Le autorizzazioni riguardanti soggetti incapaci, nella prospettiva disegnata dallo schema del decreto attuativo della legge  26 novembre 2021 di Beatrice Magarò

La nuova normativa, introdotta dall’art.21 dello schema di decreto attuativo della legge 26.11.21,  prevede espressamente la competenza del notaio rogante per l’autorizzazione alla stipula di atti pubblici o scritture private autenticate, in cui interviene un minore o un soggetto incapace (interdetto, inabilitato, o beneficiario di amministrazione di sostegno). La norma prevede, altresi’, la possibilità per il Notaio di farsi assistere da consulenti, assumere informazioni, sentire i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché  i creditori, nel caso di vendita di beni ereditari. Il notaio può, inoltre, decidere in ordine al reimpiego delle somme spettanti al minore, a seguito degli atti di cui sopra (es. vendita di beni appartenenti  minori), e della concessa autorizzazione da comunicazione, “anche ai fini dell’assolvimento delle formalità pubblicitarie”, alla cancelleria del Tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione. Tali autorizzazioni possono essere impugnate, nei modi e nelle forme applicabili all’impugnativa del corrispondente provvedimento giudiziale ed acquistano efficacia decorsi venti giorni delle comunicazioni predette, senza che sia stato proposto reclamo. Restano riservate, in via esclusiva, all’autorità giudiziaria  le autorizzazioni per promuovere rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell’impresa commerciale.

Invero, la norma in oggetto,  se da un lato ha il vantaggio di comportare uno snellimento dell’attività giudiziaria, determinando una significativa riduzione degli atti prima demandati al Giudice Tutelare o al Tribunale, ai sensi degli artt. 320 c.c., 374 e 375 c.c.,  dall’altro affida ad un organo posto al di fuori della giurisdizione, una funzione di bilanciamento e valutazione degli interessi sottesi al procedimento autorizzativo.

Il Notaio, infatti, va a sostituirsi all’autorità giudiziaria nella valutazione della convenienza dell’operazione per i soggetti incapaci, nell’assunzione di informazioni utili per valutare l’opportunità o meno di un determinato atto, nell’ambito di una sorta di procedimento paragiurisdizionale, deformalizzato, non disciplinato nello specifico. I problemi che potrebbero porsi riguarderanno le modalità di convocazione di informatori (parenti o affini), o di eventuali consulenti, o l’assunzione ad esempio di informazioni presso servizi sociali, attività che normalmente il Giudice tutelare gestisce per il tramite della cancelleria, che invece, a seguito della riforma, sarà destinataria di una mera comunicazione all’esito del procedimento. L’intervento dell’autorità giudiziaria è previsto  solo in un momento eventuale e successivo, a seguito di reclamo, sicchè la valutazione della congruità e opportunità dell’operazione viene sostanzialmente demandata al Notaio rogante, che da organo terzo con competenze limitate ad un controllo tecnico di regolarità formale dell’atto, viene ad essere investito di una funzione che implica l’esercizio di un’attività discrezionale di bilanciamento dei vari interessi in gioco, coinvolgente soggetti vulnerabili, proprio in ragione della loro incapacità, prima affidata all’autorità giudiziaria.

La prassi o interventi successivi di modifica, chiariranno i termini dei rapporti tra il Notaio e l’autorità giudiziaria o la cancelleria, anche al fine di individuare  le modalità attraverso cui il notaio nomina i consulenti, essendo opportuno, ad esempio, che lo stesso disponga dell’albo in uso presso i Tribunali, anche considerato che essendo la presenza degli avvocati, che normalmente svolgono una funzione anche di filtro tecnico,  solo eventuale, anche l’assunzione di informazioni, potrebbe, in concreto presentare problematicità. Si pensi all’individuazione di parenti e affini entro il secondo grado che richiede, quantomeno la produzione di un certificato di famiglia o, ad  altri tipi di indagini, come quelle  a mezzo della polizia Tributaria e dei Servizi Sociali, con cui  l’autorità giudiziaria, a differenza del Notaio, è abituata ad interagire.

Un intervento di riforma che implichi uno spostamento di competenze dall’autorità giudiziaria ad organi diversi, posti al di fuori della giurisdizione, comporta inevitabilmente la perdita delle garanzie connesse alla giurisdizione, seppur in una meritevole ottica di snellimento della stessa  attivita’ giurisdizionale e di riduzione dei tempi di definizione dei giudizi. La possibilità di reclamo e la comunicazione degli atti anche al PM, garantiscono, tuttavia, il recupero di un controllo da parte dell’autorità giudiziaria, seppur in una fase successiva ed eventuale.

Scarica il pdf