di Silvia Vitro’
DECRETO LEGISLATIVO 116/2017
OBIETTIVI DELL’UPP
MAGISTRATURA ONORARIA
IL GOP NELL’UPP
ACCESSO ALL’UFFICIO E DURATA
MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO
I GIUDICI AUSILIARI
AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE DEI GIUDICI DI PACE
DECRETO LEGISLATIVO 116/2017
Il d.lgs. n. 116/2017introduceunostatuto unico della magistratura onoraria, giudicante e requirente, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari- inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace-, delinea la nuova struttura dell’Ufficio del Processo eamplia notevolmente le competenze civilidei giudici onorari, completando la riforma già avviata e dettando una disciplina transitoria per i giudici onorari già in servizio.
Mantengono invece uno statuto specifico i giudici ausiliari di Corte di appello.
OBIETTIVI DELL’UPP
La previsione dell’inserimento di diverse figure professionali nell’Ufficio del Processo (Gop, giudici ausiliari, tirocinante, personaleamministrativo) è strumentale al perseguimentodellefinalità dell’UPP.
In particolare, la primafinalità che la legge istitutiva (D.L. 90/2014) e il decreto ministeriale (D.M. Giustizia 1 ottobre 2015) assegnano all’UPP è quella di migliorare l’efficienza degli uffici attraverso la collaborazione all’attività giudiziaria di soggetti con funzione di preparazione e di supporto all’attività del giudice.
Il primo obiettivo dell’UPP è dunque quello di migliorare la produttività degli uffici per garantire la ragionevole durata del processo (art. 16-octies DL 90/14). L’aumento di produttività deve essere “misurabile” (art. 6 DM).
La possibilità di fruire dell’apporto di personale “ausiliario” comporta un notevole recupero di tempo per i magistrati professionali, che potranno maggiormente concentrarsi sui compiti più complessi e qualificati.
Altra finalità dell’UPP è quella di svolgere attività di formazione: dei tirocinanti, perché le finalità formative del tirocinio sono esplicitamente previste dalla legge istitutiva (art. 73 D.L 69/2013); e poi dei GOP, la cui formazione, disciplinata dall’art. 22 d.lgs. 116/2017, è una delle ragioni che giustificano il loro inserimento nell’UPP nei primi due anni del loro mandato.
Fra i compiti dell’UPP c’è poi quello di realizzare di una banca dati della giurisprudenza di merito.
I capi degli uffici devono stabilire, con cadenza annuale, “i criteri per la selezione dei provvedimenti da inserire nella banca dati” (art. 7).
Questa banca dati può costituire un importante strumento per realizzare gli obiettivi primari di efficienza e di formazione.
Il DM prevede che la ragionevole durata del processo debba essere perseguita anche attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (art. 16-octies).
In definitiva, la costituzione dell’UPP deve permettere il migliore impiego delle risorse umane e materiali di cui l’ufficio dispone, con l’obiettivo di:
-rendere più celere la trattazione dei processi
-migliorare la qualità delle decisioni
-assicurare la formazione dei tirocinanti e dei giudici onorari.
MAGISTRATURA ONORARIA
Ai sensi dell’art. 1del d.lgs. 116/207:
– Il «giudice onorario di pace» è il magistrato onorario addetto all’ufficio del giudice di pace. Al giudice onorario di pace sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all’articolo 9.
– Il «vice procuratore onorario» è il magistrato onorario addetto all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica istituito ai sensi dell’articolo 2. Al vice procuratore onorario sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all’articolo 16.
Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 116/2017:
I giudici onorari di pace svolgono inizialmente un periodo di tirocinio:
Il tirocinio per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario ha la durata di sei mesi e viene svolto:
a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l’ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l’ammissione al tirocinio;
b) per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica presso la quale è istituito l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l’ammissione al tirocinio.
Ai sensi dell’art. 9, co. 4,d.lgsl. 116/2017, “nel corso dei primi due anni dal conferimento dell’incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all’ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti”.
Art. 3, co. 7, d.lgs. 116/207:
Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo (decreto del Ministro della Giustizia), è individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio nonchè il numero dei giudici onorari di paceaddetti all’ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio del giudice di pace.
Pertanto, dopo il primo bienniopresso l’UPP i GOP verranno assegnati o all’ufficiodel giudice di pace (ed eserciteranno in tale sede la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delleleggispeciali, art. 9, co. 1, d.lgs. 116/2017), oppure all’UPP stabilmente, art. 9, co. 2 (e allora nonpotrannoesercitare la giurisdizione civile e penale presso l’ufficiodel giudice di pace, art. 9, co. 3, e sarà assegnata loro- art. 9 co. 5- la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenzadel tribunale ordinario, ai sensidell’art. 11 d.lgs. 116/2017)
IL GOP NELL’UPP
Ai sensi dell’art. 10d.lgss. 116/23017:
-comma 2: Il presidente del tribunale individua, almeno due volte l’anno, le posizioni da coprire nell’ufficio per il processo, tenuto conto anche delle assegnazioni in scadenza nei successivi sei mesi, e propone l’assegnazione d’ufficio a tale struttura organizzativa dei giudici onorari di pace che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 9, comma 4.
Si tratta dunque del primo biennio.
-comma 3: Il presidente del tribunale determina altresìle posizioni residue da pubblicare e dispone che se ne dia comunicazione a tutti i giudici onorari di pace del circondario ai fini della formulazione della domanda di assegnazione.
-comma 7: L’assegnazione d’ufficio disposta a norma del comma 2 cessa di produrre effetti alla scadenza del biennio di cui all’articolo 9, comma 4.
All’interno dell’Ufficio per il processo,
-“Il giudice di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento dei giudice professionale, compie anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest’ultimo, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio” (art. 10, comma 10 del d.lgs. n. 116/2017).
-Limitatamente al giudizio civile, il giudice professionale può delegare al giudice onorario alcuni incombenti istruttori (ascolto dei testimoni, tentativi di conciliazione) e determinati provvedimenti definitori (ad esempio: provvedimenti “che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000”, provvedimenti relativi a cause da risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, purché il valore della controversia non superi i 100.000 curo).
-In attuazione di uno specifico criterio direttivo fissato dalla legge delega (art. 2, comma 5, lettera a, numero 2), il giudice onorario di pace “svolge le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento”, avendo però la possibilità, se non ritiene di condividere tali direttive, di rimettere la delega al giudice togato. Parimenti, il giudice professionale, al quale compete “la vigilanza sull’attività svolta dai giudice onorario”, può, “in presenza di giustificati motivi”, disporre “la revoca della delega” conferita (art. 10, comma 13, 14, 15).
I magistrati onorari, in quanto inseriti nell’Ufficio per il processo, quindi certamente nel primo biennio dopo l’esito positivo del tirocinio, ma anche successivamente se inseriti nellenuove strutture organizzative, costituiscono una struttura ausiliaria della giurisdizione, il cuiesercizio è in buona parte sotto la responsabilità della magistratura togata, che impartisce direttive e coordina la loro attività secondo i criteri indicati dal dirigente dell’ufficio giudiziario.
Allo stesso tempo la permanenza nell’Ufficio per il processo consentirà ai magistrati onorari di acquisire quelle competenze e quelle esperienze utili per il successivo esercizio autonomo della giurisdizione nell’ufficio del giudice di pace.
Nell’ambito dell’Ufficio per il processo, pertanto, la discrezionalità e l’autonomia dei giudici onorari sono attenuate.
Il concreto supporto che i giudici onorari potranno rendere all’interno dell’Ufficio per il processo andrà valutato in relazione al limite temporale di due giorni lavorativi settimanali che l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 116/2017 ha previsto, in osservanza dei principi di temporaneità e non esclusività dell’incarico.
I termini e le modalità di prestazione dell’attività dei GOP sono “imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell’ufficio” (art. 1 comma 4 d.lgs.): questo induce a ritenere che sia possibile una programmazione delle attività e dei giorni di lavoro dei GOP; ai quali poi potrà essere chiesto di prestare servizio in certi giorni e orari (ovviamente nel limite dei 2 giorni settimanali).
L’inserimento dei GOP, come anche degli stagisti, nell’UPP permette il perseguimento delle finalità di questo, secondo i possibili seguenti principi organizzativi.
Catalogazione delle decisioni.
L’UPP deve mantenere memoria delle proprie decisioni attraverso un’attenta classificazione delle decisioni e il loro inserimento in una banca dati. L’UPP deve anche verificare l’opportunità di “estrarre” dalle decisioni più significative dei “punti di motivazione” (PDM) da condividere attraverso Consolle.
Per esempio il percorso organizzativo per la creazione della banca dati potrebbe essere il seguente:
Il giudice (o il GOP delegato per la decisione) redige la minuta del provvedimento definitorio e la trasmette al personale incaricato della fase di classificazione.I GOP e gli stagisti inseriscono nel provvedimento, operando con Consolle, i riferimenti normativi e giurisprudenziali per la classificazione; verificano l’esistenza di passaggi di motivazione da “estrarre” come PDM; classificano e archiviano il provvedimento in un database dell’UPP.Il provvedimento, così integrato coi metadati di ricerca, viene inviato al giudice (o al GOP) per il deposito.
Distribuzione del lavoro sulla base delle competenze e progressività dei compiti affidati a GOP e stagisti:
Il tempo dei magistrati va prevalentemente riservato ai compiti di elaborazione giuridica e stesura dei provvedimenti più complessi;
gli stagisti, nel periodo iniziale, possono essere destinati a compiti meno complessi e attività preparatorie, sotto il diretto controllo del magistrato;
i GOP nei primi mesi di loro assegnazione all’UPP e gli stagisti più esperti possono essere adibiti ad attività preparatorie e di assistenza (ricerche, redazione schede, bozze di provvedimenti);
i GOP più esperti possono essere adibiti alle attività delegate (udienza, ordinanze istruttorie, provvedimenti definitori).
Nella materia della protezione internazionale, in particolare, tirocinanti e giudici onorari possono predisporre schede del processo utili per l’udienza (riassumendo le dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale amministrativa), ricercare le Country Origin Information relative alle condizioni dei Paesi di provenienza dei migranti, predisporre modelli di provvedimenti aggiornati per area geografica e per tipologie di problematiche (per esempio discriminazione religiosa o sessuale, timore di subire processi ingiusti o condizioni carcerarie inumane), predisporre provvedimenti di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Nella materia delle esecuzioni immobiliari, a tirocinanti e giudici onorari possono essere assegnati la preparazione dei verbali di udienza e la segnalazione di questioni specifiche, le liquidazioni ai professionisti, la verifica del deposito delle relazioni di custodi e delegati, l’assistenza in udienza.
Presso l’ufficio del giudice tutelare, tirocinanti e giudici onorari (oltre a quanto loro specificamente delegabile ai sensi dell’art. 10 del decreto delegato, in particolare l’audizione del beneficiario e dei prossimi congiunti e il giuramento degli amministratori di sostegno nominati) possono operare presso il punto informativo, laddove costituito, di primo contatto per i cittadini, utile a fornire informazioni di base ma anche utilissimo per congiunti del beneficiario e amministratori di sostegno nell’ausilio alla redazione di istanze, di rendiconti, di atti di straordinaria amministrazione; essi potranno poi predisporre modulistica standard e tenere i contatti con gli enti pubblici e le strutture di volontariato ove le persone assistite e i minori sono collocati.
Nel settore civile in appello, ove operano i giudici ausiliari, i tirocinanti possono svolgere tutte le attività preparatorie dell’udienza e le attività di ricerca e di predisposizione di bozze dei provvedimenti, come sopra già indicate per il primo grado.
Formazione di GOP e stagisti.
Sia i GOP che gli stagisti devono ricevere una formazione iniziale, che li metta in condizione di inserirsi utilmente nell’UPP e svolgervi i compiti iniziali che saranno loro affidati. La permanenza nell’UPP deve assicurare una adeguata crescita professionale di entrambe le categorie, tenendo conto dei periodi di permanenza (18 mesi per gli stagisti e 24 mesi per i GOP) e delle finalità della formazione (preparazione a esami e concorsi per gli stagisti, inserimento nell’Ufficio del Giudice di Pace per i GOP).
In particolare, per i GOP la legge prevede un periodo di tirocinio obbligatorio di 6 mesi; dunque i GOP, prima di essere inseriti nell’UPP, fruiscono di un adeguato tempo di formazione.
Il periodo di permanenza obbligatoria dei GOP nell’UPP è di 24 mesi. Questo periodo si deve svolgere in un unico UPP. Infatti l’art. 10 comma 8 d.lgs. 116/17 prevede che lo spostamento a domanda del GOP da un UPP a un altro è possibile dopo 2 anni in caso di assegnazione a domanda e 1 anno in caso di assegnazione d’ufficio. E’ invece possibile la revoca della assegnazione di un GOP a un UPP, ma solo per sopravvenute esigenze di funzionalità dell’ufficio del Giudice di Pace (non quindi – pare – per ragioni di funzionalità degli UPP o del Tribunale).
Il periodo di permanenza dei GOP nell’UPP deve essere “formativo”, deve cioè consentire loro di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali nell’Ufficio del Giudice di Pace. E’ dunque preferibile che i GOP siano destinati a UPP in cui si trattano materie che già oggi sono (nei limiti di valore previsti dalla legge) di competenza del GdP; o che lo diventeranno a seguito delle nuove competenze attribuite a decorrere dal 2021.
Nel settore penale:
Negli Uffici GIP/GUP:
E’ giuridicamente possibile costituire l’Ufficio per il Processo presso l’Ufficio GIP/GUP.In tal senso anche la risoluzione del CSM, del 28.2.2018, ha esplicitamente affermato che “… non esiste alcun limite con riferimento all’utilizzo dei magistrati onorari per la costituzione di un ufficio per il processo anche presso la sezione GIP/GUP”, il che discende dalla lettura del complessivo testo del d.lgs. n. 11612017 (cfr. artt. 30, comma 1, lettera a, 10 comma 10, 11 comma 6 lettera b)”.
Con l’indicata risoluzione il CSM ha superatola testuale esclusione dell’impiego dei giudici onorari in servizio presso il Tribunale – di cui all’art. 184 della Circolare sulla formazione delle tabelle – nei “procedimenti che si trovino nella fase che comporti l’esercizio delle funzioni di Giudice delle Indagini preliminari o di Giudice dell’udienza preliminare”. E ciò ha fatto sottolineando il netto discrimine contenutistico ed ordinamentale tra assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari, dunque esercizio delle funzioni di GIP c/o di GUP, e assegnazione dei giudici onorari all’Ufficio per il processo, ai fini dello svolgimento dei compiti, precipui, di cui all’art. 10, comma 10, d.lgs. 116/2017.
Nel settore penale dibattimentale e nell’appello penale:
Nel settore penale dibattimentale non sarà più possibile delegare ai giudici onorari l’emanazione di provvedimenti definitori nei processi penali, anche di competenza monocratica.
Ne consegue che, proprio nel settore penale, i GOP potranno essere assegnati ad attività diverse da quelle alle quali i giudici onorari sono stati fino ad ora adibiti.
Sarà allora richiesta ai GOP la collaborazione per la redazione della bozza dei provvedimenti (ricomprendendo in essi sia le sentenze sia i provvedimenti più semplici, come i decreti di liquidazione in materia di gratuito patrocinio), nonché per il controllo sulla validità delle notifiche e sui tempi di prescrizione dei processi, per la conseguente valutazione sulla loro calendarizzazione. Oltre alla collaborazione inerente il servizio di cancelleria: attività di scarico delle udienze, annotazioni, gestione delle spese di giustizia.
Infine la collaborazione alla implementazione della Banca Dati della Giurisprudenza di merito ministeriale.
Nel settore dell’appello penale l’Ufficio per il processo può essere istituito a supporto dell’udienza filtro dei processi relativi a reati in primo grado di competenza monocratica, per una più rapida valutazione di: prescrizioni, inammissibilità dell’appello, appelli solo sulla pena, questioni rilevanti ex art. 131 bis c.p. (questioni che possono essere concentrate in udienze penali tematiche per reati cd. “bagatellari”). Inoltre attività di approfondimento giuridico e di preparazione di bozze di provvedimenti.
Deivice procuratori onorari si occupano gli artt. 15, 16, 17 d.lgs. 116/2017.
Nel caso di assegnazione dei GOP all’Ufficio del Processo, oltre il primo biennio,agli stessi può essere assegnata la trattazione di procedimenti civili e penali di competenzadel Tribunale, secondo le condizionio i situazionistraordinarie e urgenti, come da art. 11 d.lgs. 116/23017 (per es.: vacanze di posti in organico, tali da ridurre di oltreil 30% l’attività dei giudici professionali; superamento del termine di ragionevole durata da parte di un numero eccessivo di procedimenti civili o penali; superamento di certe quote nell’assegnazione dei procedimenti ai giudici professionali).
In ogni caso non può essere superato un certo tetto circa il numero di procedimenti civili e penali assegnati ai GOP e non possono essere assegnate ad essi certe categorie di procedimenti (per esempio: procedimenti cautelari e possessori, salvo determinate eccezioni; procedimenti in materia di rapporti di lavoro, in materia societaria e fallimentare, in materia di famiglia, i procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 c.p.c., ecc.).
Inoltre i GOP inseriti nell’UPP (oltre il biennio) possono essere destinati (art. 12) a comporre i collegi civili e penalidel Tribunale, slavo che nella materia fallimentare e in quelle delle sezioni specializzate, nel tribunale del riesame e qualora si proceda per reati indicati nell’art. 407, co. 2, lett. a del c.p.p..
E supplenze in caso di assenza o impedimento temporaneo dei magistratiprofessionali (artt. 13, 14 d.lgs. 116/2017).
ACCESSO ALL’UFFICIO E DURATA
E’ in corso lo svolgimento di concorsi per i posti di GOP
Non è ancora prevedibile quando avrà inizio il tirocinio dei GOP.
Il sistema di reclutamento (titoli di preferenza previsti dalla legge) lascia presumere che i GOP di nuova nomina saranno dotati di un certo grado di esperienza, verosimilmente maturata, in prevalenza, nell’ambito della libera professione di avvocato; è probabile che un certo numero di GOP abbia svolto in precedenza il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13 (18 mesi).
A differenza di quanto avviene per i magistrati onorari oggi in servizio (sia Giudici di Pace che GOT), la retribuzione dei GOP di nuova nomina non è più “a cottimo” (un tanto a sentenza o un tanto a udienza), ma si compone di una parte fissa (preponderante), pari a € 16.140 lorde annue (che scendono a € 12.912 per i GOP inseriti negli UPP); e di una parte variabile, legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati, che va da un minimo del 15% a un massimo del 30% di quella fissa.
Occorre definire e monitorare gli obiettivi per i GOP, poiché il riconoscimento della parte variabile della loro retribuzione è legato al raggiungimento di questi obiettivi. Gli obiettivi sono assegnati dal presidente del Tribunale, che si attiene ai criteri oggettivi fissati, in via generale, dal CSM (art. 23 comma 6 d.lgs. 116/17). Al momento questi criteri non sono stati indicati.
Durata dell’incarico:
–art. 18 d.lgs. 116/2017:
1. L’incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni.
Alla scadenza, l’incarico può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio.
2. L’incarico di magistrato onorario non può, comunque, essere svolto per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi, includendo nel computo l’attività comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati dal presente decreto.
3. In ogni caso, l’incarico cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO
–Art. 29 D.LGS. 116/2017:
1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all’articolo 32, comma 8, a domanda e a norma dell’articolo 18, commi da 4 a 14, per ciascuno dei tre successivi quadrienni.
2. In ogni caso, l’incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di età.
Non sono soggetti a limitazioni di impegno o di orario.
Possono svolgere i compiti definiti dalle circolari del CSM.
Sono retribuiti esclusivamente in relazione alle udienze trattate (€ 89/udienza o frazione). Questa circostanza ne vincola, di fatto, le modalità di impiego, poiché ogni altra attività loro delegata (diversa dall’udienza) non è direttamente remunerata.
A differenza dei “nuovi” GOP, possono essere assegnatari dell’intero procedimento, cioè essere titolari di un “ruolo autonomo” (pur con le limitazioni definite nelle circolari CSM).
Il CSM dovrà definire “il numero minimo dei procedimenti da trattare nell’udienza tenuta dal GOP, inclusi quelli delegati” (art. 30.4 d.lgs. 116/17); al momento questa definizione non è stata ancora adottata.
Le funzioni e i compiti sono più specificatamente regolati dall’art. 30 d.lgs. 116/2017. Fra l’altro:
1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:
a) può assegnare, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all’articolo 10, all’ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace;
b) può assegnare, anche se non ricorrono le condizioni di cui all’articolo11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale;
c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell’ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all’ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.
2. Resta ferma l’assegnazione dei procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data nonchè la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi già disposta antecedentemente alla medesima data. Per i procedimenti nelle materie di cui all’articolo 11, comma 6, lettera a), numero 3), resta ferma l’assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale qualora effettuata prima del 30 giugno 2017.
3. I giudici onorari di pace assegnati all’ufficio per il processo a norma del comma 1, lettera a), possono svolgere i compiti e le attività di cui all’articolo 10.
I GIUDICI AUSILIARI
E’ iniziata nel 2016 l’utilizzazione effettiva dei giudici ausiliari nelle Corti di Appello, i quali, secondo la legge n. 98/2013 (artt. 62 e seguenti), acquisiscono lo stato giuridico di magistrato onorario e sono chiamati a gestire e definire in collegio almeno novanta procedimenti per anno, tra quelli individuati come prioritari dai presidenti di Corte nei programmi di gestione.
Anche in questo caso è previsto un tirocinio bimestrale prima dello svolgimento delle funzioni giurisdizionali, ed è altresì prevista la redazione di una relazione al termine del tirocinio contenente una valutazione sulla qualità dell’impegno e sulla capacità del magistrato ausiliario.
Il CSM (delibera plenaria del 21 marzo 2018) ha recentemente affermato la possibilità, secondo una prassi da alcune Corti già praticata, di utilizzare i giudici ausiliari in supplenza nella formazione dei collegi, anche nei procedimenti in cui non sono relatori.
Anche se la qualità del lavoro degli ausiliari è nei fatti molto variabile, essi costituiscono indubbiamente una valida risorsa per gli Uffici per il processo costituiti presso le Corti d’appello.
AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE DEI GIUDICI DI PACE
–Art. 9 d.lgs. 116/2017: I giudici onorari di pace esercitano, presso l’ufficio del giudice di pace, lagiurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.
Ai giudici di pace saranno delegate nuove competenze in materia civile, che si aggiungono a quelle già rientranti nella loro giurisdizione o ne ampliano il valore (art. 27 d.lgs. 116/2017).
Nello specifico, si tratta delle seguenti cause:
– beni mobili di valore non superiore a 30mila euro
– pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro di importo sino a 50mila euro
– risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti di valore non superiore a 50mila euro
– condominio
– pignoramenti mobiliari
– usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari di valore non superiore a 30mila euro
– riordinamento della proprietà rurale di valore non superiore a 30mila euro
– accessione (valore non superiore a 30mila euro)
– superficie (valore non superiore a 30mila euro)
– materie di cui al libro terzo, titolo II, capo II, sezioni VI e VII, del codice civile, salve alcune eccezioni
– stillicidio e acque
– occupazione e invenzione
– specificazione, unione e commistione
– enfiteusi
– esercizio delle servitù prediali
– impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 c.c.
– diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa
– espropriazione forzata di cose mobili