Modello ordinanza Corte Appello Napoli (VII Sez. civile) su mediazione obbligatoria

N. R.G.

LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

Sezione Civile 7^ (già 3^bis)

composta dai magistrati:

dott._______________________________________________ Presidente

dott._______________________________________________ Consigliere

dott. ______________________________________________ Consigliere                          

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in grado d’appello indicata in epigrafe, vertente

fra

_____________________________________________________________________

e

_____________________________________________________________________

osservato che, a norma dell’art. 5, comma 2, D. Lgs.. n. 28/2010 (come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013), anche il giudice d’appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione quale strumento di composizione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili;

ritenuto che, sulla scorta dei criteri orientativi di valutazione innanzi indicati, e anche in considerazione dei tempi prevedibilmente lunghi occorrenti per la pronuncia della sentenza definitiva a causa del rilevante carico di lavoro gravante su questa Sezione, sia opportuno disporre l’esperimento del predetto procedimento in relazione alla presente controversia, in modo da offrire alle parti la possibilità di usufruire di uno spazio di dialogo al fine di ricercare, con l’assistenza di un mediatore qualificato, un equo, adeguato e sollecito contemperamento dei loro contrapposti interessi;

rilevato, in proposito:

-che l’eventuale soluzione conciliativa potrà risultare vantaggiosa  per  tutte  le  parti

anche dal punto di vista economico e fiscale, alla luce della disciplina di favore dettata dagli artt. 17 e 20 D. Lgs. cit.;

-che, qualora l’esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda (anche per disposizione del giudice, come nel caso di specie), all’organismo di mediazione non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 76, D.P.R. n. 115/2002;

-che, per di più, nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso spetta al predetto organismo, dovendo le parti farsi carico delle sole spese di avvio del procedimento di mediazione (art. 17, co. 5-bis e co. 5-ter, D. Lgs. cit.);

precisato, infine:

-che, per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la mediazione dovrà necessariamente svolgersi con la presenza personale delle parti, munite ciascuna dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo: tale presenza non potrà limitarsi a una comparizione meramente formale alla sessione introduttiva finalizzata alla informazione ad opera del mediatore, giacchè la mancata (o irrituale) partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione disposto dal giudice, oltre ad incidere, secondo la più diffusa interpretazione giurisprudenziale, sulla procedibilità della domanda proposta con l’atto di appello, costituisce comportamento valutabile nel merito della causa e sanzionabile con la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio  (art. 8, comma 4-bis, D. Lgs. cit.);

-che, anche in caso di mancato accordo, resta comunque in facoltà del mediatore formulare una proposta conciliativa; tale proposta sarà da lui in ogni caso formulata qualora le parti avanzino una concorde richiesta in tal senso e resterà valutabile in sede di regolazione delle spese processuali ove le stesse non vi aderiscano (artt. 11 e 13, D.Lgs. cit.);

-che, in caso di accordo, le parti potranno anche non comparire all’udienza di rinvio, in tal modo provocando l’estinzione del processo in base al meccanismo delineato dagli artt. 181, 307 e 309 c.p.c.; in caso di mancato accordo, esse potranno, invece, fissare a verbale la loro eventuale proposta conciliativa, al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della loro condotta processuale agli effetti degli artt. 91, comma 1, e 96, comma 3, c.p.c.;

P.Q.M.

letto ed applicato l’art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013:

1) dispone che le parti, assistite dai rispettivi difensori, esperiscano il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato, scelto di comune accordo o da quella di loro che per prima assuma l’iniziativa, secondo i criteri stabiliti dall’art. 4, comma 1, D. Lgs. cit., presentando la relativa domanda entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

2) rammenta alle parti che, a norma dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. cit., la procedura di mediazione, in esito all’ordine impartito dal giudice, diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello;

3) invita i difensori delle parti ad informare per iscritto i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art. 4, comma 3, D. Lgs. cit., e specificamente della necessità di partecipare di persona ed effettivamente al procedimento di mediazione, oltre che delle conseguenze previste dalla legge (richiamate nella parte motiva che precede) in caso di mancata o irrituale partecipazione;

4) onera le parti di informare la Corte dell’esito del procedimento di mediazione, mediante apposita nota da depositare unitamente a copia completa del verbale di mediazione almeno 30 giorni prima della prossima udienza, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, comma 4-bis, e 13, D. Lgs. cit.; in tale nota le parti medesime potranno, altresì, fissare la loro eventuale proposta conciliativa, al fine di consentire la valutazione della loro condotta processuale ai sensi degli artt. 91, comma 1, e 96, comma 3, c.p.c.;

5) fissa in prosecuzione l’udienza del_______________________, ore 9:30 e seguenti, per la verifica dell’esito della procedura di mediazione, riservando di adottare ogni ulteriore opportuno provvedimento del caso.

Napoli,

Il Presidente