Linee programmatiche sulla formazione e l’aggiornamento professionale dei magistrati per l’anno 2015.

Delibera del 24 luglio 2014

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 luglio 2014, ha adottato la seguente delibera:

“Il Consiglio superiore della magistratura, delibera di approvare le seguenti linee programmatiche relative alla formazione permanente dei magistrati per il 2015 da trasmettere alla Scuola Superiore della Magistratura:

Sommario: 1. Premessa. – 2. La Magna Charta dei Giudici: formazione dei magistrati e indipendenza. – 3. La rilevazione delle esigenze formative. I rapporti con la formazione decentrata e la Rete Europea di Formazione Giudiziaria. La valutazione dell’attività di formazione. – 4. Le linee programmatiche. – 4.1. Principi fondamentali. – 4.2. Tematiche prioritarie. – 4.3. La formazione decentrata: integrazione e autonomia delle strutture territoriali.

1. Premessa.

Il D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 e succ. mod. disciplina la materia della formazione e dell’aggiornamento professionale dei magistrati, definendo i compiti del Consiglio superiore della magistratura e della Scuola superiore della magistratura.Tale normativa ha affidato alla Scuola, tra le diverse competenze, la formazione e l’aggiornamento professionale dei magistrati ordinari (lett. a), l’organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati (lett. b), la formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli Uffici giudiziari (lett. d), l’organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado (lett. d-bis), la formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione (lett. e) e le attività di formazione decentrata (lett. f).Per l’espletamento di tali compiti, il Comitato direttivo della Scuola adotta ogni anno, ai sensi degli artt. 5 e 12 D.Lgs. n. 26/2006, il programma dell’attività didattica, sulla base di “linee programmatiche”elaborate e approvate annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della Giustizia, nonché delle proposte del Consiglio Nazione Forense e del Consiglio Universitario Nazionale.Il CSM, quindi, deve procedere all’elaborazione delle “linee programmatiche” relative all’attività di formazione e di aggiornamento professionale per l’anno 2015, al fine di consentire alla Scuola di elaborare il programma annuale dell’attività didattica.

2. La Magna Charta dei Giudici: formazione dei magistrati e indipendenza.

La Magna Charta dei Giudici1, adottata nel 2010 dal Consiglio consultivo dei giudici europei, recependo un principio condiviso nell’ambito dei diversi ordinamenti europei, pone l’accento sul nesso indissolubile tra la formazione dei magistrati e la loro indipendenza (§ 8): “la formazione iniziale e permanente è, per il giudice, un diritto ed un dovere. Essa deve essere organizzata sotto la supervisione della magistratura. La formazione è un importante elemento di garanzia dell’indipendenza dei giudici, nonché della qualità e dell’efficacia del sistema giudiziario”.La legittimazione democratica del giudice risiede nella preparazione giuridica e senza una adeguata formazione il giudice è privato di quella sapienza specifica che determina la probabilità di un giudizio corretto.Secondo quanto auspicato dal Presidente della Repubblica 2, “la formazione deve superare l’orizzonte dell’aggiornamento sugli orientamenti normativi e giurisprudenziali e deve invece principalmente servire a far maturare nei magistrati una progressiva consapevolezza del ruolo e della fisonomia costituzionale della funzione esercitata”.La formazione dei magistrati, in tale prospettiva, non è fine a se stessa ma funzionale alla tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura.

3. La rilevazione dei bisogni formativi. I rapporti con la formazione decentrata e la Rete Europea di Formazione Giudiziaria. La valutazione dell’attività di formazione.

La predisposizione dell’attività formativa deve partire dalla rilevazione dei bisogni formativi dei magistrati.Per il passato, tale rilevazione è stata sostanzialmente affidata, in sede centrale, alle sensibilità dei singoli componenti del Comitato Scientifico e, in sede decentrata, a iniziative per lo più autonome e spesso non coordinate dei vari magistrati referenti a livello distrettuale.La maggiore stabilità organizzativa su cui la Scuola può contare deve poter favorire una più efficace rilevazione dei bisogni formativi, attraverso la valorizzazione e la piena integrazione delle strutture decentrate all’interno del circuito della formazione, che potranno essere coinvolte nella presentazione delle proposte tematiche.La Scuola, inoltre, nel predisporre la propria offerta formativa, dovrà utilmente interloquire con i componenti della Rete Europea di Formazione Giudiziaria, mediante gli scambi di esperienze, il confronto sui programmi e sulle attività didattiche.Fondamentale, inoltre, sarà l’utilizzo dei risultati derivanti dalla valutazione dell’attività svolta, allo scopo di affinare la progettazione dei corsi, degli argomenti di approfondimento, delle metodologie di studio e la scelta dei relatori.

4. Le linee programmatiche.

La necessità di attribuire concreto contenuto alle linee programmatiche annuali, destinate a essere affiancate da quelle del Ministro della giustizia, nonché dalle eventuali proposte provenienti da altri soggetti istituzionali, quali il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio Universitario Nazionale, induce a fissare i principi fondamentali e le tematiche prioritarie di cui la Scuola, pur nella sua autonomia, dovrà tener conto nella pianificazione dei programmi e nell’individuazione dei contenuti dei singoli corsi, sia in sede centrale sia in sede decentrata.Specifico rilievo sarà attribuito all’attività di formazione decentrata, oggi compiutamente disciplinata dalla delibera quadro 3 che ha definito i rapporti tra il Consiglio superiore della magistratura e la Scuola Superiore della Magistratura, al cui tema sono state dedicate delle distinte linee programmatiche per l’anno 2013 4.Coerentemente con quanto già previsto dalla delibera concernente le linee programmatiche relative alla formazione permanente per l’anno appena trascorso, la valutazione del Consiglio fa seguito alla relazione sull’attività svolta dalla Scuola nell’anno precedente, predisposta in tempo utile dal Segretario generale ai sensi dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 26/2006 e approvata dal Comitato direttivo (art. 5 D.Lgs. n. 26/2006).La relazione dà conto dell’attività svolta specificamente anche nei settori della formazione permanente, dei dirigenti, nel settore internazionale, della formazione onoraria e di quella decentrata, con l’indicazione delle aree tematiche privilegiate (accanto al diritto sostanziale e processuale, le tematiche comprensive del riferimento al contesto ambientale in cui si inserisce l’attività giudiziaria e alla dimensione costituzionale e sovranazionale della giustizia, le tematiche organizzative), e delle metodologie utilizzate.A quest’ultimo riguardo, la relazione precisa che netta è stata la scelta in favore delle prassi didattiche che realizzano il massimo coinvolgimento dei partecipanti, con una molteplicità di soluzioni idonee a sostituire il metodo delle relazioni frontali.

4.1. Principi fondamentali.

Il Consiglio ritiene che, tenendo conto di quanto indicato nella delibera sulle linee programmatiche dell’anno scorso, l’attività di pianificazione dei programmi per l’anno 2015 debba tener conto dei seguenti principi fondamentali:

4.1.1. Formazione e autoformazione dei magistrati.

Importante, in tale ambito, appare l’ulteriore ampliamento del numero dei magistrati coinvolti, a diverso titolo, nelle attività di formazione della Scuola, anche attraverso il ricorso – in termini di maggiore organicità e continuità rispetto a quanto sin qui accaduto – a coloro che rivestono funzioni specifiche nell’ordinamento giudiziario (ad esempio, i referenti per la formazione decentrata, i referenti per l’informatica, i magistrati di riferimento per l’informatica dei singoli uffici, i componenti del C.S.M., i magistrati addetti alla Segreteria e all’Ufficio studi del C.S.M., i componenti dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione).

4.1.2. Garanzia del pluralismo culturale e apertura a conoscenze di settori professionali diversi da quello giuridico.

Si ribadisce l’importanza di garantire il pluralismo culturale e l’apertura a conoscenze di settori professionali diversi da quello giuridico.Pluralismo culturale non significa che a ogni voce o tesi debba corrispondere, immediatamente, la tesi contraria o la voce opposta, ma deve essere inteso come un obiettivo di fondo, attento a dare voce alle diverse opzioni culturali.Deve, inoltre, essere favorita l’apertura a conoscenze di settori professionali diversi da quello giuridico, affinché il magistrato sia consapevole dei caratteri fondamentali delle diverse discipline che possono essergli di ausilio nell’espletamento della sua funzione 5.In questa prospettiva deve essere valorizzata la scelta della Scuola di organizzare corsi con la collaborazione di altri enti, avvalendosi dell’apporto “esterno” di conoscenze extragiuridiche ed esperienze su specifiche tematiche (a titolo esemplificativo, si richiamano i corsi del 2014 sul linguaggio giuridico, organizzato con l’Accademia della Crusca, e sui reati colposi, organizzato con l’Agenzia di controllo del traffico aereo).

4.1.3. Necessità di una formazione non “autoreferenziale”.

Allo scopo di evitare il rischio di una formazione “autoreferenziale“, dovranno esserevalorizzati i punti di vista sulla giustizia degli altri operatori giuridici (avvocati, docenti e ricercatori universitari), di coloro che operano in ambiti connessi (rappresentanti delle istituzioni, personale dirigente delle diverse amministrazioni, polizia giudiziaria e altri operatori della sicurezza e del contrasto alle diverse tipologie di criminalità), e di chi vive e percepisce la giustizia dall’esterno, inforza di un approccio di tipo non tecnico (gli appartenenti al mondo dell’informazione, delle professioni e dell’economia).

4.1.4. Una cultura comune della giurisdizione.

Nel settore penale, dovrà continuarsi a privilegiare una cultura comune tra magistrati requirenti e giudicanti. Al di là di momenti di approfondimenti specialistici in funzione di singoli  temi propri dell’attività requirente o giudicante, la formazione del settore penale, comprensiva della fase dedicata all’esecuzione della pena e al procedimento di sorveglianza, dovrà ispirarsi al comune principio della giurisdizione, favorendo la partecipazione ai corsi sia di giudici e sia di pubblici ministeri.Al riguardo, il Consiglio intende sottolineare l’importanza di dedicare adeguato spazio alle questioni legate all’interpretazione e all’applicazione della legge, alla valutazione delle prove, ai profili legati all’ordinamento giudiziario, ai rapporti tra giustizia e comunicazione, attraverso il coinvolgimento di magistrati requirenti e giudicanti, con lo scopo di tessere una trama condivisa di valori cui entrambe le professionalità possano attingere per l’esercizio delle varie attività professionali.

4.1.5. L’utilizzo delle nuove tecnologie nella scelta delle metodologie didattiche.

Con riferimento alla scelta delle metodologie didattiche ritenute più adeguate ai bisogni formativi e alla struttura delle singole iniziative, è auspicabile, in linea con le indicazioni fornite dal Parlamento europeo nella Risoluzione del 14 marzo 2012 sulla formazione giudiziaria (2012/2575(RSP)), l’utilizzo, accanto ai metodi tradizionali, delle nuove tecnologie al servizio della didattica (forum telematici, mailing-list, videoconferenze, corsi on-linestreaming webon demandpodcasting dei file audio e video digitali degli incontri di formazione), allo scopo di favorire la piùampia partecipazione possibile. Tale indicazione risponde alle scelte già operate dalla Scuola, illustrate nella relazione annuale sopra richiamata, privilegiando una metodologia funzionale al dibattito e al coinvolgimento dei partecipanti, e diminuendo le relazioni frontali a vantaggio dei gruppi di lavoro.

4.2. Tematiche prioritarie.

Accanto ai Principi fondamentali, il Consiglio ritiene di individuare, per l’anno 2015, le seguenti tematiche prioritarie, che – come si è detto- dovranno essere affrontate in un’ottica essenzialmente pratica e con un ampio coinvolgimento dei partecipanti:

4.2.1. I profili deontologici.

Secondo la Magna Charta dei Giudici (§ 18), “l’azione dei giudici deve essere guidata da principi di deontologia, distinti dalle norme disciplinari. Tali principi devono emanare, quanto a redazione, dagli stessi giudici e debbono costituire oggetto della loro formazione”.In questa sede va ribadita la necessità di dedicare un adeguato spazio alla formazione sui temi della responsabilità etica e deontologica che, come sottolineato dal Presidente della Repubblica 6, deve far parte del patrimonio culturale, civile e professionale di ogni magistrato. La sovraesposizione del ruolo del magistrato rende necessari un approfondimento culturale e una attenta riflessione istituzionale sui comportamenti del giudice e del pubblico ministero, una presa di coscienza collettiva circa la necessità di essere e apparire adeguati al proprio ruolo, una precisa volontà di condividere un’etica dei comportamenti di relazione giudiziaria attinente alle differenti funzioni giudiziarie.Al riguardo, dovranno essere approfondite le tematiche concernenti l’etica e la deontologia del magistrato italiano ed europeo, trattando i singoli istituti ed esaminando casi tratti dalla giurisprudenza disciplinare, idonei a offuscare l’immagine di indipendenza e imparzialità dell’appartenente all’ordine giudiziario.

4.2.2. I temi processuali. La durata ragionevole del processo. Tecniche di semplificazione della motivazione e funzionalità della decisione.

Non dovrà mancare l’attenzione, nell’attività formativa, ai temi processuali.Particolare attenzione, tra questi, dovrà essere riservata al tema della «durata ragionevole del processo», che rappresenta uno dei più rilevanti principi processuali presenti nella nostra Carta costituzionale. Tale principio ha trovato una prima affermazione nell’ordinamento italiano con la ratifica dellaConvenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (l. 4 agosto 1955, n. 848), che lo consacra nell’art. 6, § 1 ed è assurto a esplicita affermazione in Costituzione con la l. costituzionale 22 novembre 1999, n. 2, che lo ha inserito nell’art. 111. Il legislatore costituzionale, dopo aver espressamente stabilito che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» e che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale», ha aggiunto, alla fine del 2 comma: «la legge ne assicura la ragionevole durata». Se ne trae l’inevitabile conclusione che la «ragionevole durata»che il legislatore ordinario è tenuto ad assicurare è solo e soltanto quella del processo «giusto», cioè del processo che comunque assicuri le altre garanzie processuali costituzionalmente rilevanti. A tal fine, nell’ambito dei programmi della Scuola, dovranno essere trattati i rimedi sul piano processuale volti a ridurre i tempi del processo e le tecniche di semplificazione della motivazione della sentenza per impedire la violazione del diritto fondamentale a una durata ragionevole del procedimento. Sul punto va sottolineato che le tecniche di semplificazione della motivazione – da affinarsi anche grazie al più ampio ricorso alle cc.dd. “scienze ausiliarie”, quali la logica e la psicologia giuridica ovvero la metodologia dell’interpretazione – devono coniugarsi con la necessità di fornire un’adeguata risposta di giustizia alle parti ed essere funzionali, in caso di impugnazione, alla comprensione della decisione e del percorso motivazionale seguito: ne discende la particolare utilità di diffondere, in seno ai percorsi formativi, temi afferenti, tra l’altro, alle tecniche di redazione dei provvedimenti, alla tecnica ermeneutica, alla consecutio argomentativa, alla redazione degli atti, all’inserimento della singola problematica giuridica nel sistema delle fonti.

4.2.3. I temi ordinamentali. La cultura dell’organizzazione e dell’auto-organizzazione. L’utilizzo delle nuove tecnologie negli uffici giudiziari.

Adeguato spazio dovrà essere dedicato alla materia ordinamentale, allo scopo di verificare l’operatività dei diversi istituti che regolano, alla luce dei principi costituzionali di indipendenza e autonomia, il funzionamento del sistema giudiziario e della vita professionale dei magistrati. Con riferimento ai temi dell’ordinamento giudiziario, potrà risultare utile il coinvolgimento dei componenti del C.S.M., dei magistrati addetti alla Segreteria e all’Ufficio studi del C.S.M., nonché dei componenti dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Particolare rilievo, tra gli altri, assumono i temi degli organismi del governo autonomo, della mobilità e delle incompatibilità, dell’organizzazione tabellare, delle valutazioni di professionalità, degli incarichi extragiudiziari e della formazione iniziale e permanente. L’attività formativa dovrà, inoltre, favorire la diffusione della cultura dell’organizzazione degli uffici giudiziari e dell’auto-organizzazione del lavoro del magistrato, nonché delle nuove tecnologie, quale strumento per agevolare, velocizzare e rendere più efficiente il lavoro di ciascungiudice, anche mediante la diffusione dell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal CSM.

4.2.4. La formazione interdisciplinare.

Un ruolo importante devono rivestire le tematiche interdisciplinari, al fine di stabilire un contatto diretto tra le diverse discipline per affrontare – da altrettanti punti di vista – tematiche importanti per l’attività giudiziaria e la professione del magistrato. Si pensi, ad esempio, alle questioni di attualità, di approfondimento culturale o legate all’esercizio di funzioni giudiziarie (come l’arte di giudicare, l’etica del giudice, il ragionamento giuridico, la discrezionalità del giudice, la tecnica della motivazione, i rapporti tra scienza e giurisdizione etc.), ai temi della comunicazione e del multiculturalismo, alla criminologia.

4.2.5. La formazione europea e la formazione linguistica. Il progetto European Gaius.

L’aggiornamento professionale dei magistrati non può prescindere da una approfondita formazione sui temi di diritto europeo e dalla conoscenza linguistica 7. Tra i temi di particolare rilievo si evidenziano quelli del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, nei suoi profili pratici, e dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea e al diritto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Al riguardo deve essere richiamata la delibera del 13 aprile 2011 che ha approvato il progetto European Gaius. Il Parlamento europeo, nella Risoluzione del 14 marzo 2012, ha citato i progetti dell’Italia e dei Paesi Bassi quali modelli da seguire per gli Stati europei. Tali conclusioni sono state ribadite nella Risoluzione del 7 febbraio 2013. A fronte dell’adozione di programmi analoghi in altri Stati, nella prospettiva di costituire una rete europea integrata dei coordinatori dei diversi uffici giudiziari, risulta importante proseguire il progetto, dandovi completa attuazione. In tale contesto, particolare attenzione dovrà essere data alla partecipazione ai progetti di formazione di rilievo europeo e internazionale, prediligendo, in linea di continuità con le relazioni e gli accordi stabiliti dal Consiglio in questi anni, le attività realizzate e promosse con le Scuole nazionali della magistratura e le Istituzioni nazionali che curano la formazione dei magistrati. Se la formazione dei magistrati non è fine a se stessa ma funzionale alla tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, come sottolineato anche dalla Magna Carta dei Giudici, partner privilegiati dell’attività di formazione internazionale sono gli enti che curano istituzionalmente la formazione della magistratura in ciascuno Stato. Dovrà, inoltre, essere valorizzata la diffusione della conoscenza tra i magistrati italiani degli strumenti di formazione sviluppati dal Consiglio d’Europa nell’ambito del Programma Help 8, dalla Rete Europea di Formazione Giudiziaria 9 e dalla Commissione europea 10. Particolare rilievo assumono, infine, i programmi di scambio tra autorità giudiziarie nel quadro delle attività della Rete Europea di Formazione Giudiziaria Accanto agli stage di breve durata dovrà essere proseguita l’esperienza degli scambi di lungadurata presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte europea dei diritti dell’uomo ed Eurojust.Questi stage, infatti, che hanno visto un’ampia partecipazione di magistrati italiani fin dalla prima edizione del 2009, attraverso un’esperienza continuativa, da tre a dodici mesi, presso i principali organismi giudiziari europei ed Eurojust, consentono di acquisire una esperienza professionale particolarmente qualificata, che il magistrato riverserà sull’intera giurisdizione con importanti effetti moltiplicativi.

4.2.6. La formazione dei dirigenti.

Sulla base delle competenze che la legge attribuisce alla Scuola in materia di formazione dei dirigenti, dovranno essere svolte le attività di formazione per i magistrati titolari di funzioni  direttive e semidirettive negli uffici giudiziari (art. 2, lett. d), D.Lgs. 26/2006) e i corsi di formazione per i magistrati, giudicanti e requirenti, che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e secondo grado (art. 2, lett. d-bis, D.Lgs. 26/2006). In proposito, va ricordato che, in vista dell’avvio dei corsi di formazione da ultimo citati, il C.S.M. ha approvato, il 12 giugno 2014, apposite ed articolate linee programmatiche, cui può in questa sede senz’altro farsi rinvio, giovando soltanto ribadire come, nell’ambito del perseguimento di una metodologia di confronto basata sulla sinergica collaborazione tra le istituzioni coinvolte, sia stata assegnata primaria rilevanza all’attività del tavolo tecnico appositamente costituito.

4.2.7. La formazione dei formatori.

Nel quadro delle competenze della Scuola, particolarmente importante appare il tema della formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione, tra cui i referenti per la formazione decentrata presso le Corti d’appello e la Corte di cassazione, i referenti per la formazione decentrata della magistratura onoraria, i tutori dei magistrati in tirocinio e gli esperti formatori. In particolare, le periodiche iniziative di formazione dovranno incentrarsi sugli aspetti metodologici dell’attività didattica, sulle tecniche di comunicazione e di presentazione, sull’interazione con i partecipanti, sui profili organizzativi, sulle modalità di ricognizione dei bisogni formativi e, dunque, sulla programmazione e pianificazione di una sessione di formazione, anche avvalendosi dell’apporto delle professionalità di esperti delle scienze sociali e della comunicazione. Importante, al riguardo, è il confronto con le esperienze maturate in ambito europeo dai membri della Rete Europea di Formazione Giudiziaria, anche attraverso lo scambio di formatori.

4.3. La formazione decentrata: integrazione e autonomia delle strutture territoriali.

A seguito dell’approvazione della delibera quadro sull’attività di formazione decentrata 11, due sono i principi chiamati a regolare i rapporti tra la Scuola e le formazioni decentrate.Da un lato, la piena integrazione della formazione decentrata all’interno del circuito della formazione facente capo alla Scuola, anche per superare la frammentarietà e il non uniforme impegno registratosi in tutti i distretti.Dall’altro, la valorizzazione dell’autonomia delle singole formazioni decentrate che, come modellate a seguito della risoluzione della Scuola del 10 settembre 2013, cumulano oggi i compiti già affidati alle preesistenti strutture dedicate, su base territoriale, alla formazione permanente, a quella in materia di diritto europeo e, infine, a quella dei magistrati onorari 12. Tali indicazioni sono state peraltro già sviluppate nella Risoluzione sulla formazione decentrata approvata dal Comitato direttivo della Scuola che, nel delineare i nuovi compiti delle strutture decentrate, nel rispetto della “piena autonomia ideativa, metodologica e organizzativa dei formatori decentrati” (così la relazione annuale cit.) ha previsto la costituzione di una struttura unica per la formazione distrettuale dei magistrati professionali e onorari.All’interno dell’integrazione della formazione territoriale potranno rientrare gli interventi formativi che la Scuola deciderà di “condividere” con le strutture territoriali, per moltiplicare la valenza formativa di alcuni corsi e programmi. In questi casi, la Scuola potrà coinvolgere i formatori decentrati già nella predisposizione dei corsi centrali, ovvero fornire loro i “format” ritenuti più validi. In questa prospettiva deve essere valorizzata l’esperienza dei corsi “territoriali”, organizzati dalla Scuola attraverso la richiesta alle formazioni distrettuali di indicare tematiche poi selezionate per la programmazione centrale del 2014 ( alla quale sono stati così aggiunti altri 12 corsi ).Importanti funzioni che le formazioni decentrate è opportuno siano chiamate a svolgere, quali strutture periferiche della formazione su diretta delega da parte della Scuola, sono, inoltre, quelle relative alla formazione iniziale dei magistrati in tirocinio (artt. 18 ss. D.Lgs. n. 26/2006).L’altro principio essenziale che connota i rapporti tra la Scuola e la formazione decentrata è quello relativo alla valorizzazione delle singole strutture decentrate, che non devono perdere la loro originaria autonomia.Il progetto relativo alla formazione decentrata, contenuto nella risoluzione consiliare del 26 novembre 1998, anche sulla scorta dell’esperienza di altri ordinamenti, è stato concepito in rapporto di complementarietà rispetto alle iniziative formative esistenti a livello centrale. In particolare, fin dall’inizio, è stata evidenziata la sua caratteristica di spazio di libertà tendente a fornire una rispostaimmediata alle esigenze professionali dei magistrati che operano in contesti giudiziari e territoriali, spesso profondamente diversi fra loro. Va, al riguardo, evidenziato che la formazione decentrata ha dimostrato in vari distretti e in molteplici occasioni di saper valorizzare rapporti e legami col mondo universitario, l’avvocatura, gli enti locali e le diverse associative e culturali. Si tratta di un patrimonio che non va disperso perché può ancora consentire ai formatori decentrati di sviluppare originali forme di collaborazione in vista del soddisfacimento dei bisogni formativi rilevati nei singoli distretti.- La rete nella formazione decentrata, pur essendo integrata nel circuito della formazione facente capo alla Scuola, deve continuare a essere uno spazio di formazione e di autoformazione proprio delle singole realtà distrettuali. In tal senso, alla rete della formazione decentrata è riservata la facoltà di organizzare autonomamente corsi, ferme restando le linee di indirizzo adottate dalla Scuola (si pensi, ad esempio: ai corsi cd. di “emergenza”, per prime valutazioni operative su novità legislative o giurisprudenziali; ai corsi che abbiano una valenza “territoriale”, strettamente connessa alle peculiari esigenze di alcuni distretti; ai corsi di riconversione da una funzione a un’altra; ai corsi linguistici; ai corsi in materia organizzativa che siano collegati a iniziative e progetti di innovazione giudiziaria in sede locale).”

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1 In occasione del decimo anniversario, il Consiglio consultivo dei giudici europei (CCGE) ha adottato, nel corso della undicesima adunanza plenaria, una Magna Charta dei Giudici  (Principi fondamentali), volta a sintetizzare e codificare le principali conclusioni contenute nei Pareri già adottati. Ciascuno dei dodici Pareri già emessi dal CCGE all’attenzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa contiene le considerazioni complementari sulle tematiche trattate nel testo <www.coe.int/ccje>

2 Cerimonia di insediamento del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, Roma, salaconferenze del CSM, 24 novembre 2011.

3 Delibera dell’assemblea plenaria del CSM del 22 maggio 2013.

4 Delibera dell’assemblea plenaria del CSM del 25 luglio 2012.

5 Si pensi, tra l’altro, all’attenzione che merita la fase cognitiva ed alla necessità di approfondire lo studio dei processi, di natura innanzitutto psicologica, che governano i meccanismi decisori.

6 Insediamento del Comitato direttivo della Scuola, 24 novembre 2011.

7 Come evidenziato dalla Commissione europea, nella comunicazione relativa alla formazione del 13 settembre 2011, e dal Parlamento europeo, nella risoluzione sulla formazione giudiziaria del 14 marzo 2012, la padronanza di una lingua straniera e della sua terminologia giuridica è importante e dovrebbe costituire uno degli obiettivi della formazione continua degli operatori della giustizia. La conoscenza linguistica, infatti, è un requisito indispensabile per l’efficacia dei contatti tra gli Stati membri, che a loro volta sono cruciali per la cooperazione giudiziaria.

8 <http://help.ppa.coe.int/>

9 Si pensi, ad esempio, al materiale di studio prodotto dai diversi gruppi di lavoro della Rete (recommended training curricula) e dal progetto COPEN sulla cooperazione giudiziaria in materia penale <http://www.ejtn.net/en/CoPen-training/> Sono, inoltre, attualmente disponibili sul sito web della Rete (<http://www.ejtn.co.uk/ejtn/>) i seguenti corsi elearning: Understanding References for a Preliminary Ruling of the Court of Justice of the EU; Parental Responsibility and the Brussels II bis Regulation; The European Order for Payment Procedure; Creating a European Order for Uncontested Claims.

10 <https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=it&action=home>

11 Delibera dell’assemblea plenaria del 22 maggio 2013.

12 Sui rapporti tra il C.S.M. e la Scuola nel settore della formazione decentrata della magistratura onoraria il Consiglio ha adottato, il 24 luglio 2013, specifica Risoluzione, con la quale ha, tra l’altro, avallato la previsione di un’unica struttura formativa in ambito decentrato.

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