Rassegna cassazione civile gennaio 2016

a cura di Andrea Penta

Nel mese di gennaio vanno segnalate due pronunce delle Sezioni Unite.

Con la prima, in tema di giurisdizione, le Sezioni Unite civili, muovendo dall’affermazione della pregiudizialità della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza, derogabile solo in forza di norme o principi della Costituzione o espressivi di interessi o di valori di rilievo costituzionale, hanno stabilito che, qualora sia stato proposto regolamento di competenza (facoltativo) avverso una sentenza di primo grado declinatoria della competenza, la Corte di cassazione, non essendosi formato il giudicato sulla giurisdizione, giusta l’art. 43, comma 3, primo periodo, c.p.c., può rilevarne d’ufficio l’eventuale difetto da parte del giudice ordinario adito ai sensi dell’art. 37 c.p.c. (Sez. Unite civili, sentenza 5 gennaio 2016, n. 29, Pres. L. A. Rovelli, Est. S. Di Palma).

Con la seconda, adottata nell’ambito del lavoro pubblico, hanno affermato, a risoluzione di questione di massima di particolare importanza, che l’art. 1, comma 49, della legge n. 311 del 2004, con possibilità di reinquadramento ed accesso alla dirigenza, non si applica ai segretari comunali o provinciali trasferiti ad una P.A. diversa da quella di provenienza per effetto di procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della legge (Sez. Unite civili, sentenza 19 gennaio 2016, n. 784, Pres. F. Roselli, Rel. P. Curzio).

Di particolare interesse pratico, per chi frequenta il “Palazzaccio”, è l’ordinanza interlocutoria conla quale la Prima Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite: a) ex art. 374, comma 3, c.p.c., la questione riguardante la procedibilità , o meno, del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non depositata dal ricorrente che pure abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata prodotta da un’altra parte nel giudizio di legittimità; b) ex art. 374, comma 2, c.p.c., la questione concernente la validità, o meno, della procura conferita ad un difensore, ma con autenticazione della firma della parte ad opera di altro difensore che sia anche indicato nell’epigrafe dell’atto e che lo abbia sottoscritto (Sez. I, ordinanza interlocutoria 21 gennaio 2016, n. 1081, Pres. S. Di Palma, Est. L. Nazzicone).

Era molto attesa la pronuncia concernente la fallibilità , quale socia illimitatamente responsabile, di una società a responsabilità limitata partecipante ad società di persone, anche di fatto, in assenza della delibera di assunzione della partecipazione medesima. Orbene, è stato ritenuto ammissibile il fallimento in estensione di una società a responsabilità limitata partecipe di una società di persone, anche di fatto, trattandosi di attività che non esige il rispetto dell’art. 2361, comma 2, c.c., dettato per la società per azioni, e costituisce un atto gestorio dell’organo amministrativo, che non richiede – ove l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale – la previa decisione autorizzativa dei soci ex art. 2479, comma 2, c.c. (Prima Sezione Civile, Sentenza 21 gennaio 2016, n. 1095, Presidente A. Ceccherini, Relatore L. Nazzicone).

La stessa Prima Sezione ha stabilito, sempre in ambito fallimentare, che il decreto di esecutività dello stato passivo  non preclude al giudice delegato, in sede di riparto, di escludere un credito già ammesso al concorso, ove il curatore faccia valere un fatto estintivo (nella specie, l’integrale soddisfazione del creditore da parte dei coobbligati in solido del fallito) sopravvenuto all’ammissione (Prima Sezione Civile, Sentenza 14 gennaio 2016, n. 525, Presidente F. Forte, Relatore R.M. Di Virgilio). 

Particolarmente prolifica è stata in questo mese la Terza Sezione, la quale ha, in primo luogo, in tema di prescrizione e decadenza, rimesso – sul presupposto dell’esistenza di un contrasto di giurisprudenza sul punto -al Primo Presidente della Corte, ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla possibilità che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’assicuratore della responsabilità civile estingua anche il credito vantato dal danneggiato verso l’assicurato  (Terza Sezione Civile, Ordinanza interlocutoria 23 dicembre 2015, n. 25967, Presidente G.B. Petti, Estensore M. Rossetti).

La stessa Sezione, in tema di locazione di immobile ad uso commerciale, ha statuito che, estinto il rapporto di locazione, il conduttore di immobile ad uso commerciale si libera dall’obbligo di corresponsione dei canoni mediante offerta formale di restituzione dell’immobile, ai sensi dell’art. 1216, comma 2, c.c., anche qualora condizioni la riconsegna al pagamento, da parte del locatore, dell’indennità di avviamento (Terza Sezione Civile,Sentenza n. 890 del 20/01/2016, Presidente R. Vivaldi, Estensore E. Vincenti).

Ancora la Terza Sezione ha chiarito che, nell’azione revocatoria ordinaria, l’impugnazione della sentenza per il solo vizio della integrità del contraddittorio richiede che l’impugnante manifesti quale sia il concreto interesse ad agire per il rispetto del litisconsorzio necessario (Terza Sezione Civile,Sentenza n. 895 del 20/01/2016, Presidente G. Travaglino, Estensore E. Vincenti).

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