Parere preventivo G. Camera Corte EDU – Maternità surrogata

[CLASSIFICAZIONE]

MATERNITA’ SURROGATA- TRASCRIZIONE ATTO DI NASCITA- IN FAVORE DELLA MADRE SOCIALE- PROT.-N.16 ANNESSO ALLA CEDU- RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO – COUR DE CASSATION –

[RIFERIMENTI NORMATIVI]

Convenzione EDU, Prot.n.16

[DECISIONE SEGNALATA]

Corte e.d.u., Grande Camera, (parere) 9 aprile  2019 (r.n. P16-2018-001)

Abstract. Nell’aprile 2019 è stato pubblicato il primo parere preventivo reso dalla Grande Camera della Corte Edu su richiesta dell’Adunanza plenaria della Corte di Cassazione francese, in attuazione del Prot.n.16 annesso alla CEDU, in materia di trascrizione dell’atto di nascita ottenuto all’estero da una coppia francese in esito ad una pratica di maternità surrogata in favore della madre sociale.  

1. Premesse.

L’atteso parere della Grande Camera della Corte edu sulla richiesta preventiva rimessa dalla Cour de Cassation francese in materia di maternità surrogata, depositato lo scorso 9 aprile 2019, apre non solo nuovi scenari sul ruolo del giudice nazionale nelle dinamiche di attuazione dei diritti fondamentali, ma dà il senso di un diritto sempre più in costruzione, destinato ad alimentarsi per effetto di un incessante processo – non privo di elementi di criticità e complessità – di  cooperazione fra diversi plessi giurisdizionali, tutte indispensabili per la costruzione di modelli di protezione  attorno ai quali ruota la persona e gli interessi primari volta per volta in discussione.

Nel caso esaminato dalla Grande Camera il fascio di interessi rappresentato dalla coppia coniugata francese e dai loro figli, generati all’estero attraverso la pratica della maternità  surrogata grazie al materiale biologico del padre, vedeva contrapposta la famiglia anzidetta – già parzialmente vittoriosa a Strasburgo  – ed il sistema normativo transalpino, fermo nel riconoscere la trascrizione dell’atto di nascita in favore del padre biologico ma al contempo nel non consentire analoga tutela nei confronti della madre d’intenzione.

Si rimanda al report del 13 ottobre 2018 – reperibile sul bollettino on line dei report redatti dal gruppo Protocollo per il sunto della vicenda che ha dato luogo al parere. Qui è sufficiente rammentare che l’Adunanza plenaria della Cassazione ha quindi chiesto di sapere se nel riconoscere la trascrizione nei registri dello stato civile del certificato di nascita di un bambino nato all’estero al termine di una maternità surrogata con la designazione del solo padre d’intenzione lo Stato parte supera il margine di apprezzamento a sua disposizione ai sensi dell’articolo 8 della CEDU e se, a tale proposito, sia necessario distinguere se il bambino sia concepito o meno con i gameti della madre sociale.

2. Il parere della Grande Camera.

La risposta della Grande Camera è stata articolata.

Da un lato il giudice di Strasburgo ha inteso chiarire i confini della risposta sollecitata dal giudice nazionale al quale spetta comunque il compito di individuare i  fatti posti al suo esame, di interpretare il diritto interno alla luce della Convenzione e di decidere la causa. L’intervento della Corte edu è dunque destinato a valere come mera opinione della stessa sulle questioni che toccano i diritti della CEDU. Opinione che è ritagliata sulla richiesta di parere ma che può comunque valere anche per risolvere i dubbi di altri giudici nazionali sui casi simili.

In quest’attività che si dimostra essere al contempo  rivolta a fissare i paletti dell’efficacia del parere, ma anche il ruolo del giudice nazionale nel “seguito” del parere stesso,  la Grande Camera ha inteso preliminarmente sottolineare che la vicenda ad essa demandata –e  quindi  l’opinione espressa- non potranno riguardare vicende affini ma diverse, quali quelle della maternità surrogata eseguita con materiale biologico della madre  genetica[1].

Precisazione che sembra avere inteso mettere in evidenza la diversità (e maggiore intensità) del legame biologico che risulta esistente per la madre genetica che consente ad una pratica di maternità surrogata e che potrebbe giustificare soluzioni diverse da quelle rese in seno al parere.

Detto questo la Corte edu nell’affrontare la prima questione ha valorizzato i parametri ritenuti decisivi per verificare l’ampiezza dell’art.8 CEDU, evocando specificamente il migliore interesse del minore ed il margine di apprezzamento riservato ai Paesi contraenti in materia.

 Ribadito il carattere sopraordinato del primo – p.38 parere: whenever the situation of a child is in issue, the best interests of that child are paramount – la Corte passa ad esaminare, secondo una tecnica di bilanciamento fra i vari interessi, tutti dotati di particolare valore, quali effetti determina il mancato riconoscimento del rapporto fra minore e madre d’intenzione, segnalando gli effetti negativi che potrebbero derivare in relazione al mancato riconoscimento della nazionalità della madre anche ai fini della individuazione della residenza del minore stesso- questione, quest’ultima, peraltro non ricorrente nel caso di specie in relazione all’avvenuta registrazione dell’atto di nascita in favore del padre naturale di nazionalità francese-.

Particolare attenzione la Corte edu ha mostrato poi verso la questione dei diritti ereditari del minore che potrebbero essere compromessi dal mancato riconoscimento del rapporto esponendo, per altro verso, il minore al rischio di non possedere strumenti di tutela per ottenere, in caso di separazione dei coniugi, la tutela necessaria per la propria integrità in caso di rifiuto della madre d’intenzione di cura e assistenza.

Ma è a questo punto che la stessa Corte prende in considerazione l’esistenza di possibili ulteriori istanze che potrebbero orientare verso un’opzione diversa, indicando espressamente il diritto alla conoscenza delle origini del minore sulla madre genetica e quelle correlate alla possibilità di abusi della pratiche di maternità surrogata. Esigenze e valori, questi ultimi, che secondo il bilanciamento attuato dalla Corte edu,  devono cedere in relazione al superiore interesse del minore  ad avere un riconoscimento legale della relazione con la madre d’intenzione ed alla stabilità alla relazione ambientale che con la stessa intrattiene.

In questa direzione, del resto, orienta il margine di apprezzamento che, ricorda la Corte edu sulla scia dei propri precedenti, pur ampio nelle materie che involgono aspetti di natura etica, tuttavia si restringe fortemente quando entrano in gioco aspetti particolarmente rilevanti per l’identità di una persona e, segnatamente, quelli collegati alla relazione genitori figli.

Il composito esame del superiore interesse del minore e del limitato margine di apprezzamento in materia hanno quindi indotto la Corte a ritenere che nel caso prospettato dalla Corte di Cassazione francese l’art.8 della CEDU imponesse allo Stato di fornire un riconoscimento legale della relazione fra il minore e la madre d’intenzione. Tutela, quest’ultima, che va riconosciuta vieppiù nel caso in cui il minore sia stato generato mediante maternità surrogata realizzata anche con materiale biologico della madre d’intenzione- p.47 parere-.

Passando all’esame della seconda questione, la Corte edu ha ritenuto che la particolare posizione nella quale versa il minore richiede l’adozione di strumenti di protezione della sua condizione di vulnerabilità che non impongono necessariamente ad ogni Stato contraente il riconoscimento nell’atto di nascita come madre legale della madre d’intenzione. L’assenza di consenso nell’ambito degli Stati contraenti in materia non milita in questa direzione.

Ma quel che è necessario, secondo la Corte edu, è l’esistenza di mezzi di tutela che consentano adeguata protezione alla relazione fra minore e madre sociale quando essa  si sia esteriorizzata. Strumenti che potrebbero anche essere rappresentanti dal procedimento di adozione, purché questo produca effetti simili a quelli del riconoscimento legale nell’atto di nascita e consenta un procedimento di riconoscimento dello status celere e dunque idoneo a comprimere la condizione di incertezza.

La Corte edu si perita poi di chiarire che spetta comunque ai giudici nazionali verificare sempre il superiore interesse superiore rispetto al singolo caso che dovesse venire al suo esame.

In conclusione, il margine di apprezzamento elevato[2] che va riconosciuto ai singoli stati rispetto alle modalità con le quali tutelare la relazione figlio madre d’intenzione impone di ritenere che per salvaguardare il diritto al riconoscimento della relazione fra minore e madre d’intenzione, protetto dall’art.8 CEDU, lo strumento della registrazione nell’atto di nascita del rapporto non sia l’unico, potendosi ad esso affiancare anche la procedura di adozione, purché questa consenta in concreto di ottenere una protezione tempestiva ed efficace del superiore interesse del minore.

La Corte ha poi concluso che spetta al giudice nazionale valutare se le diverse  forme di adozione previste nell’ordinamento interno francese rispettino i principi dalla stessa fissati, tenuto conto delle ulteriori questioni che possono agitarsi- previsione dell’adozione solo per le coppie coniugate, eventuale necessità del consenso della madre surrogata-.

3. Conclusioni

Il parere reso dalla Grande Camera offre notevoli spunti di riflessione non solo in ordine alla delicata vicenda esaminata, ma anche con riguardo alle modalità con le quali la Corte edu intende utilizzare il prezioso strumento di dialogo introdotto dal Protocollo n.16 ed offerto alle Alte Corti nazionali.

Il giudice di Strasburgo  mostra grande considerazione ed attenzione alla richiesta di parere preventivo proveniente da un’Alta Corte ed è pienamente consapevole del valore che tale dialogo può rappresentare per la sua stessa autorevolezza e per l’incisività ed efficacia delle sue pronunzie.

Essa sembra volere incentivare l’uso di tale strumento per questioni caratterizzate da contenuti di novità tanto per il giudice a quo che per la Corte europea capaci di incidere su questioni di principio che involgono la CEDU.

Risulta evidente, infatti, la preoccupazione della Corte edu di rimanere affogata da richieste di parere a pioggia che inciderebbero negativamente sul già precario assetto della Corte europea, oberata da un arretrato non indifferente, pur se ridotto rispetto ad alcuni anni fa.

Scegliendo questa chiave di lettura si coglie, quindi, sottotraccia la volontà della Grande Camera di riservare la portata del parere ai soli casi che presentano aspetti di evidente similitudine con quello affrontato in sede di richiesta preventiva.

Anche se non va sottaciuto che in altro punto del parere la Grande Camera ha lasciato spazio all’estensione del principio affermato anche a casi diversi da quello esaminato- ci si riferisce alla precisazione fatta dalla Grande Camera in ordine alla necessità di affermare il riconoscimento della relazione fra madre d’intenzione e minore anche nell’ipotesi, diversa da quella esaminata, di maternità surrogata realizzata con materiale biologico della madre.

Per altro verso, la cura che la Corte europea dimostra nel risolvere il caso in sede di parere preventivo  è evidentemente la stessa rispetto a quella dei casi decisi in sede di contenzioso ordinario, pur emergendo anche a livello motivazionale la ricerca di una maggiore sintesi, soprattutto nell’esame delle posizioni mostrate dai soggetti intervenuti. Sintesi che non va, in ogni caso, a detrimento del contraddittorio  fra tutti i soggetti intervenuti, visto che il richiedente ha ricevuto in comunicazione tutti gli atti depositati dalle parti o dai soggetti intervenienti.

Gli scenari che si aprono innanzi alle Corte nazionali appaiono, dunque, di grande interesse richiedendo probabilmente l’adozione di decisioni organizzative non marginali proprio a livello nazionale.

Si pensi, solo per fare un esempio,  a come le Alte Corti dovranno attrezzarsi per valutare gli atti successivi(riconvocazione del collegio, fissazione udienza,esame informale degli atti da parte del presidente o del giudice relatore) e per eventualmente  fornire ulteriori chiarimenti. Per non dire degli aspetti collegati alla scelta sull’an, quomodo e quando della richiesta di parere, anche al fine di verificare gli effetti della richiesta sugli altri procedimenti simili eventualmente pendenti innanzi allo stesso organo o ad altri organi giurisdizionali. Risposte che chiamano in campo le dirigenze degli Uffici apicali ma che, probabilmente, dovranno essere alimentate da un confronto serrato con la stessa Corte edu. Ed in questa prospettiva si apprezza ancora una volta l’importanza non soltanto delle Linee Guida appositamente  predisposte dalla Corte europea[3], ma anche dei Protocolli di dialogo fra le Corti.


[1] p.30 del parere: “…the opinion will not address the right to respect for family life of the children or the intended parents, or the latter’s right to respect for their private life.” Precisazione chef a collegata alla successive, con la quale la Grande Camera non ha escluso di dovere esaminare in futuro il tipo di tutela offerta dall’art.8 ai casi di maternità surrogate nei quali  sia assente il legame biologico anche solo con uno dei soggetti che hanno sperimentato tale pratica- cfr. p.36 del parere:” The Court will limit its answer accordingly, while making clear that it may be called upon in the future to further develop its case-law in this field, in particular in view of the evolution of the issue of surrogacy

[2] Risulta dal parere una marcata attenzione al tema del margine di apprezzamento che ha finito per condizionare tutti i temi affrontati dalla Grande Camera rispetto alla questione prospettata dal giudice a quo, a volte dimostrandosi elemento capace di limitare l’intervento della Corte edu- come è a proposito della valutazione dell’idoneità dell’adozione a garantire una forma del riconoscimento della relazione fra madre d’intenzione e minore nato da maternità surrogata omogenea rispetto a quella offerta dall’indicazione nell’atto di nascita della maternità sociale, altra come parametro che impedisce allo Stato di non riconoscere la relazione minore madre sociale.

[3] V. Guidelines on the implementation of the advisory-opinion procedure introduced by Protocol No. 16 to the Convention(as approved by the Plenary Court on 18 September 2017), in https://www.echr.coe.int/Documents/Guidelines_P16_ENG.pdf.