Rassegna Cassazione civile settembre – metà ottobre 2015

a cura di Andrea Penta

In caso di concorso bandito dal Consiglio Superiore della Magistratura per l’attribuzione di un incarico giudiziario, il Consiglio di Stato travalica i limiti esterni della giurisdizione qualora, nel giudizio avente ad oggetto la legittimità della delibera del CSM, operi direttamente una valutazione di merito del contenuto del provvedimento e ne apprezzi la ragionevolezza e non si limiti a sindacarne la legittimità, anche a mezzo del vizio dell’eccesso di potere (Sezioni Unite Civili, Sentenza 5 ottobre 2015, n. 19787, Presidente L. A. Rovelli,  Relatore G. Amoroso).

Sempre le Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di locazione finanziaria, ove i vizi della cosa siano emersi prima della consegna, il concedente deve sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, nei cui confronti può agire per la risoluzione del contratto di fornitura o la riduzione del corrispettivo, mentre, se si siano rivelati dopo la consegna, l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore. In ogni caso, lo stesso utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni e la restituzione dei canoni già pagati al concedente (Sezioni Unite Civili, Sentenza 5 ottobre 2015, n. 19785, Presidente L. A. Rovelli, Relatore A Spirito).

In particolare, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all’uso, occorre distinguere l’ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall’utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. Il primo caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che il concedente, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire verso quest’ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo. Nel secondo caso, l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni ipotesi, l’utilizzatore può agire contro il fideiussore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente”. 
 

Il processo riassunto a norma dell’art. 50 c.p.c. continua davanti al giudice competente, sicché, ai fini dell’applicazione del criterio di prevenzione, di cui all’art. 39, comma 2, c.p.c., in caso di continenza di cause, il tempo di inizio è quello dell’atto introduttivo proposto davanti al giudice incompetente, senza che abbia rilievo la successiva data di notificazione della comparsa di riassunzione (Sezione Sesta-2 Civile, Ordinanza 2 ottobre 2015, n. 19773, Presidente S. Petitti, Relatore A. Giusti ).

Nel rito di cui all’art. 1, comma 48, della legge 29 giugno 2012, n. 92, è preclusa, così come nel rito generale del lavoro, la proposizione, nella fase di opposizione, di una domanda nuova (nella specie di nullità del licenziamento in quanto ritorsivo), essendo consentita la sola modificazione, previa autorizzazione del giudice, della domanda (Sezione Lavoro, Sentenza 28 settembre 2015, n.19142, Pres. ed Est. F. Roselli).

La Prima Sezione Civile della Corte ha ritenuto l’improponibilità , davanti al medesimo tribunale, del concordato cd. di gruppo, in assenza di una disciplina positiva del fenomeno che si occupi di regolarne la competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, nonché la formazione delle classi e delle masse; invero, “de iure condito”, il concordato preventivo può essere proposto unicamente da ciascuna delle società appartenenti al gruppo davanti al tribunale territorialmente competente per ogni singola procedura, senza possibilità di confusione delle masse attive e passive (Sezione Prima Civile, Sentenza 13 ottobre 2015, n. 20559, Presidente Ceccherini – Relatore Nazzicone).

Sempre la Prima Sezione Civile della Corte, intervenendo in tema di incandidabilità degli amministratori pubblici dei comuni il cui consiglio sia stato sciolto per l’esistenza di ingerenze della criminalità organizzata, ha ritenuto che l’incandidabilità opera dal momento in cui sia dichiarata con provvedimento definitivo e riguarda il primo turno di ognuna delle tornate elettorali indicate dall’art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 127 del 2000 e, quindi, tanto le elezioni regionali, quanto quelle provinciali, comunali e circoscrizionali (Sezione Prima Civile, Sentenza 22 settembre 2015, n. 18696, Presidente Salvago – Relatore Lamorgese).

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