Misura cautelare nei confronti di attivista senza possibilità di rimedio

CLASSIFICAZIONE
Diritto alla libertà ed alla sicurezza – Detenzione illegale – Rimedi effettivi – Scopo delle restrizioni ai diritti previsti dalla Convenzione.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
caso Mehmet Hasan Altan e Şahin Alpay c. Turchia (20 marzo 2018)
caso Akgün c. Turchia (2 aprile 2019)

RIFERIMENTI NORMATIVI
Convenzione E.D.U., art. 5, paragrafi 1, 3 e 4
Convenzione E.D.U., art 18

PRONUNCIA SEGNALATA
Corte EDU, caso Kavala c. Turchia (domanda n. 28749/18), 10 dicembre 2019

Abstract

Nella vicenda del ricorrente, arrestato in relazione ai fatti avvenuti in Turchia nel 2013 (disordini a Gezi Park) e 2016 (tentativo di colpo di Stato), sottoposto a misura cautelare senza la possibilità di un effettivo rimedio contro il provvedimento che la ha disposta, laddove la Corte Costituzionale turca ha impiegato quasi un anno e mezzo per emettere una sentenza sulla sua detenzione (peraltro a lui sfavorevole), e poi rinviato a giudizio per fatti che non trovavano riscontro negli atti processuali, la Corte ha ritenuto:

all’unanimità, che vi sia stata violazione dell’art. 5 paragrafo 1 (diritto alla libertà ed alla sicurezza della Convenzione E.D.U. e dell’art. 5 paragrafo 4 (diritto ad una decisione rapida sulla legittimità della detenzione);

per sei voti a uno, che vi sia stata violazione dell’art. 18, insieme all’art. 5 paragrafo 1,

che lo Stato interessato debba adottare ogni misura per porre fine alla detenzione del ricorrente, provvedendo al suo immediato rilascio.

Il caso

La vicenda è illustrata dalla stessa Corte in un comunicato stampa del 10.12.2019, e la stessa si può sinteticamente riassumere nei seguenti termini.

Il ricorrente, Mehmet Osman Kavala, un cittadino turco, fu arrestato a Istanbul il 17 ottobre 2017 in connessione con i fatti relativi al tentato colpo di Stato del 15 luglio 2016, ma anche in relazione a fatti avvenuti nel 2013, in particolare gli scontri in un parco di Istanbul, Gezi Park, nei quali quattro civili e due poliziotti furono uccisi.

Egli fu, quindi, arrestato con l’accusa di voler sovvertire l’ordine costituzionale in Turchia con atti di violenza ed il governo in carica, sempre con atti violenti.

Fu interrogato il 31 ottobre 2017 e sottoposto a misura cautelare in carcere.

Tutte le sue istanze presentate per la liberazione furono respinte.

Il 29 dicembre 2017 il ricorrente adì la Corte Costituzionale turca, che si pronunciò sul ricorso il 28 giugno 2019, stabilendo che, pur essendo il ricorso ammissibile, tuttavia era infondato in merito alla legittimità dell’ordine di custodia cautelare, mentre lo dichiarò inammissibile per la parte relativa alla mancanza di pubblicità nelle udienze sul riesame di quest’ultimo ordine.

Nel frattempo, l’8 giugno 2018, il ricorrente aveva adito la Corte EDU sotto vari profili.

Il ricorso alla Corte EDU

Nel ricorso assumeva tre violazioni della Convenzione:

art. 5 paragrafo 1 e 3: ha addotto di essere stato posto in custodia cautelare in carcere in mancanza di fondati elementi in merito alla commissione dei reati a lui addebitati;

art 5 paragrafo 4 in merito alla lentezza della procedura davanti alla Corte Costituzionale;

art 18 assumendo che i suoi diritti (in particolare, la sua libertà) erano stati limitati per ragioni diverse da quelle previste nella Convenzione, essenzialmente per ragioni politiche.

La decisione della Corte

La Corte ha dapprima affrontato un’eccezione di improcedibilità dello Stato turco, per il fatto che, come emerso sopra, al momento della presentazione del ricorso alla Corte, i rimedi interni non si erano ancora esauriti, atteso che il ricorso alla Corte Costituzionale turca era ancora pendente.

La Corte ha respinto l’eccezione, affermando che è vero che il requisito dell’esaurimento dei ricorsi interni viene normalmente valutato con riferimento alla data di ricorso alla Corte, tuttavia esiste una giurisprudenza secondo cui tale esaurimento può anche intervenire dopo la data di presentazione del ricorso, ma prima della valutazione di ammissibilità del ricorso alla Corte, e tale orientamento viene seguito in questo caso.

In merito ai singoli motivi di ricorso:

a)

Sulla violazione dell’art. 5 paragrafo 1 e 3 la Corte ha osservato che il ricorrente fu sottoposto a custodia in carcere sulla base di “forti sospetti” della commissione di due reati: tentativo di sovvertire il governo in carica e tentativo di sovvertire l’ordine costituzionale in Turchia, attraverso atti di violenza.

La Corte precisa che per valutare tale motivo di ricorso, dovrà esaminare gli atti dei giudici turchi che hanno applicato la custodia cautelare, nonché valutare gli argomenti addotti dalla Corte Costituzionale, che aveva dichiarato giustificata la misura.

Ebbene, la Corte ha ritenuto che negli atti non vi fosse, in realtà, alcun elemento che ricollegasse i fatti ai reati di cui il ricorrente era accusato. Le condotte che gli sono state attribuite erano prevalentemente atti non violenti, e non trovavano riscontro in quanto descritto nel capo di imputazione. Anche in merito ad un coinvolgimento nel tentato colpo di Stato del luglio 2016, negli atti vi era solo un riferimento a contatti del ricorrente con un’altra persona, indagata per questo, ma non sufficienti a dimostrare un suo coinvolgimento nei reati che gli erano stati attribuiti. Ha, quindi, ritenuto che non vi fosse alcun elemento per ritenere la fondatezza dell’accusa, ai fini dell’applicazione della custodia in carcere, ed ha ravvisato la violazione dell’art. 5 paragrafo 1.

b)

Sulla violazione dell’art 5 paragrafo 4, la Corte ha osservato che tra il momento di registrazione del ricorso alla Corte Costituzionale e la pubblicazione della sentenza di quest’ultima sono trascorsi un anno, cinque mesi e ventinove giorni.

Questo tempo è stato ritenuto eccessivo, atteso che il ricorrente era in custodia cautelare in carcere da ottobre 2017, che per un anno e sette mesi non ha avuto la possibilità di comparire in una udienza davanti ad un giudice, che le sue istanze di rimessione in libertà sono state tutte respinte con formule stereotipate, e che fino al febbraio 2019 l’azione penale non fu formalmente esercitata.

La Corte ha pertanto ravvisato la violazione del suddetto art. 5 paragrafo 4 nel tempo eccessivo impiegato dalla Corte Costituzionale per emettere la sentenza.

c)

Sulla violazione dell’art. 18, la Corte ha osservato che, sebbene fosse legittimo da parte delle autorità turche volere investigare sui disordini di Gezi Park e sul tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, tuttavia le indagini sull’indagato sembravano non riguardare direttamente la sua condotta. Egli, infatti, è stato interrogato su rapporti all’interno ed all’esterno della Turchia, ma non sui fatti dei quali era accusato.

Anche il capo di imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio, benché di oltre 600 pagine, non indicava però fatti e comportamenti specifici attribuiti al ricorrente, mentre riportavano fatti e comportamenti del tutto leciti da lui posti in essere come appartenente a ONG.

Inoltre, il fatto che egli sia stato arrestato oltre quattro anni dopo i fatti di Gezi Park ed un anno dal tentato colpo di Stato indica come il legame tra l’arresto ed i fatti fosse ancora più labile, e tutto ciò non è stato giustificato negli atti. Per contro, la Corte ha notato che il capo di imputazione è stato redatto dopo che lo stesso Presidente della Repubblica aveva citato il nome del ricorrente in due discorsi pubblici, nel novembre e dicembre 2018.

Pertanto la Corte ha ravvisato la violazione dell’art. 18, ritenendo che la restrizione della libertà avesse, in realtà, scopo diverso da quello strettamente processuale, ma fosse finalizzata ad un obiettivo di dissuasione nei confronti di altri soggetti.

La Corte ha quindi concluso chiedendo l’immediato rilascio del ricorrente.

Il giudice Bošnjak (sloveno) ed il giudice Yüksel (turco) hanno espresso opinioni separate; quella del giudice turco è stata parzialmente dissenziente.

Va, comunque, ricordato che questa decisione non è, al momento, definitiva. Entro tre mesi dalla sua pubblicazione, le parti coinvolte possono chiedere che il caso sia trasmesso alla Grande Camera della Corte.