Non applicazione del paragrafo 48.2 della vigente circolare in materia di organizzazione tabellare per l’individuazione dei posti tabellari da assegnare ai m.o.t. nominati con d.m. 8 giugno 2012.

Delibera del 15 maggio 2013

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 maggio 2013, ha adottato la seguente delibera:

“considerato che:

– con il D.m. 18 aprile 2013 si è data ulteriore attuazione alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui al D.Lvo n. 155 del 2012, avendo il Ministero della giustizia provveduto a modificare le piante organiche, come stabilito dallo stesso decreto legislativo, in funzione dell’entrata in vigore della riforma, prevista per il prossimo 13 settembre 2013, con la soppressione delle sezioni distaccate dei Tribunali e con l’operatività degli ulteriori accorpamenti previsti dalla riforma;

– questo Consiglio, con successiva delibera, approvata in data 9 maggio 2013, di individuazione delle sedi da assegnare ai m.o.t. nominati con D.m. 8 giugno 2012, ha tenuto conto “dell’imminente operatività della rimodulazione delle piante organiche a seguito della riforma delle circoscrizioni giudiziarie adottata con D.Lgs n. 155/2012 (che ha dato attuazione alla L. n. 148 del 2011)” ed ha ritenuto “di basare le proprie scelte di assegnazione dei MOT all’esito del tirocinio operando sulle riformulate piante organiche degli uffici, operative dal 13 settembre 2013 per tutte le sedi giudiziarie coinvolte, tranne quelle ricomprese nel distretto di L’Aquila per il quale, invece, il D.lgs n. 155/2012 prevede lo slittamento dell’entrata in vigore della riforma al 13 settembre 2015”;

– nella stessa delibera si è previsto, come di regola, che “i dirigenti dei Tribunali di destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio, espletate, immediatamente dopo la comunicazione della presente delibera, le procedure di concorso interno di cui al par. 48 della Circolare del 21 luglio 2011 sulla formazione delle tabelle per il triennio 2012-2014, dovranno comunicare, in base alla vigente circolare sul tirocinio, con la massima tempestività e, comunque, entro e non oltre il 31 maggio2013 ai Consigli giudiziari, alla Terza e alla Nona Commissione le specifiche funzioni alle quali i citati magistrati saranno destinati secondo la tabella dell’ufficio al fine di consentire un più razionale svolgimento del tirocinio mirato. Il C.S.M. provvederà a trasmettere immediatamente alla Scuola superiore della magistratura le indicazioni tabellari fornite dai Capi degli Uffici”;

– tale disposizione della citata delibera, anche in conseguenza delle osservazioni provenienti da alcuni dirigenti di uffici giudiziari di primo grado, deve essere rivista tenuto conto della particolare situazione conseguente all’attuale fase di attuazione della riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

OSSERVA

La modifica della composizione degli uffici giudiziari a decorrere dal 13 settembre 2013 ha imposto al Consiglio di tener conto, nell’individuazione delle sedi di destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio, della nuova realtà costituitasi.

Con delibera del 9 maggio 2013 si è, pertanto, provveduto con urgenza, tenuto conto del recentissimo decreto sulla revisione delle piante organiche, della prossima scadenza del termine previsto per la scelta da parte dei m.o.t. della sede di destinazione ed al fine di garantire un periodo di tirocinio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato in tirocinio di almeno sei mesi (come previsto dall’art. 21 del D.Lvo 30 gennaio 2006 n. 26), ad inserire nell’elenco delle sedi destinate ai m.o.t. anche alcuni uffici giudiziari interessati da accorpamenti con altri uffici giudiziari ovvero di quelli che accorpano sezioni distaccate di altri circondari.ù

Con la stessa delibera il Consiglio, dovendo soddisfare l’esigenza primaria per i MOT di svolgere il tirocinio mirato, ha disposto che i dirigenti degli uffici giudiziari avviino con la massima urgenza le procedure di concorso interno di cui al par. 48 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, al fine di consentire di “comunicare, entro il 31 maggio 2013, ai Consigli giudiziari, alla Terza e alla Nona Commissione le specifiche funzioni alle quali i citati magistratisaranno destinati secondo la tabella dell’ufficio al fine di consentire un più razionale svolgimento del tirocinio mirato”.

Va evidenziato che il paragrafo 48 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti prevede quanto segue: “48.1 – I magistrati ordinari all’esito del tirocinio, oltre a quanto previsto dal paragrafo 39.4, in occasione del conferimento delle funzioni non possono comunque essere assegnati alle sezioni stralcio. 48.2 – Subito dopo la comunicazione relativa all’elenco delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio, i dirigenti degli uffici interessati individuano i posti da riservare loro, tenendo conto delle esigenze generali dell’ufficio e professionali degli assegnatari, comunicando gli esiti dei concorsi interni al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione della tipologia di affari dei ruoli da ricoprire. I posti così individuati sono immediatamente assegnati consentendo ai MOT destinati all’ufficio la scelta, in ordine di ruolo. Le necessarie proposte di variazione tabellare – la cui efficacia resta differita alla data in cui gli stessi, completato il periodo di tirocinio, prenderanno possesso dell’ufficio assegnatogli – devono senza indugio essere comunicate al Consiglio superiore della magistratura, al Consiglio giudiziario competente ed ai magistrati interessati. 48.3 – Tali proposte sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio dell’ufficio o di salute del magistrato non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio giudiziario ed al Consiglio superiore della magistratura,che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione. La violazione di tale disposizione è segnalata ai titolari dell’azione disciplinare”.

Quindi, con la delibera del 9 maggio 2013 il Consiglio, in attuazione della disposizione di cui al paragrafo 48.2 sopra riportato, ha disposto che i dirigenti espletino con la massima urgenza le procedure di concorso interno.

A tale disposizione, però, conseguirebbe che i dirigenti degli uffici giudiziari interessati dalla riforma dovrebbero immediatamente determinarsi nella scelta dei nuovi assetti organizzativi degli stessi uffici (modificando, per esempio, numero e composizione delle sezioni), predisporre i concorsi interni e, soltanto all’esito di tale operazione, individuare, in base ai posti residui, le specifiche funzioni che verranno assegnate ai m.o.t. in ingresso (e, non va trascurato, che anche gli uffici giudiziari che accorpano solo le proprie sezioni distaccate dovranno assumere un nuovo assetto organizzativo a partire dalla data di operatività della riforma, tenuto conto che saranno definitivamente accentrati tutti gli affari delle stesse sezioni).

E’ evidente che tutto ciò non è realizzabile allo stato e con i tempi ristrettissimi che sono stati imposti dagli interventi sull’attuazione della riforma.

Due sole opzioni allora appaiono in astratto praticabili.

La prima è quella di derogare ai criteri, previsti dal D.Lvo 30 gennaio 2006 n. 26, di assegnazione delle funzioni ai MOT e di durata minima dell’espletamento del tirocinio mirato (1).

L’altra è quella di derogare, in via assolutamente eccezionale, alla norma di cui al par. 48 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti nella parte in cui impone ai dirigenti degli uffici interessati l’espletamento dei preventivi concorsi interni al fine di individuare i posti residui tabellari da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio.

Quest’ultima soluzione è da preferire, e ciò al fine di tutelare l’interesse primario di un’adeguata formazione dei MOT, da ritenersi certamente prevalente rispetto alla esigenza di attribuire i posti vacanti mediante la procedura di tramutamento interno.

Pertanto, per l’assegnazione delle funzioni ai magistrati ordinari in tirocinio nominati con d.m. 8 giugno 2012, in ragione dell’eccezionalità della situazione contingente ed al fine di consentire in tempi celeri l’individuazione delle specifiche funzioni alle quali i MOT saranno destinati, così da poter essere avviati a un più razionale svolgimento del tirocinio mirato, va prevista una deroga alla disposizione di cui al par. 48 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, avuto riguardo alla sola parte del par. 48.2 in cui si prevede l’espletamento di preventivi concorsi interni.I dirigenti individueranno i posti da assegnare e le relative funzioni che i m.o.t. andranno a ricoprire sulla base delle esigenze che riterranno di soddisfare nella previsione del nuovo assetto organizzativo che sarà predisposto con l’operatività dal 13 settembre 2013 della riforma delle circoscrizioni giudiziarie.Dovranno essere rispettati gli ulteriori adempimenti di cui al par. 48 della citata circolare, ivi compreso il divieto di assegnazione dei magistrati ai posti di cui fa cenno il par. 39.4 della medesima circolare.Non dovendo essere espletati i concorsi interni e potendo i dirigenti procedere più celermente alla individuazione dei posti tabellari da riservare ai m.o.t., può essere modificato il termine massimo entro il quale deve essere effettuata la comunicazione ai Consigli giudiziari, alla Terza e alla Nona Commissione delle specifiche funzioni alle quali i citati magistrati saranno destinati.Tale modifica, infatti, è funzionale a far conoscere preventivamente ai m.o.t. i posti tabellari riservati, essendo stata programmata la scelta delle sedi per il 28 maggio p.v.. Pertanto, i dirigenti dovranno comunicare con la massima tempestività e, comunque, entro e nonoltre il 23 maggio 2013 ai Consigli giudiziari, alla Terza e alla Nona Commissione le specifiche funzioni alle quali i citati m.o.t. saranno destinati.I dirigenti degli uffici interessati valuteranno l’opportunità di non riservare ai m.o.t. posti tabellari che potrebbero essere assegnati a magistrati già in servizio nell’ufficio all’esito dell’espletamento del prossimo concorso interno.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

– che per l’assegnazione delle funzioni ai magistrati ordinari in tirocinio nominati con d.m. 8 giugno 2012 non si applica la disposizione di cui al par. 48.2 della vigente circolare in materia di organizzazione tabellare, in ragione dell’eccezionalità della situazione contingente ed al fine di consentire tempestivamente l’individuazione delle specifiche funzioni alle quali i suddetti magistrati saranno destinati, così da poter essere avviati a un più razionale svolgimento del tirocinio mirato;

– che i dirigenti devono individuare i posti da assegnare e le relative funzioni che i MOT andranno a ricoprire sulla base delle esigenze che riterranno di soddisfare nella previsione del nuovo assetto organizzativo, che sarà predisposto con la operatività dal 13 settembre 2013 della riforma delle circoscrizioni giudiziarie;

– che devono essere rispettati tutti gli ulteriori adempimenti di cui al par. 48 della citata circolare;

– che i dirigenti devono comunicare con la massima tempestività e, comunque, entro e non oltre il 23 maggio 2013 ai Consigli giudiziari, alla Terza e alla Nona Commissione le specifiche funzioni alle quali i citati m.o.t. saranno destinati;

– che dirigenti degli uffici interessati valuteranno l’opportunità di non riservare ai m.o.t. posti tabellari che potrebbero essere assegnati a magistrati già in servizio nell’ufficio all’esito dell’espletamento del prossimo concorso interno.

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(1) Si riporta l’art. 21 del citato decreto legislativo:1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.2. Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato ordinario in tirocinio il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza dell’uditore, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce al magistrato ordinario in tirocinio un’adeguata formazione nei settori civile, penale e dell’ordinamento giudiziario e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.4. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio superiore.


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