Parere Consiglio di Stato su ricorso per collocamento a riposo per limiti di età

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 2 dicembre 2015

NUMERO AFFARE 02048/2015Ministero della Giustizia – Consiglio Superiore della Magistratura.Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto con presentazione diretta, ex art. 11 d. P.R. n. 1199/1971 e art. 3, comma 4, L. 205/2000, dal dottor Mario Cicala, avverso: a) il provvedimento di collocamento a riposo a decorrere dal 1° gennaio 2016 per limiti di età, di cui alla comunicazione prot. n. 7486 del 28 luglio 2015; b) la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 30 giugno 2015 “in parte qua”; c) ogni atto presupposto connesso e/o conseguenziale.LA SEZIONEVisto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto, depositato direttamente in data 25.11.2015;Visto l’art. 11, secondo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Visciola;PREMESSO E CONSIDERATO:– che pur non avendo il ricorrente espletata la procedura prevista dal sopracitato art. 11, occorre acquisire il ricorso in originale con i relativi atti, nonché la relazione del Ministero;- che la domanda cautelare presentata dal ricorrente ai sensi dell’art.23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall’art.4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ne impone comunque l’esame da parte della Sezione anche prima che pervenga la richiesta di parere e la prescritta relazione ministeriale, stante l’imminente pregiudizio derivante dall’esecutività dell’impugnato provvedimento di collocamento a riposo a decorrere dalla data ravvicinata del 1° gennaio 2016;- che il “fumus boni iuris”, la cui sussistenza allo stato non può essere esclusa, potrà essere compiutamente valutato all’esito dell’acquisizione della relazione e delle risultanze istruttorie che il Ministero riferente dovrà trasmettere nel più breve tempo possibile;- che appare sussistere l’ulteriore requisito della gravità ed irreparabilità del danno derivante dal provvedimento impugnato, la cui esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 2016 precluderebbe al ricorrente la prosecuzione nel delicato incarico tuttora ricoperto e sulla cui permanenza l’interessato aveva riposto ragionevole affidamento, a seguito del trattenimento in servizio già a suo tempo accordatogli, incidendo in tal modo anche sullo “ius ad officium” garantito al medesimo e ciò pur in assenza di apprezzabili ed evidenti ragioni di segno contrario, che oltretutto non risultano evidenziate neppure negli atti impugnati;- che l’istanza cautelare deve, pertanto, essere accolta con la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, almeno fino a quando l’Amministrazione non fornisca concreti elementi che consentano alla Sezione di valutarne l’incidenza sulla funzionalità dell’Ufficio ricoperto dal ricorrente, tenendo conto sia del tempo necessario per la nuova copertura dell’incarico in questione, sia del prevedibile disagio organizzativo e funzionale che, anche ad avviso dello stesso ricorrente, conseguirebbe dall’esecuzione del provvedimento impugnato, nelle more della definizione del giudizio.


P.Q.M.esprime il parere che debba essere accolta la domanda proposta dal ricorrente e per l’effetto sospesa l’efficacia dell’impugnato provvedimento di collocamento a riposo, nei termini e limiti di cui in motivazione.

L’ESTENSORE               IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO Carlo Visciola                    Sergio Santoro                   Maria Grazia Nusca