Rassegna cassazione civile febbraio 2016

a cura di Andrea Penta

Nel corso del mese di febbraio le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte hanno depositato due attese pronunce, entrambe in ambito processuale.

Con la prima, in tema di impugnazioni civili, a risoluzione di un contrasto, hanno affermato che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello adottata ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi propri della stessa costituenti violazioni della legge processuale, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, compatibilità che non sussiste ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo d’appello attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico”, ponendosi, eventualmente, solo un problema di motivazione (Sez. Unite civili, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1914, Pres. L.A. Rovelli, Rel. C. Di Iasi).

Circa un mese e mezzo fa Sez. U, Sentenza n. 25208 del 15/12/2015 aveva statuito che, ai fini delladecorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., è idonea la comunicazione dell’ordinanza, sicché la Corte di cassazione, qualora verifichi che il termine stesso è scaduto in rapporto all’avvenuta comunicazione, dichiara inammissibile il ricorso, senza necessità di prospettare il tema alle parti, trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale.

Avrà notevoli riflessi anche nei giudizi di meritola decisione con la quale si è statuito che latitolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la relativa allegazione e prova incombe sull’attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Sezioni Unite civili, Sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951, Presidente L.A. Rovelli, Relatore P. Curzio).

In particolare, le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.

Nel corso del medesimo periodo la Prima Sezione si è distinta per due pronunce.

Con la prima, adottata in tema di intermediazione finanziaria, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, concernente l’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum di un’associazione esponenziale dei consumatori/risparmiatori in un giudizio individuale, promosso da una pluralità di essi per denunciare la lesione di diritti riconosciuti dalla legge in virtù dell’asimmetria informativa e contrattuale caratterizzante il loro rapporto con l’intermediario finanziario (Sezione Prima, ordinanza interlocutoria 19 febbraio 2016, n. 3323, Presidente S. Di Palma, Estensore M. Acierno).

Con la seconda, concernente il diritto alla riservatezza, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 132, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 196 del 2003 – nel testo, utilizzabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportategli dal d.l. n. 144 del 2005, conv., con modif. dalla l. n. 155 del 2005 – trascorso il primo termine di ventiquattro mesi, è precluso l’utilizzo dei dati del traffico telefonico, nonché l’accesso agli stessi, da parte dei privati, per finalità di repressione dei reati diversi da quelli di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. (Prima Sezione Civile, Sentenza 28 gennaio 2016, n. 1625, Presidente S. Di Palma, Relatore A. P. Lamorgese).

Da ultimo, la Seconda Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di particolare importanza, concernente i limiti di estensione del principio della “scissione” degli effetti della notificazione, nelle ipotesi di atti procedimentali quali la contestazione dell’incolpazione prevista nei procedimenti sanzionatori (Sezione seconda, ordinanza interlocutoria 8 febbraio 2016, n. 2448, Presidente E. Bucciante, Estensore L. Orilia).

Sul tema si ricorda che circa due mesi fa Sez. U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015 ha affermato che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario.

Scarica il pdf