Nuovo regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio.

Delibera del 13 giugno 2012

” RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE INIZIALEDEI MAGISTRATI ORDINARI

Premessa.

Il D.Lgs. n. 26/2006, modificato dalla L. n. 111 del 2007, ha istituito la Scuola superiore della magistratura ed ha ridefinito le competenze in materia di formazione iniziale e permanente dei magistrati, tradizionalmente svolte in via esclusiva dal Consiglio superiore della magistratura.L’istituzione della Scuola ha recepito istanze risalenti provenienti dall’interno della stessa magistratura, nella sua gran parte consapevole del nesso strettissimo corrente tra la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei magistrati, l’indipendenza ordinamentale loro riconosciuta e la responsabilità professionale e sociale che l’esercizio della giurisdizione comporta.La consapevolezza che l’istituzione della Scuola costituiva uno dei momenti più qualificanti dell’opera di ridefinizione ordinamentale varata definitivamente con la legge n. 111 del 2007 ha comportato dunque per il Consiglio superiore la necessità di dare attuazione immediata alla riforma, consentendo il concreto avvio della Scuola.In tale ottica, e in spirito di leale collaborazione istituzionale con il Ministero della giustizia, il CSM ha dapprima nominato i componenti del Comitato Direttivo della Scuola di propria competenza, si è adoperato poi per l’insediamento ufficiale del nuovo organo per la formazione (avvenuto in data 24 novembre 2011) e quindi, con delibera del 25 gennaio 2012, ha promosso la costituzione di un c.d. Tavolo Tecnico, al quale partecipa insieme con la Scuola Superiore della magistratura e con il Ministero della giustizia.Il Tavolo Tecnico, inteso come “luogo stabile” di confronto organizzativo e di regolamentazione dell’azione di ciascuno dei diversi interlocutori istituzionali interessati, ha l’obiettivo di individuare i passaggi e le soluzioni che possano facilitare l’effettiva operatività della Scuola, attuando la più celere trasmissione in suo favore dell’attività di formazione professionale, pur con la gradualità imposta dallo stato di effettiva adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e finanziarie di cui quell’Ente dispone.In tale prospettiva, il campo di intervento prioritario ed urgente del Tavolo Tecnico è stato quello della formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio, attesa la imminente nomina (poi avvenuta con D.M. 8 giugno 2012) dei 325 vincitori del concorso indetto (per 350 posti) con D.M.15 dicembre 2009, e l’inizio di tirocinio loro riservato.In materia di formazione, residua in capo al Consiglio superiore il compito assai delicato di individuare e di elaborare le linee generali cui deve ispirarsi la formazione dei magistrati, compito che, con riferimento al tirocinio dei magistrati di prima nomina, si atteggia in modo assai più incisivo rispetto a quanto previsto per l’aggiornamento professionale e per la formazione (permanente) dei restanti magistrati ordinari.Per la formazione iniziale, infatti, il CSM deve elaborare direttive (art. 2, lett. o), D.Lgs. n. 26/2006), deliberare le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio (art. 18) ed individuare le materie per i corsi di approfondimento teorico pratico che saranno poi curati dalla Scuola (art. 20), il tutto in un contesto di collaborazione tra le due Istituzioni che riguarda anche la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari ed il giudizio finale sul tirocinante.Il nuovo Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati in tirocinio, oggetto della presente Relazione, pone quindi la disciplina di dettaglio occorrente per dare attuazione alla normativa primaria testè richiamata.La sua elaborazione è avvenuta in modo partecipato e condiviso, sicchè costituisce il primo significativo frutto della collaborazione tra gli interlocutori istituzionali del Tavolo Tecnico 1.Esso si pone in evidente segno di continuità e di condivisione rispetto all’esperienza formativa svolta dal Consiglio, della quale ha recepito l’ispirazione fondamentale, funzionale alla tutela dell’indipendenza della magistratura; nonché la medesima articolazione normativa già presente nell’abrogato regolamento di cui al D.P.R. 17 luglio 1998, di recepimento della delibera consiliare dell’11 giugno 1998; e, sia pure nella parte ancora compatibile, talune originarie modalità organizzative del periodo di tirocinio 2.

Contenuti del nuovo Regolamento.

Appare opportuno richiamare sinteticamente la normativa primaria di nuova applicazione, di cui al D.Lgs. n. 26/2006, recepita in altrettante disposizioni del nuovo Regolamento per i magistrati ordinari in tirocinio.Il Titolo II del D.Lgs. n. 26/2006, la cui rubrica indica espressamente che le relative disposizioni sono destinate ai magistrati ordinari in tirocinio, al Capo I, art. 18, stabilisce che il tirocinio ha durata complessiva di 18 mesi e si articola in “Sessioni”, una delle quali, della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola della Magistratura, ed un’altra, della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari.Tale fondamentale distinzione per macro-periodi trova poi la propria disciplina di dettaglio, per quanto attiene alle modalità concrete di svolgimento, anche temporali, delle sessioni di tirocinio, in una delibera con cui il Consiglio superiore della magistratura manifesta il proprio potere di indirizzo della formazione iniziale, quale attività centrale funzionale non solo all’acquisizione di conoscenze, di tecniche, di saperi anche non prossimi, ma anche di valori (cfr. art. 18, u.p.).Il Capo II del D.Lgs. n. 26/2006 è poi dedicato al contenuto e alle modalità di svolgimento della Sessione presso la Scuola della Magistratura e si compone di un’unica disposizione di legge, l’art. 20, che prevede lo svolgimento di corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal CSM, nonché su ulteriori materie individuate dal Comitato Direttivo nel programma annuale. E’chiarito espressamente che la sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonchè della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio. Si prevede che i corsi siano tenuti da docenti nominati dal Comitato Direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico; che vengano designati dei “tutori” i quali assicurino anche l’assistenza didattica ai magistrati in tirocinio; infine, che al termine delle sessioni presso la Scuola per ciascun magistrato sia svolta, a cura del Comitato Direttivo, una relazione, destinata ad essere trasmessa al Consiglio Superiore.L’art. 21 del Capo III è dedicato alla Sessione presso gli uffici giudiziari, e ne prevede l’articolazione in tre periodi: il primo, della durata di quattro mesi, da svolgersi presso i Tribunali; il secondo, della durata di due mesi, da svolgersi presso le Procure della Repubblica. Tali periodi, della durata complessiva di sei mesi, costituiscono l’ossatura del tirocinio cd. ordinario (o generico); il terzo periodo, della durata di sei mesi, è previsto si svolga presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato in tirocinio, ed integra il cd. tirocinio “mirato”.I piani di tirocinio di ciascun magistrato sono approvati dal Comitato Direttivo e devono garantire un’adeguata formazione nei settori civile, penale e dell’ordinamento giudiziario e una specifica preparazione nelle funzioni che i MOT andranno a svolgere (art. 21, co. 2).È prevista la figura del magistrato affidatario, designato dal CSM su proposta del competente Consiglio giudiziario, con il quale il MOT svolge i singoli periodi di tirocinio presso gli uffici giudiziari. Gli affidatarisono tenuti a trasmettere al Comitato Direttivo ed al CSM una scheda valutativa3 del (o dei) magistrato/i in tirocinio loro assegnato/i (art. 21, co. 4).Infine, l’art. 22, Capo IV, si occupa del procedimento per la valutazione finale del magistrato all’esito del tirocinio, ed anche dell’evenienza in cui il tirocinio sia valutato negativamente, con la previsione del conseguente accesso ad un nuovo periodo, della durata di un anno, al termine del quale, in caso di nuova valutazione negativa, consegue la cessazione ope legis del rapporto di impiego del magistrato ordinario in tirocinio.Nel dare attuazione alle succitate disposizioni del d.lgs. n. 26/2006, il Regolamento non pretermette l’esperienza pregressa e i buoni risultati formativi conseguiti nel passato.Di seguito si riportano i punti più significativi della disciplina di dettaglio:

  • Sono state precisate e meglio definite rispetto al dettato normativo le funzioni del tirocinio: accanto alla formazione professionale teorica, pratica e deontologica dei magistrati ordinari appena entrati in servizio e alla verifica della loro idoneità all’esercizio delle funzioni giudiziarie tra gli obiettivi del tirocinio, è previsto l’affinamento delle necessarie doti di impegno, correttezza, equilibrio, indipendenza e imparzialità, nonché l’attitudine all’aggiornamento permanente della propria preparazione professionale e alla maturazione di un atteggiamento corretto e proficuo nei rapporti con i cittadini, con i mezzi di comunicazione, con i colleghi, gli avvocati, la polizia giudiziaria e il personale amministrativo.
  • Sono specificati gli organi che sovrintendono e partecipano al tirocinio: CSM, Scuola e Consigli giudiziari, soprattutto, secondo le rispettive competenze ed attribuzioni, quali determinati dal Titolo II del D.Lgs. n. 26/2006 (artt.20, 21 e 22). In particolare, si è sottolineato espressamente che l’organizzazione del tirocinio avviene congiuntamente ad opera di CSM e della Scuola (cfr. art. 2 Reg.) e si sono precisate le competenze del Consiglio Superiore nella individuazione della sede di svolgimento del tirocinio, le volte in cui essa non possa coincidere con la città sede di Corte d’Appello nel cui distretto il magistrato ha la residenza (art. 3 Reg.).
  • Quanto alla durata del tirocinio, la delibera del CSM ne definisce la data di inizio e le scansioni temporali, nel quadro delle macro-divisioni disposte dal legislatore, e nell’ambito della durata complessiva di 18 mesi. E’ mantenuta la previsione, già contenuta nel D.P.R. 17 luglio 1998, ora abrogato, di evitare che l’inizio del tirocinio si collochi in un periodo a ridosso della sospensione feriale dei termini e delle attività processuali, e ciò per consentire al magistrato di prima nomina un congruo periodo iniziale di formazione nel quale attendere al tirocinio con continuità e regolarità (il periodo è stato modificato rispetto alla precedente previsione e portato dal 1 luglio al 15 settembre).
  • Il programma di tirocinio della sessione presso la Scuola è deliberato dal Comitato direttivo e, secondo quanto voluto dal legislatore, prevede approfondimenti teorico-pratici nelle materie individuate dal CSM (con apposita delibera, da tenere ovviamente distinta dal Regolamento) e su quelle ulteriori individuate dal Comitato direttivo nel proprio programma annuale di attività didattica. Esso viene comunicato ai Consigli giudiziari ed al CSM e, secondo quanto emerso dai lavori del Tavolo Tecnico, onde implementare la formazione del magistrato in tirocinio, si articola anche in stage esterni. Tali stage (individuati anche nella citata delibera consiliare di formulazione delle direttive per il tirocinio e di previsione delle materie di approfondimento teorico-pratico presso la Scuola) sono effettuati, con l’ausilio delle strutture della formazione decentrata, presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio (quali, ad esempio, amministrazioni ed enti pubblici, istituti di pena, gabinetti di polizia scientifica, servizi sociali, studi forensi, uffici di cancelleria, autorità giudiziarie straniere e organismi internazionali, organi pubblici di vigilanza e di controllo, ecc…). Sono previste anche iniziative formative presso le sedi di Corte d’appello in collaborazione con gli organismi forensi e con altre istituzioni sociali o universitarie.
  • Il programma di tirocinio negli uffici giudiziari (cfr. art. 5 Reg.), approvato dal Comitato direttivo, è predisposto dal Consiglio giudiziario competente che recepisce, valutandole in un parere, le indicazioni predisposte dal magistrato collaboratore. Tale figura, pur non prevista dal legislatore del 2006, all’esito della riflessione congiunta operata nel corso dei lavori del Tavolo Tecnico è stata riproposta, perché assolutamente compatibile con l’attuale impianto normativo e funzionale alla proficua elaborazione del programma di dettaglio del tirocinio negli uffici giudiziari e al suo miglior coordinamento (cfr. art. 10 Reg.). A ciascun collaboratore di regola non possono essere affidati più di sei magistrati in tirocinio. Oltre al fondamentale compito di predisporre il programma di tirocinio, i magistrati collaboratori sono chiamati a verificare, attraverso il continuo contatto con i magistrati in tirocinio e con i magistrati affidatari, l’efficacia e la validità del tirocinio pratico ed a rilevarne le eventuali criticità; inoltre, essi coordinano gli stage esterni dei magistrati in tirocinio, d’intesa con i tutori nominati dal Comitato direttivo, nonché eventuali altre attività loro delegate dal Comitato Direttivo della Scuola.
  • Partecipano al progetto formativo del tirocinio, rispettivamente negli uffici giudiziari e presso la sessione gestita direttamente dalla Scuola anche: a) il magistrato affidatario, nominato dal CSM su proposta del Consiglio giudiziario, previa designazione del magistrato collaboratore, con la funzione di curare, sotto la sua propria responsabilità e titolarità, lo svolgimento di tutte le attività giudiziarie e processuali demandate al magistrato in tirocinio, (cfr. art.11 Reg.); b) i tutori, scelti dal Comitato direttivo tra i docenti di cui all’art. 20, co. 2, D.Lgs. n. 26/2006, con il compito di assicurare l’assistenza didattica ai magistrati in tirocinio durante il periodo di formazione presso la Scuola, di organizzare anche seminari di approfondimento ed esercitazioni pratiche, e di collaborare nel coordinamento degli stage esterni (cfr. art. 12 Reg.). Per i tutori che siano scelti tra magistrati in servizio, in ragione del presumibile impegno assorbente e prolungato nell’attività presso la sede della Scuola, è previsto l’esonero dal lavoro giudiziario da parte del CSM per il periodo di tempo corrispondente alla destinazione effettiva ai compiti di “tutore”, salvo specifiche esigenze dell’ufficio di appartenenza non altrimenti fronteggiabili.
  • Si è istituito il doppio fascicolo relativo al tirocinio di ciascun magistrato ordinario di prima nomina, uno formato e tenuto dal Consiglio Giudiziario competente, l’altro dal Comitato Direttivo presso la Scuola, rispettivamente dedicati al periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari e al periodo di tirocinio nella Sessione di sei mesi presso la Scuola. I contenuti dei fascicoli predetti (cfr. art. 9 Reg.) sono coerenti con tale impostazione.
  • La fondamentale previsione sulle valutazioni di idoneità all’esercizio delle funzioni giudiziarie e sull’individuazione degli uffici di destinazione viene proposta, in esecuzione del nuovo dettato normativo di cui all’art. 22 del decreto istitutivo della Scuola, all’art.13 del Regolamento. Fermo il procedimento voluto espressamente dal legislatore, anche e soprattutto per disciplinare il caso di esito negativo del tirocinio, il Consiglio ha dettagliato il procedimento di individuazione delle sedi di destinazione dei magistrati in tirocinio, all’esito del periodo di formazione cd. “generico”, per attuare la previsione normativa che espressamente vuole il tirocinio “mirato” dedicato alla“specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione” (cfr. art. 21, co. 2, u.p., D.Lgs. n. 26/2006) e svolto, per la durata di sei mesi, presso “un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio” (cfr. art. 21, co.1, u.p., D.Lgs. n. 26/2006).
  • L’art. 14 del Regolamento, infine, ripropone, da un lato, la previsione della figura del magistrato collaboratore nominato per coadiuvare il magistrato ordinario di prima nomina nel primo anno di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso la sede di destinazione, con il compito di assistere il collega nel rispetto della sua piena autonomia e senza compiti valutativi; dall’altro, ha anticipato il momento di tale nomina a quello appena successivo alla scelta della sede da parte del magistrato in tirocinio. In tal modo, il magistrato collaboratore, in un’ottica di doverosa “accoglienza” e preparazione più consapevole alle funzioni effettivamente da svolgere, introduce il nuovo magistrato destinato al suo ufficio, nelle dinamiche organizzative specifiche, e lo segue sin nelle prime fasi di conoscenza della realtà giudiziaria di destinazione, rendendolo via via partecipe delle prassi applicative vigenti e delle principali, più frequenti questioni giudiziarie che ivi si pongono.

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE INIZIALEDEI MAGISTRATI ORDINARI

Art. 1 – Funzioni del tirocinio.

1. Funzioni del tirocinio sono la formazione professionale teorica, pratica e deontologica dei magistrati ordinari entrati in servizio e la verifica della loro idoneità all’esercizio delle funzioni giudiziarie. Il processo di formazione iniziale dei magistrati è altresì orientato all’affinamento delle necessarie doti di impegno, correttezza, equilibrio, indipendenza e imparzialità, nonché dell’attitudine all’aggiornamento permanente della propria preparazione professionale e alla maturazione di un atteggiamento corretto e proficuo nei rapporti con i cittadini, i mezzi di comunicazione, i colleghi, gli avvocati, la polizia giudiziaria e il personale amministrativo.

Art. 2 – Organi del tirocinio.

1. Il tirocinio è organizzato dal Consiglio superiore della magistratura (di seguito indicato come “CSM”) e dalla Scuola superiore della magistratura (di seguito indicata come “Scuola”), anche sulla base di pareri dei Consigli giudiziari, secondo le rispettive competenze e attribuzioni, come determinate dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito indicato come “decreto istitutivo della Scuola”.

Art. 3 – Sede del tirocinio presso gli uffici giudiziari.

1. Il CSM destina i magistrati ordinari per lo svolgimento del tirocinio agli uffici giudiziari di primo grado della città sede di Corte d’appello nel cui distretto il magistrato ha la residenza al momento della nomina.

2. Il CSM delibera lo svolgimento, in tutto o in parte, del tirocinio del magistrato in altra sede, previa autorizzazione, per gravi e motivate esigenze, del Comitato Direttivo della Scuola.

3. Su proposta dei magistrati collaboratori, e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, il Comitato Direttivo può autorizzare l’affidamento dei magistrati ordinari in tirocinio a magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, differenti da quelli del capoluogo, qualora sia per i magistrati in tirocinio opportuno seguire specifiche attività, per periodi limitati. Gli stessi partecipano comunque a tutte le iniziative collettive organizzate in sede distrettuale.

Art. 4 – Durata del tirocinio.

1. Il CSM, sentito il Comitato Direttivo della Scuola, definisce con delibera, la data di inizio del tirocinio, le scansioni temporali e le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio ordinario e mirato presso gli uffici giudiziari e della sessione presso la Scuola, secondo quanto disposto dagli artt. 20, comma 1, e 21, comma 1, del decreto istitutivo della Scuola.Con la stessa delibera individua le materie oggetto di approfondimento teorico-pratico nella sessione presso la Scuola.

2. Dalla durata di diciotto mesi del tirocinio, stabilita dall’art. 18 del decreto istitutivo della Scuola, sono esclusi i periodi di congedo straordinario o aspettativa superiori ai trenta giorni, nonché i periodi feriali di cui all’art. 90 dell’ordinamento giudiziario.

3. La data di inizio del tirocinio non può di regola essere fissata nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre. Il Ministero della giustizia, sentito il CSM, non appena l’andamento della procedura di concorso consenta di determinare il numero dei magistrati ordinari in tirocinio che verranno destinati a ciascun distretto e la data in cui il tirocinio avrà inizio, ne dà comunicazione al Comitato Direttivo della Scuola, affinché designi i tutori di cui all’art. 20, comma 3, del decreto istitutivo della Scuola, nonché ai Consigli giudiziari, affinchè provvedano tempestivamente all’individuazione dei magistrati collaboratori e affidatari da proporre per la nomina.

Art. 5 -Programma del tirocinio.

1. Il Comitato Direttivo approva, per ciascun magistrato, il programma di dettaglio della sessione presso gli uffici giudiziari, predisposto dal Consiglio giudiziario competente, in modo da garantire un’adeguata formazione – nel tirocinio ordinario – nei settori civile, penale e dell’ordinamento giudiziario e – nel tirocinio mirato – una specifica preparazione alle funzioni che il magistrato sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.

2. Il Comitato Direttivo delibera il programma di dettaglio della sessione presso la Scuola, che prevede approfondimenti teorico-pratici sulle materie individuate dal CSM e su quelle ulteriori individuate dal Comitato Direttivo nel programma annuale dell’attività didattica, di cui all’art. 5 comma 2 del decreto istitutivo della Scuola, dandone comunicazione ai Consigli giudiziari e al CSM.

3. La sessione presso la Scuola, nel rispetto delle direttive formulate dal CSM con la delibera di cui all’art. 18 ult.parte del D.Lgs. n. 26/2006, può prevedere stage esterni realizzati – avvalendosi delle strutture della formazione decentrata – presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio (quali ad esempio: amministrazioni ed enti pubblici, istituti di pena, gabinetti di polizia scientifica, servizi sociali, studi forensi, uffici di cancelleria, autorità giudiziarie straniere e organismi internazionali, organi pubblici di vigilanza e di controllo), nonché di iniziative formative presso le sedi di Corte d’appello in collaborazione con gli organismi forensi e altre istituzioni sociali o universitarie.

Art. 6 – Tirocinio ordinario.

1. Il tirocinio ordinario presso gli uffici giudiziari, della durata di sei mesi, si articola:

a. nell’assegnazione per quattro mesi al Tribunale, garantendo una equilibrata esperienza nel settore civile e nel settore penale, con partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del Tribunale, sia collegiale che monocratico, compresa la partecipazione alle camere di consiglio; è possibile l’assegnazione del magistrato a collegi d’appello o alle attività del Tribunale per i minorenni e del Tribunale di sorveglianza;

b. nell’assegnazione per due mesi alla Procura della Repubblica.

2. Nell’ambito delle articolazioni di cui al comma precedente, il tirocinio si svolge secondo il piano di cui all’art. 4 comma 1.

Art. 7 – Tirocinio mirato.

1. Il tirocinio mirato, della durata di sei mesi, si svolge presso un ufficio dello stesso tipo di quello al quale il magistrato in tirocinio è stato assegnato; esso è rivolto al completamento della formazione di base, nonché all’avviamento del magistrato in tirocinio alle funzioni specifiche che è destinato a svolgere.

2. Il dirigente dell’ufficio giudiziario, al quale il magistrato è stato destinato, comunica senza ritardo al Consiglio giudiziario, al CSM e al Comitato Direttivo le specifiche funzioni che assumerà il magistrato in tirocinio, secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Tali indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente derogate se non per gravi motivi di servizio. La deroga deve essere tempestivamente comunicata, ai fini della modifica del piano di tirocinio, al Comitato Direttivo, al Consiglio giudiziario e al CSM; quest’ultimo, se la ritiene ingiustificata, la annulla.

3. La documentazione inerente l’inosservanza da parte del dirigente dell’ufficio del disposto di cui al comma precedente viene inserita nel fascicolo personale del dirigente stesso.

Art. 8 – Sessione presso la Scuola superiore della magistratura.

1. La sessione presso la Scuola, della durata complessiva di sei mesi, tende al perfezionamento della cultura, delle capacità operative e professionali, delle doti di equilibrio, nonché alla formazione deontologica del magistrato ordinario in tirocinio.

2. Di regola essa si articola in un periodo non inferiore a quattro mesi, anche non consecutivi, da svolgersi prima della scelta della sede di prima destinazione e non inferiore a due mesi, anche non consecutivi, da svolgersi nel periodo successivo, secondo il programma di tirocinio predisposto ai sensi dell’art. 5.

3. I magistrati in tirocinio sono affiancati, per tutta la durata della sessione, dai tutori.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il Comitato Direttivo trasmette al CSM una relazione concernente ciascun magistrato.

Art. 9 – Fascicoli del magistrato ordinario in tirocinio.

1. Il Consiglio giudiziario forma per ciascun magistrato in tirocinio un fascicolo nel quale sono inclusi il piano di tirocinio, le schede valutative dei magistrati affidatari, le autorelazioni e la copia dei provvedimenti redatti dal magistrato, con le modifiche eventualmente apportate dai magistrati affidatari.

2. Il Comitato Direttivo forma per ciascun magistrato in tirocinio un fascicolo, tenuto presso la Scuola, nel quale sono inclusi la relazione del Comitato Direttivo, le eventuali osservazioni del magistrato in tirocinio e gli elaborati scritti redatti nel corso della sessione presso la Scuola.

Art. 10 – Magistrati collaboratori.

1. La partecipazione ai compiti di formazione professionale dei magistrati in tirocinio, nelle qualifiche di cui al presente articolo e a quello successivo, costituisce un dovere d’ufficio.

2. Il Consiglio giudiziario si avvale, per la predisposizione del programma di tirocinio presso gli uffici giudiziari e per il coordinamento dello stesso, di magistrati collaboratori, scelti tra i magistrati dotati di adeguata esperienza, con riferimento alle doti di preparazione teorica e pratica e di elevato prestigio professionale, nonchè alle attitudini comunicative e didattiche e alle capacità organizzative. I magistrati collaboratori vengono nominati dal CSM, su proposta del Consiglio giudiziario.

3. Per ciascun gruppo di magistrati in tirocinio ordinario, composto di regola da non più di sei magistrati, sono designati due magistrati collaboratori, uno per le funzioni civili e uno per le funzioni penali. Per il tirocinio mirato ad ufficio esclusivamente civile o penale, le funzioni di collaboratore saranno svolte unicamente da quello, fra i due magistrati, che abbia specifica competenza nel settore, ovvero da entrambi in caso di assegnazione a funzioni promiscue.

4. I magistrati collaboratori:

a. predispongono per ciascun magistrato il programma di tirocinio ordinario e mirato, indicando altresì i magistrati affidatari, e lo sottopongono al Consiglio giudiziario, che esprime il relativo parere e lo inoltra unitamente al programma al Comitato Direttivo della Scuola; in caso di parere unanime favorevole del Consiglio, il programma si intende approvato anche dal Comitato Direttivo, a meno che un componente di questo non ne chieda la trattazione entro giorni quindici dalla comunicazione degli atti al Comitato stesso;

b. verificano, attraverso il continuo contatto con i magistrati in tirocinio e i magistrati affidatari, l’efficacia e la validità del tirocinio pratico e rilevano le eventuali criticità;

c. coordinano gli stage esterni dei magistrati in tirocinio, d’intesa con i tutori nominati dal Comitato Direttivo, nonché eventuali altre attività loro delegate dal Comitato Direttivo della Scuola;

Art. 11 – Magistrati affidatari.

1. I magistrati affidatari sono nominati dal CSM su proposta del Consiglio giudiziario, previa indicazione da parte dei magistrati collaboratori, e vengono scelti tra i magistrati che abbiano superato almeno la prima valutazione di professionalità e che siano dotati di particolare preparazione teorica e pratica, di elevato prestigio professionale e di capacità comunicative e didattiche.

2. Al magistrato affidatario non possono essere assegnati contemporaneamente più di tre magistrati in tirocinio.

3. Il magistrato affidatario cura che il magistrato in tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie; assegna allo stesso la redazione delle minute di provvedimenti, dando allo stesso spiegazione delle modifiche eventualmente apportate.

4. Nel corso del tirocinio mirato il magistrato in tirocinio è incaricato dello svolgimento di attività processuali, alla presenza del magistrato affidatario, che ne mantiene comunque la titolarità e la responsabilità.

5. Su richiesta del magistrato affidatario, il Procuratore della Repubblica può, nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario, delegare il magistrato in tirocinio ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nelle udienze innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

6. Al termine del periodo di affidamento, i singoli affidatari redigono per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato una scheda valutativa sintetica, sulla scorta dei parametri previsti dal CSM, e la trasmettono al Consiglio giudiziario, al Comitato Direttivo della Scuola e al CSM.

Art. 12 – Tutori.

1. Il Comitato Direttivo sceglie, tra i docenti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto istitutivo della Scuola, i tutori, che assicurano l’assistenza didattica ai magistrati in tirocinio durante il periodo di tirocinio presso la Scuola, sia nel tirocinio ordinario, che in quello mirato; essi collaborano altresì nel coordinamento degli stage.

2. I tutori, individuati in un numero pari a un rapporto ottimale di uno a venti rispetto al numero dei magistrati in tirocinio, assicurano l’assistenza didattica ai magistrati in tirocinio sia nella fase ordinaria che in quella mirata, nonché curano lo svolgimento delle attività formative anche mediante la gestione di seminari di approfondimento e esercitazioni pratiche organizzate presso la Scuola o le strutture della formazione decentrata.

3. Per il periodo di svolgimento dell’attività formativa presso la Scuola i tutori, se magistrati in servizio, sono esonerati dal lavoro giudiziario, salvo specifiche esigenze dell’ufficio di appartenenza non altrimenti fronteggiabili.

Art. 13 – Valutazioni di idoneità all’esercizio di funzioni giudiziarie e individuazione degli uffici di destinazione.

1. Il Comitato Direttivo, al termine della sessione presso la Scuola, trasmette al CSM una relazione concernente ciascun magistrato. All’esito del tirocinio mirato trasmette al Consiglio una relazione di sintesi. La relazione viene comunicata al magistrato in tirocinio interessato, che ha la facoltà di far pervenire alla Scuola, entro dieci giorni, osservazioni scritte, che la Scuola trasmette, con i propri rilievi al CSM.

2. Il CSM, su proposta della Quarta Commissione competente, opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all’esito delle sessioni, trasmesse dal Comitato Direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del Consiglio giudiziario, delle eventuali osservazioni dell’interessato e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile. Le valutazioni di idoneità hanno riguardo alla preparazione giuridica e culturale, alla capacità professionale, alla laboriosità, all’impegno, alle doti di equilibrio e correttezza.

3. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti e requirenti.

4. In caso di deliberazione finale negativa, il CSM comunica la propria decisione al Comitato Direttivo.

5. Il magistrato in tirocinio negativamente valutato viene ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, secondo le scansioni temporali indicate dall’art. 22, comma 4, del decreto istitutivo della Scuola.

6. Il Comitato Direttivo approva il nuovo programma del tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari e presso la Scuola, curando un approfondimento della formazione nei settori specifici in cui si è evidenziata la carenza. Al termine dei periodi di nuovo tirocinio ordinario e mirato e della sessione presso la Scuola, il Consiglio giudiziario e il Comitato Direttivo predispongono rispettivamente i pareri e le relazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e li trasmettono al CSM, che delibera nuovamente sull’idoneità del magistrato in tirocinio all’esercizio delle funzioni giudiziarie.

7. Se la competente commissione del CSM, sulla base delle relazioni e dei pareri di cui al comma 2, ritiene che ricorrano le condizioni per un giudizio definitivo di inidoneità all’esercizio delle funzioni giudiziarie, ne dà comunicazione all’interessato, invitandolo a comparire personalmente. Sentito il magistrato in tirocinio, con l’eventuale assistenza di un altro magistrato, la Commissione può svolgere ogni attività che ritenga utile per verificare la validità delle valutazioni espresse e per accertare l’idoneità professionale del magistrato.Completata l’istruttoria, la Commissione comunica al magistrato in tirocinio il deposito degli atti e assegna allo stesso un termine per esporre per iscritto le proprie ragioni. Nel caso ritenga di proporre al Consiglio di dichiarare in via definitiva la cessazione dal servizio, comunica all’interessato la data della seduta plenaria con un anticipo di almeno 15 giorni liberi, mediante atto comunicato in plico chiuso, contenente l’avviso che l’interessato e il suo assistente avranno diritto di essere sentiti subito dopo la relazione e prima deldibattito, nonché al termine di questo, prima delle dichiarazioni di voto.

8. La seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato in tirocinio.

9. Se per qualsiasi motivo il magistrato ordinario non completa il tirocinio nella durata indicata dalle precedenti disposizioni, il Comitato Direttivo, su proposta del responsabile di settore, individua le modalità di recupero sia presso gli uffici giudiziari, sia mediante partecipazione a successive attività formative presso la Scuola o le strutture della formazione decentrata.

10. Completato il tirocinio ordinario e la corrispondente sessione formativa presso la Scuola, il CSM, su proposta della Terza Commissione competente, delibera a quale ufficio verrà destinato il magistrato ordinario in tirocinio per l’esercizio delle funzioni giudiziarie al termine del positivo esito del tirocinio mirato.

11. L’individuazione e l’assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l’esercizio delle funzioni avviene secondo criteri predeterminati fissati dal CSM con propria delibera, su proposta della Terza Commissione competente.

Art. 14 – L’esercizio delle funzioni giudiziarie nel primo anno.

1. Il CSM, dopo l’individuazione con propria delibera della sede per ciascun magistrato ordinario in tirocinio, designa, su proposta del Consiglio giudiziario, un magistrato collaboratore presso l’ufficio di destinazione con il compito di introdurre il MOT nelle dinamiche organizzative di tale ufficio e di seguirlo sin nelle prime fasi di approccio alle future funzioni, rendendolo partecipe delle prassi applicative e delle principali questioni giurisprudenziali che si pongono nella sede giudiziaria.

2. Dopo l’assunzione delle funzioni giudiziarie, ciascun magistrato è seguito per un anno dal medesimo magistrato collaboratore già nominato ai sensi del comma 1, al quale viene affidato il compito di assistere il lavoro del collega, pur nel rispetto della piena autonomia di cui il magistrato è titolare nell’esercizio delle funzioni giudiziarie affidategli. Il magistrato collaboratore coadiuva il collega nel superamento delle difficoltà incontrate e dei problemi connessi all’inizio della professione, orientandolo verso l’approfondimento e il completamento della sua cultura professionale.”

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1 Non l’unico, posto che, in attuazione degli accordi intercorsi in sede di Tavolo Tecnico, durante l’Assemblea Generale di Copenhagen della Rete europea di formazione giudiziaria, il 30 maggio 2012 è stata accolta la domanda di adesione alla Rete presentata dalla Scuola Superiore della Magistratura, e perorata dal CSM. Di imminente svolgimento è poi il prossimo incontro “For/for” (formazione dei formatori), organizzato congiuntamente dal CSM e dalla Scuola della Magistratura. La stessa delibera di calendarizzazione degli stages che i MOT dovranno svolgerepresso la Scuola è ovviamente frutto della cooperazione e del coordinamento tra le due Istituzioni.

2 Si pensi, a mo’ di esempio, al recupero della figura del magistrato collaboratore, non espressamente prevista dal d.lgs. n. 26/2006, ma neppure incompatibile con l’organizzazione del tirocinio ivi delineata.

3 La scheda valutativa si ritiene debba contenere le indicazioni sintetiche dei parametri previsti per la valutazione di professionalità (capacità, diligenza, laboriosità, impegno), pur in una forma libera che meglio contribuisce a descrivere le peculiarità del tirocinio svolto e le attitudini del magistrato di nuova nomina.


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