Parere del Consiglio Giudiziario di Napoli sullo schema di decreto ministeriale recante la rideterminazione delle piante organiche (regione Campania)

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Oggetto: Pratica n. 14/PO/16- Protocollo P.16422/2016.

Parere su schema di decreto ministeriale recante la determinazione delle piante organiche degli uffici giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui al Dlgs. n. 155 e 156 del 2012

Lo schema di decreto ministeriale prevede una rideterminazione delle piante organiche dei Tribunali del distretto di corte di appello di Napoli, con una variazione negativa di n. 9 giudici dalla pianta organica del Tribunale di Napoli, di n. 1 giudice dal Tribunale di Avellino e di n.  1 giudice dalla pianta organica del Tribunale di Benevento.

E’ inoltre prevista l’aggiunta in pianta organica di n. 1 giudice al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, di n. 2 giudici al Tribunale di Torre Annunziata, di n. 3 giudici al Tribunale di Nola.

Lo schema di decreto prevede inoltre una variazione in positivo delle piante organiche delle Procure della Repubblica di Nola (1 unità) e Torre Annunziata (1 unità).

In definitiva il saldo a livello distrettuale è negativo per 5 unità giudicanti e positivo per 2 unità requirenti.

Come rilevato nella relazione trasmessa dal Presidente del Tribunale di Napoli, i dati statistici riportati nelle tabelle allegate allo schema di decreto ministeriale risultano largamente incompleti. Infatti, con riferimento al settore penale manca qualsiasi riferimento alle procedure di riesame personale (competenza distrettuale), reale, e alle misure di prevenzione, personali e patrimoniali (sebbene nella relazione di accompagnamento vi sia un’espressa indicazione dell’estrema rilevanza delle stesse al fine di valutare la domanda di giustizia in territori ad alta infiltrazione criminale).

Parimenti, di gran lunga, incompleti, con riferimento al settore civile, risultano i dati statistici riportati nelle tabelle citate dal momento che, al di là del dato meramente quantitativo  (numero di procedimenti iscritti nel biennio considerato), in essi non si rinviene alcuna ulteriore indicazione circa la tipologia degli affari, raccolti- come evidenziato a pag. 13 della relazione- nell’ambito di macro-aree per materia, sebbene nella citata relazione tra gli indici di determinazione dell’effettivo carico di lavoro degli uffici siano espressamente valorizzati, in aggiunta agli indicatori quantitativi e con funzione correttiva, gli ” indicatori qualificativi” , ritenuti in grado di cogliere la complessità dell’attività afferente ciascuna sede giudiziaria. 

Ulteriore profilo di incompletezza dei dati statistici- per il settore civile- riportati nelle tabelle ministeriali è costituito dall’assenza della voce relativa alle pendenze – intese secondo la relazione di accompagnamento “come dato contabile assoluto che misura il numero totale- o per categoria- di affari aperti (quindi ancora da lavorare) ad una certa data”  ( pag. 18) e ciò sebbene al dato delle pendenze nella citata relazione sia riconosciuto un valore peculiare (integrativo/correttivo) per la valutazione del carico complessivo di lavoro dei singoli uffici ( pag.19).       

Va, altresì, segnalata l’assenza di dati relativi al triennio antecedente al 2014, giacché una valutazione complessiva dell’incidenza, sui flussi in entrata presso il Tribunale di Napoli, della riforma della geografia giudiziaria (D.lgs. 155-156/2012) che ha interessato il distretto a partire dal 2012, imponeva di estendere il confronto anche al triennio 2011-2013. D’altronde, nella citata relazione, i dati relativi al triennio in questione sono stati ritenuti significativi per l’individuazione di un trend storico di più lunga durata e sono stati considerati quali indicatori di “allarme” per la verifica di eventuali segnali dissonanti dell’andamento dell’attività giudiziaria nei due periodi tenuti in separata considerazione statistica (cfr. pagg.11 e 13).

Con riferimento ad entrambi i settori (civile e penale) del Tribunale di Napoli, il dirigente dell’ufficio ha rilevato significative discrasie in difetto.

Ad esempio, per l’anno 2015, a fronte del dato ministeriale di 83.165 le sopravvenienze per il settore civile rilevate dall’ufficio innovazione, la cui analisi deve ritenersi più attendibile, sono pari a 104.730.

Per il settore penale, nel 2014 le sopravvenienze relative ai settori dibattimento e Gip sono state di 58.173 e nel 2015 65.360 laddove il prospetto ministeriale indica rispettivamente 51.795 e 54.801. 

Inoltre, come rilevato nella relazione del Presidente del Tribunale di Benevento:

1) i dati riportati dal Ministero non considerano le rilevazioni relative ai procedimenti provenienti dal soppresso Tribunale di Ariano Irpino (n. 1915 pendenti nell’anno 2014, n. 1333 pendenti nell’anno 2015);

2) relativamente ai procedimenti in materia di esecuzione individuale e concorsuale i dati non coincidono con quelli in possesso dell’ufficio (es: per l’anno 2015 viene rilevata una pendenza complessiva di n. 278 a fronte di quella effettiva pari a n. 758).

Ciò chiarito, l’opzione di operare una drastica riduzione complessiva dell’organico a livello distrettuale di 5 unità giudicanti non può essere condivisa.

Anzitutto tale decisione si pone in controtendenza con la recente istituzione, nel distretto di Napoli, di un nuovo Tribunale di medio-grandi dimensioni, quale il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, con un bacino di utenza di ben 956.387 abitanti, inferiore (di circa un terzo) solo a quello del Tribunale di Napoli (1.360.860), ma dotato di un organico in pianta organica quattro volte inferiore.

E, infatti, evidente che l’attivazione del nuovo ufficio giudiziario rispondeva sia all’esigenza di razionalizzare le risorse umane a livello distrettuale sia alla necessità di corrispondere efficacemente all’ingente domanda di giustizia promanante dal bacino di utenza del distretto di corte di appello di Napoli che, non sembra inutile ricordare, è caratterizzato dalla spiccata incidenza di fenomeni criminali di elevata pericolosità, come reiteratamente segnalato nel corso di audizioni innanzi alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie ed innanzi alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Da questo punto di vista, allora, la scelta di operare una riduzione dell’organico del distretto non appare comprensibile, né comunque condivisibile, posto che nell’ultimo biennio non si è registrata una significativa riduzione delle complessive sopravvenienze, a livello distrettuale- che lo giustifichi. Infatti mentre il numero complessivo di procedimenti iscritti nel settore civile ed in quello penale, riportato nelle tabelle ministeriali con riferimento all’anno 2014, risulta essere di 376.971, quello relativo all’anno 2015 è di 353.997.

D’altronde il Tribunale di Napoli ha subito, già nel 2013, la riduzione dell’organico da 348 a 319 unità. Sicché la scelta di ridurre l’organico di ulteriori 9 unità giudicanti, ove confermata, non sarà priva di conseguenze negative, stante le ovvie ripercussioni non solo sul settore penale (soprattutto nei settori Gip e Riesame, che alcun beneficio hanno avuto dal mutamento della geografia giudiziaria, trattandosi di competenza distrettuale) ma anche su quello civile, (tribunale delle imprese in primis, in ragione del notevole incremento di affari registratosi a partire dal 2013) nonché sul fronte, particolarmente “caldo”, delle procedure in materia di protezione internazionale, che ha imposto la recente applicazione extra-distrettuale di giudici presso il Tribunale di Napoli attesa la necessità di far fronte all’incremento del contenzioso derivante dai recenti fenomeni migratori (in tale settore le “pendenze” sono lievitate da 890 al 31/12/2013 a ben 4.581 al 30/6/2016).

Si osservi, inoltre, che una rilevante percentuale delle definizioni nel settore civile (quantificabile, per l’anno 2015, nel 17.51% delle definizioni totali) si deve all’apporto dei giudici onorari (Got), e pertanto l’ipotesi di riduzione dell’organico dei giudici togati si dimostra, anche sotto tale aspetto, intrinsecamente illogica.

Inoltre la riduzione dell’organico del distretto di 5 unità va ad incidere negativamente anche sugli Uffici – di dimensioni medio/piccole – di Avellino e Benevento.

Anche tale scelta si pone in contrasto con quanto deciso appena tre anni fa con il D.M. 18 aprile 2013 – recante la rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura degli uffici di primo grado in attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 – allorché si ritenne che, per i tribunali che realizzavano l’integrale accorpamento di uno o più circondari, dovesse essere disposta l’assegnazione in aumento dell’intero contingente di posti disponibile presso i corrispondenti uffici soppressi. Peraltro su tali uffici (di piccole e medie dimensioni) anche una lieve riduzione di organico giudicante (a parità di unità requirenti in servizio) rischia di avere peso ed effetti proporzionalmente maggiori, tanto più negativi a fronte delle difficoltà che già oggi vi sono nella realizzazione degli obiettivi di smaltimento dell’arretrato.

Le considerazioni che precedono inducono a far ritenere non condivisibile la scelta di riduzione dell’organico.

In ordine, poi, alla scelta di una parziale diversa distribuzione delle risorse giudicanti all’interno dei Tribunali del distretto, non può ritenersi più adeguata a rispondere alla domanda di giustizia rispetto all’attuale

Infatti, se appare condivisibile, non tanto sulla base del mero dato statistico, registrandosi un aumento del numero delle iscrizioni solo nel settore penale, quanto sulla base della notoria significativa incidenza del dilagante fenomeno della criminalità organizzata, l’incremento di 1 giudice sulla pianta organica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di 2 giudici su quella del Tribunale di Torre Annunziata e di 3 giudici su quella del Tribunale di Nola, tuttavia, per le stesse ragioni, appare scarsamente comprensibile l’assenza di un incremento della pianta organica di un tribunale medio-grande qual è quello di Napoli Nord che, con soli 80 giudici, si colloca al di sotto della media nazionale in un territorio caratterizzato da altissimi tassi di criminalità nonché dalla presenza di distretti industriali che ne qualificano il contenzioso con particolare riferimento alla sezione lavoro e fallimentare.

In altre parole, il “taglio” di 9 unità giudicanti dalla pianta organica del Tribunale di Napoli non va neppure in parte a beneficio del neo istituito Tribunale di Napoli Nord, perpetuando una evidente sproporzione.

Analizzando i dati relativi alle “sopravvenienze” (ossia il parametro maggiormente valorizzato nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto ministeriale) è possibile verificare che, sia nel settore civile che in quello penale del Tribunale di Napoli Nord risultano iscritti, nell’ultimo biennio, un numero di procedimenti inferiore (in percentuale compresa tra due volte e due volte e mezzo) al numero dei procedimenti iscritti al Tribunale di Napoli, sebbene l’organico complessivo del Tribunale di Napoli Nord sia, come detto, inferiore di circa 4 volte a quello in servizio a Napoli. Tale discrasia non trova sufficiente spiegazione nella competenza distrettuale di tale ultima sede che, pur necessitando ovviamente di maggior presidio di giudici penali (Gip+riesame+misure di prevenzione) non può, da sola, giustificare la sproporzione.

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Ed invero, a fronte degli stessi indicatori utilizzati nella Relazione tecnica del Ministero della Giustizia e delle scelte di politica giudiziaria considerate siccome “fondamentali” (“adeguata risposta alla domanda di giustizia”,”corrispondere alle peculiari esigenze di presidio del ruolo della giurisdizione sia nei territori caratterizzati dalla presenza di endemici e pervasivi fenomeni di criminalità organizzata sia comunque laddove si avvertano precipue esigenze di salvaguardia della coesione sociale”) non è dato comprendere le ragioni per le quali si ritiene di non aumentare l’organico della Procura di Napoli Nord, posto che tale ultimo ufficio risulta essere subentrato in quello sammaritano per tutta l’area nota per essere interessata dall’operatività del più pericoloso sodalizio camorristico della Campania (il cd. clan dei casalesi), nonché per essere succeduta alla Procura di Napoli nella competenza su un territorio, composto da 19 comuni tutti ricadenti nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, caratterizzati da una perdurante e diffusa emergenza ambientale nonché dalla attiva presenza di numerosi sodalizi camorristici, dei quali alcuni segnalati in allarmante ascesa criminale.

Né, con riferimento al dato delle “sopravvenienze” e dell’ “arretrato”, pure ritenuti rilevanti, risulta essere stata operata una adeguata valutazione del numero dei procedimenti che, seppur iscritti fra le sopravvenienze presso gli uffici di S. Maria C.V. e Napoli, sono stati successivamente trasmessi per competenza alla Procura di Napoli Nord.

Inoltre, le criticità si appalesano comuni a tutti gli Uffici Giudiziari del Distretto, anche in considerazione della nuova geografia giudiziaria derivante dalla soppressione e l’accorpamento delle sezioni distaccate che in alcuni casi (vedi Torre Annunziata) ha comportato una centralizzazione delle attività, oltre all’aumento dell’utenza e dei carichi di lavoro per i già gravati settori civili, anche in virtù del trasferimento, ai Tribunali ordinari, di nuove  competenze alle sezioni famiglia, ove istituite, già appartenenti al Tribunale dei Minorenni.

In conclusione, l’ipotesi di operare una riduzione delle unità giudicanti presso i Tribunali di Napoli, Avellino e Benevento non può essere condivisa.

Oltretutto, tale variazione in negativo non va, se non in parte, a compensare l’inadeguatezza dell’organico di altri uffici del distretto (ad eccezione solo del Tribunale di Napoli Nord) e comunque determina una riduzione di 5 giudici sull’intero distretto di corte di appello di Napoli.

La riduzione complessiva delle unità giudicanti a livello distrettuale desta, pertanto, viva preoccupazione in relazione alla prevedibile incidenza negativa sulla capacità degli uffici giudicanti interessati dalle modifiche di mantenere i medesimi – elevati – standard di smaltimento degli affari in contesti territoriali caratterizzati dalla presenza di organizzazioni criminali di notoria pericolosità. Tale variazione in negativo, peraltro, mal si concilia con l’aumento di 2 unità requirenti a livello distrettuale (Procure della Repubblica di Nola e Torre Annunziata), alterando, sia pur in minima percentuale, il rapporto complessivo tra magistrati giudicanti e requirenti addetti all’intero distretto. 

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