Nota ANM 9.6.2017 su Istanza sospensione esecuzione pena Riina

Mi sembra opportuno, nel contesto delle accese polemiche di questi giorni sulla questione dei diritti umani del detenuto Riina, ricordare – in modo assolutamente neutro e senza voler prender posizione con riferimento al provvedimento giurisdizionale recentemente emesso dal giudice di legittimità italiano – che la Corte europea dei diritti dell’uomo poco tempo fa si è pronunciata con due sentenze su ricorso proposto da Salvatore Riina contro l’Italia.

Il ricorrente, ergastolano sottoposto al regime dell’art. 41 bis co. 2 Op, lamentava la violazione dell’articolo 3 della Convenzione Edu, sostenendo che il suo mantenimento in stato detentivo sotto il regime 41 bis costituisse un trattamento inumano e degradante, con ripercussioni sul suo stato di salute; lamentava inoltre l’illuminazione notturna della sua cella, il controllo continuo della corrispondenza, la videosorveglianza costante nella sua cella, compreso nel bagno, le restrizioni temporali e modali applicate alle visite di familiari.

Con sentenza del 19 marzo 2013, la Corte Edu ha precisato i criteri che presiedono all’applicazione dell’articolo 3 della Convenzione in materia dell’esecuzione della pena nei confronti di detenuti affetti da patologie, statuendo che:

– perché una pena e il trattamento ad essa associato possano essere definiti «inumani» o «degradanti», la sofferenza o l’umiliazione devono comunque eccedere quelle che comporta inevitabilmente una data forma di trattamento o di pena legittimi (Jalloh c. Germania [GC], n. 54810/00, § 68, Cedu 2006-IX);

– che, tenuto conto delle esigenze pratiche della carcerazione, la salute e il benessere del detenuto devono essere garantiti in modo adeguato, in particolare attraverso la somministrazione delle cure mediche necessarie (Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 94, Cedu 2000‑XI, e Rivière c. Francia, n. 33834/03, § 62, 11 luglio 2006), sicché la mancanza di cure mediche appropriate e, più in generale, la detenzione di una persona malata in condizioni inadeguate possono in linea di principio costituire un trattamento contrario all’articolo 3 (İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, § 87, Cedu 2000-VII, Papon c. Francia (n. 1) (dec.), n. 64666/01, Cedu 2001-VI, Sawoniuk c. Regno Unito (dec.), n. 63716/00, Cedu 2001-VI, e Priebke c. Italia (dec.), n. 48799/99, 5 aprile 2001);

– che la Corte, nell’esaminare la compatibilità del mantenimento in stato detentivo di un ricorrente con uno stato di salute preoccupante, deve tenere conto di questi tre elementi in particolare: a) le condizioni del detenuto; b) la qualità delle cure dispensate; c) l’opportunità di mantenere lo stato detentivo alla luce delle condizioni di salute del ricorrente (Farbtuhs c. Lettonia, n. 4672/02, § 53, 2 dicembre 2004, e Sakkopoulos sopra citata, § 39).

La Corte ha quindi applicato tali principi al caso di specie, ove, benché il ricorrente soffrisse di diverse patologie, i giudici di sorveglianza avevano rigettato le istanze di sospensione dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare, ritenendo che le cure dispensate fossero adeguate allo stato di salute del ricorrente.

È bene precisare che il ricorso di Riina era stato presentato nel 2009, che in esso si deduceva una situazione di salute del detenuto relativa agli anni 2003 e seguenti.

9 giugno 2017