Rassegna Cassazione Civile luglio-settembre 2019

A cura di Andrea Penta

Numerose e significative sono state, nell’ultimo bimestre in esame, le pronunce delle Sezioni Unite, sia in ambito processuale che in ambito sostanziale.

Quanto al primo si segnalano le seguenti.

Decisione su istanza di sospensione cd. preesecutiva avanzata ex art. 615, comma 1, c.p.c. – Impugnazione – Modalità.

Le Sezioni Unite, enunciando nell’interesse della legge, su richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi, hanno affermato che il provvedimento con cui il giudice dell’opposizione all’esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale di appartenenza del giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento (Sezioni Unite, Sentenza n. 19889 del 23 luglio 2019, Pres. G. Mammone, Est. F. De Stefano).

Rapporto fra sezione ordinaria e sezione specializzata per l’impresa – Questione di competenza – Condizioni – Conseguenze.

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve, di contro, ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita (Sezioni Unite, Sentenza n. 19882 del 23 luglio 2019, Pres. G. Mammone, Est. R.M. Di Virgilio).

Giudice della revocazione – Istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione – Accoglimento – Momento di decorrenza dell’effetto sospensivo – Individuazione.

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che l’art. 398, comma 4, inciso 2, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l’effetto sospensivo (come, del resto, l’eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione, se frattanto introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione della citata istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice (Sezioni Unite, Sentenza n. 21874 del 30 agosto 2019, Pres. G. Mammone, Est. R. Frasca).

Assegni vitalizi degli ex parlamentari – Controversie relative – Giurisdizione degli organi di autodichia – Sussistenza – Fondamento – Regolamento preventivo di giurisdizione – Ammissibilità – Limiti.

Le controversie relative alle condizioni di attribuzione ed alla misura dell’indennità parlamentare e degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari – istituti entrambi riconducibili alla normativa di “diritto singolare” che si riferisce al Parlamento o ai suoi membri a presidio della peculiare posizione costituzionale loro riconosciuta dagli artt. 64 comma 1, 66 e 68 Cost. –  spettano alla cognizione degli organi di autodichia, la cui previsione risponde alla medesima finalità di garantire la particolare autonomia del Parlamento e, quindi, rientra nell’ambito della suddetta normativa di “diritto singolare”; ciò non dà luogo ad una ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, dato il carattere sostanzialmente giurisdizionale riconosciuto dalla Corte costituzionale agli organi di autodichia nell’esame delle controversie loro attribuite nonchè l’utilizzabilità del regolamento preventivo di giurisdizione, sia pure nei limiti in cui si profili l’eventualità che l’organo di autodichia, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, possa declinare la giurisdizione con conseguente inutilità dell’attività processuale già svolta (S.U., ordinanza n. 18265 dell’8 luglio 2019, Pres. G. Mammone, Est. L. Tria).

In ambito di diritto sostanziale, meritano senz’altro di essere segnalate le seguenti.

Azione di garanzia per i vizi – Manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore espresse nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c. – Efficacia interruttiva della prescrizione – Sussistenza.

Le Sez. U., su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi, prevista dall’art. 1495, comma 3 c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945, comma 1, c.c.” (S.U., n. 18672 del 11 luglio 2019, Pres. G. Mammone, Est. A. Carrato).

Rapporto fra diritto all’oblio ed alla rievocazione storica – Valutazione del giudice di merito – Criteri – Menzione degli elementi identificativi delle persone coinvolte in una vicenda passata – Liceità – Presupposti.

Le Sezioni Unite, a risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del cd. diritto all’oblio) e quello alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a detta rievocazione, che è espressione della libertà di stampa protetta e garantita dall’art. 21 Cost. – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo ove si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà sia per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (Sezioni Unite, Sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019, Pres. G. Mammone, Est. F.M. Cirillo).

Servizio di mensa scolastica – Autorefezione individuale – Diritto soggettivo perfetto ed incondizionato – Configurabilità – Esclusione.

Le Sezioni Unite, a risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che non è configurabile, né può costituire oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, un diritto soggettivo perfetto ed incondizionato all’autorefezione individuale, nell’orario della mensa e nei locali scolastici, degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, che possono esercitare diritti procedimentali, al fine di influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, rimesse all’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione pubblica (Sezioni Unite, sentenza 30 luglio 2019, n. 20504, Presidente G. Mammone, Relatore A.P. Lamorgese).

Da ultimo, di particolare rilievo sono due pronunce concernenti, rispettivamente, l’ambito tributario e la ragionevole durata del processo.

Decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso nei confronti del debitore principale – Tassa di registro – Misura proporzionale – Fondamento.

Le Sez. U., a risoluzione di contrasto, hanno affermato che, in tema di imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato (S.U., sentenza n. 18520 del 10 luglio 2019, Pres. G. Mammone, Est. A.M. Perrino).

Equa riparazione – indennizzo da irragionevole durata del processo – notifica del titolo costituito da una sentenza di condanna ex legge Pinto – ritardo da parte dello Stato nel pagamento delle somme ivi liquidate – conseguenze – successiva instaurazione del processo esecutivo – durata del processo esecutivo – equiparazione del processo di ottemperanza alla procedura esecutiva – questione di massima di particolare importanza sollevata dalla II Sezione civile con ordinanze interlocutorie n. 796 del 2019, n. 802 del 2019, n. 806 del 2019, n. 807 del 2019, n. 808 del 2019.

SU – risolvendo questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

  1. Ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 4 della legge n. 89/2001, nel testo modificato dall’art. 55 d.l. n. 83/2012, conv. nella l. n. 134/2012 risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato- debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata nel termine di sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva.
  2. Ai fini dell’individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell’indennizzo previsto dall’art. 2 della l. n. 89/2001, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato-debitore inizia con la notifica dell’atto di pignoramento e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario.
  3. Nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo ex art. 2 l. n. 89/2001, non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, quest’ultimo invece potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
  4. Il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, conv. dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997, non produce alcun effetto ai fini della ragionevole durata del processo esecutivo.
  5. Il giudizio di ottemperanza promosso all’esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell’indennizzo di cui alla l. n. 89/2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi considerare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo (Sezioni Unite, Sentenza n. 19883 del 23 luglio 2019, Pres. V. Di Cerbo, Est. R.G. Conti).

La Sezione I si segnala per un’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite.

Assegno – Responsabilità della banca negoziatrice – Invio del titolo per posta – Pagamento a soggetto non legittimato – Concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. – Configurabilità – Questione di massima di particolare importanza.

La Prima Sezione civile della Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la seguente questione di massima di particolare importanza: se possa ravvisarsi un concorso del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., nella spedizione di un assegno a mezzo posta – sia essa ordinaria, raccomandata o assicurata – con riguardo al pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione (Sezione 1, ordinanza interlocutoria n. 20900 del 5 agosto 2019, Pres. C. De Chiara, est. L. Solaini; Prima Sezione civile, ordinanze interlocutorie nn. 22015 e 22016 del 3 settembre 2019, Pres. C. De Chiara, est. L. Nazzicone).

Numerosi sono i provvedimenti adottati nel bimestre in esame dalla Sezione II che meritano di essere posti in rilievo.

intermediazione finanziaria – abuso di informazioni privilegiate commesso da “insider” secondari – carattere maggiormente afflittivo del trattamento sanzionatorio previsto dalla l. n. 62 del 2005 rispetto a quello previgente – conseguenze.

A seguito della sentenza n. 223 del 2018 della Corte Costituzionale, la misura sanzionatoria della confisca per equivalente, prevista dall’art. 187-bis del T.U.F., come novellato dalla l. n. 62 del 2005, per l’abuso di informazioni privilegiate ad opera degli “insider” secondari, non può trovare applicazione relativamente ai fatti commessi prima della l. n. 62 cit., versandosi in presenza di trattamento sanzionatorio più sfavorevole per l’interessato (Sezione Seconda Civile, Sentenza 5 luglio 2019, n. 18201, Presidente A. Giusti, Relatore. A. Scarpa).

CONSOB – Ricezione delle risultanze delle ispezioni della Banca d’Italia – Utilizzabilità di queste al fine di irrogare sanzioni – Ammissibilità – Necessità di nuovi accertamenti – Esclusione – Fondamento.

La CONSOB, nell’infliggere una sanzione di sua competenza, può avvalersi degli esiti, ad essa comunicati, della verifica ispettiva svolta dalla Banca d’Italia, non essendo necessario che allo scambio di informazioni faccia seguito, da parte dell’Autorità ricevente, l’espletamento in via autonoma di nuovi accertamenti, atteso che, alla luce del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, vanno evitate duplicazioni di attività e ridotti al minimo gli oneri dei soggetti vigilati (Sezione 2, Sentenza n. 21017 del 6 agosto 2019, Pres. S. Petitti, Rel. A. Giusti).

Termine semestrale ex Art. 327 c.p.c. introdotto dalla l. n. 69 del 2009 – Evento interruttivo verificatosi dopo il decorso di metà di tale termine – Conseguenze – Proroga del termine lungo di impugnazione di tre mesi dal giorno dell’evento.

Nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad opera della l. n. 69 del 2009, l’art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall’art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento (Sezione Seconda Civile, Sentenza 30 luglio 2019, n. 20529, Presidente F. Manna, Relatore. R. Sabato).

Patto fiduciario – Diritti reali immobiliari – Dichiarazione unilaterale del fiduciario – Rilevanza – Presupposti. 

La Seconda Sezione civile della Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai fini della composizione di un rilevato contrasto e della soluzione di questione di massima di particolare importanza, in ordine al fatto se il patto fiduciario concernente diritti reali immobiliari non possa risultare da una dichiarazione unilaterale del fiduciario e, in questa ultima ipotesi, in presenza di quali requisiti tale dichiarazione unilaterale possa integrare gli estremi dell’atto scritto in presenza della volontà del fiduciante di avvalersene anche in giudizio (Sezione 2, ordinanza interlocutoria n. 20934 del 5 agosto 2019, Pres. F. Manna, Rel. Giu. Grasso).

Conflitto di competenza ex articolo 45 c.p.c. – Termine ultimo per l’elevazione – Individuazione – Applicabilità o meno dell’art. 38 c.p.c. con riferimento al grado di appello.

La Sesta Sezione Civile, sottosezione seconda, di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., le seguenti questioni di massima di particolare importanza: a) se il conflitto di competenza ai sensi dell’articolo 45 c.p.c. debba essere sollevato anche dal giudice di appello (al pari di quello di primo grado) in limine litis a pena di preclusione; b) se, in tal caso, o, più in generale, con riferimento all’articolo 341 c.p.c., sia applicabile l’articolo 38, comma 1, c.p.c. (attuale comma 3 del medesimo articolo a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009) alla luce delle specificità del giudizio di impugnazione e alla stregua del giudizio di compatibilità richiesto dall’articolo 359 c.p.c. (Sesta Sezione Civile, Ord. interlocutoria, 28 giugno 2019, n. 17609, Pres. P. D’Ascola, Est. G. Fortunato).

C.t.u. – Attività ultimate dopo la scadenza del termine concesso dal giudice – Compenso – Decurtazione degli onorari ex art. 52, del d.P.R. n. 115 del 2002 – Potere di graduazione del giudice di merito – Esclusione.

La decurtazione degli onorari prevista dall’art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 per il caso in cui il consulente tecnico completi le attività delegategli oltre il termine, originario o prorogato, assegnatogli dal magistrato, non è suscettibile di graduazione con riferimento al “quantum”, né all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliario nel deposito della relazione, trattandosi di sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi del consulente, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali (Sezione Seconda Civile, Ordinanza 10 settembre 2019, n. 22621, Presidente S. Gorjan, Relatore. S. Oliva).

processo amministrativo presupposto, pendente al 16 settembre 2010 e non soggetto all’art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, novellato dalla l. n. 208 del 2015 – sentenza n. 34 del 2019 della corte cost. – mancata presentazione dell’istanza di prelievo – conseguenze.

In relazione all’irragionevole durata dei processi amministrativi pendenti al 16 settembre 2010 e non soggetti all’art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, novellato dalla l. n. 208 del 2015, a seguito della sentenza n. 34 del 2019 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come novellato dal d. lgs. n. 104 del 2010, la presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto non rappresenta più una condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, ma può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza o di non serietà dell’interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo assumere rilievo ai fini della quantificazione dell’indennizzo (Sezione Seconda Civile, Ordinanza 2 settembre 2019, n. 21959, Presidente S. Petitti, Relatore. M. Criscuolo). La Seconda Sezione Civile di questa Corte, pronunciandosi in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 e successive modifiche, intervenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 2019, ha stabilito che, in relazione al procedimento amministrativo, la proponibilità della domanda di equo indennizzo non è subordinata alla presentazione dell’istanza di prelievo per contrasto con i parametri convenzionali CEDU (art. 6, par. 1; (Sezione 2, Sentenza, 26 agosto 2019, n. 21709, Pres. S. Petitti, Est. A. Casadonte).

Estensione della relativa domanda al periodo di ulteriore durata del processo presupposto – “Mutatio libelli” – Esclusione – Fondamento – Rito applicabile a tale estensione – Individuazione.

In tema di equa riparazione, la successiva estensione della domanda di indennizzo al periodo di ulteriore durata del processo presupposto non costituisce “mutatio libelli”, venendo in rilievo una protrazione della medesima violazione, oggetto di specifica integrazione dell’originaria domanda ed insuscettibile di ledere il principio del contraddittorio. Inoltre, il rito applicabile a tale estensione, pure ove essa sia stata richiesta dopo l’entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, resta quello dell’epoca di introduzione del giudizio “ex lege” Pinto, in ragione del carattere unitario dello stesso, nonostante quest’ultimo sia stato instaurato nel sistema regolato dalla normativa antecedente la citata l. n. 134 (Sezione Seconda Civile, Ordinanza n. 22300 del 5 settembre 2019, Presidente S. Petitti, Relatore R. Giannaccari).

Patrocinio a spese dello Stato – Istanza di liquidazione presentata successivamente alla definizione del giudizio cui inerisce l’attività del difensore – Decadenza – Esclusione.

L’art. 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo essersi pronunciato definitivamente sul merito (Sezione Seconda Civile, Sentenza 9 settembre 2019, n. 22448, Presidente S. Petitti, Relatore. M. Criscuolo),

Confisca per equivalente ex art. 187 sexies T.u.f. – Violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 62 del 2005 – Inapplicabilità – Fondamento.

La Seconda Sezione Civile di questa Corte, pronunciandosi in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 9, comma 6, della l. n. 62 del 2005, intervenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2018, ha escluso l’applicazione retroattiva della sanzione accessoria della confisca per equivalente con riguardo agli illeciti commessi in data antecedente all’introduzione della suddetta misura (Sezione 2, Sentenza, 26 agosto 2019, n. 21700, Pres. A. Giusti, Est. L. Varrone).

Sequestro giudiziario di azienda composta da beni mobili ed immobili – Modalità di attuazione in caso di divergenza tra custode e detentore – Sufficienza della consegna all’ufficiale giudiziario dell’avviso ex art. 608 c.p.c. relativamente agli immobili.

Se il custode è persona diversa dal detentore e l’azienda è composta da beni mobili ed immobili, l’attuazione del sequestro è regolata dall’art. 677 c.p.c. e, pertanto, può compiersi con le formalità di cui agli artt. 605 c.p.c., per i mobili, e quelle di cui all’art. 608 c.p.c. per gli immobili. Relativamente a questi ultimi, in particolare, tenuto conto delle modifiche apportate all’art. 608 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005, al fine di impedire l’inefficacia della misura è sufficiente, per ragioni di ordine sistematico, che il sequestrante consegni all’ufficiale giudiziario l’avviso ex art. 608, comma 1, c.p.c. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell’art. 675 c.p.c.  (Sezione Seconda Civile, Ordinanza 13 settembre 2019, n. 22945, Presidente F. Manna, Relatore. G. Fortunato).

La Sezione III si segnala per tre pronunce.

Giudizio di risarcimento danni da responsabilità civile automobilistica – Giudicato favorevole al danneggiato conseguito nei confronti del solo danneggiante assicurato – Opponibilità all’assicuratore obbligatorio – Esclusione – Fondamento – Efficacia probatoria del giudicato formatosi “inter alios”.

In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudizio di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiante che agisca in giudizio nei confronti dell’assicuratore ed ha, in tale giudizio, esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato (Sezione 3, n. 18325 del 9 luglio 2019, Pres. U. Armano, est. E. Scoditti).

115. Processo civile, Opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo di mediazione – Individuazione della parte gravata – Parte opponente o parte opposta – Questione di massima di particolare importanza.

La Terza Sezione civile della Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la seguente questione di massima di particolare importanza: se, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ricada sul debitore opponente, in quanto parte interessata all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, posto che, in difetto, il decreto acquista esecutorietà e passa in giudicato, ovvero sulla parte opposta, che ha proposto la domanda di ingiunzione ed è attore in senso sostanziale, tenuto conto che l’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 onera dell’attivazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale “chi intende esercitare in giudizio una azione” (Sezione 3, ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12 luglio 2019, Pres. R. Vivaldi, est. E. Scoditti).

Controversie tra organismi di telecomunicazione e utenti – Tentativo di conciliazione ex art. 11 l. n. 249 del 1997 – Procedimento monitorio – Obbligatorietà  – Questione – Conseguenze nella successiva fase di opposizione.

La Terza Sezione Civile di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., le seguenti questioni di massima di particolare importanza: a) se, nella materia delle telecomunicazioni, il tentativo di conciliazione di cui all’art. 11 della legge n. 249 del 2007 sia o meno obbligatorio anche con riferimento al procedimento monitorio; b) nel caso in cui si ritenga obbligatorio il tentativo di conciliazione, se il mancato esperimento dello stesso determini l’improcedibilità ovvero l’improponibilità della domanda; c) nel caso in cui si reputi non obbligatorio il tentativo di conciliazione con riferimento al procedimento monitorio (come ritenuto da Sez. 3, n. 25611/2016, Rv. 64233401), quale sia, nella successiva fase dell’opposizione – ove si ritenga applicabile per estensione la disciplina di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, con disapplicazione dell’art. 2, comma 2, della delibera AGCOM 173/07/CONS – la parte sulla quale grava l’onere dell’attivazione del tentativo di conciliazione e quali siano le conseguenze dell’eventuale inosservanza di tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo (Sezione 3, Ord. interlocutoria, 20 giugno 2019, n. 16594, Pres. G. Travaglino, Est. P. Gianniti).

Da ultimo, la Sezione Tributaria ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, di due questioni oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

IVA – Rimborso – Sospensione – Disciplina dell’art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 – Esaustività –Contrasto.

Sanzioni – Art. 23, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 – Ambito applicativo – contrasto.

La prima questione è se, nell’ipotesi di richiesta di rimborso di un credito IVA, l’amministrazione finanziaria che abbia ottenuto dal contribuente una fideiussione ai sensi dell’art. 38-bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, ove contesti al creditore un controcredito derivante dall’irrogazione delle sanzioni, possa fare uso, oltre che della sospensione prevista da tale norma, anche di altri strumenti ed, in particolare, di quelli contemplati dagli artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 69 del r.d. n. 2440 del 1963.

La seconda questione ha per oggetto, invece, l’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 ed, in particolare, circa l’operatività di tale disposizione nel caso di atto di irrogazione delle sanzioni non annullato definitivamente (Sez. T, ordinanza interlocutoria n.  16567, del 20 giugno 2019, Pres. Manzon E., Est. D’Aquino F.).