Procedure di risoluzione alternative delle liti in Francia

di Roberta Metafora

Dal 1 aprile del 2015 è entrato in vigore il Décret N° 2015-282 dell’11 marzo 2015, relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, il quale prevede agli artt. 18-22 che tutte le citazioni e i ricorsi (nonché ogni altro atto introduttivo del giudizio) specifichino le procedure intraprese per raggiungere una risoluzione amichevole della controversia, con le uniche eccezioni rappresentate dal ricorrere di motivi di urgenza o dalla circostanza che la controversia riguardi alcune materie particolare (ad es. l’ordine pubblico).È stato, di conseguenza, modificato l’articolo 56 del codice di procedura civile per quanto riguarda le regole di forma-contenuto delle citazioni, nonché l’articolo 58 del Codice per quanto riguarda i requisiti di forma-contenuto dei ricorsi.  In particolare, l’art. 56 u. c. del Codice di procedura civile stabilisce che: “in assenza di legittima giustificazione inerente l’urgenza o la materia considerata, in particolare quando essa riguardi l’ordine pubblico, l’atto di citazione dovrà precisare ugualmente le procedure intervenute ai fini di pervenire ad una risoluzione amichevole del litigio”.In Francia, quando si parla di risoluzione amichevole del litigio, si fa riferimento alla médiation conventionelle (1)  (la nostra mediazione civile e commerciale), alla procédure participative (2) (la nostra negoziazione assistita), alla conciliation (3) (ossia alla conciliazione intervenuta in sede giudiziale) che per il legislatore francese hanno pari dignità e che, dunque, le parti possono scegliere (4).  Anche il ricorso (5)  con cui si chiede al giudice di convocare le parti deve contenere gli stessi elementi: così dispone l’ultimo comma dell’art. 58 del Codice di rito francese: “In assenza di legittima giustificazione inerente l’urgenza o la materia considerata, in particolare quando essa riguardi l’ordine pubblico, il ricorso dovrà precisare ugualmente le procedure intervenute ai fini di pervenire ad una risoluzione amichevole del litigio”.Attualmente, dunque, e salvo in casi eccezionali, le parti, per poter proporre l’azione, devono dimostrare di aver posto in essere tutte le attività volte a ricercare una risoluzione consensuale della controversia.Al fine di dimostrare l’esistenza di tali procedure, occorre, prima di proporre la domanda giudiziale, inviare al convenuto una lettera con la quale lo si invita ad accogliere questa proposta di risoluzione amichevole della controversia, avvertendolo che, in mancanza della stessa, verrà adito il giudice competente; l’invio della proposta dovrà avvenire via fax o tramite posta elettronica o, come avviene ancora di frequente, con raccomandata con ricevuta di ritorno.Va notato che il decreto n. 2015-282 dell’11 marzo 2015 non prevede sanzioni vere e proprie in caso di mancata proposizione della proposta di risoluzione amichevole della controversia, in quanto le disposizioni modificate dell’articolo 127 del codice di procedura civile sono chiare nell’affermare che:  “All’inizio del procedimento e conformemente al tenore degli articoli 56 e 58, se le procedure intervenute per  pervenire ad una risoluzione amichevole del litigio non sembrano esaustive al giudice, questi può proporre alle parti la conciliazione o la mediazione”.Ciò ci fa desumere che nemmeno il magistrato è obbligato a rinviare le parti a tentare una conciliazione o transazione.  La descrizione in citazione od in ricorso delle procedure intervenute tra le parti è valutata dal giudice, che può, se non le ritiene esaustive, proporre alle parti la mediazione e la conciliazione.Fino alla riforma del 2015, l’art. 127 prevedeva soltanto che le parti potessero procedere a conciliazione tra loro o per iniziativa del giudice, durante tutto il corso del processo.Il salto di qualità pertanto è di tutta evidenza.Con il decreto poi si è rinominata la disciplina del libro I titolo VI (6), che oggi porta il nome “La conciliazione e la mediazione”; nel titolo VI abbiamo un capitolo destinato alla conciliazione (capitolo I) diviso in tre sezioni ed uno alla mediazione (capitolo II); la disciplina ha dovuto cambiare numerazione, dato l’inserimento del nuovo art. 127 appena citato.Ancora, il decreto introduce una norma importante con riferimento al procedimento davanti al tribunal de grande instance, che ha una competenza per valore superiore ai 10.000 € ed una competenza per materia molto vasta (7); potremmo paragonarla a quella del nostro tribunale, compreso il fatto che si occupa di tutti i litigi tra le parti che non sono di competenza di altri tribunali.In questo processo, ai sensi degli artt. 755 ss., il convenuto deve nominare un avvocato entro 15 giorni dalla ricezione dell’atto di citazione; l’avvocato del convenuto deve informare l’attore dell’avvenuta nomina e depositarla in cancelleria. A questo punto, la disciplina vigente prevede che una delle parti debba depositare la citazione in cancelleria entro il termine di quattro mesi, diversamente l’atto decade.Si introduce dal 15 marzo 2015 la possibilità di evitare la decadenza, se le parti decidono di svolgere una procédure participative all’interno del termine di quattro mesi; in tal caso tale termine viene sospeso sino alla estinzione della procedura .(8)È di tutta evidenza che con questa disposizione si dà preminenza alla negoziazione assistita.Peraltro in Francia si prevedeva (art. 2238 c.c.) già che, nell’ipotesi ordinaria di controversia che non avesse visto l’intervento del giudice o dell’arbitro, la prescrizione rimanesse sospesa dalla conclusione della convenzione di procedura partecipativa e che ricominciasse a decorrere dalla conclusione del contratto.Ci sono, peraltro, lo ricordiamo, altre norme vigenti in tema che riguardano la conciliazione e la mediazione.La prescrizione resta sospesa a partire dal giorno, successivo al verificarsi della controversia, in cui le parti decidono di ricorrere alla mediazione o alla conciliazione o in mancanza di un accordo scritto dalla prima seduta di mediazione o di conciliazione.L’art. 2239 c.c. stabilisce, poi, che la prescrizione ricominci a decorrere per un periodo non inferiore a sei mesi dal giorno in cui una parte o le parti o il mediatore o il conciliatore dichiarino che la mediazione o conciliazione è terminata.Un’altra modifica analoga ed importante del décret 2015-282 (entrata in vigore sempre dal 15 marzo 2015) riguarda il processo di fronte alle giurisdizioni minori (tribunal d’instance e  juridiction de proximité).In precedenza si prevedeva che il giudice potesse delegare la conciliazione solo se il richiedente non si opponesse e tale opposizione andava dichiarata.Oggi questa norma è stata abrogata. Oggi si prevede che il giudice può sempre delegare la conciliazione ad un conciliatore di giustizia. In tal caso la cancelleria avvisa con qualsiasi mezzo il difensore della decisione del giudice. La comunicazione deve indicare il nome completo, l’occupazione e l’indirizzo del richiedente e la finalità della richiesta.Il richiedente ed il conciliatore di giustizia sono avvisati con qualsiasi mezzo della decisione del giudice. Una copia della domanda è indirizzata al conciliatore .(9)La disposizione non si applica in caso di misure cautelari (la legge parla di casi di urgenza).Non riguarda ancora gli atti introduttivi che concernono materie che toccano l’ordine pubblico. In queste materie i diritti non sono liberamente disponibili (filiazione, stato civile). Lo stesso vale per i procedimenti ove è parte il pubblico ministero. E, dunque, non può esserci tentativo di componimento bonario prima del giudizio.Se non viene indicato di aver tentato la risoluzione amichevole, il giudice può disporre la mediazione o la conciliazione, ma è una sua facoltà che terrà conto soprattutto della natura della controversia.________________________(1) A differenza dell’arbitrato, il mediatore non ha il compito di risolvere la controversia o di presentare una proposta di soluzione, ma il suo ruolo principale è quello di stabilire o ristabilire il dialogo tra le parti che deliberatamente hanno accettato di partecipare e, quindi, hanno scelto di tentare di raggiungere tra di loro una soluzione adeguata della controversia.La mediazione può essere “convenzionale”, vale a dire liberamente scelta dalle parti stesse, o giudiziaria, quando è ordinata dal giudice con il previo accordo tra le parti.Così, l’art 131-1 del codice di procedura civile stabilisce che la mediazione può essere pronunciata dal giudice di merito o da parte del giudice del référé. E’ spesso proposta alle parti nei conflitti di vicinato o nelle controversie in materia di locazione. Gli articoli 371-1, comma 3, del codice civile e 255 dello stesso codice con le riforme del 2002 e 2004 hanno permesso l’applicazione della mediazione anche nell’ambito del diritto di famiglia, dove è ora ampiamente utilizzato.La legge stabilisce un termine di tre mesi in cui il mediatore deve compiere la sua attività, a meno che detto termine non venga eccezionalmente prorogato.Nel caso in cui la mediazione giudiziaria conduca ad un accordo, il giudice inizialmente adito deve constatare la cessazione del procedimento delle parti ed eventualmente liquidare le spese del giudizio.Le parti possono anche chiedere al giudice di omologare l’accordo per attribuire ad esso forza esecutiva. In caso di fallimento della mediazione convenzionale, le parti sono libere di adire il giudice. In caso di fallimento della mediazione giudiziale, il giudice originariamente adito deciderà la controversia. 
(2) Il codice civile francese stabilisce che la convenzione di procedura partecipativa è un accordo con il quale le parti di una controversia, che non è ancora stata portata davanti ad un giudice o arbitro, si impegnano a lavorare congiuntamente ed in buona fede per la risoluzione amichevole della controversia. (3) Simile alla mediazione, la conciliazione ha lo scopo di cercare di conciliare i punti di vista delle parti, onde poter trovare una soluzione amichevole; tuttavia, da essa si distingue per il fatto che il conciliatore può in questo caso offrire una soluzione alle parti.  Anche in questo caso, la conciliazione può essere “convenzionale” o giudiziaria, qualora il conciliatore venga nominato su iniziativa del giudice adito.Ciascuna delle parti può farsi accompagnare alla conciliazione da una persona da lui scelta, come ad esempio dal suo avvocato.L’accordo raggiunto con l’assistenza di un conciliatore può anche non essere conforme alla legge (una sorta di equità sostitutiva), tranne quando la materia oggetto della controversia riguardi l’ordine pubblico, e si tradurrà nella redazione di un verbale, che ha il valore di un contratto, il quale acquista anche l’efficacia di titolo esecutivo, previa omologazione del giudice, su richiesta di una delle parti o di entrambe.Va, però, precisato che il conciliatore può intervenire solo in materie limitate, come nelle controversie in materia di rapporti di vicinato (servitù di passaggio, confini…), in materia locatizia, quelle relative ai diritti dei consumatori, le cause che sorgono dal mancato pagamento delle obbligazioni. Invece il conciliatore non può trattare le controversie in materia di stato civile, diritto del lavoro e quelle che coinvolgono la pubblica amministrazione. (4) La transazione è prevista dall’articolo 2044 del codice civile francese, che la definisce quale il contratto mediante il quale le parti terminano una controversia per iscritto che si autodefinisce il più delle volte “transattiva di accordo finale”, in quanto la risoluzione amichevole della controversia implica l’abbandono reciproco delle pretese vantate reciprocamente dalle parti.   (5) La requête ou la déclaration; quest’ultima, ad esempio, è prevista quale atto introduttivo del procedimento di divorzio. (6) Art. 20 Le livre Ier du même code est ainsi modifié :I.-Le titre VI est intitulé : « La conciliation et la médiation ».II.-Le chapitre Ier du titre VI est intitulé : « La conciliation ».III.-Le titre VI bis devient le chapitre II, intitulé : « LA MEDIATION », du titre VI.IV.-Les chapitres Ier, II et III du titre sixième ancien deviennent respectivement les sections I, II et III du chapitre Ier du titre VI (nouveau).V.-Les articles 127 à 129 de la section I du chapitre Ier deviennent les articles 128 à 129-1.VI.-Les articles 129-1 à 129-5 de la section II deviennent les articles 129-2 à 129-6.
(7) Stato delle persone (stato civile, affiliazione, cambio di nome, nazionalità), famiglia (matrimonio, divorzio, i diritti e obblighi dei genitori, l’adozione, gli alimenti, l’eredità, ecc …;), diritti immobiliari, brevetti e diritto dei marchi; azioni possessorie.
(8) Art. 757 Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l’assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu’une convention de procédure participative ne soit conclue avant l’expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu’à l’extinction de la procédure conventionnelle.La caducité est constatée d’office par ordonnance du président ou du juge saisi de l’affaire.A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité. (9) Infine, novità importanti riguardano il tribunale di commercio e il  tribunal paritaire de baux rurauxche si occupa delle controversie tra un proprietario ed il gestore di terreni o edifici agricoli.In precedenza davanti al tribunale di commercio si poteva far luogo alla nomina di un conciliatore di giustizia solo con l’accordo delle parti. Ora l’incombente può essere sempre disposto qualora il giudicante lo ritenga esperibile. Anche il tribunal paritaire de baux ruraux  può delegare la conciliazione ad un conciliatore di giustizia senza aver ottenuto il consenso delle parti.
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