Mobilità dei magistrati e magistrati in tirocinio

Mobilità dei magistrati e magistrati in tirocinio: l’individuazione di un equilibrio tra esigenze dell’ufficio e personali dei giovani magistrati.


Unità per la Costituzione non condivide la proposta di modifica della normazione secondaria volta ad introdurre ulteriori benefici per coloro che, destinati in prima nomina ad una sede meno ambita, vi permangano oltre il termine di legittimazione.
Un istituto ispirato alla ratio della proposta è già stato recentemente introdotto e, negli ultimi anni, coerentemente applicato.

La delibera del 26 ottobre 2016, infatti, ha riformulato l’art. 43 della circolare n. 13778 prevedendo la possibilità per il Consiglio di indicare, nell’ambito della procedura di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari in tirocinio, un elenco di sedi c.d. “a copertura necessaria”, individuate tra quelle rimaste vacanti in più pubblicazioni per trasferimenti ordinari, tenendo conto delle dimensioni dell’ufficio, della situazione dell’organico e della tipologia degli affari trattati.

Per incentivare la richiesta di tali sedi è previsto il riconoscimento di punteggi aggiuntivi in funzione dei futuri trasferimenti, in misura crescente in proporzione al periodo di effettiva permanenza.

Ebbene, questo istituto, pur se applicato da subito e già da alcuni anni, non ha da solo consentito di superare il problema: gli uffici meno ambiti, infatti, hanno continuato e continuano tuttora a svuotarsi.

Il problema delle c.d. sedi meno ambite non si risolve scaricando il peso della gestione di realtà giudiziarie, spesso piccole, ma rese assai complesse da anni di vuoti di organico e conseguente cumulo di lavoro arretrato, solo sui magistrati di prima nomina.
Ai giovani colleghi si è chiesto già molto, atteso che anche nei loro confronti si applica il termine di legittimazione quadriennale originariamente previsto per i trasferimenti c.d. ordinari.
E nessuno può obliterare il dato che l’assegnazione delle sedi ai magistrati di prima nomina non è un ordinario trasferimento a domanda, ma è un trasferimento d’ufficio.
Al di là del meccanismo delle sedi c.d. disagiate, che oggi attribuisce benefici economici di una certa consistenza per i magistrati di maggior esperienza (basta aver conseguito la prima valutazione di professionalità) che decidono di trasferirsi negli uffici nei quali vi è una scopertura di organico almeno del 20% e con mancata copertura dei posti messi a concorso nell’ultima pubblicazione, si potrebbe dunque pensare anche ad altro.
Un possibile intervento, dagli effetti significativi, riteniamo potrebbe essere quello di introdurre non (solo) benefici economici, ma anche immaginare un percorso agevolato di progressione professionale per il magistrato che sceglie di fare un’esperienza  “di frontiera” in uno degli uffici c.d. meno ambiti.

E concreto passo in avanti in questa direzione potrebbe aversi individuando e normando un nuovo “indicatore”, che valorizzerebbe sul serio l’esercizio della sola giurisdizione in sedi in cui – spesso – ci si trova ad essere l’unico giudice civile o l’unico sostituto procuratore dell’ufficio giudiziario.

Un “indicatore” che si inserirebbe pienamente nell’ottica di riformulazione – alla ricerca di sempre più stringenti criteri “oggettivi” – degli indicatori del Testo Unico sulla Dirigenza.
In questa direzione, quindi, Unità per la Costituzione ritiene sia possibile sin da ora muoversi, tenendo a mente l’importanza del contributo e del forte impegno già richiesto ai più giovani.

Il Presidente e la Segreteria nazionali di Unità per la Costituzione