Rassegna cassazione civile giugno 2016

a cura di Andrea Penta

Le Sezioni Unite sono intervenute nel corso dell’ultimo mese con tre importanti sentenze.

Con la prima (Sezioni Unite civili, Sentenza 31 maggio 2016, n. 11374, Presidente R. Rordorf, Relatore P. Curzio)  hanno affermato la legittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione tra loro con le Poste Italiane s.p.a.  nel rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001, e successive integrazioni, applicabile ratione temporis; dovendosi ritenere la normativa interna (in ispecie, quella di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, integrata dall’art. 1, commi 40 e 43, della legge n. 247 del 2007) conforme ai principi fissati dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva n. 1999/70/CE).

Con la seconda (Sezioni Unite civili, Sentenza 9 giugno 2016, n. 12084, Presidente R. Rordorf, Relatore P. D’Ascola) hanno statuito che la notifica di un primo atto di appello (o di ricorso per cassazione) determina il passaggio irretrattabile alla fase dell’impugnazione e dimostra conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante, sicché l’eventuale ripetizione dell’atto, ammessa nei limiti ex art. 358 c.p.c., deve essere tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione.

Con la terza (Sezioni Unite civili, Sentenza 15 giugno 2016, n. 12324, Presidente G. Canzio, Relatore P. D’Ascola) hanno chiarito, in tema di sanzioni amministrative, che, in caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi moratori infrasemestrali nel periodo tra la scadenza dell’obbligo di pagare la sanzione e la data di effettivo pagamento, avvenuto prima della maturazione, al termine del primo semestre, della maggiorazione di cui all’art. 27, comma 6, della l. n. 689 del 1981.
 

Particolarmente significative sono state le pronunce della Prima Sezione.

Quest’ultima, pronunciandosi ex art. 363, comma 3, c.p.c., ha affermato che al socio di maggioranza di una s.r.l., titolare di almeno un terzo del capitale, va riconosciuto, nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, il potere di convocazione dell’assemblea in caso di inerzia dell’organo di gestione (Prima Sezione Civile, Sentenza 25 maggio 2016, n. 10821, Presidente F. Forte, Relatore R. Bernabai).

Di grande rilevanza sul piano pratico sarà la statuizione con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che, nell’azione di responsabilità esercitata dal socio ex art. 2476 c.c., deve integrarsi il contraddittorio nei confronti della società , quale litisconsorte necessaria (Prima Sezione Civile, Sentenza 26 maggio 2016, n. 10936, Presidente F. Forte, Relatore R. Bernabai).

Infine, ha affermato che, anche con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001, la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell’azione per la determinazione della corrispondente indennità , sicché il giudice può esaminare il merito della relativa controversia ove quel provvedimento sia esistente al momento della decisione (Prima Sezione Civile, Sentenza 31 maggio 2016, n. 11261, Presidente S. Salvago, Relatore M.G.C. Sambito).

La Sezione Lavoro ha escluso che ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 si applichino le modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 (cd. legge Fornero) all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, sicché la tutela del dipendente pubblico nel caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore di tali modifiche resta quella prevista dall’art. 18 dello Statuto nel testo precedente alla riforma (Sezione Lavoro, sentenza 9 giugno 2016, n. 11868, Pres. L Macioce, Relatore A. Di Paolantonio).

A sua volta, la Sezione Tributaria ha precisato, in tema di plusvalenze da cessioni d’immobili o aziende, che l’art. 5, comma 3, della l. n. 147 del 2015 è norma d’interpretazione autentica e, quindi, retroattiva, per cui l’esistenza di un maggior corrispettivo non è più presumibile sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro o ipotecaria e catastale neppure nelle controversie instaurate prima della sua introduzione (Sesta Sezione – Tributaria, Ordinanza 6 giugno 2016, n. 11543,Presidente M. Iacobellis, relatore G. Caracciolo).

Infine, va segnalato che la Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, su cui sussiste contrasto, relativa all’operatività, o meno, della responsabilità ex art. 1669 c.c. anche in caso di lavori di ristrutturazione di edifici (Terza Sezione Civile, Ordinanza interlocutoria 10 giugno 2016, n. 12041, Presidente A. Spirito, Estensore D. Sestini).

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