 

4) In ordine all’ultima questione relativa all’applicazione della norma nel caso di processi cumulativi, in cui uno od alcuni soltanto degli interessati abbiano avanzato richiesta di procedere, è possibile proporre la seguente soluzione operativa.

In primo luogo deve ritenersi pacificamente esclusa in toto l’operatività della normativa emergenziale nel caso in cui tutti gli interessati chiedano congiuntamente che si proceda. In tal caso il giudice è tenuto a procedere e va esclusa qualsivoglia sospensione dei termini di custodia cautelare.

Nel caso, invece, in cui uno od alcuni soltanto degli interessati abbiano avanzato richiesta di procedere occorre distinguere:

  • l’ipotesi in cui sussistano i presupposti per la separazione delle posizioni processuali ed allora il giudice tratterà le posizioni degli imputati che ne abbiano fatto richiesta, previo stralcio delle posizioni relative agli imputati detenuti, che non abbiano manifestato la volontà di procedere, e degli imputati liberi, e rinvio del relativo troncone ad un’udienza successiva all’11 maggio 2020 con conseguente sospensione dei termini di custodia cautelare,
  • dall’ipotesi, in cui è necessario procedere unitariamente per tutti gli imputati, ed allora il giudice, dovendo privilegiare il prevalente interesse costituzionale alla salute, disporrà il rinvio dell’intero processo con sospensione dei termini per i soli imputati detenuti che non abbiano fatto richiesta di trattazione, mentre per gli imputati che avevano chiesto la trattazione i termini custodiali continueranno a decorrere, per cui il rinvio dovrà necessariamente avvenire ad una data compatibile con il rispetto della loro scadenza.

A proposito della soluzione data alla seconda ipotesi va ricordato che è già previsto dal codice di procedura penale un caso in cui la sospensione dei termini di custodia ex-art. 304 cpp operi solo per alcuni degli imputati detenuti. Si tratta del caso previsto dall’art. 304 comma 5 cpp, secondo cui “Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi“. Interpretando tale norma la Suprema Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che “…ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 304, comma quinto, cod. proc. pen., è sufficiente che il coimputato, cui non si riferisce la causa di sospensione, abbia esercitato il diritto facoltativo di chiedere che si proceda nei suoi confronti e non pure che sia stata disposta dal giudice che procede la separazione del processo…” (Cass. Pen. Sez. I n. 5819 del 12.02.2004, PM in proc. GUIDA). Orbene, applicando al caso in esame un analogo criterio interpretativo potrebbe, dunque, affermarsi che sia sufficiente l’espressa volontà di trattazione del processo da parte di uno degli imputati per evitare che la sospensione dei termini operi nei suoi confronti e ciò a prescindere dal fatto che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale da esercitarsi entro i limiti previsti dagli artt. 18 e 19 cpp, disponga o meno la separazione delle posizioni processuali. In altre parole, mentre nel regime ordinario, sulla base della norma di cui all’art. 304 comma 5 cpp, il coimputato si sottrae alla sospensione dei termini di custodia, in forza della mera richiesta di procedere nei suoi confronti previa separazione dei processi, ora nel regime emergenziale il coimputato, sulla base della norma di cui all’art. 83 comma 3 lett. b, potrà ottenere lo stesso risultato, in forza della mera richiesta di trattazione e ciò, sia nel primo che nel secondo caso, indipendentemente dal fatto che in concreto il giudice disponga o meno la separazione delle posizioni processuali.

4) ESEGESI  DEL RIFERIMENTO  ALL’ART. 304 CPP                   

Come si è detto in premessa il legislatore emergenziale sin dal decreto n. 11 dell’8 marzo 2020, poi travolto nei suoi effetti dal successivo decreto n. 18 del 17 marzo 2020, ha escluso dall’applicazione normativa emergenziale quei procedimenti, c.d. ad urgenza assoluta, nei quali scadano durante il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020 i termini di cui all’art. 304 cpp.

In primo luogo va notato che mentre nel decreto n. 11 si faceva espresso riferimento alle “udienze dei procedimenti“, ora invece nel decreto n. 18 si parla solo di “procedimenti” e ciò ha il preciso significato di comprendere tutti i procedimenti pendenti a prescindere del fatto che sia stata o meno fissata un’udienza durante il periodo considerato dalla normativa emergenziale. Ne consegue che in tutti questi procedimenti debba considerarsi esclusa la sospensione dei termini di custodia cautelare.

In secondo luogo va rilevato che ogni valutazione circa l’inserimento del procedimento tra quelli ad urgenza assoluta deve essere fatta a monte senza cioè tenere in alcuna considerazione la sospensione ex-lege prevista dalla normativa emergenziale. In altre parole, prima si deve valutare se il procedimento rientri o meno tra quelli ad urgenza assoluta e poi, in esito a tale valutazione, stabilire se allo stesso si applichi o meno la normativa sul rinvio e sulla sospensione dei termini processuali, prescrizionali e custodiali di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 83 del Decreto Legge n. 18.

Va, infine, affrontata la questione se il richiamo omnicomprensivo all’art. 304 debba intendersi riferito

  • al termine di fase (ex-art. 303 comma 1 cpp) ed al termine complessivo (ex-art. 303 comma 4 cpp) incrementati dalle sospensioni già maturate
  • oppure al termine massimo di fase (pari al doppio del termine di fase) e al termine massimo complessivo (c.d. super-massimo, pari di regola al termine di cui all’art. 303 comma 4 cpp aumentato della metà) previsti dall’art. 304 comma 6 cpp.

Per rendere più concreto il ragionamento si possono considerare tre esempi rappresentativi di tre tipologie di casi possibili.

Si pensi al caso in cui all’udienza del 24 marzo 2020 vengano chiamati, ad esempio in appello, tre procedimenti con detenuti e che:

  • nel primo procedimento vi sia scadenza in data 30 marzo 2020 del termine di fase puro e semplice senza incrementi per pregresse sospensioni, ma con un termine massimo di fase ex-art. 304 comma 6 cpp successivo al 15 aprile 2020;
  • nel secondo procedimento vi sia scadenza in data 30 marzo 2020 del termine di fase incrementato ex-art. 304 comma 1 lett. c) cpp della sospensione di 30 giorni per il deposito della motivazione del processo di primo grado, ma anche qui con termine massimo di fase ex-art. 304 comma 6 cpp successivo al 15 aprile 2020;
  • nel terzo procedimento vi sia scadenza in data 30 marzo 2020 del termine massimo di fase ex-art. 304 comma 6 cpp.

Nel primo e nel terzo dei casi ipotizzati nell’esempio, la soluzione deve ritenersi pacifica, dovendosi ritenere:

  • rientrante nell’applicazione della normativa emergenziale il caso di scadenza del mero termine di fase, al quale in alcun modo può riferirsi il richiamo all’art. 304, per cui il giudice disporrà il rinvio ad una data successiva al 15 aprile 2020 con sospensione del termine di custodia relativo al periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, che andrà ad incrementare il termine di fase pur sempre entro i limiti consentiti dal relativo termine massimo ex-art. 304 comma 6 cpp;
  • e, per contro, escluso da tale applicazione il caso di scadenza del termine massimo di cui al comma 6 dell’art. 304 cpp, per cui il giudice, non essendo tenuto a rinviare a dopo il 16 aprile 2020 e non potendo contare su alcuna sospensione, dovrà trattare il processo entro il termine di fase eventualmente incrementato da pregresse sospensioni.

Come regolarsi, invece, nel secondo caso?

Seguendo l’orientamento secondo cui il riferimento all’art. 304 cpp debba intendersi riferito al termine di fase (ex-art. 303 comma 1 cpp) ed al termine complessivo (ex-art. 303 comma 4 cpp) se incrementati dalle sospensioni già maturate, si dovrebbe escludere tale caso dall’applicazione della normativa emergenziale, per cui il giudice, non essendo tenuto a rinviare a dopo il 15 aprile 2020 e non potendo contare su alcuna sospensione, dovrebbe trattare il processo entro il previsto termine di scadenza.

Si tratta a ben vedere di una soluzione in evidente contrasto con la ratio della norma, che consiste

  • nell’esigenza di contemperare il primario interesse di salute pubblica volto ad evitare il più possibile la celebrazione di processi con conseguente spostamento di persone e rischio di assembramento delle stesse nelle aule di udienza
  • con l’altra altrettanto importante esigenza, sottolineata da autorevole commentatore, per cui “…il giudice titolare del procedimento deve curare che nessun soggetto sottoposto a custodia cautelare riacquisti la libertà per decorrenza dei termini massimi di fase o complessivi, oltre i quali, nonostante l’emergenza in atto, il legislatore dell’emergenza COVID-19 ha ritenuto che non si possa comunque andare…” (vedi il commento “I procedimenti penali e i dd.ll.. dell’emergenza COVID-19” di Sergio BELTRANI pubblicato sul sito di UNICOST).

Se questa è la ratio, che senso avrebbe trattare in modo differente il caso in cui a scadere sia solo il termine di fase, come nel primo procedimento, dal caso in cui, come nel secondo procedimento, a scadere sia il termine di fase incrementato dalla pregressa sospensione ex-art. 304 comma 1 lett. c), ove si consideri che in entrambi i casi è tecnicamente possibile, pur sempre nel rispetto del termine massimo di cui  al comma 6 dell’art. 304, prolungare il termine di fase aggiungendovi il periodo di sospensione ex-lege (dal 9 marzo al 15 aprile) previsto dalla normativa emergenziale?

La tesi più aderente alla ratio della norma è allora senz’altro quella per cui il caso in esame rientri nell’ambito di applicazione della normativa emergenziale. Il giudice disporrà, dunque, il rinvio ad una data successiva al 16 aprile 2020 con sospensione del termine relativo al periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, che andrà ad incrementare il termine di fase entro i limiti consentiti dal termine massimo di fase. Sembra orientato in questa direzione anche il commento contenuto nell’articolo “Emergenza COVID-19 e giudizio penale di merito: un catalogo (incompleto) dei problemi” prima citato), dove si legge testualmente “…Nell’incertezza interpretativa, si ritiene maggiormente condivisibile l’esegesi secondo cui, nel richiamare i termini di cui all’art. 304 cpp, il legislatore abbia inteso riferirsi ai termini massimi – di fase e globali – indicati dall’art. 304, comma 6, cpp: tali termini massimi non possono essere superati per effetto delle sospensioni dei termini previste dal decreto legge n. 18 del 2020 e dal successivo decreto legge n. 23 del 2020 (periodi di sospensione nel cui computo devono essere aggiunti anche i periodi di sospensione eventualmente disposti dal giudice nei casi previsti dall’art. 304 cpp; la necessità di cumulare alla sospensione ex lege emergenziale anche i precedenti periodi di sospensione disposta dal giudice ex art. 304, commi 1,2,4 cpp giustifica peraltro il richiamo all’art. 304 cpp nella sua interezza; il richiamo, non al solo comma 6, ma all’intero art. 304 cpp sembra inoltre giustificato dal fatto che – in tal modo – può anche trovare effetto la previsione del successivo comma 7). D’altra parte, l’opposta interpretazione comporterebbe una portata estremamente riduttiva dell’art. 36, comma 2, dl n. 23 del 2020…”.

Passando alla fase successiva al 15 aprile 2020, va ricordato che il decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 ha lasciato in vigore il decreto n. 18 e, quindi, anche i suoi effetti sospensivi eventualmente prodottisi, limitandosi soltanto ad apportarvi alcune modifiche.

Ha, infatti disposto la proroga del termine del 15 aprile 2020, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 83, alla data dell’11 maggio 2020 con conseguente spostamento del termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo dal 16 aprile 2020 al 12 maggio 2020, escludendo l’applicazione di tale disposizione ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’art. 304 scadano nei 6 mesi successivi all’11 maggio 2020.

Tali modifiche, pur non potendo incidere in alcun modo sul già illustrato significato del riferimento “ai termini di cui all’art. 304 cpp“, comportano tuttavia un allungamento del periodo in relazione al quale valutare l’inserimento o meno del procedimento nella categoria dei procedimenti ad urgenza assoluta. A partire dunque dall’entrata in vigore del nuovo decreto-legge n. 23 occorrerà accertare se nel periodo compreso tra il 16 aprile e l’11 novembre 2020 sia o meno in scadenza il termine massimo di fase o complessivo.

Appare, altresì, evidente che:

  • mentre la necessità della proroga del termine dal 15 aprile all’11 maggio è collegata all’attuale persistenza dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da COVID-19,
  • la decisione di estendere la categoria dei procedimenti ad urgenza assoluta al semestre successivo all’11 maggio 2020 è stata sicuramente dettata dalla necessità di risolvere un problema che si era posto nella pratica giudiziaria dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 18.

Ed infatti la previsione normativa di escludere dall’applicazione della normativa emergenziale i procedimenti con scadenza del termine massimo di fase successiva al 15 aprile 2020 poteva comportare dei seri problemi pratici nei casi in cui tale termine fosse in scadenza a ridosso del 15 aprile. Il giudice, infatti, avrebbe dovuto rinviare il processo ad un’udienza successiva al 15 aprile correndo il rischio di non avere un congruo termine per la definizione del processo entro il non prorogabile termine massimo di fase.

Nel caso limite, ad esempio, di un processo chiamato ad un’udienza successiva all’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 ma antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 23 e con scadenza del termine massimo di fase il 16 aprile 2020, il giudice, per evitare la scadenza dei termini di custodia, avrebbe dovuto rinviarlo necessariamente al 16 aprile e definirlo in quella stessa data oppure, se ciò non fosse possibile, continuando a trattarlo tutti i giorni senza soluzione di continuità.

Ma un problema analogo si sarebbe riproposto anche sotto la vigenza del decreto-legge n. 23, qualora lo stesso si fosse limitato a prorogare il termine finale del 15 aprile all’11 maggio 2020.

Si pensi ad esempio al caso di un processo chiamato ad un’udienza successiva all’entrata in vigore del decreto-legge n. 23 e con scadenza del termine massimo di fase il 12 maggio 2020. Anche in tal caso il giudice avrebbe dovuto rinviare necessariamente il processo al 12 maggio, provvedendo definirlo in quella stessa data oppure, se ciò non fosse possibile, continuando a trattarlo tutti i giorni senza soluzione di continuità.

Ed allora la previsione normativa di escludere dall’applicazione della normativa emergenziale anche i procedimenti con scadenza del termine massimo entro il semestre successivo all’11 maggio 2020 ha risolto il problema.

Il giudice dovrà rinviare a data successiva all’11 maggio soltanto i processi con scadenza del termine massimo in data successiva all’11 novembre 2020, potendo beneficiare della sospensione dei termini di custodia per il periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, mentre per gli altri  fisserà  liberamente  un  calendario  idoneo ad evitare la scadenza dei termini di custodia. Resta beninteso che la definizione del processo dovrà sempre avvenire entro il termine di fase incrementato delle sospensioni ex-art. 304 cpp, cui si aggiunge per i processi rientranti nella normativa emergenziale la sospensione per il periodo previsto dal decreto-legge n. 18 come modificato dal decreto-legge n. 23.

Per rendere più concreto il ragionamento si possono considerare tre esempi rappresentativi di tre tipologie di casi possibili. Si pensi, ad esempio, al caso in cui all’udienza del 22 aprile 2020 vengano chiamati tre procedimenti con imputati detenuti, tutti già pendenti alla data del 9 marzo 2020, e che:

  • nel primo procedimento vi sia scadenza in data 30 aprile 2020 del termine di fase puro e semplice senza incrementi per pregresse sospensioni, ma con termine massimo di fase ex-art. 304 comma 6 cpp successivo all’11 novembre 2020;
  • nel secondo procedimento vi sia scadenza in data 30 aprile 2020 del termine di fase incrementato ex-art. 304 comma 1 lett. c) cpp della sospensione di 30 giorni per il deposito della motivazione del processo di primo grado, ma anche qui con termine massimo di fase ex-art. 304 comma 6 cpp successivo all’11 novembre  2020;
  • nel terzo procedimento vi sia scadenza in data 30 aprile 2020 del termine massimo di fase ex-art. 304 comma 6 cpp.

Orbene, nei primi due casi ipotizzati nell’esempio, entrambi rientranti nell’applicazione della normativa emergenziale, il giudice disporrà il rinvio ad una data successiva all’11 maggio 2020, provvedendo alla definizione del processo entro il termine di fase, eventualmente incrementato dalle sospensioni pregresse e dalla sospensione per il periodo 9 marzo – 11 maggio 2020.

Nel terzo procedimento, escluso a partire dall’8 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 23) dall’applicazione della normativa emergenziale, il giudice, non potendo beneficiare della sospensione dei termini di custodia per il periodo compreso appunto tra l’8 aprile 2020 e l’11 maggio 2020, fisserà liberamente il calendario idoneo ad evitare la scadenza del termine di fase eventualmente incrementato dalle pregresse sospensioni, compresa la sospensione già prodottasi tra il 9 marzo 2020 e l’8 aprile 2020 per effetto del decreto-legge n. 18. 

Identico meccanismo opererà, naturalmente, nel caso di procedimenti chiamati ad un’udienza fissata tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 e potenzialmente rientranti nell’ambito di applicazione del provvedimento del capo dell’ufficio. Qualora ricorrano i presupposti di applicazione della normativa emergenziale il giudice disporrà il rinvio d’ufficio ad una data successiva al 30 giugno, ma il procedimento beneficierà della sospensione dei termini di custodia soltanto per il periodo compreso tra la data dell’udienza ed il 30 giugno 2020, mentre i termini decorreranno regolarmente dal 12 maggio alla data dell’udienza.   

[*] Filippo Leonardo, presidente di sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria

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