Pronunce Sez. Un. Cass. civ. 2016 resp. disciplinare magistrato ritardi depositi

R.g. 14907/2015

Ud. 6.10.2015 –  P.P.  –  Pubbl. 16.02.2016 – Racc. Gen. 2948/2016  –  Rel. Di Iasi

Disciplinare magistrati – ritardo nel deposito di sentenze civili – sanzione della censura – ricorso (r.g.  n. 14907/15)

SU accolgono nei limiti e nei termini di cui in motivazione il secondo motivo, rigettano il primo e dichiarano assorbito il terzo, cassano e rinviano. SU rilevavo che il compito del giudice disciplinare deve essere grave, consapevole, attento e meticoloso, per valutare in concreto se i ritardi contestati possano essere effettivamente conseguenza di una scelta organizzativa consapevole, progettata, discussa, attuata anche in considerazione delle eventuali peculiarità del ruolo e caratteristiche del contenzioso, idonea a produrre effetti positivi sulla durata dei processi e sulla diminuzione delle pendenze e non piuttosto una “scusa” per tentare di giustificare in extremis  ritardi gravi e reiterati da parte di un magistrato che, ad esempio, non abbia neppure la compiuta conoscenza della composizione del proprio ruolo ovvero non abbia neppure assunto in decisione un numero di processi pari alla media dei colleghi di sezione nel medesimo arco temporale. SU precisano altresì che è onere del magistrato che intenda giustificare i gravi e reiterati ritardi contestatigli sulla base di una scelta organizzativa intesa ad una più funzionale e proficua gestione del ruolo fornire al giudice disciplinare tutti gli elementi per valutare la fondatezza e serietà della giustificazione addotta.

R.g. 22205/2015

Ud. 9.02.2016  –  P.U.  –  Pubbl. 26.02.2016 – Racc. Gen. 3800/2016  –  Rel. Giancola 

disciplinare magistrati – ritardo nel deposito di sentenze penali – sanzione della censura – cassazione con rinvio – nuovo esame – censura – ricorso (RGN 22205 del 2015).

SU rigettano il ricorso. SU confermano la valutazione della Sezione disciplinare, la quale aveva osservato che il rilevante numero dei ritardi e la loro specifica entità erano circostanze che, unitariamente considerate, non consentivano di ricondurre al solo carico di lavoro, pur notevolissimo, la causa della condotta illecita contestata e, dunque, di eliderne il disvalore disciplinare e da rendere ingiustificata l’inflitta sanzione, peraltro contenuta nel minimo edittale.

R.g. 23820/2015

Ud. 9.02.2016 – P.U.  –  Pubbl. 25.03.2016 – Racc. Gen. 6021/2016  –  Rel. Iacobellis

disciplinare magistrati – ritardo nel deposito di sentenze civili – sanzione della censura – ricorso (RGN 23820 del 2015)

SU rigettano il ricorso. I ritardi nel deposito dei provvedimenti, quando per la reiterazione e l’entità superino ogni limite di tollerabilità e ragionevolezza, integrano gli estremi dell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. 24 febbraio 2006, n. 109, costituendo palese violazione del dovere fondamentale di diligenza del magistrato, e ciò anche nei casi di accertata laboriosità dello stesso e di sussistenza di ragioni personali estranee all’ambiente di lavoro che abbiano influito sulla sua attività, le quali non possono risolversi in un ostacolo al buon funzionamento del servizio giustizia e lasciano aperte, ove il magistrato non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in condizioni di apprezzabile serenità ed efficienza, le vie consentite dall’ordinamento giudiziario per potersi assentare temporaneamente dal servizio, quali congedi straordinari e aspettative per motivi familiari.

Scarica il pdf