Proposta di legge istituzione sezioni specializzate tributarie

Il Sole 24 Ore – Sezioni specializzate. Requisiti più stringenti sulla professionalità e sull’incompatibilità dei giudici tributari. Nuovi criteri per la rotazione dei presidenti di Ctp e Ctr e regole meno complesse per l’elezione dell’organo di autogoverno della giustizia tributaria. Lo schema di Dlgs sul contenzioso – ora al secondo esame delle commissioni parlamentari- attua un restyling delle commissioni tributarie. Un restyling che non cambia, però, la loro denominazione in Tribunali e Corte d’appello tributari, come richiesto dalle commissioni del Senato nel primo parere, perché come recita la relazione illustrativa del nuovo testo trasmesso alle Camere «tale modifica dovrebbe essere riservata a una riforma più profonda della giustizia tributaria». Ma vediamo nel dettaglio.

La complessità delle materie trattate e la valorizzazione delle competenze già conseguite o conseguibili dai giudici tributari passerà dall’istituzione di sezioni specializzate all’interno delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado. Con questa disposizione si potrebbe assicurare una linea di continuità per istruire ed esaminare «questioni controverse» senza però determinare un aumento delle sezioni attualmente esistenti. In questo modo per l’assegnazione della controversia il presidente della Commissione tributaria dovrà tener conto in primo luogo dell’istituzione delle sezioni specializzate per materia, all’interno delle quali si applicheranno i criteri cronologici e casuali. Sarà un provvedimento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) a disciplinarne l’istituzione. In realtà, non dovrebbe trattarsi di una novità in assoluto perché come sottolinea il presidente del Cpgt, Mario Cavallaro, «nelle Commissioni tributarie più grandi c’è stata già una prassi per attribuire la trattazione delle controversie sulla base di una specializzazione». Non si tratta della sola novità in arrivo dal prossimo anno. Lo schema di Dlgs, infatti, modifica anche le norme relative alle incompatibilità per l’incarico di giudice tributario. Rispetto alla versione in vigore, il nuovo provvedimento precisa che non possono essere componenti delle commissioni tributaria «direttamente o attraverso forme associative». L’incompatibilità scatterà anche per chi ricopre incarichi direttivi o esecutivi nei movimenti politici, e non solo nei partiti come già stabilito ora. E comunque i giudici (naturalmente la precisazione riguarda i non togati) dovranno essere laureati in materie giuridiche o economico-aziendali.

Altra modifica riguarda la rotazione dei ruoli direttivi. L’incarico di presidente ha durata quadriennale eventualmente rinnovabile per altri quattro anni, ma solo a seguito di una valutazione positiva del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria al termine dei primi tre anni di incarico. Inoltre il presidente non potrà essere scelto tra i soggetti che raggiungeranno l’età pensionabile nei quattro anni successivi alla nomina.