Rassegna cassazione civile dicembre 2017- gennaio 2018

a cura di Andrea Penta

Nel bimestre in esame le Sezioni Unite della S.C. si segnalano, in primo luogo, per aver chiarito che la dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente ad un ritardo notevole ed ingiustificato della contestazione disciplinare, ricadente ratione temporis nella disciplina dell’art. 18 st.lav., come modificato dall’art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 st.lav. (Sez. U civili, sentenza 27 dicembre 2017, n. 30985, Pres. G. Canzio, est. U. Berrino).

Interessante, sul piano organizzativo, è la decisione presa dal Primo Pres. Agg. il quale, a seguito della decisione con la quale la Sez. 6, nella particolare di cui al paragrafo 41.2 delle tabelle della Corte di cassazione, ha affermato che: “Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 9 della l. n. 53 del 1994, del messaggio di posta elettronica certificato ricevuto, nonché della relazione di notifica e della decisione impugnata, allegati al messaggio; tuttavia, non è anche necessario il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico” (Sez. 6 ord. 22 dicembre 2017, n. 30765, Pres. Schirò, Rel. P. Curzio), con decreto del  29 dicembre 2017, ha disposto la restituzione alla Sez. 3 del ricorso, trasmesso per l’eventuale assegnazione alle Sez. U, con ordinanza n. 30622 del 20 dicembre 2017, dalla stessa Sez. 3 civile.

Interessante è anche la pronuncia con la quale le Sezioni Unite hanno precisato che il regolamento di competenza d’ufficio è inammissibile qualora il giudice adito in riassunzione neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo per valore, poiché in detto caso l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della S.C., in quanto necessariamente contenente – in forza dell’art. 49, comma 2, c.p.c. – l’individuazione del giudice competente per valore, non essendovi alcun giudice competente per materia, sostanzialmente produrrebbe il medesimo effetto di un regolamento di competenza d’ufficio per valore, che l’art. 45 c.p.c. non prevede per insindacabile scelta di merito legislativo (Sez. U sentenza n. 1202 del 18 gennaio 2018, Pres. R. Rordorf, Rel. A. Manna).

Molto attesa era, infine, la decisione con la quale le Sezioni Unite hanno statuito che iI requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario (Sez. U. sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, Pres. R. Rordorf. Est. R. M. di Virgilio).

La Seconda Sezione ha reputato manifestamente infondata, in riferimento all’art. 24, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., in l. n. 197 del 2016), costituendo non irragionevole esercizio del potere legislativo di conformazione degli istituti processuali la scelta di assicurare un contraddittorio solo cartolare alla decisione, in sede di legittimità, di questioni prive di rilievo nomofilattico, senza che, peraltro, la fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’art. 375, comma 2, c.p.c. impedisca al collegio la sua rimessione all’udienza pubblica in caso di particolare rilevanza delle questioni da trattare, tenuto altresì conto del contenuto delle eventuali conclusioni scritte del P.M. e delle memorie delle parti (Sez. 2 ord. 30 novembre 2017, n. 28766, Presidente L. Matera, Relatore A. Scarpa).

La stessa Sezione ha, invece, nuovamente considerato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della l. n. 62 del 2005  laddove prevede che la confisca per equivalente, disciplinata dall’art. 187 sexies del TUF, si applica, allorché il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa l. n. 62 del 2005 e ciò pur quando il complessivo trattamento sanzionatorio generato attraverso la depenalizzazione sia in concreto meno favorevole di quello applicabile in base alla legge vigente al momento della commissione del fatto (Sez. 2 Civile, ord. 29 dicembre 2017, n. 31143, Presidente S. Petitti, Relatore. M. Falaschi).

Per la Terza Sezione costituisce questione di massima di particolare importanza, con conseguente rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sez. U, se la clausola del contratto di locazione non abitativa che preveda, al di fuori del sinallagma contrattuale, la traslazione cd. “palese” di un’imposta patrimoniale – ICI o IMU – gravante sul locatore ad un soggetto, quale il conduttore, normativamente escluso dagli obblighi nei confronti dell’erario, sia affetta da nullità , ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., per contrasto con l’art. 53 Cost., quale norma precettiva di carattere imperativo (Sez. III, ord. 28 novembre 2017, n. 28437, Pres. M. Chiarini, Est. C. Graziosi).

La medesima Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sez. U delle seguenti questioni di massima di particolare importanza: a) se nell’assicurazione della responsabilità civile sia consentito alle parti convenire che per “sinistro” debba intendersi, sia ai fini del pagamento dell’indennizzo sia a tutti gli altri fini contrattuali, un evento diverso dalla causazione di un danno a terzi da parte dell’assicurato-responsabile, quale la ricezione, da parte sua, di una richiesta di risarcimento proveniente dal danneggiato; b) se il patto atipico di esclusione dell’indennizzo per le richieste postume (cd. clausola “claim’s made“), nella parte in cui esclude il diritto dell’assicurato all’indennizzo quando la richiesta di risarcimento gli pervenga dal terzo dopo la scadenza del contratto, debba considerarsi o meno diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico  (Sez. III, ord. 19 gennaio 2018, n. 01465, Pres. R. Vivaldi, Est. M. Rossetti).

Infine, la Sezione Lavoro ha affermato che la trasformazione delle graduatorie permanenti  di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento  ex art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv. con modif. in l. n. 143 del 2004, laddove prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio già maturato alla cancellazione; conseguentemente va disapplicato, perché contrastante con la legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato per l’omessa presentazione, in occasione delle operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza (Sez. L sentenza n. 28250 del 27 novembre 2017, Pres. L. Macioce; est. A. Di Paolantonio).