di David Mancini
Legge 23 marzo 2016 n. 41 – Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (in G.U. 24 marzo 2016)
Il 24 marzo 2016 è stata pubblicata la tanto attesa legge sull’omicidio stradale, la cui entrata in vigore è avvenuta il giorno successivo, 25 marzo 2016. E’ un provvedimento normativo invocato a gran voce dall’opinione pubblica, che riguarda fatti, purtroppo, molto frequenti, che spesso interessano l’operato dei Pubblici Ministeri e adesso anche dei Giudici per le indagini preliminari, che dovranno cimentarsi con le convalide di arresti obbligatori e facoltativi per reati colposi.
Sono stati introdotti nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale (art. 589bis) e lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590 bis), con tre livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravità:
- la pena va da 8 a 12 anni di reclusione per l’omicidio stradale in stato di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di assunzione di stupefacenti;
- la pena va da 5 a 10 anni di reclusione in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, ed altre gravi violazioni delle regole della circolazione stradale;
- la pena va da 2 a 7 anni di reclusione in tutti gli altri casi.
Le primissime e superficiali considerazioni riguardano proprio le possibilità di procedere all’arresto dell’indagato. Infatti, per il reato omicidio stradale ovvero aggravato ai sensi dei commi 4 e 5 (per cui è prevista la pena massima di anni 10 di reclusione) si applica l’arresto facoltativo in flagranza, ma per quello aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 (per cui è prevista la pena massima di anni 12 di reclusione) vige l’arresto obbligatorio.
Al riguardo, diviene ininfluente la condotta operosa del responsabile; infatti, va segnalata la modifica dell’art. 189, comma 8, del codice della strada che escludeva l’arresto in flagranza di reato sempre che il conducente si fermasse e prestasse assistenza: ora la norma vale solo per le lesioni, ma non per l’omicidio. Ciò potrebbe determinare la conseguenza non voluta di aumentare le fughe successive al sinistro.
Per quanto concerne le lesioni gravi o gravissime derivanti da sinistro stradale e aggravate vige l’arresto facoltativo in flagranza di reato.
Per quanto attiene al reato di omicidio colposo derivante da sinistro stradale, aggravato per grave stato di ebbrezza o di assunzione di sostanze stupefacenti (o anche in caso di ebbrezza lieve nei casi di cui all’art. 186bis c.d.s.) la competenza è del tribunale in composizione collegiale ed anche in caso di omicidio stradale aggravato per la sola fuga (per cui è irrogabile la pena massima di anni 11 e mesi 8 di reclusione);
I nuovi reati di lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da sinistro stradale sono ora procedibili d’ufficio (mentre resta procedibile a querela il solo reato di lesioni lievi, la cui disciplina va ricercata ancora nell’art. 590 c.p. e che resta tuttora di competenza del giudice di pace) ed il rito è quello della citazione diretta.
Il nuovo art. 590bis c.p. prevede due distinte fattispecie autonome per le lesioni gravi e gravissime stradali. Insomma in questo caso la creazione di fattispecie autonome non riguarda solo la violazione delle norme sulla circolazione stradale ma anche il fatto che si verifichino lesioni lievi, gravi o gravissime, mentre in tutti gli altri ambiti le lesioni gravi o gravissime costituiscono mere circostanze aggravanti.
Per riepilogo, il reato autonomo di lesioni personali stradali si caratterizza per una fascia sanzionatoria che varia in funzione del tasso alcolemico rilevato e della gravità della violazione:
- in caso di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e uso di stupefacenti, per le lesioni gravi la pena va da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni;
- in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti particolarmente gravi (eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua) le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da 2 a 4 anni;
- negli altri casi le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno e le gravissime da 1 a 3 anni;
- anche per le lesioni l’aggravante per la fuga va da un terzo a due terzi, ed in ogni caso la pena non può essere inferiore a 3 anni;
- sia per l’omicidio che per le lesioni, se l’evento è conseguenza anche di un comportamento colposo della vittima il giudice può diminuire la pena fino alla metà.
Sussistono problemi di coordinamento tra i nuovi reati di lesioni colpose stradali, aggravate dalla fuga del responsabile ed il reato di cui all’art. 189, comma 7 c.d.s.. Ci si interroga se vi sia un concorso di reati o un assorbimento; forse è preferibile la seconda soluzione, con la conseguenza che l’art. 189, comma 7 c.d.s. si applica solo in caso di lesioni lievi ovvero in caso in cui il fuggitivo non è responsabile del sinistro (quando, ad esempio, la fuga è una reazione di paura, ma non costituisce anche fuga dalla propria responsabilità di causazione dell’evento).
Qualche problema può causare il rapporto tra le varie circostanze aggravanti ad effetto speciale. La ricorrenza di più circostanze previste dai commi 4 e 5 dovrebbe integrare una sola aggravante, mentre per la ricorrenza delle circostanze di cui ai commi 2 e 5 si dovrebbe applicare l’art. 63, comma 4 (con aumento solo eventuale e solo sino ad un terzo sulla pena prevista dall’aggravante più grave) così come nel caso di contemporanea ricorrenza dell’art. 589ter c.p..
L’art. 590quater c.p. qualifica l’art. 583ter c.p. (per il caso della fuga) come una circostanza aggravante, che prevede in linea generale un aumento da 1/3 a 2/3 ma con un limite edittale minimo di 5 anni di reclusione (pari a quello previsto per le aggravanti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 589bis c.p.). Tuttavia, tale limite minimo è sproporzionato rispetto alla pena edittale minima del reato base (2 anni di reclusione) cosicchè, in caso di quantificazione per l’evento morte da parte del giudice di una pena di anni 2 di reclusione, la maggiora conseguenza sanzionatoria sarebbe connessa non alla causazione del fatto, bensì alla conseguente fuga. Tale sproporzione (tra punizione per il fatto commesso e punizione per la circostanza aggravante connessa) tradisce una concessione eccessiva all’emotività del clamore pubblico, rispetto alla ragionevolezza della pena.
Come ormai è consuetudine, anche l’art. 590quater c.p. prevede la deroga al criterio del bilanciamento delle circostanze aggravanti con le circostanze attenuanti. L’esclusione dalla deroga delle attenuanti previste dagli artt. 98 (minore età) e 114 (minima importanza dell’opera prestata da chi agisce in concorso colposo) nella materia della circolazione stradale può avere rilievo in virtù della frequenza con cui tali condizioni si verificano in concreto, con la conseguenza che il giudice, ritenendo prevalenti queste circostanze attenuanti, può applicare pene più ragionevoli e proporzionate, quali quelle previste per il reato base.
Inoltre, in tema di revoca della patente, sono previste sanzioni accessorie rilevanti, poiché, in caso di omicidio stradale è prevista la revoca della patente per una durata variabile, a seconda della gravità del fatto, ma per periodi temporali significativi:
- revoca per 10 anni in caso di omicidio “semplice”;
- per 15 anni 15 anni in tutti gli altri casi;
- fino a 20 se il colpevole ha precedenti per droga ed alcol;
- fino a 30 anni in caso di fuga.
- Per le lesioni la revoca è per 5 anni, che salgono fino a 10 in caso di precedenti per droga ed alcol e a 12 anni in caso di fuga.
Infine, nell’ottica del coordinamento con le disposizioni penali sostanziali e processuali, si segnalano le modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, di particolare interesse nella materia in questione.