L’inizio della fase 2, l’indipendenza del magistrato, il federalismo giudiziario, la responsabilità dei dirigenti, le circolari del Ministero della Giustizia

Martedì 12 maggio ha inizio la cd. fase 2 per la giustizia italiana.

I magistrati italiani,  nella drammatica situazione di emergenza sanitaria da Covid-19,  hanno finora assicurato continuità all’esercizio della giurisdizione per la tutela dei diritti dei cittadini. Siamo certi che anche nella fase 2 faranno la loro parte con competenza, responsabilità, equilibrio, consapevoli del ruolo che la Costituzione assegna loro. Ci preme riaffermare come, a fronte di una normativa primaria e secondaria stratificata e convulsa, debba sempre essere garantita l’indipendenza del magistrato, al quale è rimessa l’interpretazione delle norme sostanziali  e processuali funzionali alla decisione del caso concreto.  

In tale complicato contesto, la sicurezza sanitaria degli operatori della giustizia, del personale di polizia, degli avvocati, dei cittadini medesimi, della ‘comunità giudiziaria’, è condizione per garantire la continuità della giurisdizione, la giustizia, la tutela dei diritti. Certo sarebbe stato necessaria un intervento unico uniforme a livello nazionale da parte del legislatore ,  invece si è preferita la delega ai singoli uffici, come già avevamo evidenziato rappresentando l’anomalia del federalismo giudiziario.

Ora nell’interesse dei cittadini e con la garanzia delle condizioni di sicurezza occorre la volontà di collaborare da parte di tuttimagistratura e avvocaturaper assicurare giustizia ai cittadini che l’attendono.

Certamente contraddicono  l’esigenza di tutela della salute pubblica, nel settore civile,  la previsione  dell’obbligo di presenza del giudice nei locali degli uffici giudiziari, introdotto dal recente intervento legislativo, specialmente laddove invece è consentito ai giudici amministrativi e contabili di tenere udienze da remoto; nel settore penale l’esclusione della possibilità di svolgere istruttoria da remoto per casi peculiariben possibile in una fase di emergenza e solo per questa, per altro indotta anche da inopportune richieste di stabilizzazione di tale normativa, provenienti anche dall’interno della magistratura.

A fronte di tali problematicità e della maggiore presenza del personale di cancelleria negli uffici, non autorizzato al lavoro sui registri da remoto, è indispensabile che per la fase 2 l’accesso ai palazzi di giustizia avvenga in condizioni di assoluta sicurezza.

Al riguardo non sembrano centrare l’obiettivo le circolari diffuse dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, che da un lato intervengono su ambiti che rientrano nelle prerogative del CSM e nell’autonomia dei capi degli Uffici, dall’altro rimettono ai dirigenti degli Uffici un carico di responsabilità, al quale non corrisponde la disponibilità dei mezzi necessari a farvi fronte.

Il regolamento del Ministero della Giustizia del 2015 prevedeva opportunamente l’istituzione delle Direzioni Regionali, riforma non attuata che,  in un momento di emergenza come questo, avrebbe consentito l’immediata operatività del Ministero rispetto ai singoli uffici giudiziari.

Le circolari, sopraggiunte una settimana prima dell’inizio della fase 2, di fatto invitano i dirigenti  a un diffuso risparmio finanziario e ritengono non indispensabili le sanificazioni periodiche e altre necessarie misure, se non in casi eccezionali, rimettendo al contempo però ai dirigenti, privi di poteri di spesa diretta, ogni responsabilità in tema di salute.

Altre indicazioni sul “come” disciplinare la fase 2 intervengono nell’ambito proprio dell’autonomia organizzativa dei dirigenti degli uffici, ai quali l’art. 83 DL. 18 e ss. attribuisce i relativi poteri, per altro condizionati  all’interlocuzione con le organizzazioni sindacali in difetto di un accordo nazionale.

Auspichiamo che il Ministero della Giustizia  assuma la diretta e centrale responsabilità quanto alle condizioni di sicurezza dei palazzi di giustizia e che il CSM dia le opportune indicazioni agli uffici giudiziari, nell’ambito delle proprie prerogative, ribadendo come ogni valutazione sul merito delle scelte organizzative assunte dai dirigenti degli uffici spetti in via esclusiva al Consiglio Superiore della Magistratura.

        Il Presidente                                               Il Segretario Generale
Mariano Sciacca                                                       Francesco Cananzi