Questioni pendenti SSUU penali 2016

  • Numero Registro Generale: 4706/2016      Ricorrente: CULASSO

“Se le questioni attinenti alla impignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo possano essere proposte al tribunale del riesame, nell’incidente cautelare, ovvero se la competenza funzionale a deciderle sia devoluta al giudice dell’esecuzione civile una volta che, passata in giudicato la sentenza penale di condanna, il sequestro conservativo si converta in pignoramento”.

Riferimenti Normativi:Cod. proc. pen., artt. 316, 317, 318, 320, 324; Cod. civ., artt. 167, 170; R. D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 46.

Udienza del:21/07/2016

Relatore:M. Vessichelli

Ordinanza di rimessione:21419/2016                                Culasso (pdf)

  • Numero Registro Generale: 51468/2015      Ricorrente: NUNZIATA

“Se sia ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che si sia pronunciata nel giudizio di revisione”

Riferimenti Normativi:Cod. proc. pen., artt.625-bis, 629, 630, 636, 637, 639, 640.

Udienza del:21/07/2016

Relatore:G. Fidelbo

Ordinanza di rimessione:22833/2016                                 Nunziata (pdf)

  • Numero Registro Generale: 43674/2015      Ricorrente: P.G. in proc. FILOSOFI

“Se il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma 4, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., operi anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti”.

Riferimenti Normativi:Cod. pen., artt. 69, 81, comma 4, 99.

Udienza del:23/06/2016

Relatore:L. Ramacci

Ordinanza di rimessione:18935/2016                             Filosofi (pdf)

  • Numero Registro Generale: 27487/2015      Ricorrente: Confl. Comp. in proc. ZIMARMANI

1) Se alla udienza partecipata davanti alla Corte regolatrice del conflitto di giurisdizione, promosso dal giudice militare nei confronti di quello ordinario, debba intervenire, in qualità di pubblico ministero, il Procuratore generale della Corte di cassazione, o il Procuratore generale militare, ovvero entrambi.

2) Se in sede di regolamento del conflitto positivo di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello militare, che si trovino entrambi in grado di appello, sia riconosciuta alla Corte regolatrice la possibilità di escludere uno dei reati per il quale sia già intervenuta sentenza di condanna in primo grado.

Riferimenti normativi:
1) Cost., artt. 25, 103; cod. proc. pen., artt. 28, 32, 127; legge 7.5.1981, n. 180, art. 5; d.lgs. 15.3.2010, n. 66, art. 58; cod. pen. mil. pace, art. 13, comma 2, 264, comma 2;

2) Cod. pen. mil. pace , artt. 37, 213; cod. pen., artt. 15, 336, 266; cod. proc. pen., artt. 13, 25, 28, 32, 127.

Riferimenti Normativi:vedi sopra

Udienza del:23/06/2016

Relatore:g. Paoloni

Ordinanza di rimessione:18956/2016                        Zimarmani (pdf)

  • Numero Registro Generale: 55394/2016      Ricorrente: P.M. in proc. DEL VECCHIO

“Se il riconoscimento della natura d’impeto del dolo nella commissione di un delitto violento possa far escludere la sussistenza della circostanza aggravante dell’aver agito con crudeltà”

Riferimenti Normativi:Cod. pen., artt. 43, 61, comma 1, n. 4.

Udienza del:23/06/2016

Relatore:R. M. Blaiotta

Ordinanza di rimessione:18955/2016         Del_Vecchio_18955_2016 (pdf)

  • Numero Registro Generale: 36727/2014  Ricorrente: P.G. in proc. PASTORE

“Se nel procedimento dinanzi al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero, configura remissione tacita di querela la mancata comparizione del querelante previamente ed espressamente avvisato che l’eventuale sua assenza sarebbe stata interpretata come volontà di non insistere nell’istanza di punizione”.

  • Numero Registro Generale: 26446/2015 Ricorrente: NIFO SARRAPOCHIELLO E ALTRI

Se l’obbligo di nominare un sostituto processuale, ovvero di fornire specifica ragione dell’impossibilità di nominarlo, sussista per il difensore anche quando il proprio impedimento legittimo, che può giustificare la richiesta di rinvio dell’udienza, sia costituito da serie ragioni di salute, tempestivamente comunicate al giudice.